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Document 32007R0498

Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

GU L 120 del 10.5.2007, p. 1–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/498/oj

10.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 120/1


REGOLAMENTO (CE) N. 498/2007 della Commissione

del 26 marzo 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (1), in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1198/2006 (di seguito «regolamento di base») sostituisce i regolamenti n. 1263/1999 (2) e (CE) n. 2792/1999 (3) del Consiglio per tener conto dei più recenti sviluppi nel settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. È pertanto opportuno stabilire nuove disposizioni di applicazione del regolamento di base.

(2)

È necessario adottare modalità di applicazione per la presentazione dei programmi operativi. Al fine di agevolare la stesura dei programmi operativi nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 20 del regolamento di base.

(3)

Per quanto riguarda il sostegno alle misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria, è opportuno che gli Stati membri indichino nei loro programmi operativi i metodi per il calcolo dei premi.

(4)

Occorre specificare le condizioni relative alla possibilità prevista all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base per quanto riguarda il conseguimento della riduzione di potenza del motore da parte di un gruppo di navi.

(5)

È opportuno definire alcuni termini utilizzati con speciale riferimento all’acquacoltura e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura in modo da garantire una comprensione uniforme degli stessi.

(6)

Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti produttivi nell’acquacoltura e agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, è opportuno che gli Stati membri specifichino nei loro programmi operativi i mezzi con cui garantiranno la priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

(7)

Con riguardo alle misure veterinarie si devono precisare le condizioni atte ad assicurare il rispetto della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti (4), nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

(8)

Occorre definire le spese ammissibili al sostegno con riguardo alle misure di interesse comune.

(9)

È necessario stabilire le condizioni per la selezione delle zone di pesca di cui all’articolo 43 del regolamento di base.

(10)

Occorre che i partenariati pubblico-privato sovvenzionati a norma dell’articolo 45 del regolamento di base soddisfino determinate condizioni.

(11)

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, è opportuno rendere trasparenti le procedure per la selezione dei gruppi affinché le strategie di sviluppo locale selezionate ai fini del finanziamento siano appropriate e di grande qualità.

(12)

È necessario definire criteri comuni a più misure. In particolare, affinché le operazioni d’investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili.

(13)

Allo scopo di garantire un’ampia diffusione a tutte le parti interessate delle informazioni relative alle possibilità di finanziamento nonché a fini di trasparenza, occorre definire, tenendo conto del principio di proporzionalità, il contenuto minimo delle misure informative necessarie per rendere note ai potenziali beneficiari le opportunità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri tramite il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP»), incluso l’obbligo di pubblicare le procedure che un potenziale beneficiario deve seguire per presentare una domanda di finanziamento e i criteri di selezione che verranno applicati.

(14)

Per migliorare la trasparenza in relazione all’intervento del FEP è opportuno che l’elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico assegnato alle operazioni siano pubblicati ogni anno dagli Stati membri per via elettronica o in altre forme. Rendendo queste informazioni accessibili al pubblico si mira a rafforzare la trasparenza dell'azione comunitaria nel settore dello sviluppo della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne, a promuovere una solida gestione finanziaria dei fondi pubblici utilizzati, in particolare a migliorare il controllo del denaro pubblico impiegato, e infine a evitare distorsioni della concorrenza fra i beneficiari delle misure del FEP. Considerata l'importanza fondamentale degli obiettivi perseguiti, è giustificato prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del requisito di protezione dei dati personali, in quanto tale pubblicazione non va oltre quanto è doveroso in una società democratica e necessario per la prevenzione delle irregolarità.

(15)

Al fine di assicurare una migliore attuazione delle misure di informazione e di consentire uno scambio di informazioni più proficuo fra gli Stati membri e la Commissione sulle strategie di informazione e pubblicità e i relativi risultati, occorre designare referenti responsabili delle misure di informazione e pubblicità.

(16)

Sulla base dell’esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2000-2006 è necessario precisare le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono soddisfare per beneficiare del finanziamento nell’ambito di un programma operativo.

(17)

Considerato l’articolo 59 del regolamento di base e alla luce dell'esperienza acquisita è necessario determinare gli obblighi delle autorità di gestione con riguardo ai beneficiari nella fase preliminare alla selezione e all’approvazione delle operazioni da finanziare, con riguardo agli aspetti su cui devono vertere le verifiche delle spese dichiarate dal beneficiario, comprese le verifiche amministrative delle domande di rimborso, e le verifiche sul posto di singole operazioni e con riguardo alle condizioni da rispettare quando le verifiche sul posto sono effettuate sulla base di un campione.

(18)

È inoltre necessario precisare in modo dettagliato le informazioni che devono figurare nei documenti contabili delle operazioni e le informazioni da conservare quali dati relativi all’attuazione che le autorità di gestione devono registrare, conservare e presentare alla Commissione, qualora essa ne faccia richiesta.

(19)

Per consentire una verifica appropriata delle spese effettuate nell’ambito dei programmi operativi è necessario definire i criteri cui una pista di controllo deve attenersi per essere considerata adeguata.

(20)

La verifica delle operazioni è effettuata sotto la responsabilità dell’autorità di audit. Per assicurare che tali verifiche contabili siano di portata e di efficacia adeguate e che siano condotte secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire le condizioni che esse devono soddisfare.

(21)

Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da controllare, l’esperienza ha dimostrato che occorre definire le norme che l’autorità di audit deve rispettare nel definire o approvare il metodo di campionamento, compresi alcuni criteri tecnici da applicare nel caso di un campione statistico casuale e i fattori di cui tener conto per un campione supplementare.

(22)

Allo scopo di semplificare e armonizzare le norme relative all’elaborazione e alla presentazione della strategia di audit, della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l’autorità di audit è responsabile a norma dell’articolo 61 del regolamento di base, è necessario stabilire norme dettagliate sul contenuto di questi documenti e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui essi si fondano.

(23)

Per assicurare un’efficace applicazione dell’articolo 87 del regolamento di base con riguardo alla disponibilità dei documenti e al diritto della Corte dei conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, l’autorità di gestione deve garantire che le informazioni concernenti l’identità e l'ubicazione degli organismi presso cui sono conservati i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti siano forniti tempestivamente a un elenco minimo di persone e organismi. Allo stesso scopo è necessario determinare quali supporti possono essere considerati comunemente accettati al fine di conservare detti documenti. È pertanto opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure atte a garantire la conformità dei documenti conservati con gli originali, ove pertinente, e la loro affidabilità a fini di audit.

(24)

Per armonizzare le norme di certificazione delle spese e di redazione delle domande di pagamento occorre precisare il contenuto di tali certificazioni e di tali domande nonché la natura e la qualità delle informazioni su cui esse si basano. A norma dell’articolo 60, lettera f), del regolamento di base, occorre definire le procedure dettagliate per tenere la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un’operazione e per informare di conseguenza la Commissione.

(25)

L’articolo 71 del regolamento di base prevede che, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall’approvazione del programma operativo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e una relazione che espone i risultati di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con le disposizioni di detto regolamento in materia di sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti costituiscono alcuni degli elementi principali su cui la Commissione si basa, nell’ambito della gestione concorrente del bilancio comunitario, per accertarsi che il contributo finanziario di cui trattasi sia utilizzato dagli Stati membri conformemente alle norme e ai principi applicabili necessari per proteggere gli interessi finanziari della Comunità, è necessario precisare le informazioni che tali documenti devono contenere e la base per la valutazione e il parere.

(26)

A norma dell’articolo 57 del regolamento di base, le misure di audit devono essere proporzionate all’importo totale della spesa pubblica destinato al programma operativo in questione. Ove la spesa pubblica assegnata al programma operativo sia limitata, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ricorrere maggiormente agli organismi e alle norme nazionali per lo svolgimento di alcune funzioni correlate alle modalità di controllo e di audit e che la Commissione specifichi pertanto quali sono le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi che possono essere eseguiti secondo le norme nazionali e dagli organismi nazionali. In tale contesto occorre inoltre che la Commissione differenzi i mezzi con cui gli Stati membri devono svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica dei sistemi di gestione di controllo e stabilisca le condizioni alle quali essa possa limitare i propri audit e basarsi sulle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

(27)

Nell'ambito dei loro obblighi in materia di gestione e di controllo spetta agli Stati membri notificare e sorvegliare le irregolarità. Disposizioni dettagliate in merito al rispetto di tale obbligo sono fissate nel regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (5). A fini di chiarezza e semplificazione è necessario inserire tali disposizioni nel presente regolamento.

(28)

Occorre prevedere che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie qualora essa chieda a uno Stato membro di avviare o portare avanti azioni giudiziarie al fine di recuperare importi indebitamente versati a seguito di un’irregolarità e che riceva le informazioni che le consentano di decidere in merito all’imputazione della perdita dovuta a importi irrecuperabili ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base. Si devono inoltre prevedere contatti periodici fra la Commissione e gli Stati membri concernenti le irregolarità, l’utilizzo delle informazioni fornite per l'effettuazione di analisi dei rischi e la redazione di relazioni nonché la trasmissione di informazioni ai comitati competenti.

(29)

Allo scopo di limitare l’onere amministrativo imposto dal sistema di comunicazione mantenendo al tempo stesso il necessario livello di informazione, non deve sussistere per gli Stati membri l’obbligo di riferire irregolarità relative a importi inferiori a una determinata soglia, fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall’articolo 60, lettera f), del regolamento di base, tranne qualora la Commissione lo richieda espressamente.

(30)

Il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari consente una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell’efficienza e della trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente questi vantaggi, senza compromettere la sicurezza degli scambi, è opportuno realizzare un sistema informatico comune e stabilire l’elenco dei documenti di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. Occorre pertanto precisare il formato che ciascun documento deve avere e fornire una descrizione dettagliata delle informazioni che tali documenti devono contenere. Per gli stessi motivi è necessario precisare le modalità di funzionamento di tale sistema informatico con riguardo all’individuazione della parte responsabile del carico dei documenti e degli eventuali aggiornamenti.

(31)

Alla luce della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (6), e in considerazione del livello di sicurezza e di riservatezza richiesto per la gestione finanziaria dell’intervento del FEP, delle conoscenze più avanzate e dell' analisi dei costi e benefici, è necessario prevedere l’utilizzo della firma elettronica.

(32)

Per assicurare il rapido sviluppo e il funzionamento adeguato del sistema informatico comune, è opportuno che il costo della sua elaborazione sia a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base e che i costi dell’interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali siano ammissibili a un contributo finanziario del FEP ai sensi dell’articolo 46 di detto regolamento.

(33)

Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8), è necessario prevedere, con riguardo alle misure di informazione e pubblicità e al lavoro di audit di cui al presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri impediscano qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali e precisare a quali fini la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(34)

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura (9), il regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura (10), e il regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio (11).

(35)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 (di seguito «regolamento di base») per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a)

struttura e trasmissione dei programmi operativi;

b)

misure nel settore della pesca;

c)

valutazione dei programmi operativi;

d)

informazione e pubblicità;

e)

strumenti di ingegneria finanziaria;

f)

gestione, sorveglianza e controllo;

g)

irregolarità;

h)

scambio elettronico dei dati;

i)

dati personali.

Articolo 2

Disposizioni specifiche per taluni programmi operativi

Per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera 90 milioni di EUR a prezzi 2004, disposizioni specifiche sono previste all’articolo 28, paragrafo 2, e agli articoli 51, 52 e 53.

CAPO II

STRUTTURA E TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 3

Struttura e trasmissione dei programmi operativi

1.   I contenuti del programma operativo indicati all’articolo 20 del regolamento di base sono stabiliti conformemente all’allegato I, parte A, del presente regolamento e il piano di finanziamento conformemente alla parte B dello stesso allegato.

La valutazione ex ante menzionata all’articolo 48 del regolamento di base è allegata al programma operativo.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei loro programmi operativi, che viene aggiornata dopo ogni revisione del programma. Gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica, conformemente all’articolo 65 del presente regolamento, le richieste di revisione dei programmi di cui all’articolo 18 del regolamento di base. Essi presentano alla Commissione le loro richieste di revisione del programma operativo, che incidono sul contributo del Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») per l’anno in corso, al più tardi entro il 30 settembre dello stesso anno.

CAPO III

ASSI PRIORITARI

SEZIONE 1

Asse prioritario 1: misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Articolo 4

Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca

1.   Dopo l’arresto definitivo delle attività di pesca, la nave interessata è cancellata definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad essa associata è definitivamente annullata.

2.   Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell’articolo 23 del regolamento di base.

3.   Qualora l’arresto definitivo delle attività di pesca sia conseguito destinando la nave ad attività diverse dalla pesca ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, gli Stati membri adeguano di conseguenza il livello del premio prendendo in considerazione criteri quali il valore di mercato della licenza di pesca associata alla nave e il valore residuo della nave.

4.   In caso di perdita della nave nel periodo compreso fra la data della decisione di concessione del premio e la data effettiva dell’arresto definitivo dell'attività di pesca, l’autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria per l’importo dell’indennità versata dall’assicurazione.

Articolo 5

Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

1.   Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell’articolo 24 del regolamento di base.

2.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di base, per «aiuto finanziario comunitario assegnato al settore» si intende il contributo del FEP al programma operativo dello Stato membro interessato.

Articolo 6

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1.   Ai fini dell’articolo 25 del regolamento di base spetta all’autorità di gestione valutare la conformità degli investimenti ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo; essa fornisce alla Commissione, qualora questa ne faccia richiesta, tutta la documentazione pertinente.

2.   Le spese totali ammissibili all'aiuto per peschereccio e per l’intero periodo di programmazione ai sensi dell’articolo 25 del regolamento di base, ad eccezione di quelle previste al paragrafo 6, lettera e), dello stesso articolo, non devono superare l’importo massimo stabilito sulla base di criteri obiettivi, quali quelli elencati all’articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento e inseriti nel programma operativo.

3.   La riduzione di potenza del motore del 20 % può essere conseguita da un gruppo di navi, secondo quanto disposto all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base, alle seguenti condizioni:

a)

tutti le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;

b)

tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;

c)

tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell’appendice III, sezione C, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione (12);

d)

uno stesso gruppo non può comprendere più di cinquanta navi.

4.   Le uscite di capacità dalla flotta da pesca con aiuti pubblici non sono imputate alla riduzione di potenza del 20 % che può essere conseguita da un gruppo di navi conformemente all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 25, paragrafo 6, lettera e), del regolamento di base è concesso solo per l’armamento e i lavori di ammodernamento volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici tutelati dalle direttive 79/409/CEE (13) e 92/43/CEE (14) del Consiglio.

Articolo 7

Piccola pesca costiera

1.   Qualora il tasso della partecipazione finanziaria privata sia ridotto a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di base, il tasso del contributo pubblico viene aumentato di conseguenza. La partecipazione del FEP è calcolata conformemente ai tassi indicati all’articolo 53 del regolamento di base in funzione del conseguente importo del finanziamento pubblico.

2.   Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base a favore della piccola pesca costiera.

3.   Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, per «prodotti della pesca» si intendono i prodotti provenienti dalle catture di navi che praticano la piccola pesca costiera.

Articolo 8

Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria

1.   Il programma operativo specifica i metodi di calcolo della compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria concessa a norma dell’articolo 27 del regolamento di base.

