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Document 32007R0916
Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007 amending Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione, del 31 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 200 del 1.8.2007, p. 5–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrog. impl. da 32010R0920
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 8 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 11 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | aggiunta | articolo 34 BI | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 63.1 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 7 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 15 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 50.2 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 28 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 73.1 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | aggiunta | articolo 29.3 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | allegato 3 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 32 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | articolo 72.1 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 61.B) | 01/01/2009 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 61.A) | 01/01/2009 | |
Modifies | 32004R2216 | aggiunta | CH 5 BI | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 10.3 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 15.1 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 46 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | aggiunta | allegato 11 BI | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | articolo 50.1 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 55 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 34 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | articolo 3.3 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 44.2 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 6 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | articolo 58 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 10 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 6.2 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 14 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 16 | 01/01/2009 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | allegato 7 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | allegato 8 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 9 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 2.E) | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | articolo 2.P) | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | articolo 29.1 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 33 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | aggiunta | articolo 48 BI | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 5.4 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | articolo 5.6 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 51 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 57 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | aggiunta | articolo 72.2 BI | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | complemento | allegato 9 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | aggiunta | articolo 17.3 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 1 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 7 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 13 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | modifica | allegato 12 | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 5.5 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 48 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 72.2 | 01/02/2008 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 60.A) | 04/08/2007 | |
Modifies | 32004R2216 | sostituzione | articolo 59 | 01/01/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32010R0920 | 01/01/2012 |
1.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 916/2007 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e tecniche e obblighi di manutenzione e di carattere operativo per il sistema standardizzato e sicuro di registri costituito da registri, sotto forma di database elettronici standard contenenti elementi di dati comuni, e dal catalogo indipendente comunitario delle operazioni (Community Independent Transaction Log — CITL). |
(2) |
Vista la configurazione del sistema dei registri, se i registri comunicano con il CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è possibile cambiare il routing solo per tutti i registri contemporaneamente. I registri che entro una determinata scadenza non dovessero essere pronti sarebbero costretti a rinunciare anche a partecipare al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione se altri Stati membri si collegassero al catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC) ed essi non lo facessero. Pertanto, quando il catalogo UNFCCC diventerà operativo, sarebbe opportuno accertarsi che si colleghi al catalogo indipendente comunitario delle operazioni e ai registri nel momento in cui il CITL e tutti i registri siano tecnicamente in grado di fare tale collegamento oppure quando la Comunità ritenga opportuno che i due cataloghi delle operazioni siano collegati tra loro. |
(3) |
Attualmente si prevede che, una volta istituito il collegamento tra il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni, i registri dovrebbero collegarsi al CITL attraverso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC. Tuttavia, le interazioni tra il CITL e i vari registri sarebbero molto più semplici e flessibili se i registri si collegassero al catalogo UNFCCC attraverso il CITL. L’amministratore centrale deve essere pertanto autorizzato a determinare l’ordine dei collegamenti. |
(4) |
Gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad accertare che i rispettivi registri si colleghino al più presto al catalogo UNFCCC e a trasmettere all’amministratore del catalogo UNFCCC la documentazione richiesta per l’inizializzazione del rispettivo registro presso quel catalogo, secondo quanto previsto dalle norme sulle specifiche funzionali e tecniche per lo scambio dei dati per i sistemi di registri di cui al protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. |
(5) |
È opportuno che la Comunità provveda a garantire che tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC siano collegati tra loro entro il 1o dicembre 2007. |
(6) |
I registri devono essere messi nella condizione di garantire che l’iscrizione nei registri dei dati sulle emissioni verificate sia possibile solo se all’autorità competente è stata trasmessa la comunicazione delle emissioni verificate e che, dopo la scadenza prevista per la restituzione delle quote, i dati sulle emissioni verificate siano corretti solo se la decisione dell’autorità competente riguarda anche lo stato di adempimento dell’impianto di cui si correggono le emissioni verificate. |
(7) |
Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquisire ERU e AAU e a utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC, possano continuare a partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, situazione che non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, non sarebbero in grado di rilasciare quote convertite da AAU. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie ad un meccanismo da introdurre nel registro comunitario che consenta ai gestori degli Stati membri che non possiedono AAU di scambiare quote non convertite da AAU con quote convertite da AAU al momento del trasferimento delle quote verso conti dei registri degli Stati membri che invece hanno AAU. Una procedura analoga dovrebbe consentire di effettuare trasferimenti simili in senso inverso. Modificando le regole applicabili per il calcolo dello stato di adempimento di un impianto, cioè il valore che i registri utilizzano per esprimere se un gestore ha ottemperato all’obbligo di restituire le quote come previsto dalla direttiva 2003/87/CE, si dovrebbe evitare che i gestori siano considerati inadempienti alla direttiva 2003/87/CE per aver restituito quote relative ad un anno diverso dall’anno precedente a quello in corso. |
(8) |
La quantità di quote messe a disposizione dei nuovi entranti dalla riserva degli Stati membri e il flusso di quote che confluisce nella riserva a seguito della chiusura di impianti dovrebbero essere indicati nella tabella del piano nazionale di assegnazione, perché in tal modo il pubblico potrebbe accedere a informazioni globali e aggiornate su tali operazioni. |
(9) |
Per garantire che il CITL sia in grado di operare in maniera autonoma in caso di guasto del catalogo UNFCCC, è opportuno che i controlli definiti nelle norme riguardanti le specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, che devono essere effettuati dal catalogo UNFCCC e che per il momento sono messi in atto dal CITL, siano inseriti nella legislazione comunitaria. |
(10) |
È fondamentale che venga indicata una data ultima entro la quale pubblicare le informazioni sulle emissioni verificate degli impianti al fine di completare il ciclo annuale di adempimento. Alla luce dell’esperienza acquisita, sarebbe opportuno sostituire la data attualmente in vigore per la pubblicazione di tali informazioni con una disposizione che garantisca che la pubblicazione dei dati da parte degli Stati membri e della Commissione avvenga al più presto e in maniera coordinata e armonizzata. |
(11) |
Poiché le informazioni attualmente visualizzate nel CITL e riguardanti l’adempimento degli obblighi di restituzione da parte degli impianti come previsto dall’allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 non sono sempre chiare, soprattutto per gli eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi a livello di stato di adempimento dell’impianto dopo la scadenza fissata per la restituzione, le informazioni su tali obblighi di restituzione dovrebbero essere più dettagliate e specifiche. |
(12) |
Per garantire parità di accesso alle informazioni sul mercato, requisito essenziale per il corretto funzionamento del mercato, il CITL deve rendere accessibili al pubblico altre informazioni, ad esempio sui conti eventualmente bloccati, sulle tariffe applicate dai vari registri, sulla tabella relativa agli accantonamenti di cui alla decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sulla percentuale di impianti che hanno già presentato i dati sulle emissioni verificate e sulla percentuale di quote che non sono mai state oggetto di alcuna operazione dal momento dell’assegnazione al momento della restituzione. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2216/2004. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:
1) |
L’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
All’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.» |
3) |
L’articolo 5 è così modificato:
|
4) |
L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Dal 1o febbraio 2008 fino all’istituzione del collegamento di cui all’articolo 7, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.» |
5) |
L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle operazioni 1. Il collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC si considera istituito quando questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione dell’amministratore centrale previa consultazione del Comitato sui cambiamenti climatici. L’amministratore centrale istituisce e mantiene il collegamento quando:
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte la Commissione, previo accordo a maggioranza del Comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l’amministratore centrale di istituire e mantenere tale collegamento. 3. Dopo aver istituito il collegamento di cui al paragrafo 1, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto saranno completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL. 4. La Commissione valuta e riferisce al Comitato sui cambiamenti climatici in merito a soluzioni per collegare i registri, il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e il CITL diverse da quelle descritte al paragrafo 3. In particolare occorre valutare se tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni e le unità di Kyoto sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL e il successivo trasferimento al catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e se tutte le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL. 5. Ciascuno Stato membro consegna all’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e all’amministratore centrale la documentazione necessaria per inizializzare ciascun registro presso il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC; entro il 1o settembre 2007 ciascun registro deve essere pronto, sotto il profilo tecnico, per l’avvio della procedura di inizializzazione, secondo quanto indicato nelle specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. 6. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove possibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applicazione.» |
6) |
L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Le autorità competenti e gli amministratori dei registri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni verificate, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, ai conti o alle unità di Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.» |
7) |
L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Entro 14 giorni dall’entrata in vigore di un’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’autorità competente o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto fornisce all’amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all’allegato III.» |
8) |
All’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Se l’autorità competente ha notificato all’amministratore del registro la revoca o la restituzione di un’autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata ad un impianto associato ad un conto per il quale esiste una voce nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a norma dell’articolo 44, prima di chiudere il conto l’amministratore del registro propone all’amministratore centrale di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione:
La proposta è trasmessa, verificata e applicata automaticamente dal CITL secondo le procedure definite nell’allegato XI bis.» |
9) |
L’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Rilevazione di difformità da parte del CITL 1. L’amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII, IX, XI e XI bis per tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi siano difformità. 2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una delle procedure previste negli allegati VIII, IX, XI e XI bis, l’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l’invio di una risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati negli allegati VIII, IX, XI e XI bis. Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui all’allegato VIII, IX o XI bis, l’amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL. L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni contenute nel CITL. L’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.» |
