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Document 32007R0452

    Regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina

    GU L 109 del 26.4.2007, p. 12–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 8.1.2008, p. 437–446 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/452/oj

    26.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 109/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 452/2007 DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2007

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Misure provvisorie

    (1)

    Il 30 ottobre 2006, con regolamento (CE) n. 1620/2006 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina («i paesi interessati»). Tale regolamento è entrato in vigore il 1o novembre 2006.

    (2)

    Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del PI («periodo in esame»).

    2.   Fase successiva della procedura

    (3)

    Dopo l’istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio («conclusioni provvisorie»). È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni scritte e orali sulle suddette informazioni.

    (4)

    Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

    (5)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («comunicazioni definitive»). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (6)

    Si ricorda che, come indicato nel considerando 12 del regolamento provvisorio, i prodotti oggetto del provvedimento sono assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina («il prodotto in esame»).

    (7)

    Una delle parti ha sostenuto che le assi da stiro dotate di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante andrebbero escluse dal campo di applicazione delle misure poiché tali modelli sono venduti a un prezzo minimo al dettaglio di 200 EUR, mentre il prezzo minimo al dettaglio di un asse da stiro è di 35 EUR. È stato anche sostenuto che i modelli summenzionati sono spesso venduti al consumatore in un set che comprende il ferro da stiro, nel qual caso il prezzo medio al dettaglio è di circa 500 EUR. Per quanto concerne il fattore prezzo si noti che i prezzi di per sé, e in particolare i prezzi al dettaglio, non sono un elemento di cui tener conto all’atto di valutare se due o più tipi di prodotto (modelli) debbano essere considerati quale prodotto unico ai fini di un procedimento antidumping. Sono le caratteristiche fisiche di base e gli usi ad essere presi in considerazione e, a tal fine, tali tipi sono considerati simili a quelli sprovvisti di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante. Per quanto concerne le vendite al dettaglio di assi da stiro unitamente a ferri da stiro o ferri da stiro a vapore, l’inchiesta ha determinato che tale metodo di vendita al dettaglio è usato occasionalmente per tutti i diversi tipi di assi da stiro e che, in ogni caso, i prezzi diversi delle varie combinazioni non possono giustificare l’esclusione di un tipo di asse da stiro dalla definizione del prodotto di cui al presente procedimento.

    (8)

    La stessa parte ha sostenuto anche che gli elementi essenziali delle assi da stiro non dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione delle misure poiché, a quanto essa afferma, non esiste un mercato di tali componenti nella Comunità e, apparentemente, non vi sono fabbricanti di tali componenti nella Repubblica popolare cinese (la «RPC») e in Ucraina. Questa argomentazione, che in quanto tale non è decisiva per la definizione di un prodotto, non è stata corroborata dall’inchiesta. Si è stabilito infatti che un certo mercato per le componenti essenziali delle assi da stiro esiste e che almeno due produttori cinesi noti di assi da stiro hanno esportato componenti essenziali delle stesse nella Comunità.

    (9)

    In considerazione di quanto sopra si conclude che tutti i tipi di assi da stiro e le componenti essenziali delle stesse di cui al considerando 6 condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, hanno lo stesso utilizzo finale di base e si trovano in reciproca competizione sul mercato comunitario. Di conseguenza i considerando 12 e 13 del regolamento provvisorio sono quindi confermati.

    2.   Prodotto simile

    (10)

    In mancanza di ulteriori osservazioni sono confermate le conclusioni di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio.

    (11)

    Considerato quanto sopra si conclude in via definitiva che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, il prodotto in esame e le assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, prodotti e venduti nel paese di riferimento, la Turchia, come anche quelli prodotti e venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario sono da considerarsi simili.

    C.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (12)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore cinese che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che avrebbe dovuto beneficiare del TEM. La società ha ribadito che le pratiche contabili di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio, che hanno portato al rifiuto del riconoscimento del TEM a cinque produttori esportatori cinesi (tre se lo sono visti negare per questo unico motivo), non erano sufficientemente rilevanti per chiamare in causa l’affidabilità dei documenti contabili, che erano in effetti completi, e non influivano sulla determinazione del margine di dumping.

    (13)

    A tale riguardo, va osservato che le suddette pratiche contabili della società, essendo risultate durante la verifica in loco palesemente in contrasto con le norme internazionali di contabilità (IAS), in particolare con l’IAS n. 1, non potevano essere considerate irrilevanti. Non sono state presentate nuove prove che potessero indurre a modificare le conclusioni di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

    (14)

    In assenza di altri commenti pertinenti e sostanziati, i considerando da 15 a 28 del regolamento provvisorio sono confermati.

