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Document 32007R1056
Commission Regulation (EC) No 1056/2007 of 13 September 2007 establishing that no award shall be made in the framework of the standing invitation to tender of white sugar provided for in Regulation (EC) No 38/2007
Regolamento (CE) n. 1056/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007 , recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007
Regolamento (CE) n. 1056/2007 della Commissione, del 13 settembre 2007 , recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007
GU L 241 del 14.9.2007, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2007
recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 12 settembre 2007, è opportuno decidere di non dare seguito alla suddetta gara parziale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non viene dato seguito alla gara parziale che scade il 12 settembre 2007, concernente il prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 38/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.