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Document 32007R0722

    Regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007 , che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 164 del 26.6.2007, p. 7–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/722/oj

    26.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 164/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 722/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 2007

    che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni.

    (2)

    L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni debba essere determinata mediante classificazione in una di tre categorie. L’allegato II dello stesso regolamento contiene norme per la determinazione della qualifica sanitaria in relazione alla BSE dei paesi o regioni. L’articolo 5 del regolamento prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia rivista in seguito all’istituzione, da parte dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), di una procedura per la classificazione in categorie dei diversi paesi.

    (3)

    L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per la raccolta ed eliminazione del materiale specifico a rischio e l’allegato IX di tale regolamento fissa le norme per l’importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.

    (4)

    Durante la sessione generale dell’UIE del maggio 2005 è stata adottata una nuova procedura semplificata per la classificazione dei paesi in base al rischio di BSE presentato, sulla base di tre categorie.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006 per recepire il nuovo sistema semplificato di classificazione nella legislazione comunitaria. In seguito a tale modifica occorre modificare gli allegati II, V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per tener conto del nuovo sistema di classificazione.

    (6)

    In mancanza di una decisione sulla classificazione dei paesi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 o 4, del regolamento (CE) n. 999/2001, le disposizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato VI non erano applicabili. Poiché il nuovo sistema di classificazione si applicherà a decorrere dal 1o luglio 2007 e al fine di allineare il suddetto allegato alle norme applicabili in conformità delle misure transitorie basate su dati scientifici, nonché alle modifiche apportate all’articolato, si rende necessario modificare l’allegato VI.

    (7)

    L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce condizioni per l’immissione sul mercato e l’esportazione di animali vivi, loro sperma, embrioni e ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato stabilisce condizioni per il commercio intracomunitario di alcuni prodotti di origine animale. Tali condizioni dovrebbero essere modificate per tener conto del nuovo sistema di classificazione.

    (8)

    Il punto 5 della parte D dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure concernenti il commercio intracomunitario di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 e l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne derivati da cervidi. Per ragioni di tutela della salute umana e animale, tali misure dovrebbero rimanere in vigore anche dopo il 1o luglio 2007.

    (9)

    Per motivi di chiarezza e coerenza, le disposizioni relative al commercio intracomunitario e all’esportazione verso paesi terzi di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbero essere stabilite nell’allegato VIII e le disposizioni per l’importazione di prodotti a base di carne derivati da cervidi dovrebbero essere stabilite nell’allegato IX.

    (10)

    Le misure transitorie relative al materiale specifico a rischio di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 non dovrebbero più essere applicabili nei confronti di ciascun paese o regione subito dopo la data di adozione di una decisione sulla classificazione di quel paese o regione. L’allegato XI dovrebbe pertanto essere abrogato.

    (11)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.

    1)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II

    Determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE

    CAPITOLO A

    Criteri

    La qualifica sanitaria degli Stati membri o dei paesi terzi o delle loro regioni (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla BSE è determinata in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e).

    Nel paese o regione:

    a)

    è effettuata un’analisi del rischio in conformità del capitolo B che individui tutti i fattori potenziali relativi all’insorgenza della BSE e alla loro prospettiva storica nel paese o regione;

    b)

    è in atto un sistema di sorveglianza e di controllo permanente della BSE, con particolare riferimento ai rischi di cui al capitolo B e conformemente ai requisiti minimi di sorveglianza di cui al capitolo D;

    c)

    è in atto un programma di sensibilizzazione destinato a veterinari, allevatori e addetti al trasporto, al commercio e alla macellazione dei bovini, che abbia lo scopo di incoraggiare questi soggetti a segnalare tutti i casi di manifestazione di sintomi clinici che fanno pensare alla BSE nelle sottopopolazioni bersaglio di cui al capitolo D del presente allegato;

    d)

    è in atto un obbligo di notificare e investigare tutti i bovini che mostrano sintomi clinici che fanno pensare alla BSE;

    e)

    è effettuato presso un laboratorio autorizzato un esame del cervello o di altri tessuti prelevati nel quadro del sistema di sorveglianza e controllo di cui alla lettera b).