    2.   Trattamento individuale

    (15)

    In mancanza di osservazioni, si confermano i considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale.

    3.   Valore normale

    3.1.   Paese di riferimento

    (16)

    In mancanza di osservazioni pertinenti sulla scelta della Turchia come paese di riferimento, sono confermati i considerando da 35 a 40 del regolamento provvisorio.

    3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

    (17)

    Si rammenta che la determinazione del valore normale per un produttore esportatore cinese e per l’unico produttore esportatore ucraino cui è stato concesso il TEM si basava sui dati presentati da tali società in merito alla vendite nel loro mercato interno e ai costi di produzione. Questi dati sono stati verificati presso le sedi delle società interessate.

    (18)

    Si rammenta inoltre che l’esportatore produttore cinese e quello ucraino a cui è stato concesso il TEM non presentavano vendite nel loro mercato interno sufficientemente rappresentative e che il valore normale è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire il valore nominale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione un importo ragionevole corrispondente alle spese di vendita, alle spese amministrative e alle altre spese generali sostenute unitamente a un ragionevole margine di profitto.

    3.2.1.   Repubblica popolare cinese

    (19)

    In relazione al considerando 44 del regolamento provvisorio la Commissione ha ulteriormente esaminato i costi di produzione, e in particolare i prezzi d’acquisto di certe materie prime a base d’acciaio indicati dal produttore cinese cui era stato concesso inizialmente il TEM. In proposito, le informazioni e le prove addizionali ricevute da certune delle parti in seguito alle conclusioni provvisorie sono state prese in esame e verificate. I prezzi d’acquisto dell’acciaio indicati dalla società interessata non sono risultati divergere dai corrispondenti prezzi mondiali. I costi di produzione indicati da detta società sono pertanto accettati in via definitiva.

    (20)

    In mancanza di osservazioni sul valore normale per il produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 43 a 46 del regolamento provvisorio.

    3.2.2.   Ucraina

    (21)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, le autorità ucraine hanno chiesto alla Commissione di ricalcolare il valore normale per l’unico esportatore ucraino sulla base delle vendite sul mercato dell’Ucraina. Si rammenta che, per l’unico produttore esportatore ucraino, le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno nel PI non hanno assunto un volume rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ragion per cui il valore normale ha dovuto essere costruito come indicato nel considerando 18 e come illustrato nel considerando 47 del regolamento provvisorio.

    (22)

    In mancanza di altre osservazioni sul valore normale per l’unico produttore esportatore ucraino si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 47 a 49 del regolamento provvisorio.

    3.3.   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

    (23)

    Un importatore ha sostenuto che le informazioni ricevute da un unico produttore in Turchia, il paese di riferimento, non bastano ai fini della determinazione del valore normale e che, considerata l’esiguità di tale base, non si dovesse istituire un dazio antidumping. Si noti in proposito che il regolamento di base, in particolare l’articolo 2, paragrafo 7, non osta all’istituzione delle misure in caso di poca o punta collaborazione da parte dei produttori nei paesi di riferimento. Si noti inoltre che, al fine di assicurare conclusioni quanto più accurate possibile, la Commissione ha comparato le informazioni ricevute dall’unico produttore di un paese di riferimento che ha cooperato con le informazioni ricevute da un altro produttore turco e quelle di un produttore degli USA i quali non hanno collaborato appieno all’inchiesta, ma hanno accettato di fornire certe informazioni in materia di prezzi, costi e volumi delle vendite, nonché dall’industria comunitaria. Tali raffronti hanno confermato che i dati provenienti dal produttore turco che ha collaborato costituiscono una base appropriata e ragionevole per la determinazione del valore normale. Tale argomentazione è pertanto respinta. In mancanza di ulteriori osservazioni nel merito sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 50 a 52.

    4.   Prezzo all’esportazione

    4.1.   Repubblica popolare cinese

    (24)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore della RPC di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio ha sostenuto che le sue vendite all’esportazione tramite società commerciali non collegate non avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo del prezzo all’esportazione. Tuttavia la società non ha fornito prove addizionali verificabili a sostegno della sua affermazione; in particolare la società non ha comprovato le destinazioni finali delle sue vendite tramite operatori non collegati. L’obiezione è quindi respinta.