2.   L’aiuto per il prepensionamento previsto all’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base è ammissibile al contributo del FEP, anche se è versato ai beneficiari dopo il 31 dicembre 2015, a condizione che l’importo corrispondente sia stato depositato a tale scopo su un conto bloccato prima di tale data.

SEZIONE 2

Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Articolo 9

Ambito dell'intervento nella produzione dell’acquacoltura

Il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base può coprire i costi delle valutazioni previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio (15).

Articolo 10

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1.   Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«nuove specie»: specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato;

b)

«specie con buone prospettive di mercato»: specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all’offerta;

c)

«normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura»: attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale;

d)

«tradizionali attività dell'acquacoltura»: pratiche consolidate nel tempo, correlate al patrimonio socioculturale di una determinata zona.

2.   Gli aiuti di cui all’articolo 29 del regolamento di base possono riguardare le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura. I pescherecci definiti all’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (16) non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura.

3.   Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 6, del regolamento di base, gli aiuti previsti all’articolo 29 dello stesso regolamento possono riguardare investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

4.   Qualora si avvalgano della possibilità prevista all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, gli Stati membri attuano meccanismi che consentano all’autorità di gestione di conoscere i risultati delle analisi di mercato previsionali sulle specie da acquacoltura.

5.   Per quanto riguarda le misure di cui all’articolo 29 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

Articolo 11

Misure idroambientali

1.   Ove gli aiuti siano concessi ai beneficiari per gli scopi di cui all’articolo 30 del regolamento di base, gli Stati membri si accertano che i beneficiari stessi rispettino gli impegni idroambientali entro tre anni dalla data di approvazione dell’operazione nonché alla conclusione della stessa.

2.   Il contributo previsto all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base riguarda unicamente i costi di partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) precedenti l’approvazione del sistema per le singole imprese.

3.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, per «acquacoltura biologica» si intendono le attività di acquacoltura volte alla produzione di specie acquatiche di allevamento secondo il metodo di produzione biologico ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio (17), recanti indicazioni concernenti tale metodo. Fino a quando non siano adottate disposizioni comunitarie dettagliate in materia di produzione, relativamente all’acquacoltura biologica, ivi incluse disposizioni sulla conversione, si applicano le norme nazionali o, in assenza di queste, le norme private in materia di acquacoltura biologica ammesse o riconosciute dagli Stati membri.

4.   Gli aiuti di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base possono essere concessi solo per determinate restrizioni o requisiti relativi a zone Natura 2000, stabiliti dalle pertinenti misure nazionali in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

5.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di base, per «buone pratiche in acquacoltura» si intende il rispetto della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale, e l’utilizzo di protocolli di produzione che impediscano lo spreco di risorse e l’inquinamento evitabile.

Articolo 12

Misure veterinarie

1.   Il contributo di cui all’articolo 32 del regolamento di base può riguardare:

a)

per le malattie esotiche degli animali d’acquacoltura elencate nell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio (18), le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE;

b)

per le malattie non esotiche degli animali d’acquacoltura elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

2.   L’autorità di gestione del programma operativo decide se contribuire al finanziamento delle misure di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), o del programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e adotta le modalità della sua partecipazione finanziaria prima di presentare le misure o il programma secondo le disposizioni della direttiva 90/424/CEE.

3.   Se, a norma dell’articolo 24 della decisione 90/424/CEE, la Commissione non approva le misure di controllo o il programma di eradicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contributo impegnato è immediatamente riversato sul bilancio del programma operativo.

4.   Se l’importo delle spese ammissibili dell’azione approvata dalla Commissione in conformità dell’articolo 24 della decisione 90/424/CEE è inferiore alla somma impegnata dall’autorità di gestione, la differenza così generata può essere riutilizzata dallo Stato membro per il programma operativo.

5.   Il contributo di cui all’articolo 32 del regolamento di base non copre le attività di sorveglianza volte a dimostrare l’indennità da una malattia per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

Articolo 13

Pesca nelle acque interne

1.   Ai fini dell’articolo 33 del regolamento di base, per «pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne» si intendono i pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

2.   Con riguardo agli investimenti di cui all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 25 del regolamento di base, i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e praticano la pesca nelle acque interne possono fruire dell’aiuto con la stessa intensità prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera menzionati all’articolo 26 dello stesso regolamento.

3.   Gli Stati membri determinano nei programmi operativi i mezzi per garantire che gli investimenti finanziati a norma dell’articolo 33 del regolamento di base non pregiudichino l’equilibrio fra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

Articolo 14

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

1.   Gli investimenti finalizzati all’estrazione, da farine od olio di pesce, di diossina o di altre sostanze nocive alla salute dell’uomo possono beneficiare del contributo del FEP a norma dell’articolo 34 del regolamento di base anche qualora i prodotti finali siano destinati a essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano.

2.   Per quanto riguarda le misure indicate all’articolo 35 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

SEZIONE 3

Asse prioritario 3: misure di interesse comune

Articolo 15

Azioni collettive

1.   Il contributo previsto all’articolo 37 del regolamento di base non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.

2.   Il contributo di cui all’articolo 37, primo comma, lettera n), del regolamento di base può riguardare:

a)

la creazione di organizzazioni di produttori allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (19) dopo il 1o gennaio 2007;

b)

l’attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l’attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti;

c)

la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori, intesa ad accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato.

3.   Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo decresce progressivamente nell’arco dei tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico concesso a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 16

Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1.   Gli aiuti previsti all’articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base riguardano misure per la costruzione e l’installazione di barriere artificiali o altre strutture costituite da elementi durevoli.

Il finanziamento può riguardare i lavori preliminari all’installazione, compresi gli studi, le componenti, l’opportuna segnalazione, il trasporto e l’assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico.

2.   L’aiuto di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di base non riguarda i dispositivi di richiamo dei pesci.

3.   Il sostegno di cui all’articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base può riguardare le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l’elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l’ammortamento e l’attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

4.   Il sostegno di cui all’articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base non riguarda le compensazioni per le rinunce a diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti.

5.   Ai fini dell’articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, per «ripopolamento diretto» si intende l'immissione di organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove.

Articolo 17

Luoghi di sbarco

Qualora l’aiuto sia concesso per investimenti destinati a ristrutturare i luoghi di sbarco e a migliorare le condizioni relativamente al pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti, come previsto all’articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, gli Stati membri assicurano il rispetto delle norme sanitarie pertinenti e l’applicazione delle misure di controllo in tali luoghi di sbarco.

Articolo 18

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

1.   Il contributo previsto per le misure promozionali di cui all’articolo 40, paragrafo 3, lettere a), d), e) e g), del regolamento di base può riguardare in particolare:

a)

i costi per agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;

b)

l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;

c)

le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;

d)

l’organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni.

2.   I prodotti tutelati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (20) possono fruire del contributo a fini promozionali solo a partire dalla data in cui la denominazione è stata registrata conformemente all’articolo 7 di detto regolamento.

Articolo 19

Progetti pilota

1.   La pesca sperimentale non beneficia degli aiuti previsti all’articolo 41 del regolamento di base.

2.   Qualora l’aiuto sia concesso a un progetto pilota di cui all’articolo 41 del regolamento di base, l’autorità di gestione garantisce che il progetto preveda un adeguato monitoraggio scientifico e che le relazioni tecniche menzionate all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento di base siano sottoposte a un'idonea valutazione qualitativa.

3.   I progetti pilota non devono avere immediata natura commerciale. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all’operazione.

4.   Ove il costo totale di un progetto pilota sia superiore a un milione di EUR, l’autorità di gestione, prima di approvarlo, ne chiede la valutazione da parte di un organismo scientifico indipendente.

Articolo 20

Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

L’aiuto di cui all’articolo 42 del regolamento di base può essere concesso per la modifica di un peschereccio effettuata dopo la sua destinazione ad altre attività solo se il peschereccio è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.

SEZIONE 4

Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Articolo 21

Obiettivi e misure

L’aiuto concesso a norma dell’articolo 43 del regolamento di base riguarda:

a)

l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all’articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all’articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all’articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;

b)

l’attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l’obiettivo indicato all’articolo 43, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.

Articolo 22

Applicazione geografica dell’asse prioritario 4

1.   Il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell’articolo 43, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base.

2.   Le zone di pesca selezionate non devono necessariamente coincidere con le ripartizioni amministrative nazionali o con le zone istituite ai fini degli interventi nell’ambito degli obiettivi dei Fondi strutturali.

Articolo 23

Procedure e criteri per la selezione dei gruppi

1.   Un gruppo, quale definito all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento di base, è composto in modo tale da poter elaborare e attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata.

La pertinenza e l'efficienza dell'associazione sono valutati in funzione soprattutto della sua composizione nonché della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.

Devono essere garantite le capacità degli associati di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia del processo decisionale.

L'associazione comprende, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca e di altri pertinenti settori locali di ambito socioeconomico.

2.   La capacità amministrativa del gruppo è considerata adeguata se:

a)

il gruppo sceglie all’interno dell'associazione un componente che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento dell'associazione stessa;

oppure

b)

gli associati costituiscono una struttura comune con personalità giuridica il cui statuto garantisca il corretto funzionamento dell'associazione.

3.   Se al gruppo viene affidata l’amministrazione di fondi pubblici, le sue capacità in materia finanziaria sono valutate:

a)

con riguardo al paragrafo 2, lettera a), in termini di capacità del dirigente amministrativo di gestire i fondi;

b)

con riguardo al paragrafo 2, lettera b), in termini di capacità della struttura comune di gestire i fondi.

4.   I gruppi incaricati dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale sono selezionati entro quattro anni dalla data di approvazione del programma operativo. Un periodo di tempo più lungo può essere concesso qualora l’autorità di gestione organizzi più di una procedura di selezione dei gruppi.

5.   Il programma operativo comprende:

a)

le procedure e i criteri di selezione dei gruppi nonché il numero di gruppi che lo Stato membro intende selezionare; i criteri di selezione esposti all’articolo 45 del regolamento di base e nel presente articolo costituiscono un nucleo minimo che può essere integrato da specifici criteri nazionali; le procedure devono essere trasparenti e devono essere assicurate l'adeguata pubblicità e, se del caso, la concorrenza fra i gruppi che propongono strategie di sviluppo locale;

b)

le modalità di gestione e le procedure per la mobilizzazione e la circolazione dei flussi finanziari fino al beneficiario; esso descrive in particolare come i gruppi sono integrati nei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo.

Articolo 24

Strategia di sviluppo locale

La strategia di sviluppo locale proposta dal gruppo conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base risponde ai seguenti criteri:

a)

deve essere organica, fondarsi sull’interazione fra operatori, settori e operazioni e trascendere la semplice aggregazione di operazioni o giustapposizione di misure settoriali;

b)

deve essere coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;

c)

deve dimostrare la propria durevolezza;

d)

deve essere complementare rispetto agli altri interventi effettuati nel settore interessato.

Articolo 25

Attuazione della strategia di sviluppo locale

1.   Fermo restando l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base, il gruppo sceglie le operazioni da finanziare nell’ambito della strategia di sviluppo locale.

2.   Il gruppo istituisce, se a esso è affidata l’amministrazione di fondi pubblici, un conto separato per l’attuazione della strategia di sviluppo locale.

SEZIONE V

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 26

Disposizioni comuni relative agli assi prioritari da 1 a 4

Non sono ammissibili al contributo del FEP le spese seguenti:

a)

ai fini dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 34, paragrafo 3, dell’articolo 37, primo comma, lettera i), e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, l’acquisto di infrastrutture destinate all’apprendimento permanente per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili per l’operazione interessata;

b)

la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l’operazione interessata.

CAPO IV

VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 27

Valutazioni intermedie

Gli Stati membri trasmettono le valutazioni intermedie di cui all’articolo 49 del regolamento di base entro il 30 giugno 2011. La Commissione può decidere di interrompere i termini di pagamento conformemente all’articolo 88 del regolamento di base se uno Stato membro non ha adempiuto a tale obbligo.

CAPO V

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Articolo 28

Descrizione delle misure di informazione e pubblicità nel programma operativo e nelle relazioni annuali e finali di attuazione

1.   Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera g), punto v), del regolamento di base, il programma operativo comprende almeno i seguenti elementi:

a)

il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari potenziali e ai beneficiari effettivi, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall’autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa;

b)

il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall’autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa;

c)

i servizi amministrativi o gli organi responsabili dell’attuazione delle misure di informazione e pubblicità;

d)

le modalità di valutazione delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità.

2.   Ai programmi operativi menzionati all’articolo 2 del presente regolamento non si applicano le lettere c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le relazioni annuali e la relazione finale di attuazione del programma operativo di cui all’articolo 67 del regolamento di base comprendono:

a)

le misure di informazione e pubblicità attuate;

b)

le modalità relative alle misure di informazione e pubblicità di cui all’articolo 31, secondo comma, lettera d), del presente regolamento, compreso, se del caso, l’indirizzo elettronico a cui i dati possono essere consultati.

La relazione annuale di attuazione relativa al 2010 e la relazione finale di attuazione di cui all’articolo 67 del regolamento di base contengono un capitolo in cui sono valutati i risultati delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità, conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

Articolo 29

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1.   Ai fini dell’articolo 51, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, l’autorità di gestione provvede a dare ampia diffusione al programma operativo, compresa la partecipazione finanziaria del FEP, e a renderlo disponibile per tutti i soggetti interessati. L’autorità di gestione assicura inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dallo Stato membro tramite il programma operativo siano divulgate il più ampiamente possibile.

2.   L’autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare ed esaurienti almeno sui seguenti aspetti:

a)

le condizioni di ammissibilità da soddisfare per poter ottenere il finanziamento nell’ambito del programma operativo;

b)

una descrizione delle procedure per l’esame delle domande di finanziamento e dei relativi termini temporali;

c)

i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;

d)

i referenti a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sul programma operativo.

3.   L’autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui all’articolo 31, secondo comma, lettera d).

4.   L’autorità di gestione provvede affinché alle misure di informazione e pubblicità partecipi, secondo la normativa e la prassi nazionale, almeno uno dei seguenti soggetti, che possa dare ampia diffusione alle informazioni elencate nel paragrafo 2:

a)

autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;

b)

associazioni commerciali e professionali;

c)

parti economiche e sociali;

d)

organizzazioni non governative;

e)

organizzazioni che rappresentano il mondo economico;

f)

centri di informazione sull’Unione europea nonché rappresentanti della Commissione negli Stati membri;

g)

istituti di insegnamento.

Articolo 30

Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L’autorità di gestione provvede a informare i beneficiari che l’accettazione di un finanziamento implica che i loro nomi siano inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell’articolo 31, secondo comma, lettera d).

Articolo 31

Responsabilità dell’autorità di gestione in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico

Ai fini dell’articolo 51, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, l’autorità di gestione provvede affinché le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico siano attuate e ottengano la più amplia diffusione mediatica utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello territoriale adeguato.

L’autorità di gestione è responsabile dell’organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

a)

un’azione informativa principale intesa a pubblicizzare il varo del programma operativo;

b)

almeno un’azione informativa principale all’anno per illustrare i risultati conseguiti dal programma operativo;

c)

l’esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alla sede dell’autorità di gestione;

d)

la pubblicazione, per via elettronica o in altro modo, dell’elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo dei finanziamenti pubblici assegnati alle operazioni.