    CAPITOLO B

    Analisi del rischio

    1.   Struttura dell’analisi del rischio

    Le analisi del rischio comprendono una valutazione del rilascio e una dell’esposizione.

    2.   Valutazione del rilascio (sfida esterna)

    2.1.

    La valutazione del rilascio consiste nello stimare la probabilità che l’agente della BSE sia stato introdotto nel paese o regione tramite generi alimentari potenzialmente contaminati da un agente della BSE o sia già presente nel paese o regione.

    Si tiene conto dei seguenti fattori di rischio:

    a)

    la presenza o assenza dell’agente della BSE nel paese o nella regione e, se l’agente è presente, la sua prevalenza stimata in base ai risultati delle attività di sorveglianza;

    b)

    la produzione di farine di carne e ossa o di ciccioli dalla popolazione indigena di ruminanti;

    c)

    le farine di carne e ossa e i ciccioli importati;

    d)

    i bovini, ovini e caprini importati;

    e)

    i mangimi per animali e gli ingredienti per mangimi importati;

    f)

    i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati al consumo umano che potrebbero aver contenuto tessuti elencati al punto 1 dell’allegato V ed essere stati somministrati ai bovini;

    g)

    i prodotti importati ricavati da ruminanti e destinati all’utilizzo nei bovini vivi.

    2.2.

    Nell’effettuare la valutazione del rilascio occorre tener conto dei sistemi speciali di eradicazione, della sorveglianza e di altre indagini epidemiologiche (soprattutto della sorveglianza della BSE effettuata sulla popolazione bovina) pertinenti per quanto riguarda i fattori di rischio elencati al punto 2.1.

    3.   Valutazione dell’esposizione

    La valutazione dell’esposizione consiste nello stimare la probabilità di un’esposizione di bovini all’agente della BSE, in considerazione di quanto segue:

    a)

    reimmissione e rafforzamento dell’agente della BSE mediante il consumo, da parte dei bovini, di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti, oppure di altri mangimi o ingredienti di mangimi da essi contaminati;

    b)

    utilizzo di carcasse (comprese quelle dei capi morti), sottoprodotti e scarti della macellazione di ruminanti, parametri dei processi di lavorazione e metodi di produzione dei mangimi per animali;

    c)

    somministrazione o meno ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli ricavati da ruminanti, comprese misure per prevenire la contaminazione incrociata dei mangimi per animali;

    d)

    livello di sorveglianza della BSE effettuata sulla popolazione bovina fino a quel momento e risultati della stessa.

    CAPITOLO C

    Definizione delle categorie

    I.   PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE TRASCURABILE

    È un paese o regione:

    1)

    in cui è stata effettuata un’analisi di rischio in conformità del capitolo B al fine di individuare i fattori di rischio storici e attuali;

    2)

    che ha dimostrato di avere adottato le misure specifiche appropriate per il periodo di tempo pertinente sotto definito, al fine di gestire ogni rischio individuato;

    3)

    che ha dimostrato essere in atto la sorveglianza di tipo B in conformità del capitolo D ed essere stato raggiunto l’obiettivo in punti pertinente in conformità della tabella 2 dello stesso; e

    4)

    che si trova:

    a)

    o nella situazione seguente:

    i)

    nel paese o regione non vi è stato alcun caso di BSE, oppure ogni eventuale caso di BSE è risultato essere importato e completamente eliminato;

    ii)

    i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A del presente allegato sono stati rispettati per almeno sette anni;

    iii)

    è stato dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che per almeno otto anni non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

    b)

    o nella situazione seguente:

    i)

    vi sono stati uno o più casi indigeni di BSE nel paese o regione ma ognuno di questi casi è nato più di 11 anni fa;

    ii)

    i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono stati rispettati per almeno sette anni;

    iii)

    è stato dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che per almeno otto anni non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

    iv)

    i seguenti animali vivi eventualmente presenti nel paese o nella regione sono identificati in modo permanente e i loro movimenti controllati e, quando vengono macellati o muoiono in altro modo, sono completamente distrutti:

    tutti i casi di BSE,

    tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, e

    se i risultati delle indagini di cui al secondo trattino non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi.