10) |
L’articolo 29 è così modificato:
|
11) |
L’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Procedure Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII, IX, X, XI e XI bis per il tipo di procedura di cui si tratta. Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web Service Description Language), elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.» |
12) |
L’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Codici identificativi L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle procedure di cui agli allegati VIII e XI bis un codice identificativo unico della corrispondenza e a ciascuna delle procedure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico dell’operazione. Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi indicati nell’allegato VI.» |
13) |
L’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Completamento delle procedure relative ai conti, alle modifiche automatiche alla tabelladel piano nazionale di assegnazione e alle emissioni verificate Una volta istituito il collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC, queste si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo. In tutti i casi non previsti dal precedente comma, tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.» |
14) |
È inserito il seguente articolo 34 bis: «Articolo 34 bis Annullamento manuale delle operazioni avviate per errore e completate 1. Se il detentore di un conto o l’amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un’operazione descritta agli articoli 52, 53, 58 o 62, paragrafo 2, può proporre all’amministratore del proprio registro di procedere all’annullamento manuale dell’operazione presentando una domanda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di avviare l’operazione; la richiesta deve essere inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore. La domanda deve contenere una dichiarazione nella quale si indica che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente. 2. L’amministratore del registro può notificare all’amministratore centrale la domanda e l’intenzione di effettuare un intervento manuale specifico nel proprio database per annullare l’operazione entro 30 giorni di calendario a partire dalla decisione di annullare l’operazione e non oltre 60 giorni dal completamento dell’operazione o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore. L’amministratore centrale, entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve la notifica dell’amministratore del registro di cui al paragrafo 2, primo comma, effettua manualmente sul database del CITL l’intervento corrispondente a quello indicato nella notifica dell’amministratore del registro se:
3. L’amministratore del registro non può annullare le operazioni a norma degli articoli 52 e 53 se, a seguito dell’intervento, il gestore risulta non conforme per un anno precedente.» |
15) |
L’articolo 44, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL. Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di modifica automatica alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione descritta nell’allegato XI bis del presente regolamento. Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta nell’allegato XIV del presente regolamento. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV del presente regolamento.» |
16) |
L’articolo 46 è sostituito dal seguente: «Articolo 46 Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 2, e dell’articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il 28 febbraio di ogni anno, l’amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione. Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno. Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.» |
17) |
L’articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Assegnazione di quote ai nuovi entranti Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell’articolo 45 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all’anno in questione. Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell’allegato IX.» |
18) |
È inserito il seguente articolo 48 bis: «Articolo 48 bis Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro Su istruzione dell’autorità competente, dopo la vendita di quote detenute da uno Stato membro l’amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto di deposito della Parte al conto di deposito dell’acquirente delle quote (conto di deposito personale o conto di deposito del gestore). Le quote trasferite all’interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento interno” descritta nell’allegato IX. Le quote trasferite da un registro ad un altro registro sono trasferite secondo la procedura di “trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.» |
19) |
L’articolo 50 è così modificato:
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20) |
L’articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Emissioni verificate di un impianto 1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento. 2. L’amministratore del registro può vietare l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto finché l’autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l’impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue. 3. L’autorità competente può ordinare all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII del presente regolamento. 4. Se l’autorità competente ordina all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell’anno precedente considerato, l’amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall’autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all’impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.» |
21) |
L’articolo 55 è sostituito dal seguente: «Articolo 55 Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata ad un determinato impianto, l’amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente:
Il fattore di correzione di cui alla lettera b) è pari a zero se il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo al 2007 se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero.» |
22) |
L’articolo 57 è sostituito dal seguente: «Articolo 57 Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.» |
23) |
L’articolo 58, primo comma, è sostituito dal seguente: «Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del registro cancella un determinato numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52, 53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero totale di quote restituite, al momento della cancellazione, indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi compresi tra il 1o gennaio 2005 e il momento della cancellazione nel 2006, dal momento della cancellazione nel 2006 al momento della cancellazione nel 2007 e dal momento della cancellazione nel 2007 al momento della cancellazione nel 2008.» |
24) |
L’articolo 59 è sostituito dal seguente: «Articolo 59 Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi 1. Entro il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30 giugno di ogni anno, l’amministratore del registro cancella le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo nei seguenti modi:
