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Document 32007R0916

Regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 200 del 1.8.2007, p. 5–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrog. impl. da 32010R0920

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/916/oj

1.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/5


REGOLAMENTO (CE) N. 916/2007 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e tecniche e obblighi di manutenzione e di carattere operativo per il sistema standardizzato e sicuro di registri costituito da registri, sotto forma di database elettronici standard contenenti elementi di dati comuni, e dal catalogo indipendente comunitario delle operazioni (Community Independent Transaction Log — CITL).

(2)

Vista la configurazione del sistema dei registri, se i registri comunicano con il CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è possibile cambiare il routing solo per tutti i registri contemporaneamente. I registri che entro una determinata scadenza non dovessero essere pronti sarebbero costretti a rinunciare anche a partecipare al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione se altri Stati membri si collegassero al catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC) ed essi non lo facessero. Pertanto, quando il catalogo UNFCCC diventerà operativo, sarebbe opportuno accertarsi che si colleghi al catalogo indipendente comunitario delle operazioni e ai registri nel momento in cui il CITL e tutti i registri siano tecnicamente in grado di fare tale collegamento oppure quando la Comunità ritenga opportuno che i due cataloghi delle operazioni siano collegati tra loro.

(3)

Attualmente si prevede che, una volta istituito il collegamento tra il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni, i registri dovrebbero collegarsi al CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC. Tuttavia, le interazioni tra il CITL e i vari registri sarebbero molto più semplici e flessibili se i registri si collegassero al catalogo UNFCCC attraverso il CITL. L’amministratore centrale deve essere pertanto autorizzato a determinare l’ordine dei collegamenti.

(4)

Gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad accertare che i rispettivi registri si colleghino al più presto al catalogo UNFCCC e a trasmettere all’amministratore del catalogo UNFCCC la documentazione richiesta per l’inizializzazione del rispettivo registro presso quel catalogo, secondo quanto previsto dalle norme sulle specifiche funzionali e tecniche per lo scambio dei dati per i sistemi di registri di cui al protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

(5)

È opportuno che la Comunità provveda a garantire che tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC siano collegati tra loro entro il 1o dicembre 2007.

(6)

I registri devono essere messi nella condizione di garantire che l’iscrizione nei registri dei dati sulle emissioni verificate sia possibile solo se all’autorità competente è stata trasmessa la comunicazione delle emissioni verificate e che, dopo la scadenza prevista per la restituzione delle quote, i dati sulle emissioni verificate siano corretti solo se la decisione dell’autorità competente riguarda anche lo stato di adempimento dell’impianto di cui si correggono le emissioni verificate.

(7)

Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquisire ERU e AAU e a utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC, possano continuare a partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, situazione che non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, non sarebbero in grado di rilasciare quote convertite da AAU. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie ad un meccanismo da introdurre nel registro comunitario che consenta ai gestori degli Stati membri che non possiedono AAU di scambiare quote non convertite da AAU con quote convertite da AAU al momento del trasferimento delle quote verso conti dei registri degli Stati membri che invece hanno AAU. Una procedura analoga dovrebbe consentire di effettuare trasferimenti simili in senso inverso. Modificando le regole applicabili per il calcolo dello stato di adempimento di un impianto, cioè il valore che i registri utilizzano per esprimere se un gestore ha ottemperato all’obbligo di restituire le quote come previsto dalla direttiva 2003/87/CE, si dovrebbe evitare che i gestori siano considerati inadempienti alla direttiva 2003/87/CE per aver restituito quote relative ad un anno diverso dall’anno precedente a quello in corso.

(8)

La quantità di quote messe a disposizione dei nuovi entranti dalla riserva degli Stati membri e il flusso di quote che confluisce nella riserva a seguito della chiusura di impianti dovrebbero essere indicati nella tabella del piano nazionale di assegnazione, perché in tal modo il pubblico potrebbe accedere a informazioni globali e aggiornate su tali operazioni.

(9)

Per garantire che il CITL sia in grado di operare in maniera autonoma in caso di guasto del catalogo UNFCCC, è opportuno che i controlli definiti nelle norme riguardanti le specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, che devono essere effettuati dal catalogo UNFCCC e che per il momento sono messi in atto dal CITL, siano inseriti nella legislazione comunitaria.

(10)

È fondamentale che venga indicata una data ultima entro la quale pubblicare le informazioni sulle emissioni verificate degli impianti al fine di completare il ciclo annuale di adempimento. Alla luce dell’esperienza acquisita, sarebbe opportuno sostituire la data attualmente in vigore per la pubblicazione di tali informazioni con una disposizione che garantisca che la pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione avvenga al più presto e in maniera coordinata e armonizzata.

(11)

Poiché le informazioni attualmente visualizzate nel CITL e riguardanti l’adempimento degli obblighi di restituzione da parte degli impianti come previsto dall’allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 non sono sempre chiare, soprattutto per gli eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi a livello di stato di adempimento dell’impianto dopo la scadenza fissata per la restituzione, le informazioni su tali obblighi di restituzione dovrebbero essere più dettagliate e specifiche.

(12)

Per garantire parità di accesso alle informazioni sul mercato, requisito essenziale per il corretto funzionamento del mercato, il CITL deve rendere accessibili al pubblico altre informazioni, ad esempio sui conti eventualmente bloccati, sulle tariffe applicate dai vari registri, sulla tabella relativa agli accantonamenti di cui alla decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sulla percentuale di impianti che hanno già presentato i dati sulle emissioni verificate e sulla percentuale di quote che non sono mai state oggetto di alcuna operazione dal momento dell’assegnazione al momento della restituzione.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2216/2004.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:

1)

L’articolo 2 è così modificato:

a)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“unità di quantità assegnata” (Assigned Amount Unit — AAU): un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da una Parte del protocollo di Kyoto;».

b)

Alla lettera p), è aggiunta la seguente frase:

«Sono applicabili disposizioni speciali ai registri di cui all’articolo 63 bis;».

2)

All’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»

3)

L’articolo 5 è così modificato:

a)

I paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   L’amministratore centrale garantisce le procedure amministrative di cui all’allegato XI al fine di favorire l’integrità dei dati nell’ambito del sistema dei registri e garantisce le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis per far sì che le tabelle dei piani nazionali di assegnazione rispecchino il numero di quote rilasciate e assegnate agli impianti.

5.   L’amministratore centrale esegue le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, i conti o le unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle sue funzioni.»

b)

Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

«Il CITL deve essere in grado di effettuare accuratamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»

4)

L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Dal 1o febbraio 2008 fino all’istituzione del collegamento di cui all’articolo 7, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.»

5)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle operazioni

1.   Il collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC si considera istituito quando questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione dell’amministratore centrale previa consultazione del Comitato sui cambiamenti climatici. L’amministratore centrale istituisce e mantiene il collegamento quando:

a)

tutti i registri hanno completato la procedura di inizializzazione UNFCCC, e

b)

il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC sono in grado di garantire la funzionalità necessaria e di collegarsi tra loro.

2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte la Commissione, previo accordo a maggioranza del Comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l’amministratore centrale di istituire e mantenere tale collegamento.

3.   Dopo aver istituito il collegamento di cui al paragrafo 1, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto saranno completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL.

4.   La Commissione valuta e riferisce al Comitato sui cambiamenti climatici in merito a soluzioni per collegare i registri, il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il CITL diverse da quelle descritte al paragrafo 3. In particolare occorre valutare se tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni e le unità di Kyoto sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL e il successivo trasferimento al catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e se tutte le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.

5.   Ciascuno Stato membro consegna all’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e all’amministratore centrale la documentazione necessaria per inizializzare ciascun registro presso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC; entro il 1o settembre 2007 ciascun registro deve essere pronto, sotto il profilo tecnico, per l’avvio della procedura di inizializzazione, secondo quanto indicato nelle specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

6.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove possibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applicazione.»