    II.   PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE CONTROLLATO

    È un paese o regione:

    1)

    in cui è stata effettuata un’analisi di rischio sulla base delle informazioni di cui al capitolo B, al fine di individuare i fattori di rischio storici e attuali;

    2)

    che ha dimostrato di avere adottato le misure appropriate per gestire ogni rischio individuato, senza però che le misure siano state adottate per il periodo di tempo interessato;

    3)

    che ha dimostrato essere in atto la sorveglianza di tipo A in conformità del capitolo D ed essere stato raggiunto l’obiettivo in punti pertinente in conformità della tabella 2 dello stesso. La sorveglianza di tipo B può sostituire quella di tipo A una volta raggiunto l’obiettivo suddetto; e

    4)

    che si trova:

    a)

    o nella situazione seguente:

    i)

    nel paese o regione non vi è stato alcun caso di BSE, oppure ogni eventuale caso di BSE è risultato essere importato e completamente eliminato, i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono rispettati e può essere dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

    ii)

    i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono stati rispettati per un periodo inferiore ai 7 anni, e/o

    iii)

    non può essere dimostrato che i controlli sulla somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati da ruminanti siano in atto da otto anni;

    b)

    o nella situazione seguente:

    i)

    nel paese o regione vi è stato un caso indigeno di BSE, i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) del capitolo A sono rispettati e può essere dimostrato da un livello appropriato di controllo e verifica che non sono stati somministrati ai ruminanti né farine di carne e ossa né ciccioli ricavati da ruminanti;

    ii)

    i criteri di cui alle lettere da c) ad e) del capitolo A del presente allegato sono stati rispettati per un periodo inferiore ai sette anni; e/o

    iii)

    non può essere dimostrato che i controlli sulla somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati da ruminanti siano in atto da almeno otto anni;

    iv)

    i seguenti animali vivi eventualmente presenti nel paese o nella regione sono identificati in modo permanente e i loro movimenti controllati e, quando sono macellati o morti, sono completamente distrutti;

    tutti i casi di BSE, e

    tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, e

    se i risultati delle indagini di cui al secondo trattino non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi.

    III.   PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE INDETERMINATO

    È un paese o regione di cui non sia stata conclusa la determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE o che non soddisfa le condizioni cui deve rispondere il paese o la regione per essere classificato in una delle altre categorie.

    CAPITOLO D

    Requisiti minimi di sorveglianza

    1.   Tipi di sorveglianza

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)

    sorveglianza di tipo A:

    l’applicazione della sorveglianza di tipo A consente di individuare la BSE a una prevalenza prevista (1) di almeno un caso ogni 100 000 nella popolazione bovina adulta del paese o della regione interessata, con un livello di attendibilità del 95 %;

    b)

    sorveglianza di tipo B:

    l’applicazione della sorveglianza di tipo B consente di individuare la BSE a una prevalenza prevista di almeno un caso ogni 50 000 nella popolazione bovina adulta del paese o della regione interessata, con un livello di attendibilità del 95 %.

    La sorveglianza di tipo B può essere effettuata da paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile per confermare le conclusioni dell’analisi del rischio, dimostrando ad esempio l’efficacia delle misure di riduzione degli eventuali fattori di rischio individuati, mediante una sorveglianza volta a massimizzare la probabilità di individuare le lacune di tali misure.

    La sorveglianza di tipo B può anche essere effettuata da paesi o regioni con un rischio di BSE controllato, in seguito al conseguimento dell’obiettivo in punti pertinente mediante la sorveglianza di tipo A, per mantenere la fiducia nelle conoscenze ottenute grazie a quest’ultima.