    (25)

    Uno dei produttori esportatori della RPC ha sostenuto che si sarebbe dovuto tener conto delle sue vendite nella CE tramite la sua società commerciale collegata, basata a Hong Kong. La società ha ribadito la sua affermazione iniziale quanto al fatto che non si dovessero escludere queste vendite specifiche dal calcolo dei prezzi all’esportazione, ma non è stata in grado di fornire nessuna nuova informazione o spiegazione verificabile. Non ha potuto in effetti dimostrare l’effettivo pagamento dei prezzi all’esportazione che essa ha dichiarato di aver applicato ai clienti indipendenti nella Comunità. Inoltre, i dati relativi agli acquisti della società commerciale di Hong Kong sono risultati incompatibili con le sue scritture contabili. L’obiezione è quindi respinta.

    (26)

    La stessa parte ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i suoi tassi di cambio all’atto di calcolare i prezzi all’esportazione. In proposito si noti che la società ha notificato tutte le sue transazioni per ciascun mese utilizzando il tasso di cambio della prima giornata lavorativa del mese. Tale obiezione è respinta poiché il tasso di cambio medio mensile usato dalla Commissione nei suoi calcoli rispecchia in modo più accurato la situazione reale poiché neutralizza l’effetto derivante dall’uso di un tasso fisso relativo a un unico giorno per la conversione di transazioni che si svolgono nell’arco di un intero mese.

    (27)

    L’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi all’esportazione segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato, e in particolare dalla società di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio, sono erronei. Tuttavia, le prove presentate nel merito sono risultate irrilevanti, non verificabili ovvero non indicavano alcuna discrepanza. Tali affermazioni sono quindi ritenute infondate.

    (28)

    In mancanza di altre osservazioni nel merito si confermano i considerando da 53 a 58 del regolamento provvisorio.

    4.2.   Ucraina

    (29)

    In seguito all’introduzione di misure provvisorie, le autorità ucraine e l’unico produttore esportatore ucraino hanno sostenuto che, all’atto di determinare il prezzo all’esportazione, non si dovesse fare nessuna detrazione per la società collegata SG&A e i profitti, poiché l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non si applica nel presente caso. Si è sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si applica soltanto agli importatori collegati ubicati nella Comunità poiché la sua formulazione fa una chiara distinzione tra «importazione e rivendita». L’unico produttore esportatore ucraino ha affermato che la sua società collegata funge da reparto esportazioni ed entrambe le parti interessate hanno sostenuto che il prezzo all’esportazione doveva essere stabilito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Esse hanno dichiarato inoltre che, se la società collegata non potesse essere considerata un reparto esportazioni del produttore esportatore, essa andrebbe considerata quale agente di vendita.

    (30)

    In risposta a quanto sopra si noti che, per quanto concerne le vendite del prodotto in esame nella Comunità, l’unico produttore esportatore ucraino ha consegnato il prodotto in esame direttamente alla Comunità, ha fatturato la propria società collegata in Svizzera per ciascuna partita consegnata e ha ricevuto un pagamento consistente. Per tale motivo il produttore esportatore ha espletato tutte le funzioni di un esportatore. La società collegata in Svizzera ha negoziato contratti di vendita e ha fatturato il primo acquirente indipendente nella Comunità. La società collegata ha anche svolto tutte le funzioni relative all’importazione delle merci che entravano in libera pratica nella Comunità, vale a dire ha curato il disbrigo delle pratiche doganali e l’ingresso dei prodotti nella Comunità e ha sostenuto i costi per il trasporto e la consegna dei prodotti all’acquirente indipendente della Comunità come anche i costi di stoccaggio nella Comunità ove necessario. In proposito questa società collegata, sebbene formalmente stabilita fuori della Comunità, è dotata di una partita IVA dell’UE e opera, tra l’altro, tramite i propri uffici vendita e diversi magazzini di stoccaggio nella Comunità. Va quindi considerata svolgere le funzioni di un importatore collegato di cui al considerando 59 del regolamento provvisorio e non quelle di un esportatore o di un agente di vendita. Di conseguenza la suddetta affermazione è respinta e si confermano le conclusioni provvisorie.

    (31)

    In mancanza di altre osservazioni nel merito si conferma il considerando 59 del regolamento provvisorio.

    5.   Confronto

    (32)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie un produttore esportatore cinese ha addotto che non si è tenuto conto di certi importanti differenziali di prezzo (ad esempio il peso reale dell’asse da stiro) all’atto di comparare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei diversi tipi di tale prodotto. Si noti in proposito che i diversi tipi del prodotto sono stati raggruppati per tener conto delle principali caratteristiche fisiche e dei fattori che incidono sul costo/prezzo da un lato e per consentire dall’altro un abbinamento sufficientemente rappresentativo dei tipi esportati con i tipi venduti nel suo mercato interno dal produttore turco che ha collaborato. Si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche principali a fini di confronto: tipo, dimensione, costruzione e materiale per il piano, materiale delle gambe, presenza e tipo della posaferro, presenza di accessori quali il braccio per stirare le maniche, il portabiancheria, la presa elettrica. Del peso e degli altri criteri menzionati dal produttore esportatore in questione si tiene indirettamente conto in certi criteri presi in esame per il confronto (a mo’ di esempio, il peso è rispecchiato dalle dimensioni del piano dell’asse da stiro e dal materiale di cui è fatto). Di conseguenza l’obiezione è respinta.

