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Document 32007R0807

Regolamento (CE) n. 807/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007 , recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

GU L 181 del 11.7.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/807/oj

11.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/10


REGOLAMENTO (CE) N. 807/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2007

recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L'autorizzazione per l'utilizzazione della metaldeide nell'agricoltura biologica prevista nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è scaduta il 31 marzo 2006.

(2)

Diversi Stati membri hanno segnalato che gli agricoltori biologici nel loro territorio non dispongono di valide alternative all'utilizzazione della metaldeide per il controllo dei molluschi su alcuni seminativi.

(3)

Si ritiene pertanto necessario reintrodurre per un periodo di tempo limitato l'autorizzazione per l'impiego della metaldeide, in attesa dei risultati della ricerca di nuovi metodi per il controllo dei molluschi e di una maggiore disponibilità di sostanze alternative.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).


ALLEGATO

Al punto 1 della parte B («Antiparassitari») dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, nella tabella III («Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici»), alla voce «metaldeide», la data «31 marzo 2006» è sostituita dalla data «31 marzo 2008».


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