6)

L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti e gli amministratori dei registri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni verificate, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, ai conti o alle unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.»

7)

L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Entro 14 giorni dall’entrata in vigore di un’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’autorità competente o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto fornisce all’amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all’allegato III.»

8)

All’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se l’autorità competente ha notificato all’amministratore del registro la revoca o la restituzione di un’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata ad un impianto associato ad un conto per il quale esiste una voce nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a norma dell’articolo 44, prima di chiudere il conto l’amministratore del registro propone all’amministratore centrale di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione:

a)

eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote indicate nella tabella medesima e non ancora assegnate all’impianto fino all’avvenuta modifica proposta alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e sostituzione con 0 (zero);

b)

aggiunta di un numero equivalente di quote alla parte della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione che rappresenta la quantità di quote non assegnate agli impianti esistenti.

La proposta è trasmessa, verificata e applicata automaticamente dal CITL secondo le procedure definite nell’allegato XI bis

9)

L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Rilevazione di difformità da parte del CITL

1.   L’amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII, IX, XI e XI bis per tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi siano difformità.

2.   Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una delle procedure previste negli allegati VIII, IX, XI e XI bis, l’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l’invio di una risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati negli allegati VIII, IX, XI e XI bis.

Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui all’allegato VIII, IX o XI bis, l’amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL.

L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni contenute nel CITL.

L’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.»

10)

L’articolo 29 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«L’amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell’allegato X. A tal fine il CITL registra tutte le procedure relative alle quote di emissioni, ai conti, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e alle unità di Kyoto.»

b)

È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   L’amministratore del registro trasmette, su richiesta, all’amministratore centrale una copia della tabella sulle emissioni verificate contenuta nel proprio registro. L’amministratore centrale controlla che la tabella sulle emissioni verificate del registro sia identica ai dati contenuti nel CITL. Se viene rilevata una divergenza, l’amministratore centrale ne informa immediatamente l’amministratore del registro e chiede che questi elimini la divergenza mediante la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate di cui all’allegato VIII.

Il CITL registra le modifiche apportate alla tabella sulle emissioni verificate.»

11)

L’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Procedure

Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII, IX, X, XI e XI bis per il tipo di procedura di cui si tratta. Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web Service Description Language), elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.»

12)

L’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Codici identificativi

L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle procedure di cui agli allegati VIII e XI bis un codice identificativo unico della corrispondenza e a ciascuna delle procedure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico dell’operazione.

Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi indicati nell’allegato VI.»

13)

L’articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Completamento delle procedure relative ai conti, alle modifiche automatiche alla tabelladel piano nazionale di assegnazione e alle emissioni verificate

Una volta istituito il collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC, queste si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.

In tutti i casi non previsti dal precedente comma, tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.»

14)

È inserito il seguente articolo 34 bis:

«Articolo 34 bis

Annullamento manuale delle operazioni avviate per errore e completate

1.   Se il detentore di un conto o l’amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un’operazione descritta agli articoli 52, 53, 58 o 62, paragrafo 2, può proporre all’amministratore del proprio registro di procedere all’annullamento manuale dell’operazione presentando una domanda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di avviare l’operazione; la richiesta deve essere inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore. La domanda deve contenere una dichiarazione nella quale si indica che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

2.   L’amministratore del registro può notificare all’amministratore centrale la domanda e l’intenzione di effettuare un intervento manuale specifico nel proprio database per annullare l’operazione entro 30 giorni di calendario a partire dalla decisione di annullare l’operazione e non oltre 60 giorni dal completamento dell’operazione o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore.

L’amministratore centrale, entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve la notifica dell’amministratore del registro di cui al paragrafo 2, primo comma, effettua manualmente sul database del CITL l’intervento corrispondente a quello indicato nella notifica dell’amministratore del registro se:

a)

la notifica è stata trasmessa entro le scadenze indicate nel paragrafo 2, primo comma;

b)

l’intervento manuale proposto annulla solo gli effetti dell’operazione che si ritiene sia stata avviata involontariamente o erroneamente e non comporta invece l’annullamento degli effetti di operazioni successive che interessano le stesse quote o unità di Kyoto.

3.   L’amministratore del registro non può annullare le operazioni a norma degli articoli 52 e 53 se, a seguito dell’intervento, il gestore risulta non conforme per un anno precedente.»

15)

L’articolo 44, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL.

Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di modifica automatica alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione descritta nell’allegato XI bis del presente regolamento.

Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta nell’allegato XIV del presente regolamento.

In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV del presente regolamento.»

16)

L’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 2, e dell’articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il 28 febbraio di ogni anno, l’amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.

Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno.

Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.»

17)

L’articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Assegnazione di quote ai nuovi entranti

Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all’anno in questione.

Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.»

18)

È inserito il seguente articolo 48 bis:

«Articolo 48 bis

Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro

Su istruzione dell’autorità competente, dopo la vendita di quote detenute da uno Stato membro l’amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto di deposito della Parte al conto di deposito dell’acquirente delle quote (conto di deposito personale o conto di deposito del gestore).

Le quote trasferite all’interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento interno” descritta nell’allegato IX. Le quote trasferite da un registro ad un altro registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.»

19)

L’articolo 50 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Una volta istituito il collegamento tra il catalogo UNFCCC e il CITL a norma dell’articolo 7 del presente regolamento, uno Stato membro non può trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate fino a quando non siano trascorsi 16 mesi dalla trasmissione della relazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a meno che il Segretariato dell’UNFCCC non abbia comunicato a detto Stato membro che non verranno avviate procedure per assicurare l’adempimento degli obblighi.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se, a partire dal 1o gennaio 2008, le quantità di ERU, CER, AAU e RMU valide per il periodo quinquennale considerato detenute nei conti di deposito della Parte, nei conti di deposito dei gestori, nei conti di deposito personali e nei conti dei ritiri in uno Stato membro superano di meno dell’1 % la riserva per il periodo di impegno, pari al 90 % della quantità assegnata a detto Stato membro o, se inferiore, al 100 % del quintuplo della quantità risultante dall’inventario più recente, l’amministratore centrale ne informa lo Stato membro interessato.»

20)

L’articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Emissioni verificate di un impianto

1.   Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento.

2.   L’amministratore del registro può vietare l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto finché l’autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l’impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue.

3.   L’autorità competente può ordinare all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento.

4.   Se l’autorità competente ordina all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell’anno precedente considerato, l’amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall’autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all’impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.»

21)

L’articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento

Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata ad un determinato impianto, l’amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente:

a)

nel 2005, nel 2006 e nel 2007, calcolando la somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per il periodo 2005-2007 meno la somma di tutte le emissioni verificate nel quinquennio in corso fino all’anno in corso compreso;

b)

nel 2008 e in ciascun anno successivo, calcolando la somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate dal 2008 fino all’anno in corso compreso, e aggiungendo un fattore di correzione.

Il fattore di correzione di cui alla lettera b) è pari a zero se il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo al 2007 se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero.»

22)

L’articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Articolo 57

Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate

Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.»

23)

L’articolo 58, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del registro cancella un determinato numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52, 53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero totale di quote restituite, al momento della cancellazione, indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi compresi tra il 1o gennaio 2005 e il momento della cancellazione nel 2006, dal momento della cancellazione nel 2006 al momento della cancellazione nel 2007 e dal momento della cancellazione nel 2007 al momento della cancellazione nel 2008.»