2. Dopo il 30 giugno 2013 e il 30 giugno dell’anno successivo al termine di ciascun periodo quinquennale seguente, l’amministratore del registro può ritirare le quote non ancora assegnate ai gestori convertendole in AAU mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI in base alla procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX e trasferendole dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato in base alla procedura di “ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX.» |
25) |
All’articolo 60, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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26) |
All’articolo 61, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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27) |
L’articolo 63, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Su istruzione dell’organismo competente dello Stato membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che non siano stati già ritirati a norma dell’articolo 59 dal conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di “ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)” descritta nell’allegato IX.» |
28) |
Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente Capo V bis: «CAPO V bis GESTIONE DEI REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON HANNO AAU Articolo 63 bis Gestione dei registri degli Stati membri che non hanno AAU 1. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquistare ERU e AAU e ad utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC istituiscono, gestiscono e conservano i propri registri in forma consolidata con il registro comunitario. L'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 30, paragrafo 1, gli articoli 34, 35, 36, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 45, l'articolo 49, paragrafo 1, gli articoli 59, 60, 61 e 65 non si applicano a questi registri. 2. A partire dal 1o gennaio 2008, i registri gestiti a norma del paragrafo 1 sono in grado di eseguire le procedure applicabili descritte negli allegati VIII, IX, X, XI e XI bis. Articolo 63 ter Collegamento tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e il CITL I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis comunicano con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro comunitario. L’amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite all’allegato XIII e le procedure di inizializzazione dell’allegato XIV e comunica l’informazione all’amministratore del registro comunitario. Articolo 63 quater Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilevamento di difformità e incongruenze da parte del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC Il catalogo UNFCCC informa i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis di ogni eventuale difformità rilevata in una procedura iniziata da quel registro tramite l’amministratore del registro comunitario. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis interessati interrompono la procedura e l’amministratore del registro comunitario informa il catalogo UNFCCC. L’amministratore del registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ed eventuali altri amministratori di registri interessati comunicano immediatamente al titolare del conto interessato che la procedura è stata interrotta. Articolo 63 quinquies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione Se è stato istituito un collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se le procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, tali procedure si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis. In tutti i casi non contemplati dal primo comma tutte le procedure illustrate agli allegati VIII e XI bis si considerano completate quando il CITL comunica al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis. Articolo 63 sexties Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento delle procedure riguardanti le operazioni all’interno dei registri Tutte le procedure descritte all’allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro comunitario conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato i dati in base alla sua proposta. Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure dell’allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando il CITL informa il registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro comunitario conferma al CITL che il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato i dati in base alla propria proposta. Articolo 63 septies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: completamento della procedura di trasferimento esterno La procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera completata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro di destinazione ha aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza. Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera completata quando il CITL comunica al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma al CITL di aver aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza. Articolo 63 octies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: autenticazione I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis sono autenticati dal catalogo UNFCCC tramite il registro comunitario con i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell’UNFCCC o da un organismo da questo designato. Tuttavia, finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tali registri sono autenticati al CITL tramite il registro comunitario mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nell’allegato XV. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e distribuisce i nomi utente e le password. Articolo 63 nonies Disposizioni particolari riguardanti alcuni obblighi degli amministratori dei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis Gli obblighi di cui all’articolo 71 e all’articolo 72, paragrafi 2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis, sono ottemperati dall’amministratore del registro comunitario. Articolo 63 decies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: conti 1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis contengono almeno due conti di deposito delle Parti creati a norma dell’articolo 12. 2. Le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 sono detenute solo da uno dei conti di deposito della Parte e nessun altro conto di deposito della Parte diverso da quello che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 è autorizzato a partecipare ai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri. Il conto di deposito della Parte che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 non è utilizzato per operazioni diverse dai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri e detiene solo unità con un tipo di unità iniziale pari a 1. 