Non vengono indicati i nomi dei partecipanti alle operazioni finanziate dal FEP intese al miglioramento delle competenze professionali e alla formazione nonché i nomi dei beneficiari che ricevono un aiuto per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base.

Articolo 32

Responsabilità dei beneficiari in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico

1.   Ai fini dell’articolo 51 del regolamento di base, è compito del beneficiario informare il pubblico, mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo, sull'assistenza ricevuta dal FEP.

2.   Se il costo totale ammissibile di un’operazione cofinanziata dal FEP supera i 500 000 EUR e consiste nel finanziamento di opere di infrastruttura o di costruzione, il beneficiario installa un cartello nel luogo dell’operazione durante la sua attuazione. Le informazioni di cui all’articolo 33 occupano almeno il 25 % del cartello.

Quando l’operazione è completata, il cartello è sostituito dalla targa informativa permanente di cui al paragrafo 3.

3.   Se il costo totale ammissibile dell’operazione supera i 500 000 EUR e consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di opere d'infrastruttura o di costruzione, il beneficiario affigge una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative, entro sei mesi dalla data di completamento dell’operazione.

La targa indica il tipo e la denominazione dell’operazione, oltre a riportare le informazioni di cui all’articolo 33. Le informazioni previste da tale articolo occupano almeno il 25 % della targa.

Una targa informativa è affissa anche nelle sedi dei gruppi finanziati nell'ambito dell’asse prioritario 4 del regolamento di base.

4.   All'occorrenza, il beneficiario procura che i partecipanti a un’operazione finanziata dal FEP siano informati del finanziamento.

Il beneficiario annuncia in modo chiaro che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito di un programma operativo cofinanziato dal FEP.

Qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, reca una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FEP.

Articolo 33

Caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all’operazione

1.   Tutte le misure di informazione e pubblicità rivolte ai beneficiari effettivi, ai beneficiari potenziali e al pubblico recano:

a)

l’emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato II, e un riferimento all’Unione europea;

b)

un riferimento al FEP: «Fondo europeo per la pesca»;

c)

una frase, scelta dall’autorità di gestione, che evidenzi il valore specifico dell’intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo per un'attività di pesca sostenibile».

2.   Le lettere b) e c) del paragrafo 1 non si applicano agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte.

CAPO VI

STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

Articolo 34

Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1.   A norma dell’articolo 55, paragrafo 8, del regolamento di base, nell’ambito di un programma operativo il FEP può cofinanziare spese relative a operazioni che prevedono contributi a sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, principalmente le piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (21) a decorrere dal 1o gennaio 2005, come ad esempio fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, anche tramite fondi di partecipazione.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria assumono la forma di operazioni che consentono investimenti rimborsabili o forniscono garanzie di investimenti rimborsabili o entrambi. Ad essi si applicano gli articoli 35, 36 e 37.

2.   La dichiarazione di spesa relativa agli strumenti di ingegneria finanziaria comprende le spese complessivamente sostenute per costituire tali strumenti o contribuire ad essi. Tuttavia, alla chiusura parziale o definitiva del programma operativo, le spese ammissibili sono pari al totale dei pagamenti effettuati per investimenti in imprese da ciascuno degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui al paragrafo 1 o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzia dai fondi di garanzia e i costi di gestione ammissibili. La dichiarazione di spesa corrispondente è corretta di conseguenza.

3.   Gli interessi generati dai pagamenti destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria dal programma operativo sono utilizzati per finanziare strumenti di ingegneria finanziaria per le piccole e medie imprese, incluse le microimprese.

4.   Le risorse derivanti da investimenti avviati dagli strumenti di ingegneria finanziaria e restituite all'operazione, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie siano state adempiute, sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore delle piccole e medie imprese, incluse le microimprese.

Articolo 35

Condizioni applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria

1.   Quando il FEP finanzia operazioni che riguardano strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati tramite fondi di partecipazione, un piano di attività è presentato dai soci cofinanziatori o dagli azionisti o da un loro rappresentante debitamente autorizzato.

Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità. La valutazione della fattibilità economica degli investimenti degli strumenti di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

2.   Il piano di attività di cui al paragrafo 1 specifica almeno i seguenti elementi:

a)

il mercato delle imprese in cui intendono operare nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;

b)

il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;

c)

la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;

d)

i soci cofinanziatori o gli azionisti;

e)

lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;

f)

le disposizioni sulla professionalità, la competenza e l’indipendenza del personale dirigente;

g)

la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo del FEP;

h)

le modalità del disimpegno dello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati nelle imprese;

i)

le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residuate dopo che tutte le garanzie siano state adempiute.

3.   Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come soggetti giuridici indipendenti e disciplinati da accordi fra i soci cofinanziatori o gli azionisti ovvero come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente.

Ove rientri nell'ambito di un istituto finanziario, lo strumento di ingegneria finanziaria viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme attuative in seno all'istituto stesso, che garantiscano, in particolare, una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4.   I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, le soglie seguenti, a meno che, in seguito a gara d'appalto, non si riveli necessaria una percentuale più elevata:

a)

il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;

b)

il 3 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione allo strumento di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito destinati alle microimprese;

c)

il 4 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti destinati alle microimprese.

5.   Le condizioni relative ai contributi del programma operativo agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l’autorità di gestione.

6.   L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:

a)

la strategia e la pianificazione dell’investimento;

b)

la sorveglianza dell’attuazione in conformità alle norme applicabili;

c)

le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;

d)

le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residuate dopo che siano state adempiute tutte le garanzie.

7.   L’autorità di gestione prende i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano secondo il principio dell’investitore in economia di mercato, fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria, e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 36

Condizioni specifiche applicabili ai fondi di partecipazione

1.   Lo Stato membro attua in una delle seguenti forme gli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dal FEP che siano organizzati attraverso fondi di partecipazione, ossia fondi istituiti per investire in più fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui:

a)

l’aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici;

b)

in altri casi, ove l’accordo non costituisca un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, nella forma di un contributo finanziario diretto realizzato mediante donazione:

i)

alla Banca europea per gli investimenti o al Fondo europeo per gli investimenti;

o

ii)

a un istituto finanziario senza bandire un invito a presentare proposte, qualora ciò sia consentito da una legge nazionale compatibile con il trattato.

2.   Qualora il FEP finanzi strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l’autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.

L’accordo di finanziamento tiene conto, ove necessario, delle conclusioni di una valutazione del divario tra l’offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI.

3.   L’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 2 prevede segnatamente:

a)

le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;

b)

un invito a manifestare interesse rivolto agli intermediari finanziari;

c)

la valutazione, la selezione e l’accreditamento degli intermediari finanziari;

d)

la definizione e il controllo della politica di investimento, che comprende almeno un’indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere;

e)

la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione allo Stato membro o all’autorità di gestione;

f)

la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;

g)

le prescrizioni relative agli audit;

h)

le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia o dai fondi per mutui;

i)

le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residuate dopo che siano state adempiute tutte le garanzie.

4.   Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno del programma operativo, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia e il fondo per mutui, da un lato, e il fondo di partecipazione dall’altro. L’accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi elencati all’articolo 35, paragrafo 6.

Articolo 37

Condizioni specifiche applicabili ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell’impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d’ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

CAPO VII

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 38

Organismi intermedi

1.   Ove uno o più compiti dell’autorità di gestione o dell’autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio, le relative convenzioni sono formalmente registrate per iscritto.

2.   Le disposizioni del presente regolamento relative all’autorità di gestione e all’autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

Articolo 39

Autorità di gestione

1.   Ai fini della selezione e dell’approvazione delle operazioni di cui all’articolo 59, lettera a), del regolamento di base, l’autorità di gestione provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione, il piano di finanziamento, il termine per l’esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all’approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

2.   Le verifiche che l’autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell’articolo 59, lettera b), del regolamento di base riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche garantiscono che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese in virtù di altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

a)

verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;

b)

verifiche in loco di singole operazioni.

3.   Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate mediante campionamento, l’autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.

L’autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle transazioni sottostanti, tenendo conto del grado di rischio da essa determinato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati.

L’autorità di gestione riesamina il metodo di campionamento ogni anno.

4.   L’autorità di gestione stabilisce per iscritto norme sostanziali e procedurali relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate.

5.   Qualora l’autorità di gestione sia altresì soggetto beneficiario nell'ambito di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni in conformità dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

Articolo 40

Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione

1.   I dati contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all’articolo 59, lettera c), del regolamento di base comprendono almeno le informazioni indicate all’allegato III del presente regolamento. All'occorrenza, tali informazioni vengono disaggregate in funzione dell’età e del sesso dei beneficiari.

2.   Le autorità di gestione, di certificazione e di audit e gli organismi di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta scritta, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentali o in loco. La Commissione può chiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello delle operazioni, delle misure, degli assi prioritari o del programma operativo.

Articolo 41

Pista di controllo

Ai fini dell’articolo 59, lettera f), del regolamento di base, una pista di controllo è considerata adeguata se rispetta i seguenti criteri:

a)

consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall’autorità di certificazione, dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma operativo;

b)

consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

c)

consente di verificare l’applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;

d)

per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l’approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni sullo stato di avanzamento e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Articolo 42

Audit delle operazioni

1.   Gli audit di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1o luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall’autorità di audit in conformità dell’articolo 43 del presente regolamento.

Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.

2.   Nell’ambito degli audit viene verificata l'osservanza dei requisiti seguenti:

a)

l’operazione deve rispondere ai criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e soddisfa, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all’impiego o agli obiettivi da raggiungere;

b)

la spesa dichiarata deve corrispondere ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

c)

la spesa dichiarata dal beneficiario deve essere conforme alle norme comunitarie e nazionali;

d)

il contributo pubblico deve essere stato pagato al beneficiario in conformità dell’articolo 80 del regolamento di base.

3.   Qualora i problemi riscontrati assumano carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nell'ambito del programma operativo, l’autorità di audit provvede affinché vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari, per definire l’entità di tali problemi. Le autorità responsabili prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.

4.   Ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell’allegato VI, parte A, e al punto 9 dell’allegato VII, parte A, sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit unicamente le spese che rientrano nell’ambito dell’audit ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 43

Campionamento

1.   Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è basato in primo luogo sul metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2.   Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati risponde a standard di controllo riconosciuti a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell’importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l’autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell’allegato IV.

3.   Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali siano state dichiarate alla Commissione spese ai sensi del programma operativo nel corso dell’anno precedente l’anno in cui viene presentata alla Commissione stessa la relazione annuale prevista dall'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento di base. Ai fini della selezione delle operazioni da sottoporre ad audit nel primo periodo di dodici mesi, l’autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione nel 2007 e nel 2008.

4.   L’autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante il periodo di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Riguardo ai programmi operativi per i quali il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza, l’autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo.

5.   L’autorità di audit riesamina regolarmente la copertura assicurata dal campionamento casuale, tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo. Essa decide in base a una valutazione tecnica se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni in considerazione di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, di beneficiari, di organismi intermedi e di assi prioritari.

6.   L’autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Ove il numero delle irregolarità rilevate sia elevato o vengano individuate irregolarità sistematiche, l’autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo. I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare, le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

Articolo 44

Documenti presentati dall’autorità di audit

1.   La strategia di audit di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base è redatta conformemente al modello contenuto nell’allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell’anno.

2.   La relazione annuale di controllo e il parere di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento di base sono fondati sugli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni condotti a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento in base alla strategia di audit per il programma operativo e sono redatti secondo i modelli contenuti nell’allegato VI del presente regolamento.

3.   La dichiarazione di chiusura di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di base è fondata su tutte le attività di audit effettuate dall’autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e la relazione finale di controllo sono redatte conformemente al modello contenuto nell’allegato VII del presente regolamento.

4.   Qualora l'ambito del controllo sia circoscritto o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nell’ambito del parere annuale di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera f) di tale disposizione, l’autorità di audit indica le relative ragioni e valuta l’entità del problema nonché il suo impatto finanziario.

5.   In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all’articolo 85 del regolamento di base è redatta dall’autorità di audit secondo il modello contenuto nell’allegato VIII del presente regolamento e viene presentata insieme al parere di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento di base.

Articolo 45

Disponibilità dei documenti

1.   Ai fini dell’articolo 87 del regolamento di base, l’autorità di gestione procura che sia disponibile un registro recante l’identità e l’ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2.   L’autorità di gestione provvede affinché i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano messi a disposizione in caso di ispezione e ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che vi hanno diritto, in particolare al personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base nonché ai funzionari autorizzati della Comunità e ai loro rappresentanti autorizzati.

3.   L’autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e della presentazione delle relazioni, in particolare le informazioni di cui all’articolo 40, riguardanti le operazioni indicate all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di base per l’intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo.

4.   I seguenti sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell’articolo 87 del regolamento di base:

a)

fotocopie di documenti originali;

b)

microschede di documenti originali;

c)

versioni elettroniche di documenti originali;

d)

documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

5.   La procedura relativa alla certificazione della conformità agli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

6.   Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a standard di sicurezza riconosciuti e atti a garantire che i documenti conservati rispondano alle norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

Articolo 46

Documenti presentati dall’autorità di certificazione

1.   Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell’articolo 60, lettera a), del regolamento di base sono redatte secondo il modello contenuto nell’allegato IX del presente regolamento e inviate alla Commissione.

2.   Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2008 l’autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione secondo il modello contenuto nell’allegato X che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:

a)

gli importi delle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell’anno precedente revocati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a determinate operazioni;

b)

gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;

c)

una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, elencati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.

3.   Al fine di procedere alla chiusura parziale di un programma operativo l’autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell’articolo 85 del regolamento di base secondo il modello contenuto nell’allegato XI del presente regolamento.

Articolo 47

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma operativo menzionata all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento di base comprende le informazioni sui punti indicati all’articolo 57 dello stesso regolamento e le informazioni di cui agli articoli 48 e 49 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate sul modello contenuto nell’allegato XII, parte A, del presente regolamento.

Articolo 48

Informazioni riguardanti l’autorità di gestione, l’autorità di certificazione e gli organismi intermedi

Relativamente all’autorità di gestione, all’autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

la descrizione dei compiti ad essi affidati;

b)

l’organigramma di ciascuno di essi, una descrizione della ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all’interno dei dipartimenti stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;

c)

le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;

d)

le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme sostanziali e procedurali stabilite a fini di verifica dall’articolo 39 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;

e)

le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;

f)

un riferimento alle procedure scritte stabilite per le attività di cui alle lettere c), d) ed e);

g)

le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;

h)

il modo in cui vengono conservati i documenti contabili dettagliati relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, nell’ambito del programma operativo.

Articolo 49

Informazioni riguardanti l’autorità di audit e gli organismi di cui all’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dei loro compiti rispettivi e dei loro rapporti reciproci;

b)

l’organigramma dell’autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l’indipendenza, l’indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualificazioni o delle esperienze richieste;

c)

le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nelle relazioni di audit;

d)

se del caso, le procedure relative alla soprintendenza, da parte dell’autorità di audit, al lavoro degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit inerenti al programma operativo;

e)

le procedure relative alla redazione della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 50

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

1.   La relazione di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è fondata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi, del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull’attuazione delle operazioni e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati rilevanti dall’autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

2.   Il parere sulla conformità dei sistemi di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è redatto secondo il modello contenuto nell’allegato XII, parte B, del presente regolamento.