    Ai fini del presente allegato sono state individuate a scopo di sorveglianza le seguenti sottopopolazioni di bovini:

    a)

    bovini al di sopra dei 30 mesi di età con sintomi comportamentali o clinici che fanno pensare alla BSE (sospetti clinici);

    b)

    bovini al di sopra dei 30 mesi di età che non possono alzarsi o camminare normalmente, sono sdraiati, non riescono ad alzarsi o camminare senza assistenza; bovini al di sopra dei 30 mesi di età inviati alla macellazione d’urgenza o fatti oggetto di osservazioni durante l’ispezione ante-mortem (macellazione di necessità o d’urgenza);

    c)

    bovini al di sopra dei 30 mesi di età trovati morti o uccisi presso l’allevamento, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti);

    d)

    bovini al di sopra dei 36 mesi di età sottoposti a normale macellazione.

    2.   Strategia di sorveglianza

    2.1.

    La strategia di sorveglianza è concepita in modo da garantire che i campioni siano rappresentativi della mandria del paese o regione e tengano conto di fattori demografici come il tipo di produzione e l’ubicazione geografica, nonché della potenziale influenza di pratiche zootecniche legate alla cultura del luogo. L’approccio utilizzato e le ipotesi fatte devono essere esaurientemente documentate, e la documentazione va conservata per sette anni.

    2.2.

    Per realizzare la strategia di sorveglianza relativa alla BSE, un paese deve utilizzare registri documentati o stime affidabili sulla distribuzione in base all’età della popolazione bovina adulta e sul numero dei bovini sottoposti a controlli della BSE in base all’età e alla sottopopolazione all’interno del paese o della regione.

    3.   Valori e obiettivi espressi in punti

    I campioni destinati alla sorveglianza devono essere conformi agli obiettivi in punti di cui alla tabella 2, sulla base dei «valori in punti» di cui alla tabella 1. Tutti i sospetti clinici vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. Un paese deve sottoporre a campionamento almeno tre su quattro sottopopolazioni. I punti totali per i campioni raccolti vanno accumulati su un periodo massimo di sette anni consecutivi al fine di raggiungere il numero di punti prefissato. L’accumulazione totale dei punti dev’essere confrontata periodicamente al numero dei punti prefissato per un certo paese o regione.

    Tabella 1

    Valori in punti della sorveglianza sui campioni raccolti da animali per sottopopolazione e fascia d’età

    Sottopopolazione sottoposta a sorveglianza

    Macellazione normale (2)

    Capi morti (3)

    Macellazione di necessità (4)

    Sospetti clinici (5)

    Età ≥ 1 anno e < 2 anni

    0,01

    0,2

    0,4

    N/A

    Età ≥ 2 anni e < 4 anni (adulti giovani)

    0,1

    0,2

    0,4

    260

    Età ≥ 4 anni e < 7 anni (adulti)

    0,2

    0,9

    1,6

    750

    Età ≥ 7 anni e < 9 anni (adulti anziani)

    0,1

    0,4

    0,7

    220

    Età ≥ 9 anni (anziani)

    0,0

    0,1

    0,2

    45


    Tabella 2

    Obiettivi in punti per le diverse dimensioni delle popolazioni di bovini adulti in un certo paese o regione

    Obiettivi in punti per i paesi o regioni

    Dimensioni della popolazione di bovini adulti

    (24 mesi e più)

    Sorveglianza di tipo A

    Sorveglianza di tipo B

    ≥ 1 000 000

    300 000

    150 000

    800 000–1 000 000

    240 000

    120 000

    600 000–800 000

    180 000

    90 000

    400 000–600 000

    120 000

    60 000

    200 000–400 000

    60 000

    30 000

    100 000–200 000

    30 000

    15 000

    50 000–100 000

    15 000

    7 500

    25 000–50 000

    7 500

    3 750

    4.   Obiettivi specifici

    All’interno di ciascuna delle sottopopolazioni di cui sopra in un certo paese o regione, il paese può occuparsi dei bovini individuabili in quanto importati da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE e dei bovini che hanno consumato mangimi potenzialmente contaminati provenienti da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE.

    5.   Modello di sorveglianza della BSE

    Un paese può scegliere di utilizzare il modello BsurvE completo oppure un metodo alternativo basato su tale modello per stimare la presenza/prevalenza della BSE sul suo territorio.