3. I conti di deposito del gestore creati a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, non devono contenere quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 al termine di un’operazione. I conti di deposito personali contenuti nei registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis non possono partecipare ai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri. Articolo 63 undecies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e per ogni periodo quinquennale successivo Dopo ogni correzione alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione apportata a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, che avviene dopo il rilascio delle quote di cui all’articolo 45 e che riduce la quantità totale di quote rilasciate a norma dell’articolo 45 per il periodo 2008-2012 o per i successivi periodi quinquennali, i registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis trasferiscono il numero di quote indicato dall’autorità competente dai conti di deposito di cui agli articoli 11, paragrafo 2, e 63 decies, dove sono detenute le quote, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo interessato. Articolo 63 dodecies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilascio di quote Dopo l’iscrizione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l’articolo 44, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e successivamente entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto di deposito della Parte. Quando rilascia tali quote l’amministratore del registro attribuisce un codice identificativo unico dell’unità a ciascuna quota, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI, dove il tipo di unità iniziale è 0 e il tipo di unità supplementare è 4. Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio delle quote definita nell’allegato IX (registri di cui all’articolo 63 bis). Articolo 63 terdecies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: trasferimenti di quote tra conti di deposito del gestore in registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e conti in altri registri 1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, tra conti di deposito, secondo quanto richiesto dal titolare del conto:
Articolo 63 quaterdecies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione a norma dell’articolo 58 o dell’articolo 62 Quando si procede alla cancellazione e al ritiro di quote a norma dell’articolo 58 o alla cancellazione volontaria ai sensi dell’articolo 62, l’amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis effettua la cancellazione trasferendo le quote come previsto dall’articolo 58 o 62 nel conto delle cancellazioni o dei ritiri del registro comunitario. Articolo 63 quindecies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e ritiro delle quote restituite e delle CER per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi 1. Entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno di ogni anno successivo l’amministratore del registro di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella un numero di quote e di CER detenute nel conto di deposito della Parte secondo quanto indicato negli articoli 52 e 53. Il numero di quote e di CER da cancellare corrisponde al numero complessivo di quote restituite iscritte nella tabella delle quote restituite a partire dal 1o gennaio del primo anno del periodo interessato fino al 31 maggio dell’anno successivo e a partire dal 1o giugno dell’anno precedente fino al 31 maggio di ciascun anno successivo. 2. La cancellazione avviene per trasferimento delle quote e delle CER, ad eccezione delle CER derivanti dai progetti indicati all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri del registro comunitario per il periodo di cui trattasi, seguendo la procedura di «ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis)» descritta nell’allegato IX. Articolo 63 sexdecies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2005-2007 1. Il 1o maggio 2008 ciascun amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e, su istruzione dell’autorità competente, sostituisce le quote detenute nel suo registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:
Articolo 63 septdecies Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi 1. Il 1o maggio 2013 e il 1o maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo ciascun amministratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:
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29) |
L’articolo 72 è modificato come segue:
|
30) |
L’articolo 73, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X, XI e XI bis per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali allegati.» |
31) |
Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
32) |
È inserito l’allegato XI bis conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, da 6 a 12, 15, 16, 17, 20, 21, da 27 a 30 e i punti 2, 3, 4, il punto 5, lettere c), e), f), g), i), il punto 6, lettera b), i punti 10, 11, il punto 13, lettere d) i), f) e g), dell’allegato I e l’allegato II sono applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2008.
3. L’articolo 1, paragrafi 24 e 26, e il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I possono tuttavia essere applicati anteriormente al 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).
(2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(3) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.
(4) GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 sono così modificati:
1. |
L’allegato I è così modificato:
|
2. |
All’allegato III, punto 1, sono aggiunte le seguenti frasi: «Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione ad emettere gas serra. Il nome dell’impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra.» |
3. |
L’allegato VI è così modificato:
|
4. |
L’allegato VII è così modificato:
|
5. |
L’allegato VIII è così modificato:
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6. |
L’allegato IX è così modificato:
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7. |
L’allegato X è così modificato:
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8. |
All’allegato XI, il punto 2 è sostituito dal seguente:
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9) |
L’allegato XII è così modificato:
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10. |
L’allegato XIII è così modificato:
|
11. |
All’allegato XIV, il punto 7 è sostituito dal seguente:
|
12. |
L’allegato XV è così modificato:
|
13) |
L’allegato XVI è così modificato:
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ALLEGATO II
Al regolamento (CE) n. 2216/2004 è inserito il seguente allegato XI bis:
«ALLEGATO XI bis
Procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione
1. |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 2, i registri possono proporre al CITL di verificare e applicare una modifica automatica al piano nazionale di assegnazione secondo la procedura descritta nel presente allegato. |
Requisiti per ciascuna procedura
2. |
Per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione si applica la seguente sequenza di messaggi:
|
3. |
Se le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. |
4. |
Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da XI bis-1 a XI bis-6. I parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul contenuto, in linguaggio WSDL (Web Services Description Language), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L’asterisco “(*)” indica che un elemento può comparire varie volte come parametro di ingresso. Tabella XI bis-1: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione
Tabella XI bis-2: Componente NAPTableManagementWS
Tabella XI bis-3: Funzione NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()
Tabella XI bis-4: Funzione NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()
Tabella XI bis-5: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()
Tabella XI bis-6: Funzione NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()
Tabella XI bis-7: Procedure riguardanti le modifiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione
|
5. |
Se tutti i controlli vanno a buon fine, il CITL attiva automaticamente la modifica alla tabella del piano nazionale di assegnazione nel proprio database e informa l’amministratore del registro e l’amministratore centrale.» |