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Document 32007R0580

Regolamento (CE) n. 580/2007 del Consiglio, del 29 maggio 2007 , relativo all’attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 138 del 30.5.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/580/oj

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30.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/1


REGOLAMENTO (CE) N. 580/2007 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2007

relativo all’attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2)

Con decisione 2007/360/CE del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e fra la Comunità europea e il Regno di Thailandia, (2), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, tali accordi al fine di concludere i negoziati avviati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994.

(3)

È quindi opportuno modificare e integrare il regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato e integrato con i dazi e i volumi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PLEWA


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 501/2007 (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 1).

(2)  Cfr. la pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Parte seconda —   Tabella dei dazi

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

0210 99 39

Carni di pollame salate

EUR 1 300/t

1602 31

Preparazioni di carni di tacchino

EUR 1 024/t

1602 32 19

Carni di pollo cotte

EUR 1 024/t


Parte terza —   Allegati tariffari

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi

0210 99 39

Carni di pollame salate

Apertura di un contingente tariffario di 264 245 tonnellate, di cui 170 807 tonnellate attribuite al Brasile e 92 610 alla Thailandia, dazio contingentale 15,4 %

1602 31

Preparazioni di carni di tacchino

Apertura di un contingente tariffario di 103 896 tonnellate, di cui 92 300 tonnellate attribuite al Brasile, dazio contingentale 8,5 %

1602 32 19

Carni di pollo cotte

Apertura di un contingente tariffario di 250 953 tonnellate, di cui 79 477 tonnellate attribuite al Brasile e 160 033 alla Thailandia, dazio contingentale 8 %

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-25.


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