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Document 32007R0722
Commission Regulation (EC) No 722/2007 of 25 June 2007 amending Annexes II, V, VI, VIII, IX and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007 , che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007 , che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 164 del 26.6.2007, p. 7–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato 2 | 29/06/2007 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato 6 | 29/06/2007 | |
Modifies | 32001R0999 | modifica | allegato 8 | 29/06/2007 | |
Modifies | 32001R0999 | modifica | allegato 9 | 29/06/2007 | |
Modifies | 32001R0999 | sostituzione | allegato 5 | 29/06/2007 | |
Modifies | 32001R0999 | cancellazione | allegato 11 | 29/06/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32007R0722R(01) | (DE) | |||
Corrected by | 32007R0722R(02) | (PL) | |||
Corrected by | 32007R0722R(03) | (LV) | |||
Corrected by | 32007R0722R(04) | (SK) | |||
Corrected by | 32007R0722R(05) | (PL) |
26.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 722/2007 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali e si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alle loro esportazioni. |
(2) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni debba essere determinata mediante classificazione in una di tre categorie. L’allegato II dello stesso regolamento contiene norme per la determinazione della qualifica sanitaria in relazione alla BSE dei paesi o regioni. L’articolo 5 del regolamento prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia rivista in seguito all’istituzione, da parte dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), di una procedura per la classificazione in categorie dei diversi paesi. |
(3) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per la raccolta ed eliminazione del materiale specifico a rischio e l’allegato IX di tale regolamento fissa le norme per l’importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. |
(4) |
Durante la sessione generale dell’UIE del maggio 2005 è stata adottata una nuova procedura semplificata per la classificazione dei paesi in base al rischio di BSE presentato, sulla base di tre categorie. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006 per recepire il nuovo sistema semplificato di classificazione nella legislazione comunitaria. In seguito a tale modifica occorre modificare gli allegati II, V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per tener conto del nuovo sistema di classificazione. |
(6) |
In mancanza di una decisione sulla classificazione dei paesi in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2 o 4, del regolamento (CE) n. 999/2001, le disposizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato VI non erano applicabili. Poiché il nuovo sistema di classificazione si applicherà a decorrere dal 1o luglio 2007 e al fine di allineare il suddetto allegato alle norme applicabili in conformità delle misure transitorie basate su dati scientifici, nonché alle modifiche apportate all’articolato, si rende necessario modificare l’allegato VI. |
(7) |
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce condizioni per l’immissione sul mercato e l’esportazione di animali vivi, loro sperma, embrioni e ovuli e prodotti di origine animale. Il capitolo C di tale allegato stabilisce condizioni per il commercio intracomunitario di alcuni prodotti di origine animale. Tali condizioni dovrebbero essere modificate per tener conto del nuovo sistema di classificazione. |
(8) |
Il punto 5 della parte D dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure concernenti il commercio intracomunitario di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 e l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne derivati da cervidi. Per ragioni di tutela della salute umana e animale, tali misure dovrebbero rimanere in vigore anche dopo il 1o luglio 2007. |
(9) |
Per motivi di chiarezza e coerenza, le disposizioni relative al commercio intracomunitario e all’esportazione verso paesi terzi di bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996 dovrebbero essere stabilite nell’allegato VIII e le disposizioni per l’importazione di prodotti a base di carne derivati da cervidi dovrebbero essere stabilite nell’allegato IX. |
(10) |
Le misure transitorie relative al materiale specifico a rischio di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 non dovrebbero più essere applicabili nei confronti di ciascun paese o regione subito dopo la data di adozione di una decisione sulla classificazione di quel paese o regione. L’allegato XI dovrebbe pertanto essere abrogato. |
(11) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.