24)

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

1.   Entro il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30 giugno di ogni anno, l’amministratore del registro cancella le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo nei seguenti modi:

a)

convertendo in AAU un determinato numero di quote rilasciate per il periodo quinquennale considerato e detenute nel conto di deposito di una Parte, pari al numero totale di quote restituite a norma dell’articolo 52 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio del primo anno del periodo interessato al 31 maggio dell’anno successivo e dal 1o giugno dell’anno precedente fino al 31 maggio degli anni successivi, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI in base alla procedura di “conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX; e

b)

trasferendo dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato un determinato numero di unità di Kyoto, del tipo specificato dall’autorità competente, ad eccezione delle unità di Kyoto derivanti dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, pari al numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52 e 53 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio del primo anno del periodo interessato al 31 maggio dell’anno successivo e dal 1o giugno dell’anno precedente fino al 31 maggio degli anni successivi in base alla procedura di “ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX.

2.   Dopo il 30 giugno 2013 e il 30 giugno dell’anno successivo al termine di ciascun periodo quinquennale seguente, l’amministratore del registro può ritirare le quote non ancora assegnate ai gestori convertendole in AAU mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI in base alla procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX e trasferendole dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato in base alla procedura di “ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX.»

25)

All’articolo 60, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero di quote detenute nel registro, rilasciate per il periodo 2005-2007 da ciascun registro, meno il numero di quote che, al momento della cancellazione e della sostituzione, risultano restituite a norma degli articoli 52 e 54 dal momento del ritiro il 30 giugno dell’anno precedente;».

26)

All’articolo 61, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

trasferendo tutte le quote assegnate ai gestori per il precedente periodo quinquennale dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito personali al conto di deposito della Parte;

b)

convertendo in AAU un determinato numero di quote, pari al numero di quote detenute nel registro rilasciate da ciascun registro per il precedente periodo quinquennale meno il numero di quote restituite a norma dell’articolo 52 a partire dal 31 maggio dell’anno precedente, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;».

27)

L’articolo 63, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Su istruzione dell’organismo competente dello Stato membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che non siano stati già ritirati a norma dell’articolo 59 dal conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di “ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.»

28)

Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente Capo V bis:

«CAPO V bis

GESTIONE DEI REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON HANNO AAU

Articolo 63 bis

Gestione dei registri degli Stati membri che non hanno AAU

1.   Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquistare ERU e AAU e ad utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC istituiscono, gestiscono e conservano i propri registri in forma consolidata con il registro comunitario. L'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 30, paragrafo 1, gli articoli 34, 35, 36, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 45, l'articolo 49, paragrafo 1, gli articoli 59, 60, 61 e 65 non si applicano a questi registri.

2.   A partire dal 1o gennaio 2008, i registri gestiti a norma del paragrafo 1 sono in grado di eseguire le procedure applicabili descritte negli allegati VIII, IX, X, XI e XI bis.

Articolo 63 ter

Collegamento tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e il CITL

I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis comunicano con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro comunitario.

L’amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite all’allegato XIII e le procedure di inizializzazione dell’allegato XIV e comunica l’informazione all’amministratore del registro comunitario.

Articolo 63 quater

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilevamento di difformità e incongruenze da parte del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC

Il catalogo UNFCCC informa i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis di ogni eventuale difformità rilevata in una procedura iniziata da quel registro tramite l’amministratore del registro comunitario.

I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis interessati interrompono la procedura e l’amministratore del registro comunitario informa il catalogo UNFCCC. L’amministratore del registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ed eventuali altri amministratori di registri interessati comunicano immediatamente al titolare del conto interessato che la procedura è stata interrotta.

Articolo 63 quinquies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione

Se è stato istituito un collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se le procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, tali procedure si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.

In tutti i casi non contemplati dal primo comma tutte le procedure illustrate agli allegati VIII e XI bis si considerano completate quando il CITL comunica al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.

Articolo 63 sexties

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento delle procedure riguardanti le operazioni all’interno dei registri

Tutte le procedure descritte all’allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro comunitario conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato i dati in base alla sua proposta.

Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure dell’allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando il CITL informa il registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro comunitario conferma al CITL che il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato i dati in base alla propria proposta.

Articolo 63 septies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento della procedura di trasferimento esterno

La procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera completata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro di destinazione ha aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza.

Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera completata quando il CITL comunica al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma al CITL di aver aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza.

Articolo 63 octies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: autenticazione

I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis sono autenticati dal catalogo UNFCCC tramite il registro comunitario con i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell’UNFCCC o da un organismo da questo designato.

Tuttavia, finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tali registri sono autenticati al CITL tramite il registro comunitario mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nell’allegato XV. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e distribuisce i nomi utente e le password.

Articolo 63 nonies

Disposizioni particolari riguardanti alcuni obblighi degli amministratori dei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis

Gli obblighi di cui all’articolo 71 e all’articolo 72, paragrafi 2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis, sono ottemperati dall’amministratore del registro comunitario.

Articolo 63 decies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: conti

1.   I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis contengono almeno due conti di deposito delle Parti creati a norma dell’articolo 12.

2.   Le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 sono detenute solo da uno dei conti di deposito della Parte e nessun altro conto di deposito della Parte diverso da quello che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 è autorizzato a partecipare ai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri. Il conto di deposito della Parte che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 non è utilizzato per operazioni diverse dai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri e detiene solo unità con un tipo di unità iniziale pari a 1.

3.   I conti di deposito del gestore creati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, non devono contenere quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 al termine di un’operazione. I conti di deposito personali contenuti nei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis non possono partecipare ai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri.

Articolo 63 undecies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e per ogni periodo quinquennale successivo

Dopo ogni correzione alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione apportata a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, che avviene dopo il rilascio delle quote di cui all’articolo 45 e che riduce la quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 45 per il periodo 2008-2012 o per i successivi periodi quinquennali, i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis trasferiscono il numero di quote indicato dall’autorità competente dai conti di deposito di cui agli articoli 11, paragrafo 2, e 63 decies, dove sono detenute le quote, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo interessato.

Articolo 63 dodecies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilascio di quote

Dopo l’iscrizione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e successivamente entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto di deposito della Parte.

Quando rilascia tali quote l’amministratore del registro attribuisce un codice identificativo unico dell’unità a ciascuna quota, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI, dove il tipo di unità iniziale è 0 e il tipo di unità supplementare è 4.

Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio delle quote definita nell’allegato IX (registri di cui all’articolo 63 bis).

Articolo 63 terdecies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: trasferimenti di quote tra conti di deposito del gestore in registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e conti in altri registri

1.   I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, tra conti di deposito, secondo quanto richiesto dal titolare del conto:

a)

all’interno del proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno descritta all’allegato IX;

b)

tra due registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis secondo la procedura di “trasferimento tra due registri di cui all’articolo 63 bis” descritta nell’allegato IX;

c)

tra un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e un registro diverso da uno gestito a norma di quell’articolo secondo la procedura di “trasferimento esterno (da un registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)” descritta nell’allegato IX. I trasferimenti di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 verso registri non gestiti a norma dell’articolo 63 bis non possono essere richiesti dai titolari di conti di deposito personali. Il CITL blocca qualsiasi operazione che può comportare il trasferimento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 verso registri diversi da quelli gestiti a norma dell’articolo 63 bis.

Articolo 63 quaterdecies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione a norma dell’articolo 58 o dell’articolo 62

Quando si procede alla cancellazione e al ritiro di quote a norma dell’articolo 58 o alla cancellazione volontaria ai sensi dell’articolo 62, l’amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis effettua la cancellazione trasferendo le quote come previsto dall’articolo 58 o 62 nel conto delle cancellazioni o dei ritiri del registro comunitario.

Articolo 63 quindecies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e ritiro delle quote restituite e delle CER per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

1.   Entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno di ogni anno successivo l’amministratore del registro di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella un numero di quote e di CER detenute nel conto di deposito della Parte secondo quanto indicato negli articoli 52 e 53.