3.   Se il sistema di gestione e di controllo interessato è sostanzialmente analogo al sistema predisposto per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (22), i risultati degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a quest'ultimo sistema possono essere presi in considerazione allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base.

SEZIONE 2

Deroghe relative al controllo dei programmi operativi di cui all’articolo 2 del presente regolamento

Articolo 51

Deroghe generali

1.   Per i programmi operativi di cui all’articolo 2 del presente regolamento l’autorità di audit non è tenuta a presentare alla Commissione la strategia di audit prevista all’articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.

2.   Per quanto riguarda i programmi operativi menzionati all’articolo 2 del presente regolamento, se il parere sulla conformità dei sistemi di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base non contiene riserve o se le riserve sono state sciolte in seguito all’applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere:

a)

che il parere di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base in merito all’efficace funzionamento del sistema è affidabile;

b)

che effettuerà i propri audit in loco solo se esistono indizi di carenze del sistema aventi incidenza sulle spese certificate alla Commissione in un anno per il quale il parere emesso ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base non contenga alcuna riserva relativamente a siffatte carenze.

3.   Qualora la Commissione raggiunga la conclusione di cui al paragrafo 2 del presente articolo essa informa lo Stato membro interessato.

Ove esistano indizi dell'esistenza di carenze, essa può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare gli audit conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento di base o può effettuare i propri audit a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 52

Istituzione di organismi e procedure ai sensi del diritto nazionale

1.   Per i programmi operativi di cui all’articolo 2 del presente regolamento gli Stati membri possono avvalersi, oltre che della deroga generale di cui all'articolo 51, della facoltà di istituire, in conformità del diritto nazionale, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

a)

delle funzioni dell’autorità di gestione con riguardo alla verifica dei prodotti e dei servizi cofinanziati e delle spese dichiarate a norma dell’articolo 59, lettera b), del regolamento di base;

b)

delle funzioni dell’autorità di certificazione di cui all’articolo 60 del regolamento di base;

c)

delle funzioni dell’autorità di audit di cui all’articolo 61 del regolamento di base.

2.   Qualora si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro non è tenuto a designare un’autorità di certificazione e un’autorità di audit ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di base.

3.   Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1, le disposizioni di cui all’articolo 71 del regolamento di base si applicano mutatis mutandis.

Articolo 53

Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti ai sensi del diritto nazionale

1.   Il presente articolo si applica ai programmi operativi per i quali uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all’articolo 52, paragrafo 1.

2.   Le verifiche di cui all’articolo 39, paragrafo 2, sono effettuate dagli organismi nazionali di cui all’articolo 52, paragrafo 1.

3.   Gli audit delle operazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati in conformità delle procedure nazionali. Non si applicano gli articoli 42 e 43 del presente regolamento.

4.   L’articolo 44, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis all'elaborazione dei documenti rilasciati dagli organismi nazionali di cui all’articolo 52, paragrafo 1.

La relazione annuale di controllo e il parere annuale sono redatti secondo i modelli contenuti nell’allegato VI del presente regolamento.

5.   Gli organismi nazionali di cui all’articolo 52 adempiono agli obblighi fissati all’articolo 46, paragrafo 2.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli contenuti negli allegati IX e XI.

6.   Le informazioni da includere nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 47, 48 e 49 comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all’articolo 52, paragrafo 1.

CAPO VIII

IRREGOLARITÀ

Articolo 54

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

a)

«operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento del FEP, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;

b)

«primo accertamento amministrativo o giudiziario» la prima valutazione scritta effettuata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, quand'anche tale valutazione possa essere successivamente modificata o revocata in seguito agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

c)

«frode presunta» un’irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a stabilire l’esistenza di un comportamento doloso, in particolare di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (23);

d)

«fallimento» le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (24).

Articolo 55

Prime comunicazioni - Deroghe

1.   Fatti salvi gli obblighi a norma dell’articolo 70 del regolamento di base, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario.

In tale relazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

a)

il FEP, l’obiettivo, il programma operativo, l'asse prioritario e l'operazione interessati, nonché il numero del codice comune d’identificazione (CCI);

b)

la disposizione che è stata violata;

c)

la data e la fonte della prima informazione che ha determinato una presunzione d'irregolarità;

d)

le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;

e)

ove pertinente, se tali pratiche determinano una presunzione di frode;

f)

il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;

g)

se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;

h)

il periodo o il momento in cui è stata commessa l’irregolarità;

i)

le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;

j)

la data del primo accertamento amministrativo o giudiziario relativo all’irregolarità;

k)

l’identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della repressione delle irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;

l)

il preventivo totale e il contributo pubblico approvato per l’operazione nonché la ripartizione del cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;

m)

l’importo del contributo pubblico interessato dall’irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;

n)

qualora il contributo pubblico non sia stato versato alle persone o agli altri soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l’irregolarità non fosse stata scoperta;

o)

l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;

p)

la natura della spesa irregolare.

2.   In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati:

a)

i casi in cui l’irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione totale o parziale, dovuta al fallimento del beneficiario, di un’operazione rientrante nel programma operativo;

b)

i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di certificazione prima che siano individuati dall’autorità, sia anteriormente che posteriormente al versamento del contributo pubblico;

c)

i casi che sono individuati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell’inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e le frodi presunte.

3.   Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione le successive relazioni trimestrali sulle irregolarità.

4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

5.   Se non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro informa la Commissione al riguardo entro il termine stabilito nello stesso paragrafo.

Articolo 56

Casi urgenti

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o presunte qualora tema che tali irregolarità

a)

possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio;

o

b)

rivelino il ricorso a nuove pratiche irregolari.

Articolo 57

Comunicazione dei provvedimenti consequenziali e mancato recupero

1.   Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all’articolo 55, sui procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché sui cambiamenti significativi derivati da detti interventi.

Tali informazioni riguardano almeno i seguenti elementi:

a)

gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero;

b)

le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente;

c)

i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di irrogare sanzioni;

d)

i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti di recupero;

e)

l’eventuale rinuncia a procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da determinare una presunzione di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile, prima che venga presa una decisione.

2.   Qualora ritenga o preveda che non sia possibile recuperare un determinato importo, lo Stato membro comunica alla Commissione in una relazione speciale l’entità dell’importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull’imputabilità della perdita a norma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati.

Le informazioni comprendono almeno:

a)

una copia della decisione di concessione;

b)

la data dell’ultimo pagamento al beneficiario;

c)

una copia dell’ordine di recupero;

d)

nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l’insolvenza del beneficiario;

e)

una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l’importo in questione, con indicazione delle relative date.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

Articolo 58

Trasmissione per via elettronica

Le informazioni di cui agli articoli 55 e 56 e all’articolo 57, paragrafo 1, sono presentate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

Articolo 59

Rimborso delle spese giudiziarie

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o proseguire un’azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse col procedimento, anche qualora quest’ultimo risulti infruttuoso.

Articolo 60

Contatti con gli Stati membri

1.   La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all’articolo 55, sui procedimenti di cui all’articolo 57 e segnatamente sulla possibilità di recupero.

2.   Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano verificarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3.   La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 55, 56 e 57 e del paragrafo 1 del presente articolo. L’esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.

4.   Ove, nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di porre ad esse rimedio.

Articolo 61

Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allerta rapida intesi a una più efficace individuazione degli eventuali rischi.

Articolo 62

Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della repressione delle frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione (25), circa l’ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. È altresì informato il comitato di cui all’articolo 101 del regolamento di base.

Articolo 63

Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

1.   Ove le irregolarità riguardino importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 55 e 57 soltanto su esplicita richiesta della stessa.

Tuttavia, in conformità dell'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, gli Stati membri tengono la contabilità degli importi recuperabili inferiori a tale soglia e degli importi recuperati o revocati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e riversano gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, lo Stato membro e la Comunità condividono le perdite relative agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all’operazione interessata. Non si applica la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo decisione contraria della Commissione.

Il terzo comma del presente paragrafo si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di accertamento dell’irregolarità convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale, conformemente all’articolo 95 del regolamento di base. Ove le spese non siano state registrate nella contabilità dell’autorità di certificazione, deve essere applicato il tasso di cambio contabile più recente pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

CAPO IX

SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

Articolo 64

Sistema informatico per lo scambio di dati

Ai fini degli articoli 65 e 75 del regolamento di base è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso tale sistema informatico realizzato dalla Commissione, che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

Articolo 65

Contenuto del sistema informatico per lo scambio di dati

1.   Il sistema informatico per lo scambio di dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:

a)

il piano di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello contenuto nell’allegato I, parte B;

b)

le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento secondo il modello contenuto nell’allegato IX;

c)

la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell’allegato X;

d)

le previsioni annuali di probabili domande di pagamento secondo il modello contenuto nell’allegato XIII;

e)

la sezione finanziaria delle relazioni annuali e delle relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell’allegato XIV, punto 3.3.

2.   Oltre a quanto indicato al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio di dati contiene almeno i seguenti documenti e dati di interesse comune necessari per la sorveglianza:

a)

il piano strategico nazionale di cui all’articolo 15 del regolamento di base;

b)

il programma operativo, incluse eventuali revisioni, secondo il modello contenuto nell’allegato I, parte A;

c)

la decisione della Commissione riguardante il contributo del FEP;

d)

le relazioni annuali e le relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell’allegato XIV;

e)

la strategia di audit secondo il modello contenuto nell’allegato V;

f)

la descrizione del sistema di gestione e di controllo secondo il modello contenuto nell’allegato XII, parte A;

g)

le relazioni e i pareri relativi agli audit secondo i modelli contenuti negli allegati VI, VII, VIII e nell’allegato XII, parte B, del presente regolamento e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;

h)

le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello contenuto nell’allegato XI;

i)

la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell’allegato X.

3.   I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

Articolo 66

Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati

1.   La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento di base, nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito, registrano nel sistema informatico per lo scambio di dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.

2.   Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio di dati e le presentano alla Commissione.

3.   Gli scambi di dati e le transazioni recano una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l’efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio di dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

4.   I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base. Eventuali costi dell'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio di dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi sostenuti per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento di base sono rimborsabili a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 67

Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio di dati

1.   Il sistema informatico per lo scambio di dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un’interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali regionali e locali e la registrazione dei dati.

2.   Si considera come data di trasmissione dei documenti alla Commissione la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati.

3.   In casi di forza maggiore, segnatamente di difettoso funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati o di interruzione della connessione, gli Stati membri interessati possono trasmettere alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento di base su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui all'allegato I e agli allegati da V a XIV del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore, gli Stati membri registrano immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati. In deroga al paragrafo 2, si considera come data di trasmissione la data dell’invio dei documenti su supporto cartaceo.

CAPO X

DATI PERSONALI

Articolo 68

Tutela dei dati personali

1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui al capo VIII.

2.   Le informazioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso degli audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di svolgere le funzioni di cui all'articolo 72 del regolamento di base.

La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono accedere a tali informazioni.

3.   Le informazioni di cui al capo VIII possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.

4.   I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all’articolo 31, secondo comma, lettera d), del presente regolamento sono trattati esclusivamente ai fini indicati in tale articolo.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 2722/2000, (CE) n. 908/2000 e (CE) n. 366/2001. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 2792/1999.

Articolo 70

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

(3)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(4)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(5)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

(6)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(9)  GU L 314 del 14.12.2000, pag. 10.

(10)  GU L 105 del 3.5.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2438/2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 37).

(11)  GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3.

(12)  GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

(13)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(14)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(15)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(16)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(17)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(18)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(19)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(20)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(21)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(22)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(23)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(24)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(25)  GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.


ALLEGATO I

PROGRAMMA OPERATIVO

PARTE A

Contenuto del programma operativo

Le informazioni di cui ai punti 3 e 4 sono fornite in forma sintetica se comprese nel piano strategico nazionale.

1.   TITOLO DEL PROGRAMMA OPERATIVO, STATO MEMBRO

2.   AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA

Identificare:

1)

le regioni dell’obiettivo di convergenza (se pertinente);

2)

le regioni non interessate dall’obiettivo di convergenza (se pertinente).

3.   ANALISI

a)

Descrizione generale del settore della pesca nello Stato membro comprendente:

1)

un’analisi della situazione nazionale e/o locale;

2)

un’analisi delle regioni interessate dall’obiettivo di convergenza e di quelle non interessate;

3)

i principali insegnamenti tratti dal periodo di programmazione precedente o da esperienze analoghe in altri Stati membri o regioni nonché, ove disponibili, i risultati della valutazione ex ante;

4)

gli indicatori contestuali e, ove pertinente, le statistiche nazionali o regionali raccolte da Eurostat o ricavate da altre fonti di dati statistici. Ove necessario, vanno utilizzati gli indicatori elencati nel piano strategico nazionale per la descrizione del settore della pesca.

b)

Le forze propulsive e le tendenze evolutive, compresa la dimensione settoriale e regionale dello sviluppo socioeconomico del settore della pesca. Descrizione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi sotto forma di un’analisi SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) volta a definire le scelte strategiche operate dallo Stato membro riguardo al programma operativo e agli assi prioritari.

c)

Una descrizione:

1)

della situazione ambientale, inclusi, ove pertinenti, i risultati della valutazione ambientale strategica;

2)

della situazione in termini di parità fra uomini e donne nel mercato del lavoro, comprese, se del caso, le difficoltà incontrate da determinati gruppi.

d)

I principali risultati dell’analisi.

4.   STRATEGIA A LIVELLO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Descrivere la strategia scelta per potenziare i punti di forza e compensare le debolezze, inclusi:

1)

gli obiettivi globali del programma operativo utilizzando gli indicatori di impatto (1);

2)

gli obiettivi specifici che le priorità del programma operativo intendono conseguire, utilizzando gli indicatori di risultato (2);

3)

il calendario e gli obiettivi intermedi.

5.   SINTESI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE

Inserire una sintesi della valutazione ex ante che individui e valuti gli elementi di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

La valutazione ex ante deve rispondere anche ai requisiti della valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»).

La valutazione ex ante integrale viene allegata al programma operativo.

6.   ASSI PRIORITARI DEL PROGRAMMA

a)

Coerenza e giustificazione degli assi prioritari scelti, con riguardo ai seguenti elementi:

1)

parte pertinente del piano strategico nazionale;

2)

principi orientativi del programma operativo [articolo 19 del regolamento (CE) n. 1198/2006];

3)

risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

b)

Descrizione di ciascun asse prioritario comprendente:

1)

i principali obiettivi dell'asse prioritario;

2)

la linea di riferimento e gli obiettivi quantificati utilizzando gli indicatori di cui al punto 4.2;

3)

la giustificazione del tasso medio di cofinanziamento (se pertinente), i gruppi/settori/zone destinatari e/o i beneficiari del programma operativo nel suo insieme e di ciascun asse prioritario;

4)

la descrizione delle principali misure proposte per ciascun asse prioritario della strategia presentata;

5)

informazioni sulle distinzioni rispetto ad attività analoghe finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione nonché, ove appropriato, i provvedimenti presi per garantire la complementarità con tali fondi e altri strumenti finanziari esistenti.

c)

Informazioni specifiche necessarie per gli assi prioritari e le misure (ove pertinente).