    6.   Sorveglianza di manutenzione

    Una volta raggiunto l’obiettivo in punti, e al fine di mantenere la qualifica di un paese o regione in quanto a rischio di BSE controllato o trascurabile, si può ridurre la sorveglianza al tipo B (purché tutti gli altri indicatori rimangano positivi). Tuttavia, per continuare a soddisfare i requisiti del presente capitolo, occorre che la sorveglianza annuale permanente continui a includere almeno tre delle quattro sottopopolazioni previste. Inoltre, tutti i bovini clinicamente sospetti di infezione da BSE vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. La sorveglianza annuale in un paese o regione che ha raggiunto l’obiettivo a punti prestabilito non può essere inferiore a quella richiesta per un settimo del suo obiettivo totale di sorveglianza di tipo B.»

    2)

    L’allegato V è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO V

    MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO

    1.   Definizione di materiale specifico a rischio

    I seguenti tessuti sono classificati come materiale specifico a rischio se provengono da animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo o di una loro regione avente un rischio di BSE controllato o indeterminato:

    a)

    per quanto riguarda i bovini:

    i)

    il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi;

    ii)

    la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli spinali dei bovini di età superiore a 24 mesi; e

    iii)

    le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

    b)

    per quanto riguarda gli ovini e i caprini:

    i)

    il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, e

    ii)

    la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

    2.   Deroga per gli Stati membri

    In deroga al punto 1, i tessuti ivi elencati originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile continuano ad essere considerati materiale specifico a rischio.

    3.   Marcatura ed eliminazione

    Il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato altrimenti al momento immediato della rimozione ed eliminato in conformità delle disposizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare nell’articolo 4, paragrafo 2.

    4.   Rimozione del materiale specifico a rischio

    4.1.

    Il materiale specifico a rischio è rimosso presso:

    a)

    i macelli o, se del caso, altri luoghi di macellazione;

    b)

    i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini;

    c)

    se del caso, gli impianti di transito di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1774/2002, o i locali degli utenti e dei centri di raccolta autorizzati e registrati a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), punti iv), vi) e vii), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    4.2.

    In deroga al punto 4.1, l’uso di un test alternativo alla rimozione del materiale specifico a rischio può essere autorizzato alle seguenti condizioni:

    a)

    i test devono essere effettuati nei macelli su tutti gli animali per i quali è prevista la rimozione del materiale specifico a rischio;

    b)

    nessun prodotto bovino, ovino o caprino destinato all’alimentazione umana o animale può lasciare il macello prima che l’autorità competente abbia ricevuto e accettato i risultati dei test eseguiti su tutti gli animali macellati potenzialmente contaminati se in uno di essi è stata confermata la BSE;

    c)

    qualora un test alternativo dia risultato positivo, tutto il materiale ricavato da bovini, ovini e caprini potenzialmente contaminato nel macello è distrutto conformemente al punto 3, a meno che tutte le parti del corpo dell’animale infetto, compresa la pelle, possano essere identificate e tenute separate.

    4.3.

    In deroga al punto 4.1, gli Stati membri possono decidere di consentire:

    a)

    la rimozione del midollo spinale di ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;

    b)

    la rimozione della colonna vertebrale bovina dalle carcasse o parti delle carcasse in punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, controllati e registrati;

    c)

    la raccolta della carne della testa di bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati in conformità delle disposizioni di cui al punto 9.

    4.4.

    Le norme sulla rimozione del materiale specifico a rischio contenute in questo capitolo non si applicano al materiale di categoria 1 definito nel regolamento (CE) n. 1774/2002 utilizzato sotto la supervisione delle autorità competenti per nutrire le specie minacciate e protette di uccelli necrofagi.

    5.   Misure relative alle carni separate meccanicamente

    Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 9, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri è proibito utilizzare ossa o pezzi non disossati di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente.

    6.   Misure relative alla lacerazione dei tessuti

    Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri, fino a che sono classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE, è proibita la lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo introdotto nella cavità cranica dopo lo stordimento nei bovini, ovini o caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale.

    7.   Raccolta delle lingue dai bovini

    La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide.