Il numero di quote e di CER da cancellare corrisponde al numero complessivo di quote restituite iscritte nella tabella delle quote restituite a partire dal 1o gennaio del primo anno del periodo interessato fino al 31 maggio dell’anno successivo e a partire dal 1o giugno dell’anno precedente fino al 31 maggio di ciascun anno successivo.

2.   La cancellazione avviene per trasferimento delle quote e delle CER, ad eccezione delle CER derivanti dai progetti indicati all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri del registro comunitario per il periodo di cui trattasi, seguendo la procedura di «ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis)» descritta nell’allegato IX.

Articolo 63 sexdecies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2005-2007

1.   Il 1o maggio 2008 ciascun amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e, su istruzione dell’autorità competente, sostituisce le quote detenute nel suo registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:

a)

trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero di quote rilasciate per il periodo 2005-2007 meno il numero di quote restituite al momento della cancellazione e della sostituzione a norma degli articoli 52 e 54 a partire dal 30 giugno dell’anno precedente;

b)

rilasciando, su istruzione dell’autorità competente, un numero di quote sostitutive specificato dall’autorità competente tramite rilascio di un ugual numero di quote per il periodo 2008-2012, assegnando ad ogni quota un codice identificativo dell’unità costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;

c)

trasferendo le quote sostitutive di cui alla lettera b) dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali specificati dall’autorità competente a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a).

Articolo 63 septdecies

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

1.   Il 1o maggio 2013 e il 1o maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo ciascun amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:

a)

trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo di cui trattasi un numero di quote pari al numero di quote rilasciate per il quinquennio precedente meno il numero di quote restituite a norma dell’articolo 52 a partire dal 1o maggio dell’anno precedente;

b)

rilasciando nel conto di deposito della Parte un ugual numero di quote sostitutive con un tipo di unità supplementare pari a 4 per il periodo in corso e assegnando ad ogni quota un codice identificativo unico dell’unità costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;

c)

trasferendo dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a) un numero di quote rilasciate a norma della lettera b) per il periodo in corso pari al numero di quote trasferite da tali conti a norma della lettera a).»

29)

L’articolo 72 è modificato come segue:

a)

Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«Dopo tale coordinamento, l’amministratore centrale stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti a mettere in opera ciascuna nuova versione delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l’amministratore di ciascun registro e l’amministratore centrale completano le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.»

c)

È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   L’amministratore centrale convoca riunioni periodiche degli amministratori dei registri per consultarli sugli aspetti e sulle procedure attinenti alla gestione delle modifiche, alla gestione degli incidenti e a qualsiasi altro aspetto di natura tecnica connesso al funzionamento dei registri e all’applicazione del presente regolamento.»

30)

L’articolo 73, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X, XI e XI bis per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali allegati.»

31)

Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

32)

È inserito l’allegato XI bis conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, da 6 a 12, 15, 16, 17, 20, 21, da 27 a 30 e i punti 2, 3, 4, il punto 5, lettere c), e), f), g), i), il punto 6, lettera b), i punti 10, 11, il punto 13, lettere d) i), f) e g), dell’allegato I e l’allegato II sono applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2008.

3.   L’articolo 1, paragrafi 24 e 26, e il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I possono tuttavia essere applicati anteriormente al 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

(2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(3)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.


ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 sono così modificati:

1.

L’allegato I è così modificato:

a)

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Finché non è istituito un collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC):

a)

la registrazione dell’ora nel CITL e nei singoli registri è sincronizzata con l’ora di Greenwich (GMT — Greenwich Mean Time);

b)

tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e i conti sono realizzate attraverso lo scambio di dati formulati in linguaggio XML (Extensible Markup Language) utilizzando il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol), versione 1.1, attraverso il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), versione 1.1 (stile di codifica RPC — Remote Procedure Call).»

b)

Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC:

a)

la registrazione dell’ora nel catalogo UNFCCC, nel CITL e in ciascun registro è sincronizzata e

b)

tutte le procedure riguardanti le quote e le unità di Kyoto sono realizzate attraverso lo scambio di dati,

applicando le specifiche hardware e software definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL, lo scambio dei dati avviene applicando le specifiche hardware e software definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL, lo scambio dei dati avviene secondo quanto indicato al punto 2, lettera b).»

2.

All’allegato III, punto 1, sono aggiunte le seguenti frasi:

«Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione ad emettere gas serra. Il nome dell’impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra.»

3.

L’allegato VI è così modificato:

a)

Nella tabella VI-1, alla colonna «Serie o codici», riga «Supplementary Unit Type», è aggiunto il testo «4 = Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU».

b)

Nella tabella VI-2 è aggiunta la seguente riga:

«0

4

Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto»

c)

Nella tabella VI-3 alla colonna «Serie o codici», riga «Account Identifier», è aggiunto il seguente testo: «L’amministratore centrale definisce una sotto-serie separata di questi valori per il registro comunitario e ciascun registro gestito in maniera consolidata con il registro comunitario».

d)

Nella tabella VI-5, l’espressione «Person Identifier» è sostituita da «Account Holder Identifier».

e)

Il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

La tabella VI-7 specifica gli elementi del codice identificativo della corrispondenza. A ciascuna procedura descritta nell’allegato VIII e nell’allegato XI bis è assegnato un codice identificativo della corrispondenza. Tale codice è generato dal registro ed è unico all’interno del sistema dei registri. Il codice identificativo della corrispondenza non può essere riutilizzato. In caso di riavvio di una procedura relativa ad un conto o alle emissioni verificate precedentemente interrotta o annullata è assegnato un nuovo codice identificativo della corrispondenza, anch’esso unico.»

4.

L’allegato VII è così modificato:

a)

Nella tabella del punto 4 è soppressa la riga seguente:

«05-00

Ritiro (dal 2008-2012 in poi)»

b)

Nella tabella del punto 4 sono aggiunte le seguenti righe:

«10-61

Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)

10-62

Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)

05-00

Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)

05-01

Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)

05-02

Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)

01-22

Rilascio di quote (registri di cui all’articolo 63 bis)

03-00

Trasferimento esterno (da un registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)

10-22

Trasferimento tra due registri di cui all’articolo 63 bis

05-22

Ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis

c)

Nella tabella del punto 5 è aggiunta la seguente riga:

«4

Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto»

5.

L’allegato VIII è così modificato:

a)

Il punto 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

a condizione che le procedure avvengano tramite lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL, l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di gestione dei conti del catalogo UNFCCC. In tutti gli altri casi, l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di gestione dei conti del CITL.»

b)

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Se le procedure avvengono tramite lo scambio di dati attraverso il CITL e il successivo trasferimento al catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.»

c)

Nelle tabelle VIII-5, VIII-11 e VIII-12 la riga:

«FaxNumber

Obbligatorio»

è sostituita da:

«FaxNumber

Facoltativo»

d)

Nella tabella VIII-9, il testo: «Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL prima che sia istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().» è sostituito dal seguente:

«Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se tutte le procedure dell’allegato VIII sono eseguite tramite lo scambio di dati attraverso il CITL) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().»

e)

Nella tabella VIII-11 all’ultima riga è aggiunto il numero «7162».

f)

Nelle tabelle VIII-12 e VIII-14 dopo la riga relativa al «PermitIdentifier», è aggiunta la seguente:

«PermitDate

Obbligatorio»

g)

Nella tabella VIII-13 dopo la riga relativa al «PermitIdentifier», è inserita la seguente:

«PermitDate

Facoltativo»

h)

Nella tabella VIII-15 all’ultima riga è aggiunto il numero «7161».

i)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Per ogni procedura riguardante un conto o le emissioni verificate il CITL controlla la versione del registro, l’autenticazione di quest’ultimo, nonché la validità temporale dei messaggi e, nel caso in cui rilevi una difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l’applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l’amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.»

j)

Nella tabella VIII-17 all’ultima riga è aggiunto il numero «7525».