Asse prioritario 1: misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca

Descrizione della priorità data al finanziamento di piani di ricostituzione.

Descrizione dei metodi di calcolo dei premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca

Descrizione dei metodi di calcolo dei premi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

Descrizione delle condizioni applicate qualora gli Stati membri consentano che la riduzione di potenza del motore sia conseguita da un gruppo di navi nonché descrizione del meccanismo attuato per controllare il rispetto di tali condizioni.

Descrizione dei criteri obiettivi utilizzati per stabilire l'importo massimo delle spese totali ammissibili all'aiuto per peschereccio e per l’intero periodo di programmazione per quanto riguarda gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Piccola pesca costiera

Descrizione dei metodi di calcolo delle compensazioni socioeconomiche previste all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 a favore della piccola pesca costiera.

Descrizione dei metodi di calcolo dei premi per i pescatori e gli armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria

Descrizione dei metodi di calcolo delle compensazioni socioeconomiche di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Descrizione dei mezzi impiegati per garantire la priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

Pesca nelle acque interne

Descrizione dei meccanismi attuati per garantire che gli investimenti finanziati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1198/2006 non pregiudichino l'equilibrio tra la dimensione della flotta peschereccia e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

Descrizione dei provvedimenti da adottare per assicurare che le navi che fruiscono dell'aiuto di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1198/2006 continuino a operare nelle acque interne.

Descrizione dei criteri obiettivi utilizzati per stabilire l'importo massimo delle spese totali ammissibili all'aiuto per peschereccio che opera nelle acque interne e per l’intero periodo di programmazione per quanto riguarda gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Descrizione dei metodi di calcolo dei premi per la destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca e dei provvedimenti da adottare per assicurare che le navi che ricevono l'aiuto del FEP non ritornino a praticare la pesca nelle acque interne.

Descrizione dei metodi di calcolo dei premi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Descrizione dei mezzi impiegati per garantire la priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Procedure e criteri per la selezione delle zone di pesca. Giustificazione della selezione di zone di pesca le cui dimensioni superano i limiti definiti all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Procedure, criteri e calendario per la selezione dei gruppi, compresi il numero indicativo di gruppi e la percentuale prevista di zone di pesca interessate dalle strategie di sviluppo locale.

Descrizione delle modalità di gestione e dei canali finanziari applicabili al beneficiario, compresa una descrizione della procedura di selezione delle operazioni e del ruolo e dei compiti dei gruppi per quanto riguarda i sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo.

Giustificazione dei costi operativi che superano il massimale fissato all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Individuazione delle misure ammissibili all'intervento di più strumenti comunitari di sostegno e giustificazione dell'opzione scelta.

Asse prioritario 5: assistenza tecnica

Giustificazione delle attività di preparazione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit nonché realizzazione di reti i cui costi superano il massimale fissato all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

7.   DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Da redigere conformemente alla parte del presente allegato: Piani di finanziamento del programma operativo.

8.   DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

a)

Designazione da parte dello Stato membro delle entità di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o, qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista all'articolo 52 del presente regolamento, istituzione degli organismi e delle procedure conformemente all'articolo 53 del presente regolamento.

b)

Indicazione dell'organismo abilitato a ricevere i pagamenti eseguiti dalla Commissione e dell'organismo o degli organismi responsabili dell’effettuazione dei pagamenti ai beneficiari.

c)

Descrizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza.

d)

Descrizione del sistema di sorveglianza e di valutazione e composizione del comitato di sorveglianza.

e)

Modalità da concordare fra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio dei dati informatizzati necessari per soddisfare i requisiti in materia di gestione, sorveglianza e valutazione.

f)

Designazione delle parti di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e risultati della loro cooperazione. Elenco delle parti consultate e sintesi degli esiti delle consultazioni. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli Stati membri, tenendo conto della necessità di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione della tutela e del miglioramento dell'ambiente, prendono in considerazione la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative.

g)

Indicazione degli elementi volti ad assicurare l'informazione e la pubblicità del programma operativo conformemente alle norme di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

PARTE B

Piano di finanziamento del programma operativo

Tabella I — Piano di finanziamento del programma operativo indicante il contributo annuale del FEP al programma operativo, ripartito, ove pertinente, fra le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e quelle non interessate

Gli impegni sono effettuati su base annua secondo il piano seguente.

Riferimento del programma operativo (n. CCI):

Anno per fonte di finanziamento del programma in EUR:

Regioni dell'obiettivo di convergenza

Anno

FEP

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

Totale FEP

 


Regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza

Anno

FEP

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

Totale FEP

 

Tabella II — Piano di finanziamento del programma operativo indicante, separatamente per l'intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario, e distinguendo, ove pertinente, fra le regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e quelle non interessate, l'importo del contributo finanziario complessivo del FEP al programma operativo, il contributo pubblico nazionale e il tasso di rimborso per asse prioritario

Riferimento del programma operativo (n. CCI):

Assi prioritari in EUR

Tabella II: Tabella finanziaria del programma operativo, ripartita per asse prioritario

Regioni dell'obiettivo di convergenza

Priorità

Totale settore pubblico

a = (b + c)

Contributo FEP

(b)

Contributo nazionale

(c)

Tasso di cofinanziamento FEP (4)

(d) = (b)/(a) × 100

Asse prioritario 1

 

 

 

 

Asse prioritario 2

 

 

 

 

Asse prioritario 3

 

 

 

 

Asse prioritario 4

 

 

 

 

Asse prioritario 5 (5)

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 


Regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza

Priorità

Totale settore pubblico

a = (b + c)

Contributo FEP

(b)

Contributo nazionale

(c)

Tasso di cofinanziamento FEP (6)

(d) = (b)/(a) × 100

Asse prioritario 1

 

 

 

 

Asse prioritario 2

 

 

 

 

Asse prioritario 3

 

 

 

 

Asse prioritario 4

 

 

 

 

Asse prioritario 5 (7)

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 


(1)  Gli indicatori di impatto si riferiscono alle conseguenze del programma operativo al di là degli effetti immediati.

(2)  Gli indicatori di risultato si riferiscono agli effetti diretti e immediati sui beneficiari derivanti dal programma operativo.

(3)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(4)  Il tasso di cofinanziamento del FEP può essere arrotondato nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è la percentuale «d».

(5)  Nel caso di programmi operativi che interessano regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili, il contributo pubblico totale per l'asse prioritario 5 può essere assegnato al tipo predominante di regioni con l'importo complessivo più elevato del contributo pubblico al programma operativo.

(6)  Il tasso di cofinanziamento del FEP può essere arrotondato nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è la percentuale «d».

(7)  Nel caso di programmi operativi che interessano regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili, il contributo pubblico totale per l'asse prioritario 5 può essere assegnato al tipo predominante di regioni con l'importo complessivo più elevato del contributo pubblico al programma operativo.


ALLEGATO II

REGOLE DI BASE PER LA COMPOSIZIONE DELL'EMBLEMA E INDICAZIONE DEI COLORI STANDARD

Descrizione simbolica

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

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L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Colori regolamentari

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I colori dell'emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo,

PANTONE YELLOW per le stelle.

Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta».

Internet

Nella gamma web il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione monocroma

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

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Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

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Riproduzione su fondo colorato

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

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ALLEGATO III

DATI DA COMUNICARE SU RICHIESTA DELLA COMMISSIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 40

Dati relativi alle operazioni che la Commissione può chiedere in qualsiasi momento a norma dell'articolo 40 del presente regolamento, fatte salve le altre informazioni necessarie per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo o la valutazione e specificate nel regolamento (CE) n. 1198/2006.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta scritta della stessa, le informazioni appropriate entro quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentari o in loco. La Commissione può chiedere le informazioni a livello delle operazioni, delle misure, degli assi prioritari o del programma operativo.

Stato membro

Identificazione dell'operazione

Obiettivo di convergenza

Obiettivo non di convergenza

(cancellare la menzione inutile)

Breve descrizione dell'operazione utilizzando, ove opportuno, i dati elencati di seguito

CCI (codice comune di identificazione) del programma:

Decisione della Commissione che reca approvazione del programma operativo … n. … del ../../200.

Informazioni relative a singole operazioni

Dati finanziari espressi in EUR

Titoli delle colonne: cfr. seguito.

(1)

(2)

(3)

(16)

(17)

(18)

Nome, funzione e firma del rappresentante dell'autorità competente:

data: ../../20...

Titoli delle colonne della tabella

(informazioni da fornire per ciascuna operazione)

Colonne da 1 a 5: identificazione amministrativa dell'operazione

1)

Numero di identificazione dell'operazione (numero assegnato dall'autorità di gestione al momento della decisione amministrativa di concessione dell'aiuto pubblico, massimo 20 caratteri).

2)

Da compilare solo quando l'operazione rientra nell'asse prioritario 1: numero del registro comunitario della flotta peschereccia (non indicare il numero di immatricolazione); un'operazione non può riguardare più di una nave.

3)

Luogo di realizzazione dell'operazione (comune).

4)

Codice NUTS III del luogo di realizzazione dell'operazione.

5)

Beneficiario (ragione sociale).

6)

Genere (maschile o femminile).

Colonne da 7 a 10: previsioni di spesa per l'operazione conformemente alla decisione amministrativa di concessione dell'aiuto pubblico adottata dall'autorità di gestione

7)

Costo totale preso in considerazione nella decisione di concessione dell'aiuto pubblico (EUR).

8)

Costo pubblico totale preso in considerazione nella decisione di concessione dell'aiuto pubblico (EUR).

9)

Contributo FEP a favore dell'operazione (EUR).

10)

Data della decisione amministrativa di concessione dell'aiuto pubblico (gg/mm/aaaa).

Colonne da 11 a 15: dati fisici relativi all'operazione (classificazione e realizzazione fisica)

11)

Misura (2 cifre) secondo la nomenclatura (una singola operazione può riferirsi solo ad una misura).

12)

Azione (1 cifra) secondo la nomenclatura (una singola operazione può consistere di più azioni; in tal caso indicare un'azione per riga e utilizzare più righe).

13)

Dati relativi all'attuazione (1 o 2 cifre) secondo la nomenclatura (un'azione che fa parte di un'operazione può comprendere più dati relativi all'attuazione; in tal caso specificare un solo dato per riga e utilizzare più righe).

14)

Quantità fisica realizzata (una quantità per ciascun dato di attuazione).

15)

Stato di attuazione dell'operazione (1 cifra): codice 0 (operazione che ha formato oggetto di una decisione di concessione di contributo, ma per la quale non è ancora stata dichiarata alcuna spesa all'autorità di gestione)/codice 1 (operazione in corso di esecuzione)/codice 2 (operazione interrotta dopo esecuzione parziale)/codice 3 (operazione abbandonata dopo esecuzione parziale)/codice 4 (operazione eseguita integralmente).

Colonne da 16 a 18: dati relativi all'esecuzione finanziaria dell'operazione - rendiconto delle spese ammissibili e degli aiuti pubblici corrispondenti

16)

Spese ammissibili certificate ed effettivamente versate dai beneficiari (EUR), la cui esattezza è stata verificata in conformità dell'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento.

17)

Contributo nazionale (EUR): aiuti versati ai beneficiari dagli Stati membri, incluse le sovvenzioni e altri aiuti pubblici, a livello nazionale, regionale o locale, nei limiti fissati all'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.

18)

Contributo FEP versato ai beneficiari (EUR).

NOMENCLATURA DI ASSI PRORITARI, MISURE, AZIONI E DATI DI ATTUAZIONE

Asse prioritario 1 - Misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria

Misura 1.1. Arresto definitivo delle attività di pesca

Azione 1: demolizione

Dato 1: GT

Dato 2: kW

Azione 2: destinazione ad altre attività diverse dalla pesca

Dato 1: GT

Dato 2: kW

Azione 3: destinazione alla creazione di barriere artificiali

Dato 1: GT

Dato 2: kW

Misura 1.2. Arresto temporaneo delle attività di pesca

Azione 1: arresto temporaneo delle attività di pesca

Dato 1: numero di pescatori/giorno

Dato 2: pescherecci interessati, se pertinente

Misura 1.3. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

Azione 1: miglioramento della sicurezza a bordo

Dato 1: peschereccio interessato

Azione 2: miglioramento delle condizioni di lavoro

Dato 1: peschereccio interessato

Azione 3: miglioramento delle condizioni igieniche

Dato 1: peschereccio interessato

Azione 4: miglioramento della qualità dei prodotti

Dato 1: peschereccio interessato

Azione 5: miglioramento dell'efficienza energetica

Dato 1: peschereccio interessato

Azione 6: miglioramento della selettività

Dato 1: peschereccio interessato

Azione 7: sostituzione del motore

Dato 1: potenza del motore (dopo l'ammodernamento) (kW)

Dato 2: riduzione della potenza legata ai motori sostituiti (kW)

Dato 3: peschereccio interessato

Azione 8: sostituzione degli attrezzi

Dato 1: numero di attrezzi da pesca sostituiti

Dato 2: peschereccio interessato

Azione 9: altri investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

Dato 1: peschereccio interessato

Misura 1.4. Piccola pesca costiera

Azione 1: piccola pesca costiera

Dato 1: numero di pescatori/proprietari di pescherecci che hanno ricevuto premi per migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso ad alcune zone di pesca

Dato 2: numero di pescatori/proprietari di pescherecci che hanno ricevuto premi per promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

Dato 3: numero di pescatori/proprietari di pescherecci che hanno ricevuto premi intesi a incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca ai fini della conservazione delle risorse

Dato 4: numero di pescatori/proprietari di pescherecci che hanno ricevuto premi volti a incoraggiare l'uso di innovazioni tecnologiche che non comportano un aumento dello sforzo di pesca

Dato 5: numero totale di pescatori/proprietari di pescherecci che hanno ricevuto premi per migliorare la formazione in materia di sicurezza

Dato 6: numero totale di donne pescatrici/proprietarie di pescherecci che hanno ricevuto premi per migliorare la formazione in materia di sicurezza

Dato 7: numero totale di pescatori/proprietari di pescherecci che hanno ricevuto premi per migliorare le competenze professionali

Dato 8: numero totale di donne pescatrici/proprietarie di pescherecci che hanno ricevuto premi per migliorare le competenze professionali

Misura 1.5. Compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta

Azione 1: compensazioni socioeconomiche

Dato 1: numero totale di pescatori interessati dalla diversificazione delle attività, se pertinente

Dato 2: numero di donne pescatrici interessate dalla diversificazione delle attività, se pertinente

Dato 3: numero totale di pescatori interessati dalla fuoriuscita precoce dal settore della pesca

Dato 4: numero di donne pescatrici interessate dalla fuoriuscita precoce dal settore della pesca

Dato 5: numero totale di premi singoli a pescatori di età inferiore a 40 anni

Dato 6: numero di premi singoli a donne pescatrici di età inferiore a 40 anni

Dato 7: numero di pescatori interessati dall'aggiornamento delle competenze professionali

Dato 8: numero di donne pescatrici interessate dall'aggiornamento delle competenze professionali

Dato 9: numero di pescatori che hanno fruito dei regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca

Dato 10: numero di donne pescatrici che hanno fruito dei regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca

Dato 11: numero di giorni di formazione impartita

Dato 12: numero totale di pescatori che hanno beneficiato della compensazione una tantum, se pertinente

Dato 13: numero totale di donne pescatrici che hanno beneficiato della compensazione una tantum, se pertinente

Asse prioritario 2 — Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Misura 2.1. Acquacoltura

Azione 1: aumento della capacità di produzione a seguito della costruzione di nuovi impianti

Dato 1: tonnellate/anno di mitili

Dato 2: tonnellate/anno di vongole

Dato 3: tonnellate/anno di ostriche

Dato 4: tonnellate/anno di spigole

Dato 5: tonnellate/anno di orate

Dato 6: tonnellate/anno di rombo

Dato 7: tonnellate/anno di salmone

Dato 8: tonnellate/anno di trote allevate in mare

Dato 9: tonnellate/anno di anguille

Dato 10: tonnellate/anno di carpe

Dato 11: tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce

Dato 12: tonnellate/anno di tonno

Dato 13: tonnellate/anno di altre specie

Dato 14: dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media, grande)

Azione 2: variazione della produzione a seguito dell'ampliamento o dell'ammodernamento di impianti esistenti

Dato 1: tonnellate/anno di mitili

Dato 2: tonnellate/anno di vongole

Dato 3: tonnellate/anno di ostriche

Dato 4: tonnellate/anno di spigole

Dato 5: tonnellate/anno di orate

Dato 6: tonnellate/anno di rombo

Dato 7: tonnellate/anno di salmone

Dato 8: tonnellate/anno di trote allevate in mare

Dato 9: tonnellate/anno di anguille

Dato 10: tonnellate/anno di carpe

Dato 11: tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce

Dato 12: tonnellate/anno di tonno

Dato 13: tonnellate/anno di altre specie

Dato 14: dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media, grande)

Azione 3: aumento del numero di avannotti prodotti in avannotteria

Dato 1: numero/anno di mitili

Dato 2: numero/anno di vongole

Dato 3: numero/anno di ostriche

Dato 4: numero/anno di spigole

Dato 5: numero/anno di orate

Dato 6: numero/anno di rombi

Dato 7: numero/anno di salmoni

Dato 8: numero/anno di trote allevate in mare

Dato 9: numero/anno di anguille

Dato 10: numero/anno di carpe

Dato 11: numero/anno di trote allevate in acqua dolce

Dato 12: numero/anno di tonni

Dato 13: numero/anno di altre specie

Dato 14: dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media, grande)

Azione 4: misure idroambientali

Dato 1: unità che ha attuato le misure idroambientali previste all’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006

Dato 2: unità che ha aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Dato 3: unità che ha realizzato la conversione alla produzione biologica

Azione 5: misure sanitarie

Dato 1: mitilicoltore che ha beneficiato di compensazioni

Azione 6: misure veterinarie

Dato 1: mitilicoltore che ha beneficiato di compensazioni

Misura 2.2. Pesca nelle acque interne

Azione 1: pescherecci che praticano la pesca nelle acque interne

Dato 1: stazza del peschereccio ammodernato (GT)

Dato 2: potenza del peschereccio ammodernato (kW)

Dato 3: stazza del peschereccio destinato ad attività diverse dalla pesca (GT)

Dato 4: potenza del peschereccio destinato ad attività diverse dalla pesca (kW)

Dato 5: peschereccio interessato

Azione 2: investimenti per la costruzione di impianti per la pesca nelle acque interne

Dato 1: unità che ha beneficiato dell'azione

Azione 3: investimenti per l'ampliamento, l'attrezzatura e l'ammodernamento di impianti per la pesca nelle acque interne

Dato 1: unità che ha beneficiato dell'azione

Misura 2.3. Trasformazione e commercializzazione del pesce

Azione 1: aumento della capacità di trasformazione (costruzione di nuove unità e/o ampliamento di quelle esistenti)

Dato 1: tonnellate/anno di prodotti freschi o refrigerati

Dato 2: tonnellate/anno di prodotti in conserva o semi-conserva

Dato 3: tonnellate/anno di prodotti surgelati o congelati

Dato 4: tonnellate/anno di altri prodotti trasformati (pasti preparati, prodotti affumicati, salati o essiccati).

Dato 5: dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media, grande)

Azione 2: costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento di unità di trasformazione

Dato 1: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni igieniche/di lavoro

Dato 2: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni ambientali

Dato 3: unità che ha attuato sistemi di miglioramento della produzione (qualità, innovazioni tecnologiche)

Dato 4: dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media, grande)

Azione 3: costruzione di nuovi impianti di commercializzazione

Dato 1: m2 di superficie utile

Dato 2: dimensioni dell'impresa (micro, piccola, media, grande)

Azione 4: ammodernamento di impianti di commercializzazione esistenti

Dato 1: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni igieniche/di lavoro

Dato 2: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni ambientali

Dato 3: unità che ha attuato sistemi di miglioramento (qualità, innovazioni tecnologiche)

Dato 4: unità che ha attuato sistemi di trattamento, trasformazione e commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Dato 5: unità che hanno beneficiato di questa azione ripartite per dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media, grande)

Asse prioritario 3 — Misure di interesse comune

Misura 3.1. Azioni collettive

Dato 1: organizzazioni di produttori costituite

Dato 2: organizzazioni di produttori ristrutturate

Dato 3: operazione intesa all’aggiornamento delle competenze professionali o all’elaborazione di nuovi metodi e strumenti di formazione

Dato 4: operazione volta a promuovere il partenariato fra esperti scientifici e operatori nel settore della pesca

Dato 5: operazione relativa alla costituzione di reti e allo scambio di esperienze e delle migliori pratiche fra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne e altri soggetti interessati

Dato 6: altre operazioni

Misura 3.2. Protezione e sviluppo della fauna e flora acquatiche

Dato 1: zona marina (km2) protetta dall'installazione di elementi fissi o mobili

Dato 2: operazione concernente il recupero delle acque interne

Dato 3: operazione riguardante le zone Natura 2000

Dato 4: operazione riguardante il recupero delle zone di riproduzione e delle rotte utilizzate dalle specie migratorie

Misura 3.3. Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

Azione 1: investimenti in porti di pesca esistenti

Dato 1: m3 di depositi frigoriferi realizzati

Dato 2: m3 di depositi non frigoriferi

Dato 3: operazione concernente gli impianti di movimentazione

Dato 4: operazione riguardante le macchine per ghiaccio

Dato 5: operazione relativa al rifornimento di impianti (elettricità, acqua, carburante)

Dato 6: operazione relativa ad altri impianti

Dato 7: m2 di banchine ristrutturate

Dato 8: metri lineari di banchine ristrutturate

Dato 9: m2 di superficie utilizzabile per la prima vendita

Azione 2: investimenti nella ristrutturazione e nel miglioramento dei luoghi di sbarco

Dato 1: luogo di sbarco che ha beneficiato degli investimenti

Azione 3: investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca

Dato 1: riparo di pesca che ha beneficiato degli investimenti

Azione 4: investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca

Dato 1: riparo di pesca che ha beneficiato degli investimenti

Misura 3.4. Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

Dato 1: campagna di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Dato 2: campagna volta a migliorare l'immagine del settore della pesca

Dato 3: operazione intesa alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi a impatto ambientale ridotto

Dato 4: operazione finalizzata alla promozione di prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (1)

Dato 5: operazione destinata a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Dato 6: operazione volta a promuovere la certificazione della qualità

Dato 7: operazione destinata a favorire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate

Dato 8: operazione relativa alla realizzazione di indagini di mercato

Misura 3.5. Operazioni pilota

Dato 1: sperimentazione di tecnologie innovative

Dato 2: sperimentazione di piani di gestione e di piani di ripartizione dello sforzo di pesca

Dato 3: operazione intesa all'elaborazione e alla sperimentazione di metodi per migliorare la selettività degli attrezzi da pesca/ridurre le catture accessorie e i rigetti in mare

Dato 4: operazione finalizzata alla sperimentazione di tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca

Misura 3.6. Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

Dato 1: peschereccio modificato destinato alla conservazione del patrimonio storico

Dato 2: peschereccio modificato destinato alla ricerca nel settore della pesca (RP)

Dato 3: peschereccio modificato destinato ad attività di formazione (AF)

Dato 4: peschereccio modificato destinato al controllo (C)

Asse prioritario 4 — Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Misura 4.1. Sviluppo delle zone di pesca

Dato 1: operazione di rafforzamento della competitività delle zone di pesca

Dato 2: operazione di ristrutturazione e riorientamento delle attività economiche

Dato 3: operazione di diversificazione delle attività

Dato 4: operazione volta ad aggiungere valore ai prodotti della pesca

Dato 5: operazione finalizzata al sostegno delle piccole comunità di pescatori e delle infrastrutture legate al turismo

Dato 6: operazione intesa a proteggere l'ambiente nelle zone di pesca

Dato 7: operazione di ricostituzione del potenziale produttivo nelle zone di pesca

Dato 8: operazione finalizzata a promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale

Dato 9: operazione volta all'acquisizione di competenze e ad agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale

Dato 10: operazione relativa al contributo ai costi di gestione dei gruppi

Dato 11: operazione relativa alle azioni di comunicazione dei gruppi

Dato 12: altre operazioni

Asse prioritario 5 — Assistenza tecnica

Misura 5.1. Assistenza tecnica

Azione 1: gestione e attuazione dei programmi

Dato 1: operazione di assistenza tecnica per l'attuazione del programma operativo

Dato 2: operazione di miglioramento della capacità amministrativa

Dato 3: operazione relativa alle azioni di comunicazione

Dato 4: operazione intesa ad agevolare la costituzione di reti

Dato 5: operazione di valutazione

Azione 2: studi (valutazione esclusa)

Dato 1: studi

Azione 3: pubblicità e informazione

Dato 1: operazione di pubblicità

Dato 2: operazione di informazione rivolta alle parti interessate

Azione 4: altre misure di assistenza tecnica

Dato 1: operazione riguardante un altro tipo di assistenza tecnica


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.


ALLEGATO IV

PARAMETRI TECNICI PER IL CAMPIONAMENTO STATISTICO CASUALE DI CUI ALL’ARTICOLO 43 (CAMPIONAMENTO)

1.

Un metodo di campionamento statistico casuale consente di trarre dai risultati degli audit del campione conclusioni relative alla spesa complessiva da cui è stato ricavato il campione e quindi fornisce dati che garantiscono il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

2.

La garanzia fornita sul funzionamento dei sistemi è determinata dal livello di certezza derivante dalle conclusioni degli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni incluse nel campione selezionato in base a un metodo di campionamento statistico casuale. Per ottenere una garanzia sicura, ovvero un rischio di audit ridotto, l’autorità di audit deve combinare i risultati degli audit dei sistemi con quelli degli audit delle operazioni. L’autorità di audit valuta prima l’affidabilità dei sistemi (alta, media o bassa) tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi al fine di determinare i parametri tecnici del campionamento, in particolare il livello di certezza e il tasso di errore previsto. Gli Stati membri possono anche utilizzare i risultati della relazione sulla conformità dei sistemi a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006. Il livello di garanzia combinato derivante dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni deve essere alto. Il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 % con una soglia di rilevanza massima del 2 %. Nel caso di un sistema ritenuto poco affidabile il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. Nella relazione annuale di controllo l’autorità di audit deve descrivere il modo in cui è stato ottenuto il livello di garanzia.

3.

L’affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo è determinata utilizzando i criteri stabiliti dall’autorità di audit per gli audit dei sistemi. Tali criteri comprendono una valutazione quantitativa di tutti gli elementi principali dei sistemi e riguardano le principali autorità e gli organismi intermedi che partecipano alla gestione e al controllo del programma operativo. Una descrizione delle valutazioni effettuate è conservata nel fascicolo dell’audit.


ALLEGATO V

MODELLO DI STRATEGIA DI AUDIT A NORMA DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006

1.   INTRODUZIONE

Identificare l'autorità di audit responsabile della redazione della strategia di audit e gli altri organismi che vi hanno contribuito. Spiegare la procedura seguita per l'elaborazione della strategia di audit.

Precisare gli obiettivi globali della strategia di audit.

Spiegare le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

Indicare il grado di indipendenza dell’autorità di audit dall'autorità di gestione e dall’autorità di certificazione.

L'autorità di audit deve confermare che gli organismi che effettuano gli audit a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 dispongono dell'indipendenza funzionale necessaria.

2.   BASE GIURIDICA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Indicare l'eventuale quadro normativo nazionale che incide sull’autorità di audit e sulle sue funzioni.

Specificare il periodo coperto dalla strategia.

3.   METODOLOGIA

Indicare il metodo di audit da seguire tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale (compresi, ma non solo, INTOSAI, IFAC e IIA), dei manuali di audit e di altri documenti specifici.

4.   STRATEGIA E PRIORITÀ DELL'AUDIT

Fissare le soglie di rilevanza ai fini di pianificazione e di notifica delle carenze.

Indicare i tipi di audit da effettuare (audit dei sistemi, audit delle operazioni).

Per gli audit dei sistemi:

a)

indicare l'organismo o gli organismi responsabili dell'attività di audit;

b)

specificare gli organismi da sottoporre ad audit;

c)

indicare eventuali aspetti orizzontali che devono rientrare negli audit dei sistemi, quali appalti pubblici, aiuti di Stato, norme ambientali, pari opportunità e sistemi informatici.

Per gli audit delle operazioni:

a)

indicare l'organismo o gli organismi responsabili dell'attività di audit;

b)

precisare i criteri per determinare il livello di garanzia ottenuto dagli audit dei sistemi e i documenti utilizzati per applicare la metodologia di campionamento di cui all'articolo 43;

c)

procedura per determinare le tappe da seguire in caso di rilevamento di errori materiali.

Indicare e giustificare le priorità e gli obiettivi degli audit stabiliti per l'intero periodo di programmazione.

Spiegare la connessione tra i risultati della valutazione dei rischi e l'attività di audit prevista.

Definire un calendario indicativo degli audit relativi all'anno successivo in forma di tabella.

5.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Specificare le procedure seguite nonché la misura in cui si è tenuto conto dei risultati di audit precedenti di organismi e di sistemi (per esempio gli audit del periodo 2000-2006, l'attività di audit relativa alla valutazione della conformità).

Indicare l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi coperti.

Precisare i fattori di rischio considerati, compresi gli aspetti orizzontali identificati come settori di rischio.

Indicare i risultati identificando e stabilendo un ordine di priorità tra gli organismi, i processi, i controlli e gli assi prioritari da sottoporre ad audit.

6.   RICORSO AL LAVORO DI TERZI

Indicare la misura in cui alcune componenti sono esaminate da altri controllori nonché la misura del potenziale ricorso a tale lavoro.

Spiegare in che modo l’autorità di audit garantirà la qualità dell’attività di audit svolta da altri organismi, tenendo conto degli standard accettati a livello internazionale.

7.   RISORSE

Specificare le risorse previste da stanziare, almeno per l'anno successivo.

8.   RELAZIONI

Indicare le procedure interne per le relazioni, quali le relazioni di audit provvisorie e definitive, e il diritto dell'organismo oggetto dell'audit di essere ascoltato e di fornire spiegazioni prima dell'adozione di una decisione definitiva.