    8.   Raccolta della carne della testa dai bovini

    8.1.

    La carne della testa dei bovini di età superiore a 12 mesi è raccolta presso i macelli in conformità a un sistema di controllo, riconosciuto dall’autorità competente, per prevenire la possibilità che la carne della testa sia contaminata dal tessuto del sistema nervoso centrale. Il sistema comprende almeno i seguenti provvedimenti:

    a)

    la raccolta avviene in un luogo apposito, fisicamente separato dalle altre parti della catena di macellazione;

    b)

    qualora le teste siano rimosse dalla guidovia o dai ganci prima della raccolta della carne della testa, il foro frontale, risultante dall’abbattimento con pistola, e il foro occipitale sono sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento;

    c)

    non si procede alla raccolta della carne dalle teste i cui occhi sono stati danneggiati o andati perduti prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della testa da parte di tessuti del sistema nervoso centrale;

    d)

    non si procede alla raccolta della carne dalle teste che non siano state debitamente sigillate in conformità della lettera b);

    e)

    fatte salve le norme generali in materia d’igiene, si fissano criteri di lavoro specifici per prevenire la contaminazione della carne della testa durante la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo di cui alla lettera b) sia andato perso o gli occhi danneggiati durante il processo;

    f)

    s’istituisce un programma di campionamento che si avvalga di un adeguato test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione.

    8.2.

    In deroga alle prescrizioni di cui al punto 8.1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere l’applicazione, presso il macello, di un sistema di controllo alternativo per la raccolta della carne della testa dei bovini, che preveda una riduzione equivalente del livello di contaminazione della carne della testa con tessuto del sistema nervoso centrale. S’istituisce un programma di campionamento che si avvalga di adeguati test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione. Gli Stati membri che fanno ricorso a questa deroga informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in merito al loro sistema di controllo e agli esiti del campionamento.

    8.3.

    Se la raccolta è effettuata senza rimuovere la testa del bovino dalla guidovia o dai ganci, i punti 8.1 e 8.2 non si applicano.

    9.   Raccolta della carne della testa da bovini in laboratori di sezionamento autorizzati

    In deroga al punto 8, gli Stati membri possono decidere di consentire la raccolta della carne della testa dai bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    le teste destinate al trasporto verso il laboratorio di sezionamento sono collocate su una rastrelliera durante il periodo d’immagazzinamento e il trasporto dal macello al laboratorio di sezionamento;

    b)

    il foro frontale risultante dall’abbattimento con pistola e il foro occipitale sono debitamente sigillati con un tappo impermeabile e inamovibile prima del trasferimento dalla guidovia o dai ganci alla rastrelliera. Qualora il tronco cerebrale sia sottoposto al test di accertamento della BSE, il foro occipitale è sigillato subito dopo il campionamento;

    c)

    le teste che non sono state debitamente sigillate in conformità della lettera b), i cui occhi sono stati danneggiati o sono andati perduti subito prima o dopo la macellazione, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della carne della testa da parte di tessuti del sistema nervoso centrale sono escluse dal trasporto al laboratorio di sezionamento specificamente autorizzato;

    d)

    s’istituisce un programma di campionamento del macello che si avvalga di un adeguato test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a ridurre la contaminazione;

    e)

    la raccolta della carne della testa avviene in conformità del sistema di controllo, riconosciuto dall’autorità competente, per prevenire la possibile contaminazione della carne della testa. Il sistema prevede almeno quanto segue:

    i)

    tutte le teste sono sottoposte a un’ispezione oculare per verificare che non vi siano segni di contaminazione o di danneggiamento e per accertarsi che siano state debitamente sigillate prima dell’inizio della procedura di raccolta della carne;

    ii)

    non si raccoglie la carne dalle teste che non sono state debitamente sigillate, i cui occhi sono stati danneggiati, o che hanno subito danni tali da rendere possibile la contaminazione della carne della testa da tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre, non si procede alla raccolta della carne da nessun’altra testa che si ritiene possa essere stata da esse contaminata;

    iii)

    fatte salve le norme generali in materia d’igiene, si stabiliscono criteri di lavoro specifici per prevenire la contaminazione della carne della testa durante il trasporto e la raccolta, in particolare nel caso in cui il sigillo sia perso o gli occhi vengano danneggiati durante il processo;

    f)

    s’istituisce un programma di campionamento dell’impianto di sezionamento che si avvalga di un adeguato test di laboratorio per l’analisi del tessuto del sistema nervoso centrale, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure intese a limitare la contaminazione.