6.

L’allegato IX è così modificato:

a)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il CITL esegue le seguenti categorie di controlli preliminari su ciascuna procedura riguardante un’operazione:

a)

versione del registro e autenticazione del medesimo,

b)

validità temporale del messaggio,

c)

integrità dei dati,

d)

controllo generale dell’operazione,

e)

sequenza dei messaggi.

Qualora sia rilevata una difformità, il CITL invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 e l’applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l’amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.»

b)

La tabella IX-1 è così modificata:

i)

nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)», è inserito «Da 7221 a 7222»;

ii)

nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Trasferimento esterno (2005-2007)», è inserito «Da 7221 a 7222»;

iii)

nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Cancellazione e sostituzione», è aggiunto «(registri di cui all’articolo 63 bis); 7219; da 7223 a 7224; 7360; 7402; 7404; 7406; Da 7407 a 7408; 7202»;

iv)

è cancellata la riga seguente:

«Ritiro (dal 2008-2012 in poi)

05-00

Da 7358 a 7361»

v)

sono aggiunte le righe seguenti:

«Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)

10-61

7358

Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)

10-62

7364, 7366

Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)

05-00

7360

7365

Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)

05-01

Da 7359 a 7361

7365

Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)

05-02

7360,7361

Da 7363 a 7365

Trasferimento esterno (da un registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)

03-00

Da 7225 a 7226

Rilascio di quote (registri di cui all’articolo 63 bis)

01-22

Da 7201 a 7203

7219

7224

Ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis)

05-22

Da 7227 a 7228

7357

Da 7360 a 7362

Trasferimento tra due registri di cui all’articolo 63 bis

10-22

7302, 7304

Da 7406 a 7407

7224

7228»

c)

È aggiunto il seguente punto 7:

«7.

Il trasferimento esterno tra un registro di cui all’articolo 63 bis e un registro diverso deve avvenire con le seguenti modalità:

a)

su richiesta del titolare di un conto finalizzata a trasferire quote con tipo di unità supplementare pari a 4 da un conto contenuto in un registro di cui all’articolo 63 bis, il registro dal quale avviene il trasferimento (registro di partenza):

i)

verifica se il saldo del conto di deposito della Parte che si trova nel registro di cui all’articolo 63 bis, dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3, è almeno pari alla quantità di quote da trasferire,

ii)

ridirige le quote verso il conto di deposito della Parte che si trova nel registro di cui all’articolo 63 bis dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 4,

iii)

trasferisce una quantità equivalente di quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 dal conto di deposito della Parte dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 al conto del titolare del conto che avvia l’operazione (conto di partenza),

iv)

trasferisce le quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 dal conto del titolare del conto che avvia l’operazione (conto di partenza) al conto di destinazione;

b)

su richiesta del titolare di un conto finalizzata a trasferire quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 a un conto depositato in un registro di cui all’articolo 63 bis, il registro che acquisisce le quote (registro di destinazione):

i)

trasferisce le quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 al conto di destinazione,

ii)

trasferisce tali quote dal conto di destinazione al conto di deposito della Parte che si trova nel registro di cui all’articolo 63 bis, dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3,

iii)

trasferisce una quantità equivalente di quote con tipo di unità supplementare pari a 4 dal conto di deposito della Parte dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità iniziale pari a 0 e tipo di unità supplementare pari a 4 al conto di destinazione. Se il saldo del conto di deposito della Parte che può contenere quote con tipo di unità supplementare pari a 4 è inferiore alla quantità di quote da trasferire, prima del trasferimento nel conto di deposito della Parte viene creato il numero di quote mancanti con tipo di unità supplementare pari a 4.»

7.

L’allegato X è così modificato:

a)

Al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Finché non viene istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta del CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:».

b)

Al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta del catalogo UNFCCC finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:».

c)

Al punto 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta presentata dal catalogo UNFCCC per conto del CITL o dal CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:».

d)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Il CITL controlla la versione del registro, l’autenticazione di quest’ultimo, la validità temporale del messaggio e l’integrità dei dati durante la procedura di verifica della concordanza dei dati e, qualora sia rilevata una difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l’applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l’amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.»

8.

All’allegato XI, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC e quando tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto sono svolte mediante lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL, il CITL continua ad eseguire solo la procedura amministrativa di cui al punto 1, lettera b).»

9)

L’allegato XII è così modificato:

a)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il CITL invia codici di risposta nell’ambito di ciascuna procedura se indicato negli allegati da VIII a XI bis. Ciascun codice di risposta è composto da un numero intero compreso tra 7000 e 7999. Nella tabella XII-1 è spiegato il significato dei vari codici di risposta.»

b)

La tabella XII-1 è così modificata:

i)

sono cancellate le colonne e la riga seguenti:

«Codice di risposta

Descrizione

7149

Il numero di fax (FaxNumber) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto»

ii)

sono inserite le seguenti colonne e righe nel corretto ordine numerico:

«Codice di risposta

Descrizione

Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati

7161

L’impianto correlato al conto di deposito del gestore non è indicato come “chiuso” nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è pertanto possibile chiudere il conto.

 

7162

L’impianto correlato al conto di deposito del gestore non ha una voce corrispondente nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è pertanto possibile aprire il conto.

 

7221

Il conto che acquisisce o trasferisce le quote non può trovarsi in un registro di cui all’articolo 63 bis.

 

7222

Le quote da trasferire non possono avere un tipo di unità supplementare pari a 4.

 

7223

Il conto di destinazione deve essere il conto delle cancellazioni per il periodo interessato.

 

7224

Le quote da rilasciare devono avere un tipo di unità supplementare pari a 4.

 

7225

Le quantità cumulative detenute dopo l’operazione nei due conti di deposito della Parte interessati dall’operazione nel registro di cui all’articolo 63 bis devono corrispondere alle quantità cumulative detenute prima dell’operazione.

 

7226

Il saldo del conto di deposito della Parte che può contenere quote con tipo di unità supplementare 1, 2 o 3 deve essere pari o superiore alla quantità da trasferire dal registro di cui all’articolo 63 bis.

 

7227

Il conto di destinazione deve essere il conto dei ritiri per il periodo in corso.

 

7228

Le quote devono essere quelle rilasciate per il periodo in corso.

 

7363

La quantità di AAU da ritirare non è uguale alla quantità di quote convertite con la procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro”.

 

7364

L’operazione non è avviata dopo il 30 giugno dell’anno successivo all’ultimo anno del periodo quinquennale interessato.

 

7365

Le unità da ritirare sono quote e non possono pertanto essere ritirate.

 

7366

La quantità da convertire non può essere superiore al numero di quote rilasciate ma non assegnate.

 

7408

Il numero di quote cancellate deve essere uguale al numero di quote da cancellare ai sensi dell’articolo 63 sexdecies.

 

7451

La quantità totale di quote indicata nel piano nazionale di assegnazione (PNA) aggiornato deve essere uguale a quella del PNA in corso.

 

7452

La quantità assegnata ai nuovi entranti non può essere superiore alla quantità di cui è decurtata la riserva.

 

7525

Il valore relativo alle emissioni verificate per l’anno X non può essere corretto dopo il 30 aprile dell’anno X + 1 a meno che l’autorità competente non notifichi all’amministratore centrale il nuovo stato di adempimento applicabile all’impianto di cui si è corretto il valore delle emissioni verificate.

 

7700

Il codice relativo al periodo d’impegno esce dal campo previsto.

 

7701

Occorre prevedere l’assegnazione per tutti gli anni compresi nel periodo di impegno, eccetto gli anni precedenti all’anno in corso.