ALLEGATO VI

MODELLO PER LA RELAZIONE DI CONTROLLO E IL PARERE ANNUALI

PARTE A

Modello di relazione annuale di controllo a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento

1.   INTRODUZIONE

Indicare l’autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione della relazione.

Precisare il periodo (di riferimento) di 12 mesi a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.

Indicare il programma operativo coperto dalla relazione (numero CCI) e le rispettive autorità di gestione e di certificazione.

Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2.   MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all’autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.

3.   MODIFICHE RELATIVE ALLA STRATEGIA DI AUDIT

Segnalare gli eventuali cambiamenti proposti o apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

4.   AUDIT DEI SISTEMI

Specificare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.

Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati (organismi sottoposti ad audit).

Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia.

Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall’attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l’adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie.

Precisare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.   AUDIT DI CAMPIONI DELLE OPERAZIONI

Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.

Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).

Specificare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.

Allegare una tabella riepilogativa (cfr. punto 9) indicante le spese rimborsabili dichiarate alla Commissione durante l'anno civile (di riferimento) che termina nel periodo dell’audit, l’importo delle spese sottoposte ad audit e la percentuale di tali spese in rapporto al totale delle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione (sia per l’ultimo anno civile che cumulativamente). Le informazioni sul campionamento casuale vanno distinte da quelle relative ad altri campioni.

Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l’importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit.

Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l'efficacia del sistema di gestione e di controllo.

Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.

Precisare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

6.   COORDINAMENTO FRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO E IL LAVORO DI SUPERVISIONE SVOLTO DALL'AUTORITÀ DI AUDIT

Descrivere la procedura di supervisione applicata dall’autorità di audit agli altri organismi che effettuano audit a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 (se pertinente).

7.   SEGUITO RISERVATO ALL'ATTIVITÀ DI AUDIT DEGLI ANNI PRECEDENTI

Fornire informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni relative agli audit in corso e al seguito riservato agli audit dei sistemi e agli audit delle operazioni degli anni precedenti.

8.   ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

9.   TABELLA DELLE SPESE DICHIARATE E DEGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Regioni dell'obiettivo di convergenza

Riferimento

(n. CCI)

Spese dichiarate nell’anno di riferimento

Spese dell’anno di riferimento sottoposte ad audit nell’ambito del campione su base casuale

Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale

Altre spese sottoposte ad audit (1)

Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa

Totale delle spese dichiarate cumulativamente

Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente

 

 

 (2)

 (3)

Importo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza

Riferimento

(n. CCI)

Spese dichiarate nell’anno di riferimento

Spese dell’anno di riferimento sottoposte ad audit nell’ambito del campione su base casuale

Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale

Altre spese sottoposte ad audit (4)

Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa

Totale delle spese dichiarate cumulativamente

Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente

 

 

 (5)

 (6)

Importo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B

Modello di parere annuale a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento

Alla Commissione europea, direzione generale […]

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del … [denominazione dell’organismo designato dallo Stato membro], ha esaminato il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo del programma operativo … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo], al fine di formulare un parere volto a stabilire se tali sistemi funzionino efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

2.   PORTATA DELL'ESAME

L’esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno [anno] e descritto nella relazione annuale di controllo allegata di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell’esame.

oppure

La portata dell’esame è stata limitata dai seguenti fattori:

a)

b)

c), ecc.

[Indicare eventuali limiti alla portata dell’esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc., e stimare l'importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno precisare se l’autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.]

3.   PARERE

A seconda dei casi:

(parere senza riserve)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo] erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e del capo VII del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione (7) e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

oppure

(parere con riserva)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo] erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e del capo VII del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, tranne per i seguenti aspetti (8):

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e/o non funzionino in modo tale da fornire ragionevoli garanzie sulla correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono le seguenti … (9).

Il sottoscritto stima che l’impatto dei limiti sia pari al … del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di ….

oppure

(parere negativo)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo] non erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli 57-61 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e del capo VII del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione e non funzionavano efficacemente al fine di fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione, di conseguenza essi non forniscono ragionevoli garanzie circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Il presente parere negativo è basato su (10): …

Data:

Firma:


(1)  Spese del campione supplementare e spese del campione su base casuale non comprese nell'anno di riferimento.

(2)  Importo delle spese sottoposte ad audit.

(3)  Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione nell’anno di riferimento.

(4)  Spese del campione supplementare e spese del campione su base casuale non comprese nell'anno di riferimento.

(5)  Importo delle spese sottoposte ad audit.

(6)  Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione nell’anno di riferimento.

(7)  GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

(8)  Indicare l’organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi alle prescrizioni e/o non funzionavano efficacemente.

(9)  Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto del sistema.

(10)  Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.


ALLEGATO VII

MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO FINALE E DI DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEL PROGRAMMA OPERATIVO A NORMA DELL’ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 E DELL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE A

Modello di relazione di controllo finale

1.   INTRODUZIONE

Indicare l’autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione della relazione.

Precisare l’ultimo periodo di riferimento a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.

Specificare il programma operativo coperto dalla relazione e le rispettive autorità di gestione e di certificazione.

Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2.   MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO E DELLA STRATEGIA DI AUDIT (1)

Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all’autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.

Segnalare gli eventuali cambiamenti apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

3.   SINTESI DEGLI AUDIT EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 DEL CONSIGLIO E DELL'ARTICOLO 43 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per gli audit dei sistemi

Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.

Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati: organismi sottoposti ad audit e anno dell’audit.

Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia (2).

Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall’attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l’adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie (2).

Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate (2).

Per gli audit delle operazioni

Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.

Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).

Precisare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.

Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l’importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit (2).

Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l'efficacia del sistema di gestione e di controllo.

Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.

Specificare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate (2).

4.   SEGUITO RISERVATO ALL'ATTIVITÀ DI AUDIT

Fornire informazioni sul seguito dato ai risultati degli audit dei sistemi e a quelli degli audit delle operazioni.

5.   LAVORI SUPPLEMENTARI INTRAPRESI DALL'AUTORITÀ DI AUDIT PER L'ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CHIUSURA

Effettuare una sintesi degli audit relativi alla procedura di chiusura delle autorità di gestione e di certificazione e degli organismi intermedi.

Effettuare una sintesi dei risultati dell’esame del registro dei debitori conservato a norma dell’articolo 60, lettera f), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Effettuare una sintesi dei risultati della ripetizione dei controlli relativi all’accuratezza degli importi dichiarati sulla base dei documenti giustificativi.

Effettuare una sintesi dei risultati relativi all’esame delle relazioni di altri organismi di controllo nazionali o comunitari (specificare, per categoria, le relazioni ricevute ed esaminate).

Effettuare una sintesi dei risultati relativi all’esame delle informazioni sul seguito dato agli esiti dell’audit e relative alle irregolarità.

Effettuare una sintesi dei risultati relativi all’esame del lavoro supplementare svolto dalle autorità di gestione e di certificazione per rendere possibile un parere senza riserve.

Altro.

6.   LIMITAZIONI DELLA PORTATA DELL'ESAME DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

È opportuno descrivere dettagliatamente tutti i fattori che hanno limitato la portata dell’esame effettuato dall’autorità di audit (3).

Gli importi stimati delle spese e del contributo comunitario interessati vanno indicati.

7.   IRREGOLARITÀ NOTIFICATE

Confermare che la procedura relativa alla notifica delle irregolarità e al rispettivo seguito, compreso il trattamento dei problemi sistematici, è stata seguita conformemente alle disposizioni normative.

Confermare l’accuratezza delle informazioni fornite nella relazione finale di attuazione relativa alle irregolarità segnalate a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Allegare un elenco dei casi di irregolarità considerati sistematici e degli importi delle spese interessate.

8.   ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

9.   TABELLA DELLE SPESE DICHIARATE E DEGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Regioni dell'obiettivo di convergenza

Riferimento

(n. CCI)

Spese dichiarate nell’anno di riferimento

Spese dell’anno di riferimento sottoposte ad audit nell’ambito del campione su base casuale

Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale

Altre spese sottoposte ad audit (4)

Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa

Totale delle spese dichiarate cumulativamente

Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente

 

 

 (5)

 (6)

Importo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza

Riferimento

(n. CCI)

Spese dichiarate nell’anno di riferimento

Spese dell’anno di riferimento sottoposte ad audit nell’ambito del campione su base casuale

Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale

Altre spese sottoposte ad audit (7)

Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa

Totale delle spese dichiarate cumulativamente

Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente

 

 

 (8)

 (9)

Importo

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B

Dichiarazione di chiusura

Alla Commissione europea, direzione generale […]

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto …, rappresentante del … [denominazione dell’organismo designato dallo Stato membro], ha esaminato i risultati dell’attività di audit relativa al programma operativo … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo] svolta dall’autorità di audit o sotto la sua responsabilità nel rispetto della strategia di audit [e ha effettuato i lavori supplementari che ha ritenuto necessari]. I risultati dell’esame e degli eventuali lavori supplementari svolti sono sintetizzati nella relazione finale di controllo allegata (che contiene anche le informazioni prescritte dalla relazione annuale di controllo per il periodo tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016). Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità delle domande di pagamento relative al saldo del contributo comunitario al programma operativo e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

2.   PORTATA DELL'ESAME

L’esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma e descritto nella relazione di controllo finale allegata di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell’esame.

oppure

La portata dell’esame è stata limitata dai seguenti fattori:

a)

b)

c), ecc.

[Indicare eventuali limiti alla portata dell’esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc., e stimare l'importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno precisare se l’autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.]

3.   IRREGOLARITÀ E TASSI DI ERRORE

A seconda dei casi:

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nell’attività di audit non sono tali da escludere un parere senza riserve, dato il trattamento efficace di tali problemi da parte dell'autorità di gestione e la loro diminuzione nel corso del tempo.

oppure

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nel corso dell’attività di audit e il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione sono tali da escludere un parere senza riserve. Un elenco di tali casi figura nella relazione di controllo finale insieme all’indicazione del loro eventuale carattere sistematico e dell’entità del problema. Gli importi delle spese totali dichiarate e del contributo pubblico che potrebbero essere interessati sono, rispettivamente, di …. Il corrispondente contributo comunitario eventualmente interessato è quindi pari a ….

4.   PARERE

A seconda dei casi:

(parere senza riserve)

Se non sono stati posti limiti alla portata dell’esame e se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione non sono tali da escludere un parere senza riserve:

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

oppure

(parere con riserva)

Se sono stati posti limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione richiedono un parere con riserva, ma non giustificano un parere negativo per tutte le spese interessate:

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa, tranne per quanto riguarda gli aspetti indicati al punto 2 e/o le osservazioni di cui al punto 3 relativi ai tassi di errore, ai casi di irregolarità e al loro trattamento da parte dell’autorità di gestione, la cui incidenza è quantificata sopra. Egli stima che l’impatto di tali limiti sia pari al … del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di ….

oppure

(parere negativo)

Se sono stati posti notevoli limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’autorità di gestione sono tali che non sia possibile trarre una conclusione sull’affidabilità della dichiarazione finale di spesa senza un considerevole lavoro supplementare:

Sulla base dell’esame di cui sopra, e in particolare alla luce degli aspetti di cui al punto 2 e/o dei tassi di errore e dei casi di irregolarità nonché del loro trattamento insoddisfacente da parte dell'autorità di gestione indicati al punto 3, il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa non rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e che pertanto la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario al programma non sia valida e le transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa, non siano legittime né regolari.

Data:

Firma:


(1)  Per le modifiche non indicate in precedenti relazioni annuali di controllo.

(2)  Per gli audit non coperti in precedenti relazioni annuali di controllo.

(3)  Si tratta per esempio di fattori quali problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi e casi oggetto di procedimenti giudiziari.

(4)  Spese del campione supplementare e spese del campione su base casuale non comprese nell'anno di riferimento.

(5)  Importo delle spese sottoposte ad audit.

(6)  Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione nell’anno di riferimento.

(7)  Spese del campione supplementare e spese del campione su base casuale non comprese nell'anno di riferimento.

(8)  Importo delle spese sottoposte ad audit.

(9)  Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione nell’anno di riferimento.


ALLEGATO VIII

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CHIUSURA PARZIALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO A NORMA DELL’ARTICOLO 44, PARAGRAFO 5

Alla Commissione europea, direzione generale […]

L’autorità di gestione del programma … [titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo] ha presentato una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni completate il … [data entro la quale le operazioni sono state completate]/completate tra il… e il … [date tra le quali le operazioni sono state completate] e richiede la chiusura parziale del programma a norma dell’articolo 85, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006 per tali operazioni.

Il sottoscritto, rappresentante del … [denominazione dell’organismo designato dallo Stato membro], ha esaminato i risultati dell’attività di audit relativa al programma operativo conformemente alle relazioni annuali di controllo e ai pareri annuali di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1198/2006 presentati per l’anno/gli anni ….

Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità della dichiarazione di spesa in questione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte da tale dichiarazione di spesa.

Parere

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione di spesa relativa alle operazioni completate presentata dall’autorità di gestione del programma … [titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo] ai fini della chiusura parziale del programma per quanto riguarda le operazioni [completate entro il … / completate tra il … e il …] rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute e attesti la legittimità e la regolarità delle transazioni collegate.

Data:

Firma:


ALLEGATO IX

CERTIFICATO E DICHIARAZIONE DI SPESA E DOMANDA DI PAGAMENTO

PARTE A

Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento intermedio

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PARTE B

Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento finale

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ALLEGATO X

DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AGLI IMPORTI REVOCATI E RECUPERATI E AI RECUPERI PENDENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2

Importi revocati e recuperati nel 20.. detratti dalle dichiarazioni di spesa per le regioni dell'obiettivo di convergenza

Asse prioritario

Importi revocati

Importi recuperati

Spese totali dei beneficiari

Partecipazione pubblica

Tasso di cofinanziamento (1)

Partecipazione FEP

Spese totali dei beneficiari

Partecipazione pubblica

Tasso di cofinanziamento (1)

Partecipazione FEP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 


Importi revocati e recuperati nel 20.. detratti dalle dichiarazioni di spesa per le regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza

Asse priorità-rio

Importi revocati

Importi recuperati

Spese totali dei beneficiari

Partecipazione pubblica

Tasso di cofinanziamento (2)

Partecipazione FEP

Spese totali dei beneficiari

Partecipazione pubblica

Tasso di cofinanziamento (2)

Partecipazione FEP

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 


Recuperi pendenti al 31.12.20.. per le regioni dell'obiettivo di convergenza

Asse prioritario

Anno di inizio del procedimento relativo al recupero

Contributo pubblico da recuperare

Tasso di cofinanziamento (3)

Contributo FEP da recuperare

Asse prioritario 1

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Asse prioritario 2

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Asse prioritario 3

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 4

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

 


Recuperi pendenti al 31.12.20.. per le regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza

Asse prioritario

Anno di inizio del procedimento relativo al recupero

Contributo pubblico da recuperare

Tasso di cofinanziamento (4)

Contributo FEP da recuperare

Asse prioritario 1

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Asse prioritario 2

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

…..

 

 

 

Asse prioritario 3

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 4

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale

2007

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

 


(1)  Il tasso di cofinanziamento si trova nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

(2)  Il tasso di cofinanziamento si trova nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

(3)  Il tasso di cofinanziamento si trova nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

(4)  Il tasso di cofinanziamento si trova nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.