    10.   Norme relative al commercio e all’esportazione

    10.1.

    Gli Stati membri possono autorizzare la spedizione di teste o di carcasse indivise contenenti materiale specifico a rischio verso un altro Stato membro solo se quest’ultimo ha espresso il proprio consenso a ricevere il materiale e ha approvato le condizioni di spedizione e trasporto.

    10.2.

    In deroga al punto 10.1 le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere spediti da uno Stato membro a un altro senza che quest’ultimo abbia preventivamente espresso il proprio consenso.

    10.3.

    È vietata l’esportazione all’esterno della Comunità di teste e di carne fresca di bovini, ovini o caprini contenenti materiale specifico a rischio.

    11.   Controlli

    11.1.

    Gli Stati membri effettuano frequenti controlli ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione del presente allegato e garantiscono l’adozione di provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento o altri luoghi preposti alla rimozione del materiale specifico a rischio, quali i punti di vendita al pubblico o le altre strutture di cui al punto 4.1, lettera c).

    11.2.

    Gli Stati membri in particolare istituiscono un sistema per garantire e controllare che il materiale specifico a rischio sia trattato ed eliminato in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001 e del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    11.3.

    S’istituisce un sistema di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al punto 1, lettera a). Il sistema comprende almeno i seguenti provvedimenti:

    a)

    qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile;

    b)

    al documento commerciale riguardante le partite di carne devono essere aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale. Se del caso, tali informazioni specifiche vanno aggiunte al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (6) nel caso delle importazioni;

    c)

    i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).

    3)

    L’allegato VI è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VI

    PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVATI DA, O CONTENENTI, MATERIALE OTTENUTO DA RUMINANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1»

    4)

    L’allegato VIII è modificato come segue:

    a)

    il capitolo A è modificato come segue:

    i)

    il titolo della parte I è sostituito dal seguente:

    ii)

    la parte II è sostituita dalla seguente:

    «II.   Condizioni applicabili ai bovini

    Il Regno Unito provvede affinché i bovini nati o allevati sul suo territorio prima del 1o agosto 1996 non siano inviati dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi.»;

    b)

    il capitolo C è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO C

    Condizioni per gli scambi intracomunitari di taluni prodotti di origine animale

    SEZIONE A

    Prodotti

    I seguenti prodotti di origine animale sono esenti dal divieto di cui all’articolo 16, paragrafo 3, purché siano derivati da bovini, ovini e caprini conformi ai requisiti di cui alla sezione B:

    carni fresche,

    carni macinate,

    preparazioni di carne,

    prodotti a base di carne.

    SEZIONE B

    Requisiti

    I prodotti di cui alla sezione A devono essere conformi ai seguenti requisiti:

    a)

    ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    b)

    i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    c)

    i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:

    i)

    materiale specifico a rischio di cui all’allegato V,

    ii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa,

    iii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.»

    5)

    L’allegato IX è modificato come segue:

    a)

    il capitolo A è soppresso;

    b)

    i capitoli B, C e D sono sostituiti dai seguenti:

    «CAPITOLO B

    Importazioni di bovini

    SEZIONE A

    Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile

    Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

    a)

    gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in un paese o regione classificato come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    b)

    gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d’origine e non sono bovini esposti come descritto nel capitolo C, parte I, punto 4), lettera b), punto iv), dell’allegato II;

    c)

    se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.

    SEZIONE B

    Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE controllato

    Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio di BSE controllato sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

    a)

    il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    b)

    gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d’origine e non sono bovini esposti come descritto nel capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), punto iv), dell’allegato II;

    c)

    gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.