 

7702

La nuova riserva deve essere un numero positivo o almeno uguale a zero.

 

7703

La quantità di quote da assegnare ad un impianto e per un determinato anno deve essere uguale o superiore a zero.

 

7704

Il codice identificativo dell’autorizzazione deve esistere e corrispondere al codice identificativo dell’impianto.

 

7705

La quantità totale di quote assegnate ad un impianto in un determinato anno e indicata nel piano nazionale di assegnazione (PNA) aggiornato deve essere uguale o superiore a quella del PNA in corso.

 

7706

La quantità di quote eliminate dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per gli impianti deve essere uguale alla quantità di cui aumenta la riserva.

 

7901

Il registro di partenza deve essere indicato nella tabella dei registri

1501

7902

Lo stato del registro di partenza deve permettere di proporre le operazioni. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).

1503

7903

Lo stato del registro di destinazione deve permettere di accettare le operazioni. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).

1504

7904

Lo stato del registro deve permettere di eseguire le operazioni di concordanza dei dati. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pronto per la verifica della concordanza dei dati).

1510

7905

Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) deve essere costituito da un codice di registro valido seguito da cifre.

2001

7906

Il codice relativo al tipo di operazione (TransactionType) deve essere valido.

2002

7907

Il codice relativo al tipo di operazione supplementare (SupplementaryTransactionType) deve essere valido.

2003

7908

Il codice relativo allo stato dell’operazione (TransactionStatus) deve essere valido.

2004

7909

Il codice relativo al tipo di conto (AccountType) deve essere valido.

2006

7910

L’identificatore del conto di partenza (InitiatingAccountIdentifier) deve essere superiore a zero.

2007

7911

L’identificatore del conto di destinazione (AcquiringAccountIdentifier) deve essere superiore a zero.

2008

7912

Il registro di partenza (Originating Registry) di tutti i blocchi di unità deve essere valido.

2010

7913

Il codice identificativo del tipo di unità (Unit Type) deve essere valido.

2011

7914

Il codice identificativo del tipo di unità supplementare (SupplementaryUnit-Type) deve essere valido.

2012

7915

Devono essere presenti lo Unit Serial Block Start e lo Unit Serial Block End.

2013

7916

Lo Unit Serial Block End deve essere uguale o superiore allo Unit Serial Block Start.

2014

7917

Le RMU, le ERU convertite da RMU, le tCER e le lCER devono avere un codice LULUCF Activity valido.

2015

7918

Le AAU, le ERU convertite da AAU e le CER non devono avere un codice LULUCF Activity.

2016

7919

Le ERU, CER, tCER e lCER devono avere un codice identificativo del progetto (Project ID) valido.

2017

7920

Le AAU e le RMU non devono avere un codice identificativo del progetto (Project ID).

2018

7921

Le ERU devono avere un Track Code valido.

2019

7922

Le AAU, RMU, CER, tCER e lCER non devono avere un Track Code.

2020

7923

Le AAU, RMU, ERU e CER non devono avere una data di scadenza (Expiry Date).

2022

7924

Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) per le operazioni proposte non deve già esistere nel CITL.

3001

7925

Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) per le operazioni in corso deve già esistere nel CITL.

3002

7926

Le operazioni precedentemente portate a termine non possono essere portate a termine nuovamente.

3003

7927

Le operazioni precedentemente respinte non possono essere portate a termine.

3004

7928

Le operazioni per le quali è stata precedentemente rilevata una difformità a livello di CITL non possono essere portate a termine.

3005

7930

Le operazioni precedentemente interrotte non possono essere portate a termine.

3007

7931

Le operazioni precedentemente cancellate non possono essere portate a termine.

3008

7932

Le operazioni esterne precedentemente accettate non possono essere interrotte.

3009

7933

Lo stato dell’operazione “Accepted” (accettata) o “Rejected” (respinta) non è valido per operazioni che non siano esterne.

3010

7934

Lo stato dell’operazione proveniente dal registro di partenza deve indicare i seguenti stati: “Proposed” (proposta), “Completed” (completata) o “Terminated” (interrotta).

3011

7935

Lo stato dell’operazione proveniente dal registro di destinazione per un trasferimento esterno deve indicare lo stato “Rejected” (respinta) o “Accepted” (accettata)

3012

7936

Il periodo di impegno applicabile deve corrispondere al periodo di impegno in corso o a quello successivo (compresi i rispettivi periodi true-up, durante i quali vengono reperite le quote necessarie per l’adempimento).

4001

7937

Le unità individuate nell’operazione devono già esistere nel CITL.

4002

7938

Le unità individuate nell’operazione devono essere detenute dal registro di partenza.

4003

7939

Tutti gli attributi di tutti i blocchi di unità devono essere conformi agli attributi dei blocchi di unità del CITL a meno che gli attribuiti non siano modificati dall’operazione in corso.

4004

7940

Tutti i blocchi di unità interessati dall’operazione devono riguardare un unico periodo di impegno applicabile (Applicable Commitment Period)

4005

7941

Per tutte le operazioni, tranne i trasferimenti esterni, i registri di partenza e di destinazione devono essere gli stessi.

4006

7942

Per i trasferimenti esterni, i registri di partenza e di destinazione devono essere diversi.

4007

7943

Le unità individuate nell’operazione non devono presentare incongruenze emerse mediante la procedura di verifica della concordanza dei dati con il CITL.

4008

7945

Le unità individuate nell’operazione non devono essere interessate da un’altra operazione.

4010

7946

Le unità cancellate non devono essere soggette ad altre operazioni.

4011

7947

Una proposta di operazione deve contenere almeno un blocco di unità.

4012

7948

In un’operazione non deve essere rilasciato più di un tipo di unità.

5004

7949

Il periodo di impegno originario (Original Commitment Period) deve essere uguale per tutte le unità rilasciate nell’ambito dell’operazione.

5005

7950

Il periodo di impegno applicabile (Applicable Commitment Period) deve corrispondere al periodo di impegno originario (Original Commitment Period) per tutte le unità rilasciate nell’ambito dell’operazione.

5006

7951

La cancellazione nel conto Excess Issuance Cancellation Account non deve avvenire in un registro nazionale.

5152

7952

Il conto di destinazione (Acquiring Account) per un’operazione di cancellazione deve essere un conto delle cancellazioni.

5153

7953

Nelle operazioni di cancellazione devono essere forniti i codici identificativi dei conti relativi ai conti di destinazione.

5154

7954

I blocchi di unità da cancellare devono avere lo stesso periodo di impegno applicabile del conto delle cancellazioni.

5155

7955

Il registro di partenza che ritira le unità deve essere un registro nazionale o il registro comunitario.

5251

7956

In un’operazione di ritiro il conto di destinazione deve essere un conto dei ritiri.

5252

7957

Nelle operazioni di ritiro devono essere forniti i codici identificativi dei conti relativi ai conti di destinazione.

5253

7958

I blocchi di unità ritirate devono avere lo stesso periodo di impegno applicabile del conto dei ritiri.

5254

7959

Il registro di partenza che riporta le unità deve essere un registro nazionale.

5301

7960

Il conto di partenza di un’operazione di riporto deve essere un conto di deposito.

5302

7961

Le unità possono essere riportate solo al periodo di impegno successivo immediatamente seguente.

5303

7962

Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (ReconciliationID) deve essere superiore a zero.

6201

7963

Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (ReconciliationID) deve essere costituito da un codice di registro valido seguito da cifre.

6202

7964

Lo stato della verifica della concordanza dei dati (ReconciliationID) deve corrispondere a un valore compreso tra 1 e 11.

6203

7965

L’istantanea (snapshot) della verifica della concordanza dei dati deve essere una data compresa tra il 1o ottobre 2004 e la data del giorno più 30 giorni.

6204

7966

Il tipo di conto (Account Type) deve essere valido.

