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Document 32007R0583

    Regolamento (CE) n. 583/2007 della Commissione, del 29 maggio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1839/95 per quanto riguarda la contabilizzazione delle importazioni di granturco e di sorgo e le comunicazioni che devono essere effettuate dagli Stati membri interessati

    GU L 138 del 30.5.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; abrog. impl. da 32008R1296

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/583/oj

    30.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 138/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 583/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 29 maggio 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1839/95 per quanto riguarda la contabilizzazione delle importazioni di granturco e di sorgo e le comunicazioni che devono essere effettuate dagli Stati membri interessati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In virtù degli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, la Comunità si è impegnata, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, ad aprire dei contingenti a tariffa ridotta (in appresso denominati «contingenti “abatimento”»), al fine di assicurare l’importazione di due milioni di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna e di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo. Le modalità d’applicazione dei contingenti «abatimento» sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (2).

    (2)

    Per garantire la corretta esecuzione di detti contingenti, i quantitativi di granturco e di sorgo importati in Spagna ed in Portogallo sono contabilizzati dalla Commissione, su base annua, tenendo conto di tutte le importazioni effettivamente realizzate, comprese quelle di alcuni prodotti di sostituzione dei cereali che sono dedotte in misura proporzionale dai quantitativi globali da importare in Spagna.

    (3)

    Nel caso delle importazioni di granturco, il periodo di importazione per il Portogallo corrisponde attualmente alla campagna di commercializzazione mentre per la Spagna corrisponde all’anno civile. Per garantire la corretta gestione dei contingenti «abatimento» occorre prevedere periodi di importazione e di contabilizzazione identici per i due paesi, corrispondenti all’anno civile. Tuttavia, per evitare accavallamenti tra il vecchio e il nuovo periodo di contabilizzazione, è opportuno prevedere l’apertura di un contingente specifico per il Portogallo per il secondo semestre del 2007. A tal fine, il presente regolamento deve potersi applicare a decorrere dal 1o luglio 2007.

    (4)

    Per garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità occorre altresì prevedere un periodo complementare, al di là dell’anno civile, che consenta di soddisfare i suddetti impegni per ciascun anno civile di riferimento. Tale periodo complementare deve avere la stessa durata per la Spagna e per il Portogallo.

    (5)

    Nel 2002 sono state apportate alcune modifiche alla nomenclatura doganale con riguardo ad alcuni dei prodotti di sostituzione da contabilizzare nei contingenti «abatimento» in Spagna. I codici NC 2308 90 30 (residui di polpe di agrumi) e NC 2308 10 00 sono stati fusi. I prodotti interessati sono attualmente inclusi nel codice NC 2308 00 40. Occorre pertanto adeguare opportunamente l’elenco dei prodotti da contabilizzare nell’ambito dei contingenti «abatimento».

    (6)

    Inoltre, dopo l’istituzione del regime contingentale, la Comunità ha accordato alcune concessioni commerciali specifiche per il granturco nel contesto di regimi preferenziali o non preferenziali. Queste nuove concessioni si applicano indipendentemente dai contingenti «abatimento». Si tratta attualmente delle concessioni accordate dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (3), dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (4), approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione (5), dall’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (6), approvato con decisione 2006/580/CE del Consiglio (7), nonché dal regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (8).

    (7)

    Di conseguenza, per garantire la corretta gestione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1839/95, rispettando nel contempo gli impegni internazionali della Comunità, occorre determinare con precisione le importazioni da contabilizzare nell’ambito dei contingenti «abatimento».

    (8)

    Le attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 prevedono l’estensione del periodo di contabilizzazione delle importazioni in Spagna fino alla fine del mese di febbraio di ogni anno, ma non contengono alcuna norma relativa al Portogallo. Questa situazione non è soddisfacente in quanto è fonte di incertezza nell’applicazione del regime. Al fine di eliminare tale incertezza e di assicurare la corretta gestione dei contingenti «abatimento», è opportuno prevedere metodi analoghi per la contabilizzazione delle importazioni di granturco o di sorgo effettuate in Spagna ed in Portogallo.

    (9)

    Per raggiungere tale obiettivo e garantire un efficace monitoraggio del regime e degli obblighi internazionali della Comunità da parte della Commissione, è opportuno disporre che la Spagna e il Portogallo comunichino alla Commissione, su base mensile, le importazioni effettivamente realizzate per i prodotti di cui trattasi, precisando il metodo di calcolo applicato.

    (10)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1839/95.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1839/95 è modificato come segue.

    1)

    All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:

    «2.   Il 1o gennaio di ogni anno è aperto, per l’immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l’importazione di un quantitativo massimo di 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell’ambito di detto contingente sono effettuate su base annua alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

    2 bis.   In deroga al paragrafo 2, per il 2007 è aperto dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2007, per l’immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l’importazione di un quantitativo massimo di 250 000 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell’ambito di detto contingente sono effettuate alle condizioni stabilite dal presente regolamento.»

    2)

    L’articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, il codice NC «2308 90 30» è sostituito dal codice «ex 2308 00 40»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti:

    «2.   La Commissione contabilizza:

    a)

    per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2:

    i)

    i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) e di sorgo (codice NC 1007 00 90) importati in Spagna e i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) importati in Portogallo nel corso di ogni anno civile e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio dell’anno successivo;

    ii)

    i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, importati in Spagna nel corso di ogni anno civile;

    b)

    per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 2 bis, i quantitativi di granturco (codice NC 1005 90 00) importati in Portogallo nel corso del secondo semestre 2007 e, se necessario, sino alla fine del mese di maggio 2008.

    I quantitativi contabilizzati per i mesi successivi all’anno civile di riferimento, in conformità del primo comma, lettera a), punto i), e del primo comma, lettera b), non possono essere contabilizzati per l’anno civile successivo.

    3.   Ai fini della contabilizzazione di cui al paragrafo 2, non si tiene conto delle importazioni di granturco in Spagna ed in Portogallo effettuate in applicazione degli atti elencati di seguito:

    a)

    regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (9);

    b)

    decisione 2005/40/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (10);

    c)

    decisione 2006/580/CE del Consiglio (11);

    d)

    regolamento (CE) n. 969/2006 del Consiglio (12).

    3)

    È inserito il seguente articolo 2 bis:

    «Articolo 2 bis

    Entro il 15 di ogni mese le autorità competenti della Spagna e del Portogallo comunicano alla Commissione, per via elettronica, utilizzando il modello riportato nell’allegato III, i quantitativi di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, importati nel corso del secondo mese precedente.»

    4)

    Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato III.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

    (3)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

    (4)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

    (5)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

    (6)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2.

    (7)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

    (8)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 305/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 19).

    (9)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

    (10)  GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

    (11)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

    (12)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    Importazioni di granturco (codice NC 1005 90 00), di sorgo (codice NC 1007 00 90) e di prodotti di sostituzione (codici NC 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 e ex 2308 00 40)

    (formulario da trasmettere al seguente indirizzo: agri-c1@ec.europa.eu)

     

    Immissioni in libera pratica nel corso del mese [mese/anno]

     

    Stato membro: [paese/autorità nazionale competente]


    Regolamento

    Codice NC

    Paese di origine

    Quantità

    (t)

    Dazio doganale applicabile»

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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