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Document 32007R0456

Regolamento (CE) n. 456/2007 della Commissione, del 25 aprile 2007 , che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

GU L 109 del 26.4.2007, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/456/oj

26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/32


REGOLAMENTO (CE) N. 456/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

La sezione 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1282/2006 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2007/2008 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, e presentate per il periodo 1o luglio 2007-30 giugno 2008 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

0,653853, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1282/2006,

0,384549, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1282/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).


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