ALLEGATO XI

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SPESA RELATIVA A UNA CHIUSURA PARZIALE A NORMA DELL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 3

Dichiarazione di spesa ripartita per asse prioritario e relativa a una chiusura parziale

Numero di riferimento del programma operativo (n. CCI):

Stato membro:

Data della presentazione alla Commissione:

Totale della spesa ammissibile certificata relativa alle operazioni completate tra il ../../…. e il 31.12.[anno] nelle regioni dell'obiettivo di convergenza:

Asse prioritario

2007-2015

Totale della spesa certificata

Partecipazione pubblica

Contributo FEP

Contributo nazionale

Asse prioritario 1: totale

 

 

 

Asse prioritario 2: totale

 

 

 

Asse prioritario 3: totale

 

 

 

Asse prioritario 4: totale

 

 

 

Asse prioritario 5: totale

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

Totale della spesa ammissibile certificata relativa alle operazioni completate tra il ../../…. e il 31.12.[anno] nelle regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza:

Asse prioritario

2007-2015

Totale della spesa certificata

Partecipazione pubblica

Contributo FEP

Contributo nazionale

Asse prioritario 1: totale

 

 

 

Asse prioritario 2: totale

 

 

 

Asse prioritario 3: totale

 

 

 

Asse prioritario 4: totale

 

 

 

Asse prioritario 5: totale

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 


ALLEGATO XII

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO A NORMA DELL'ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 E DELL'ARTICOLO 47 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE A

Modello di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1.   INDICAZIONE GENERALE

1.1.   Informazioni presentate da:

[nome dello] Stato membro:

titolo del programma e numero CCI:

denominazione del referente principale, compresi e-mail e numero di fax: (organismo responsabile del coordinamento delle descrizioni)

1.2.   Le informazioni fornite descrivono la situazione al: (gg/mm/aa)

1.3.   Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo)

1.3.1.   Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di gestione)

1.3.2.   Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e referente degli organismi intermedi)

1.3.3.   Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di certificazione)

1.3.4.   L'autorità di audit e gli organismi che svolgono attività di audit sotto la sua responsabilità (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di audit e degli altri organismi di audit)

1.4.   Orientamenti forniti alle autorità di gestione e di certificazione nonché agli organismi intermedi per garantire la sana gestione finanziaria del FEP (data e riferimento)

2.   AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1.   L'autorità di gestione e le sue funzioni principali

2.1.1.   Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di gestione a svolgere le proprie funzioni

2.1.2.   Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione

2.1.3.   Funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)

2.2.   Organizzazione dell'autorità di gestione

2.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)

2.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di gestione/degli organismi intermedi (data e riferimento)

2.2.3.   Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantirne la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione [articolo 59, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006]

2.2.4.   Verifica delle operazioni [articolo 59, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006]

Descrizione delle procedure di verifica

Organismi che effettuano le verifiche

Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività

2.2.5.   Trattamento delle domande di rimborso

Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari nonché delle procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari (incluso il diagramma indicante tutti gli organismi interessati)

Organismi responsabili di ogni fase del trattamento della domanda di rimborso

Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività

2.2.6.   Descrizione del modo in cui l'autorità di gestione trasmetterà le informazioni all'autorità di certificazione

2.2.7.   Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo

2.3.   Nel caso in cui lo stesso organismo sia designato sia come autorità di gestione che come autorità di certificazione, descrivere in che modo viene garantita la separazione delle funzioni

2.4.   Appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità, norme ambientali

2.4.1.   Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili (data e riferimento)

2.4.2.   Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per esempio, controlli relativi alla gestione, verifiche, audit

2.5.   Pista di controllo

2.5.1.   Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 498/2007 saranno applicate al programma e/o a singole priorità

2.5.2.   Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari (data e riferimento)

Indicazione del periodo di conservazione

Formato in cui i documenti vanno conservati

2.6.   Irregolarità e recuperi

2.6.1.   Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti (data e riferimento)

2.6.2.   Descrizione della procedura (compreso il diagramma) per conformarsi all'obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007

3.   ORGANISMI INTERMEDI

NB: La presente sezione va compilata separatamente per ciascun organismo intermedio. Indicare l'autorità che ha delegato la funzione agli organismi intermedi.

3.1.   L'organismo intermedio e le sue funzioni principali

3.1.1.   Indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dagli organismi intermedi

3.2.   Organizzazione di ciascun organismo intermedio

3.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)

3.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell'organismo intermedio (data e riferimento)

3.2.3.   Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni (se non già fornita al punto 2.2.3)

3.2.4.   Verifica delle operazioni [articolo 59, lettera b), del regolamento (CE) n. 1198/2006] (se non già descritta al punto 2.2.4)

3.2.5.   Descrizione delle procedure relative al trattamento delle domande di rimborso (se non già fornita al punto 2.2.5)

4.   AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

4.1.   L'autorità di certificazione e le sue funzioni principali

4.1.1.   Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di certificazione a svolgere le proprie funzioni

4.1.2.   Indicazione delle funzioni svolte dall'autorità di certificazione

4.1.3.   Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)

4.2.   Organizzazione dell'autorità di certificazione

4.2.1.   Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)

4.2.2.   Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di certificazione (data e riferimento)

4.3.   Certificazione delle dichiarazioni di spesa

4.3.1.   Descrizione delle procedure relative alla redazione, certificazione e presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione

4.3.2.   Descrizione dei provvedimenti presi dall'autorità di certificazione per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1198/2006

4.3.3.   Disposizioni riguardanti l'accesso dell'autorità di certificazione alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall’autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dall'autorità di audit

4.4.   Sistema contabile

4.4.1.   Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la certificazione delle spese alla Commissione

Disposizioni per la trasmissione di dati aggregati all'autorità di certificazione in caso di sistema decentrato

Collegamento da stabilire tra il sistema contabile e il sistema informatico (punto 6)

4.4.2.   Grado di dettaglio del sistema contabile

Spesa totale per asse prioritario

4.5.   Importi recuperati

4.5.1.   Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario

4.5.2.   Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi recuperati dalla spesa da dichiarare

5.   AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO

5.1.   Descrizione dei principali compiti e delle interconnessioni dell'autorità di audit con gli organismi di controllo sotto la sua responsabilità

5.2.   Organizzazione dell'autorità di audit e degli organismi di controllo sotto la sua responsabilità

5.2.1.   Organigrammi (compreso il numero di posti assegnati)

5.2.2.   Disposizioni volte a garantire l'indipendenza

5.2.3.   Qualifiche o esperienze richieste

5.2.4.   Descrizione delle procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit

5.2.5.   Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri organismi di controllo sotto la responsabilità dell'autorità di audit (se pertinente)

5.3.   Relazione annuale di controllo, parere annuale e dichiarazione di chiusura

Descrizione delle procedure relative alla redazione della relazione annuale di controllo, del parere annuale e della dichiarazione di chiusura

6.   SISTEMA INFORMATICO [ARTICOLO 59, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006]

6.1.   Descrizione del sistema informatico compreso il diagramma (sistema centrale o comune di reti o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi)

6.2.   Indicare se il sistema è già operativo e in grado di raccogliere informazioni finanziarie e statistiche affidabili sull'attuazione dei programmi del periodo 2007-2013

In caso contrario, indicare la data in cui sarà operativo.

PARTE B

Modello di parere formulato a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'articolo 50 del presente regolamento sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo

Alla Commissione europea, direzione generale […]

Introduzione

Il sottoscritto, rappresentante del … [denominazione dell’autorità di audit o dell’organismo funzionalmente indipendente designato dallo Stato membro a norma dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006, incaricato di elaborare una relazione riguardante i risultati della valutazione dei sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … (titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo) e di formulare un parere sulla loro conformità agli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio], ha effettuato un esame a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 498/2007.

Portata dell'esame

L’esame è basato sulla descrizione dei sistemi di gestione e di controllo ricevuta il … [gg/mm/aaaa] da … [denominazione dell’organismo o degli organismi che hanno presentato la descrizione]. Sono state inoltre esaminate ulteriori informazioni riguardanti … [oggetto] ed è stato ascoltato il personale di … [organismi il cui personale è stato ascoltato].

L’esame ha riguardato le autorità di gestione, di certificazione e di audit, l’organismo incaricato di ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e di effettuare i pagamenti ai beneficiari nonché i seguenti organismi intermedi … … … [elenco].

Parere (1)

A seconda del caso:

(parere senza riserve)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo] sono conformi agli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e al capo VII del regolamento (CE) n. 498/2007.

oppure

(parere con riserva)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo] sono conformi agli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e al capo VII del regolamento (CE) n. 498/2007, tranne per quanto riguarda i seguenti aspetti … (2):

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e la sua valutazione della gravità sono esposte di seguito (3):

oppure

(parere negativo)

Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma/i programmi … [titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo] non sono conformi agli articoli da 57 a 61 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e al capo VII del regolamento (CE) n. 498/2007.

Il presente parere negativo è basato su … (4):

Data:

Firma:


(1)  Se il parere è formulato dall’autorità di audit, quest’ultima deve presentare separatamente una «Dichiarazione di competenza e di indipendenza operativa» riguardo alle proprie funzioni a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

(2)  Indicare l’organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non risultano conformi alle prescrizioni.

(3)  Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto.

(4)  Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.


ALLEGATO XIII

PREVISIONI DI PROBABILI DOMANDE DI PAGAMENTO

Stime provvisorie delle domande di pagamento probabili per l'esercizio finanziario attuale e il successivo

(in EUR)

 

Cofinanziamento comunitario (1)

 

(esercizio in corso)

(esercizio successivo)

Totale per il programma operativo (numero CCI)

 

 

Regioni dell'obiettivo di convergenza

 

 

Altre regioni

 

 


(1)  Nella tabella vanno indicate solo le stime provvisorie delle domande di pagamento probabili relative al contributo comunitario e non la previsione della spesa totale. In tali stime provvisorie il contributo comunitario va indicato per l'anno in questione e non cumulativamente dall'inizio del periodo di programmazione.


ALLEGATO XIV

RELAZIONI ANNUALI E FINALI

1.   IDENTIFICAZIONE

Stato membro:

Programma operativo

Numero del programma (numero CCI):

Relazione di attuazione

Anno di riferimento:

Data dell'approvazione della relazione annuale da parte del comitato di sorveglianza:

2.   SINTESI

3.   QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO SUDDIVISO PER ASSE PRIORITARIO

3.1.   Informazioni sui progressi materiali degli assi prioritari

Per ogni indicatore quantificabile menzionato nel programma operativo relativo agli obiettivi e ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente):

Asse prioritario:

Indicatori

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Indicatore 1:

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ecc.

… ecc.

Indicatore n:

Risultato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni possono essere presentate anche graficamente. Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se gli importi (i dati) non sono ancora disponibili, vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e su come l'autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

3.2.   Informazioni specifiche per gli assi prioritari e le misure

Analisi dei risultati relativi all'attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca utilizzando gli indicatori definiti nel programma operativo sotto forma di tabella, come indicato al punto 3.1.

Zone di pesca e gruppi selezionati, stanziamenti assegnati e percentuale delle zone di pesca coperte dalle strategie di sviluppo locale.

3.3.   Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in EUR)

Regioni dell'obiettivo di convergenza

 

Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione

Contributo pubblico corrispondente

Contributo FEP corrispondente

Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari

Contributo del FEP impegnato dall'autorità di gestione

Totale dei pagamenti chiesti alla Commissione

Specificare la base per il calcolo del contributo comunitario

[articolo 76, paragrafo 1, o articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio]

Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione

Asse prioritario 1

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 2

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 3

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 4

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 5

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

 

 

 

 


Regioni non interessate dall'obiettivo di convergenza

 

Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione

Contributo pubblico corrispondente

Contributo FEP corrispondente

Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari

Contributo del FEP impegnato dall'autorità di gestione

Totale dei pagamenti chiesti alla Commissione

Specificare la base per il calcolo del contributo comunitario

[articolo 76, paragrafo 1, o articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio]

Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione

Asse prioritario 1

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 2

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 3

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 4

 

 

 

 

 

 

 

Asse prioritario 5

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni finanziarie possono essere presentate anche graficamente.

3.4.   Analisi qualitativa

Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.

Dimostrare, se pertinente, gli effetti dell'attuazione del programma operativo sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e descrivere gli accordi di partenariato.

Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento (solo per la relazione finale).

3.5.   Modalità di sorveglianza

Indicare le misure di sorveglianza e di valutazione prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione, comprese le attività di sorveglianza e di valutazione intermedie e in corso, le disposizioni sulla raccolta dei dati, le difficoltà incontrate e le iniziative prese per superarle.

3.6.   Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli (da completare solo in caso di modifiche significative rispetto alla relazione precedente)

Indicare eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma operativo, presentati per asse prioritario nella misura in cui ciascun asse è interessato, effettuando, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nonché le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolverli.

3.7.   Raccomandazioni della Commissione in seguito all'esame annuale del programma operativo (da completare solo in caso di modifiche significative rispetto alla relazione precedente)

La relazione deve descrivere, ove pertinente, come lo Stato membro ha attuato la raccomandazione formulata dalla Commissione in occasione del precedente esame annuale del programma.

Se una raccomandazione non è stata attuata, l'autorità di gestione deve indicare i motivi.

3.8.   Aiuti restituiti o riutilizzati (da completare solo in caso di modifiche significative rispetto alla relazione precedente)

Fornire informazioni sull'impiego del contributo restituito o riutilizzato in seguito alla soppressione di cui all'articolo 56 e all'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

3.9.   Modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (da completare solo in caso di modifiche significative rispetto alla relazione precedente)

Indicare i casi in cui è stata rilevata una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

3.10.   Variazioni del contesto e delle condizioni generali di attuazione del programma operativo (da completare solo in caso di modifiche significative rispetto alla relazione precedente)

Descrivere i fattori che, senza essere direttamente connessi al contributo del programma operativo, hanno un impatto diretto sull'attuazione del programma (quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici inattesi).

4.   MODALITÀ DEL RICORSO ALL'ASSISTENZA TECNICA (DA COMPLETARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE SIGNIFICATIVE RISPETTO ALLA RELAZIONE PRECEDENTE)

Spiegare le modalità del ricorso all'assistenza tecnica.

Indicare la spesa per l'assistenza tecnica come percentuale dell'importo del contributo del FEP destinato al programma operativo.

5.   INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ (DA COMPLETARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE SIGNIFICATIVE RISPETTO ALLA RELAZIONE PRECEDENTE)

Indicare gli interventi informativi e pubblicitari attuati a favore del programma operativo, compresi esempi delle migliori pratiche e la segnalazione delle manifestazioni significative, e le modalità relative alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 498/2007, nonché l'indirizzo elettronico dove tali dati possono essere consultati.

Fornire gli indicatori in forma di tabelle, come indicato al punto 3.1 del presente allegato.

Valutare i risultati delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità (solo nella relazione annuale di attuazione relativa al 2010 e nella relazione finale di attuazione).

6.   INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Segnalare eventuali problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure prese per risolverli.

7.   COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI

Sintetizzare l'attuazione delle disposizioni prese per garantire la distinzione e la complementarietà tra il contributo del FEP, dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di altri strumenti finanziari esistenti [articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006].


(1)  L'obiettivo può essere indicato su base annua o per tutto il periodo di programmazione.


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