1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE CAPITOLO A Criteri La qualifica sanitaria degli Stati membri o dei paesi terzi o delle loro regioni (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla BSE è determinata in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e). Nel paese o regione:
CAPITOLO B Analisi del rischio 1. Struttura dell’analisi del rischio Le analisi del rischio comprendono una valutazione del rilascio e una dell’esposizione. 2. Valutazione del rilascio (sfida esterna)
3. Valutazione dell’esposizione La valutazione dell’esposizione consiste nello stimare la probabilità di un’esposizione di bovini all’agente della BSE, in considerazione di quanto segue:
CAPITOLO C Definizione delle categorie I. PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE TRASCURABILE È un paese o regione:
II. PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE CONTROLLATO È un paese o regione:
III. PAESE O REGIONE CON UN RISCHIO DI BSE INDETERMINATO È un paese o regione di cui non sia stata conclusa la determinazione della qualifica sanitaria con riguardo alla BSE o che non soddisfa le condizioni cui deve rispondere il paese o la regione per essere classificato in una delle altre categorie. CAPITOLO D Requisiti minimi di sorveglianza 1. Tipi di sorveglianza Ai fini del presente allegato si intende per:
2. Strategia di sorveglianza
3. Valori e obiettivi espressi in punti I campioni destinati alla sorveglianza devono essere conformi agli obiettivi in punti di cui alla tabella 2, sulla base dei «valori in punti» di cui alla tabella 1. Tutti i sospetti clinici vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. Un paese deve sottoporre a campionamento almeno tre su quattro sottopopolazioni. I punti totali per i campioni raccolti vanno accumulati su un periodo massimo di sette anni consecutivi al fine di raggiungere il numero di punti prefissato. L’accumulazione totale dei punti dev’essere confrontata periodicamente al numero dei punti prefissato per un certo paese o regione. Tabella 1 Valori in punti della sorveglianza sui campioni raccolti da animali per sottopopolazione e fascia d’età
Tabella 2 Obiettivi in punti per le diverse dimensioni delle popolazioni di bovini adulti in un certo paese o regione
4. Obiettivi specifici All’interno di ciascuna delle sottopopolazioni di cui sopra in un certo paese o regione, il paese può occuparsi dei bovini individuabili in quanto importati da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE e dei bovini che hanno consumato mangimi potenzialmente contaminati provenienti da paesi o regioni in cui è stata rilevata la BSE. 5. Modello di sorveglianza della BSE Un paese può scegliere di utilizzare il modello BsurvE completo oppure un metodo alternativo basato su tale modello per stimare la presenza/prevalenza della BSE sul suo territorio. 6. Sorveglianza di manutenzione Una volta raggiunto l’obiettivo in punti, e al fine di mantenere la qualifica di un paese o regione in quanto a rischio di BSE controllato o trascurabile, si può ridurre la sorveglianza al tipo B (purché tutti gli altri indicatori rimangano positivi). Tuttavia, per continuare a soddisfare i requisiti del presente capitolo, occorre che la sorveglianza annuale permanente continui a includere almeno tre delle quattro sottopopolazioni previste. Inoltre, tutti i bovini clinicamente sospetti di infezione da BSE vanno indagati, indipendentemente dal numero di punti accumulati. La sorveglianza annuale in un paese o regione che ha raggiunto l’obiettivo a punti prestabilito non può essere inferiore a quella richiesta per un settimo del suo obiettivo totale di sorveglianza di tipo B.» |
2) |
L’allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO 1. Definizione di materiale specifico a rischio I seguenti tessuti sono classificati come materiale specifico a rischio se provengono da animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo o di una loro regione avente un rischio di BSE controllato o indeterminato:
2. Deroga per gli Stati membri In deroga al punto 1, i tessuti ivi elencati originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile continuano ad essere considerati materiale specifico a rischio. 3. Marcatura ed eliminazione Il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato altrimenti al momento immediato della rimozione ed eliminato in conformità delle disposizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1774/2002, in particolare nell’articolo 4, paragrafo 2. 4. Rimozione del materiale specifico a rischio
5. Misure relative alle carni separate meccanicamente Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 9, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri è proibito utilizzare ossa o pezzi non disossati di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente. 6. Misure relative alla lacerazione dei tessuti Indipendentemente dalle singole decisioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, in tutti gli Stati membri, fino a che sono classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE, è proibita la lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo introdotto nella cavità cranica dopo lo stordimento nei bovini, ovini o caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale. 7. Raccolta delle lingue dai bovini La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide. 8. Raccolta della carne della testa dai bovini
9. Raccolta della carne della testa da bovini in laboratori di sezionamento autorizzati In deroga al punto 8, gli Stati membri possono decidere di consentire la raccolta della carne della testa dai bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
10. Norme relative al commercio e all’esportazione
11. Controlli
|
3) |
L’allegato VI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVATI DA, O CONTENENTI, MATERIALE OTTENUTO DA RUMINANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1» |
4) |
L’allegato VIII è modificato come segue:
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5) |
L’allegato IX è modificato come segue:
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6) |
L’allegato XI è soppresso. |
(1) La prevalenza prevista è utilizzata per determinare le dimensioni di un’inchiesta di prova espressa in termini di punti. Se la prevalenza effettiva è superiore alla prevalenza prevista, l’inchiesta molto probabilmente rileverà una malattia.
(2) Bovini al di sopra dei 36 mesi di età sottoposti a normale macellazione.
(3) Bovini al di sopra dei 30 mesi di età trovati morti o uccisi presso l’allevamento, durante il trasporto o in un mattatoio (capi morti).
(4) Bovini al di sopra dei 30 mesi di età che non possono alzarsi o camminare normalmente, sono sdraiati, non riescono ad alzarsi o camminare senza assistenza; bovini al di sopra dei 30 mesi di età inviati alla macellazione d’urgenza o fatti oggetto di osservazioni durante l’ispezione ante mortem (macellazione di necessità o d’urgenza).
(5) Bovini al di sopra dei 30 mesi di età con sintomi comportamentali o clinici che fanno pensare alla BSE (sospetti clinici).
(6) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.»
(7) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»