6205

7969

Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati deve figurare nella tabella del registro delle verifiche della concordanza (Reconciliation Log).

6301

7970

Lo stato della verifica della concordanza dei dati inviato dal registro deve essere valido.

6302

7971

Lo stato della verifica della concordanza dei dati in arrivo deve corrispondere allo stato della verifica della concordanza dei dati registrato dal CITL.

6303

7972

La data/ora dell’istantanea della verifica della concordanza dei dati del registro deve corrispondere a quella registrata dal CITL.

6304»

iii)

la riga:

«7301

Attenzione: si sta per superare il limite della riserva per il periodo di impegno.»

è sostituita dalla seguente:

«7301

Attenzione: le quantità detenute calcolate secondo la decisione 18/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC supera di appena l’1 % il limite della riserva per il periodo di impegno.»

10.

L’allegato XIII è così modificato:

a)

Al punto 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

test della procedura integrata: viene verificata la capacità del registro di eseguire tutte le procedure, compresi gli stati e le fasi di cui agli allegati da VIII a XI e XI bis, e di consentire interventi manuali sul database secondo quanto previsto dall’allegato X;».

b)

Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

L’amministratore centrale chiede a ciascun registro di dimostrare che i codici di ingresso di cui all’allegato VII e i codici di risposta di cui agli allegati da VIII a XI e XI bis siano contenuti nel database del registro medesimo e siano interpretati e utilizzati correttamente rispetto alle procedure.»

11.

All’allegato XIV, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Lo schema XML per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il seguente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">

<xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AT"/>

<xs:enumeration value="BE"/>

<xs:enumeration value="BG"/>

<xs:enumeration value="CY"/>

<xs:enumeration value="CZ"/>

<xs:enumeration value="DE"/>

<xs:enumeration value="DK"/>

<xs:enumeration value="EE"/>

<xs:enumeration value="ES"/>

<xs:enumeration value="FI"/>

<xs:enumeration value="FR"/>

<xs:enumeration value="GB"/>

<xs:enumeration value="GR"/>

<xs:enumeration value="HU"/>

<xs:enumeration value="IE"/>

<xs:enumeration value="IT"/>

<xs:enumeration value="LT"/>

<xs:enumeration value="LU"/>

<xs:enumeration value="LV"/>

<xs:enumeration value="MT"/>

<xs:enumeration value="NL"/>

<xs:enumeration value="PL"/>

<xs:enumeration value="PT"/>

<xs:enumeration value="RO"/>

<xs:enumeration value="SE"/>

<xs:enumeration value="SI"/>

<xs:enumeration value="SK"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType">

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:group name="YearAllocation">

<xs:sequence>

<xs:element name="yearInCommitmentPeriod">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="2005"/>

<xs:maxInclusive value="2058"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:group>

<xs:simpleType name="ActionType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>The action to be undertaken for the installation

A

=

Add the installation to the NAP

U

=

Update the allocations for the installation in the NAP

D

=

Delete the installation from the NAP

For each action, all year of a commitment period need to be given

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="A"/>

<xs:enumeration value="U"/>

<xs:enumeration value="D"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="InstallationType">

<xs:sequence>

<xs:element name="action" type="ActionType"/>

<xs:element name="installationIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minInclusive value="1"/>

<xs:maxInclusive value="999999999999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="permitIdentifier">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="50"/>

<xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="CommitmentPeriodType">

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="10"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:element name="nap">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/>

<xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/>

<xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded">

<xs:unique name="yearAllocationConstraint">

<xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/>

<xs:field xpath="."/>

</xs:unique>

</xs:element>

<xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:unique name="installationIdentifierConstraint">

<xs:selector xpath="installation"/>

<xs:field xpath="installationIdentifier"/>

</xs:unique>

</xs:element>

</xs:schema>».

12.

L’allegato XV è così modificato:

a)

Al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate e i conti sono eseguite utilizzando un collegamento avente le seguenti caratteristiche:».

b)

Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto sono completate utilizzando un collegamento rispondente alle caratteristiche definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.»

13)

L’allegato XVI è così modificato:

a)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 4 bis relative al sistema dei registri nell’area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l’amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna tali informazioni nell’area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i tempi indicati.»

b)

Il punto 2 è così modificato:

i)

alla lettera a) è aggiunta la seguente frase:

«Per i conti di deposito del gestore, il nome del titolare del conto dovrebbe corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra;»,

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei rappresentanti autorizzati principale e secondario del conto designati dal titolare del conto per quel determinato conto, a meno che l’amministratore del registro non consenta al titolare del conto di chiedere di mantenere riservate tutte queste informazioni o parte di esse e il titolare del conto non abbia richiesto per iscritto all’amministratore del registro di non pubblicare tutte queste informazioni o parte di esse.»

c)

Il punto 3 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le quote e le eventuali quote per casi di forza maggiore assegnate e rilasciate all’impianto associato al conto di deposito del gestore, che rientra nella tabella del piano nazionale di assegnazione o che costituisce un nuovo entrante ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, ed eventuali correzioni apportate alle suddette quote;»

ii)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

data dell’entrata in vigore dell’autorizzazione ad emettere gas serra e data di apertura del conto.»

d)

Il punto 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni a norma dell’articolo 51 per l’impianto associato al conto di deposito del gestore per l’anno X devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell’anno (X+1);»

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il simbolo che indica se l’impianto associato al conto di deposito del gestore restituisce o meno il numero di quote necessario per l'anno X entro il 30 aprile dell’anno (X+1) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE nonché le eventuali modifiche a tale stato in conformità delle correzioni apportate alle emissioni verificate a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell’anno (X+1). In base al valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto e allo stato operativo del registro, sono indicati i seguenti simboli con le seguenti dichiarazioni:

Tabella XVI-1: Dichiarazioni di adempimento

Valore dello stato di adempimento per l’anno X a norma dell’articolo 55 al 30 aprile dell’anno (X+1)

Simbolo

Dichiarazione

da visualizzare nel CITL e nei registri

Numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52, 53, 54 per il periodo ≥ alle emissioni verificate nel periodo fino all’anno in corso

A

“Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di unità di Kyoto maggiore o uguale alle emissioni verificate”

Numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52, 53, 54 per il periodo < alle emissioni verificate nel periodo fino all’anno in corso

B

“Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di unità di Kyoto inferiore alle emissioni verificate”

 

C

“Fino al 30 aprile non sono state iscritte emissioni verificate”

Le emissioni verificate nel periodo fino all’anno in corso sono state corrette ai sensi dell’articolo 51

D

“Le emissioni verificate sono state corrette dall’autorità competente dopo il 30 aprile dell’anno X. L’autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l’impianto non è conforme per l’anno X.”

Le emissioni verificate nel periodo fino all’anno in corso sono state corrette ai sensi dell’articolo 51

E

“Le emissioni verificate sono state corrette dall’autorità competente dopo il 30 aprile dell’anno X. L’autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l’impianto è conforme per l’anno X.”

 

X

“Fino al 30 aprile non è stato possibile iscrivere le emissioni verificate né/o le quote restituite perché la procedura di restituzione delle quote e/o la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate è sospesa per il registro dello Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.” »

iii)

È aggiunta la seguente lettera d):

«d)

il simbolo che indica se il conto dell’impianto è bloccato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, deve essere pubblicato a partire dal 31 marzo dell’anno (X+1).»

e)

Sono inseriti i seguenti punti 4 bis e 4 ter:

«4 bis.

La tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli impianti e la quantità di quote destinate ad un’assegnazione successiva o alla vendita deve essere pubblicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata apportata la correzione.

4 ter.