    SEZIONE C

    Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato

    Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

    a)

    il paese o regione non è stato classificato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure è stato classificato come paese o regione avente un rischio di BSE indeterminato;

    b)

    gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d’origine e non sono bovini esposti come descritto nel capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), punto iv), dell’allegato II;

    c)

    gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.

    CAPITOLO C

    Importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini o caprini

    SEZIONE A

    Prodotti

    I seguenti prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C e D a seconda della categoria di rischio di BSE del paese d’origine:

    carni fresche,

    carni macinate e preparazioni di carni,

    prodotti a base di carne,

    grassi animali fusi,

    ciccioli,

    gelatina.

    SEZIONE B

    Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile

    Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A da un paese o regione con un rischio di BSE trascurabile sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

    a)

    il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    b)

    i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    c)

    se nel paese o regione ci sono stati casi indigeni di BSE:

    i)

    gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure

    ii)

    i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

    SEZIONE C

    Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE controllato

    1.

    Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o regione con un rischio di BSE controllato, sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

    a)

    il paese o regione è classificato come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;

    b)

    i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    c)

    i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all’esportazione non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    d)

    i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

    2.

    In deroga al punto 1, lettera d), le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

    3.

    Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu.

    4.

    Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

    SEZIONE D

    Importazioni da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato

    1.

    Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o regione con un rischio di BSE indeterminato, sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

    a)

    ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

    b)

    i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell’animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    c)

    i prodotti ottenuti da bovini, ovini e caprini non sono derivati da:

    i)

    materiale specifico a rischio di cui all’allegato V;

    ii)

    tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

    iii)

    carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.

    2.

    In deroga al punto 1, lettera c), le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importati.

    3.

    Qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull’etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile.

    4.

    Per quanto riguarda le importazioni, al documento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.

    CAPITOLO D

    Importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini

    SEZIONE A

    Sottoprodotti di origine animale

    Il presente capitolo si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale e prodotti lavorati derivati dagli stessi e ricavati da bovini, ovini e caprini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002:

    grassi fusi,

    alimenti per animali da compagnia,

    prodotti sanguigni,

    proteine animali trasformate,

    ossa e prodotti a base di ossa,

    materiali di categoria 3,

    gelatina.

    SEZIONE B

    Le importazioni di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti lavorati da essi derivati e ricavati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

    a)

    i sottoprodotti di origine animale non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio di cui all’allegato V né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

    b)

    gli animali da cui sono derivati tali sottoprodotti non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

    oppure

    c)

    i sottoprodotti di origine animale non contengono e non sono derivati da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o regione classificato come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2001.

    c)

    il capitolo F è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO F

    Importazioni di prodotti di origine animale da cervidi d’allevamento e selvatici

    1.

    Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e derivati da cervidi d’allevamento, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d’America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall’autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

    “Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d’allevamento che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall’autorità competente; non deriva da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”

    2.

    Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e derivati da cervidi selvatici, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d’America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall’autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

    “Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all’esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall’autorità competente; non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”»;

    d)

    il capitolo G è soppresso.

    6)

    L’allegato XI è soppresso.


    (1)  La prevalenza prevista è utilizzata per determinare le dimensioni di un’inchiesta di prova espressa in termini di punti. Se la prevalenza effettiva è superiore alla prevalenza prevista, l’inchiesta molto probabilmente rileverà una malattia.

    (2)  Bovini al di sopra dei 36 mesi di età sottoposti a normale macellazione.

    (3)  Bovini al di sopra dei 30 mesi di età trovati morti o uccisi presso l’allevamento, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).

    (4)  Bovini al di sopra dei 30 mesi di età che non possono alzarsi o camminare normalmente, sono sdraiati, non riescono ad alzarsi o camminare senza assistenza; bovini al di sopra dei 30 mesi di età inviati alla macellazione d’urgenza o fatti oggetto di osservazioni durante l’ispezione ante mortem (macellazione di necessità o d’urgenza).

    (5)  Bovini al di sopra dei 30 mesi di età con sintomi comportamentali o clinici che fanno pensare alla BSE (sospetti clinici).

    (6)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11

    (7)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22


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