Le tariffe applicate per l’apertura e la gestione annua dei conti di deposito di ciascun registro devono essere pubblicate costantemente. Gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all’amministratore centrale da parte dell’amministratore del registro entro 15 giorni dalla modifica delle tariffe.»

f)

Al punto 6, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

eventuali tabelle degli accantonamenti stilate in conformità della decisione 2006/780/CE della Commissione (1).

g)

È inserito il seguente punto 12 bis:

«12 bis.

L’amministratore centrale, a partire dal 30 aprile dell’anno (X+1), mette a disposizione sull’area pubblica del sito web del CITL informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro per l’anno X che, prima della restituzione, non sono state trasferite.».


(1)  GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12


ALLEGATO II

Al regolamento (CE) n. 2216/2004 è inserito il seguente allegato XI bis:

«ALLEGATO XI bis

Procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

1.

A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 2, i registri possono proporre al CITL di verificare e applicare una modifica automatica al piano nazionale di assegnazione secondo la procedura descritta nel presente allegato.

Requisiti per ciascuna procedura

2.

Per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione si applica la seguente sequenza di messaggi:

a)

l’amministratore del registro avvia la procedura riguardante le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione assegnando alla richiesta un codice identificativo unico della verifica della concordanza dei dati costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI;

b)

l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di modifica automatica della tabella del piano nazionale di assegnazione del CITL;

c)

il CITL convalida la richiesta invocando l’apposita funzione di convalida all’interno del CITL medesimo;

d)

se la richiesta è convalidata e di conseguenza accettata, il CITL modifica in base a tale richiesta le informazioni da esso detenute;

e)

il CITL invoca la funzione “receiveNapManagementOutcome” sul servizio web di modifica automatica della tabella del piano nazionale di assegnazione del registro che ha inviato la richiesta e comunica al registro se la richiesta è stata convalidata e di conseguenza accettata oppure se la richiesta presenta una difformità ed è stata pertanto respinta;

f)

se la richiesta è stata convalidata e accettata, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta convalidata; se invece la richiesta è stata respinta in quanto contenente una difformità, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta non modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta respinta.

3.

Se le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.

4.

Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da XI bis-1 a XI bis-6. I parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul contenuto, in linguaggio WSDL (Web Services Description Language), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L’asterisco “(*)” indica che un elemento può comparire varie volte come parametro di ingresso.

Tabella XI bis-1:   Componenti e funzioni per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

Componente

Funzione

Ambito

NAPTableManagementWS

AddNEInstallationtoNAP()

Pubblico

IncreaseNAPallocationtoNEInstallation()

Pubblico

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Pubblico


Tabella XI bis-2:   Componente NAPTableManagementWS

Scopo

Questa componente tratta le richieste del servizio web per la gestione delle modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

Funzioni disponibili tramite servizi web

AddNEInstallationtoNAP()

Tratta le richieste di aggiunta di nuovi impianti di nuovi entranti nella tabella del piano nazionale di assegnazione

IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP()

Tratta le richieste di aumento delle quote da assegnare nella tabella del piano nazionale di assegnazione degli impianti esistenti che sono nuovi entranti

RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Tratta le richieste di eliminazione delle quote assegnate dalla tabella del piano nazionale di assegnazione degli impianti esistenti che chiudono

Altre funzioni

Non pertinente.

Ripartizione dei ruoli

CITL (per tutte le funzioni) e registro (solo per la funzione receiveNapManagementOutcome)


Tabella XI bis-3:   Funzione NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()

Scopo

Questa funzione riceve una richiesta di aggiunta di un nuovo impianto di un nuovo entrante alla tabella del piano nazionale di assegnazione. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso avranno un valore pari a zero. Se ad un nuovo impianto di un nuovo entrante non vengono assegnate quote, il valore attribuito alla quantità di quote sarà pari a zero. Se un nuovo impianto di un nuovo entrante riceve delle quote, la riserva è ridotta di una quantità equivalente.

Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().

Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Il parametro “PermitIdentifier” corrisponde al codice identificativo dell’autorizzazione, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.

Parametri di ingresso

From

Obbligatorio

To

Obbligatorio

CorrelationId

Obbligatorio

MajorVersion

Obbligatorio

MinorVersion

Obbligatorio

InitiatingRegistry

Obbligatorio

CommitmentPeriod

Obbligatorio

NewValueofReserve

Obbligatorio

Installation (*)

Obbligatorio

PermitIdentifier

Obbligatorio

InstallationIdentifier

Obbligatorio

Allocation (*)

Obbligatorio

YearinCommitmentPeriod

Obbligatorio

AmountofAllowances

Obbligatorio

Parametri di uscita

ResultIdentifier

Obbligatorio

ResponseCode

Facoltativo

Usi

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilizzata da

Non pertinente (servizio web).


Tabella XI bis-4:   Funzione NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()

Scopo

Questa funzione riceve una richiesta di aumento delle quote assegnate ad impianti già esistenti nella tabella del piano nazionale di assegnazione considerati nuovi entranti. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso non saranno modificate. La riserva è ridotta di una quantità equivalente alla quantità assegnata con la procedura.

Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().

Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Parametri di ingresso

From

Obbligatorio

To

Obbligatorio

CorrelationId

Obbligatorio

MajorVersion

Obbligatorio

MinorVersion

Obbligatorio

InitiatingRegistry

Obbligatorio

CommitmentPeriod

Obbligatorio

NewValueofReserve

Obbligatorio

Installation (*)

Obbligatorio

InstallationIdentifier

Obbligatorio

Allocation (*)

Obbligatorio

Yearincommitmentperiod

Obbligatorio

AmountofAllowances

Obbligatorio

Parametri di uscita

ResultIdentifier

Obbligatorio

ResponseCode

Facoltativo

Usi

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilizzata da

Non pertinente (servizio web).


Tabella XI bis-5:   Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Scopo

Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione degli impianti esistenti nella tabella del piano nazionale di assegnazione. Le quote non ancora assegnate saranno soppresse e una quantità equivalente di quote sarà aggiunta alla riserva.

Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().

Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Parametri di ingresso

From

Obbligatorio

To

Obbligatorio

CorrelationId

Obbligatorio

MajorVersion

Obbligatorio

MinorVersion

Obbligatorio

InitiatingRegistry

Obbligatorio

CommitmentPeriod

Obbligatorio

NewValueofReserve

Obbligatorio

Installation (*)

Obbligatorio

InstallationIdentifier

Obbligatorio

Parametri di uscita

Result Identifier

Obbligatorio

Response Code

Facoltativo

Usi

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilizzata da

Non pertinente (servizio web).


Tabella XI bis-6:   Funzione NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()

Scopo

Questa funzione riceve il risultato di un’operazione di gestione del piano nazionale di assegnazione.

Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se le procedure di cui all’allegato VIII sono inoltrate attraverso il CITL e successivamente trasmesse al catalogo UNFCCC) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().

Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”, senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Se il risultato è “0” per ogni altro tipo di errore la lista dei codici di risposta è costituita da coppie (codice di risposta possibilmente con un elenco di identificatori degli impianti).

Parametri di ingresso

From

Obbligatorio

To

Obbligatorio

CorrelationId

Obbligatorio

MajorVersion

Obbligatorio

MinorVersion

Obbligatorio

Outcome

Obbligatorio

Response List

Facoltativo

Parametri di uscita

Result Identifier

Obbligatorio

Response Code

Facoltativo

Usi

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Utilizzata da

Non pertinente (servizio web).


Tabella XI bis-7:   Procedure riguardanti le modifiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

Descrizione della procedura

Codici CITL

NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP

7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704

NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705

NAPTableManagementWS

RemoveNAPallocationofclosingInstallation

7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706

5.

Se tutti i controlli vanno a buon fine, il CITL attiva automaticamente la modifica alla tabella del piano nazionale di assegnazione nel proprio database e informa l’amministratore del registro e l’amministratore centrale.»


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