    (33)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, diverse parti hanno richiesto ulteriori informazioni quanto agli adeguamenti al valore normale usati per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM. Si noti in proposito che le comunicazioni specifiche trasmesse a ciascuna parte che ha collaborato presentavano un elenco esaustivo dei diversi adeguamenti concessi e che, come sempre, si sono effettuati adeguamenti laddove ciò fosse giustificato. In particolare, il valore normale basato sul paese di riferimento è stato adeguato verso il basso al fine di eliminare gli effetti: a) delle differenze nelle caratteristiche fisiche di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio, b) delle differenze nello stadio commerciale di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio, e c) delle differenze nel costo del credito concesso per le vendite sul loro mercato interno in esame. Non si è stabilita nessuna differenza, ragion per cui non si è apportato nessun altro adeguamento.

    (34)

    L’unico produttore esportatore ucraino ha sostenuto che la Commissione, all’atto di determinare a fini di confronto gli adattamenti al prezzo all’esportazione, avrebbe operato delle detrazioni ingiustificate in relazione a certi elementi riguardanti i prezzi di trasporto e di credito. La Commissione ha accettato l’obiezione e ha riveduto di conseguenza i pertinenti adeguamenti.

    (35)

    In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 60 a 62 del regolamento provvisorio.

    6.   Margini di dumping

    6.1.   Repubblica popolare cinese

    (36)

    Alla luce di quanto sopra i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

    34,9 %

    Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

    36,5 %

    Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

    0 %

    Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

    18,1 %

    Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

    26,5 %

    tutte le altre società

    38,1 %.

    6.2.   Ucraina

    (37)

    I margini di dumping definitivi riveduti, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Eurogold Industries Ltd, Zhitomir

    9,9 %

    tutte le altre società

    9,9 %.

    D.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione comunitaria

    (38)

    In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio.

    2.   Definizione di industria comunitaria

    (39)

    In mancanza di osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio.

    3.   Consumo nella Comunità

    (40)

    In mancanza di osservazioni nel merito, si confermano i considerando 77 e 78 del regolamento provvisorio.

    4.   Importazioni dai paesi interessati

    (41)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, una delle parti menzionate nel considerando 83 del regolamento provvisorio ha ribadito la sua argomentazione che occorresse analizzare l’influenza delle importazioni oggetto di dumping in provenienza dall’Ucraina separatamente dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, poiché vi sarebbero differenze fondamentali per quanto concerne il livello dei prezzi e lo sviluppo del volume delle importazioni. A sostegno di tale affermazione non sono però state presentate ulteriori giustificazioni. Per quanto concerne i prezzi, si rammenta che la differenza assoluta nel livello dei prezzi tra i due paesi non è decisiva nel contesto della valutazione cumulativa poiché può rispecchiare diversi fattori, tra cui un diverso mix di prodotti nelle importazioni da ciascun paese; la tendenza dei prezzi è stata comunque comparabile nei due paesi (cfr. considerando 84 del regolamento provvisorio). Per quanto concerne i volumi, il volume delle importazioni per ciascun paese è stato significativo nel PI, presentando una tendenza crescente nel periodo di riferimento. Il fatto che il produttore ucraino abbia iniziato la produzione solo nel 2003 non è pertinente per la determinazione di un eventuale pregiudizio durante il PI. Di conseguenza, l’obiezione va respinta e si conferma la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping di cui ai considerando da 79 a 86 del regolamento provvisorio.

    (42)

    Un importatore ha sostenuto che i prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, quali definiti dalla Commissione per il calcolo della sottoquotazione (cfr. considerando 92 del regolamento provvisorio), non tengono conto di certi costi addizionali inevitabili sostenuti per l’importazione dalla RPC, come ad esempio i costi di pallettizzazione e i costi di stoccaggio, spedizione e trasporto da un deposito intermedio al deposito dell’importatore. Nel caso dei costi di pallettizzazione l’inchiesta ha confermato che tali costi sono effettivamente sostenuti nella Comunità poiché le assi da stiro sono normalmente spedite dalla RPC alla rinfusa in contenitori. L’obiezione è stata quindi considerata giustificata e i prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato sono stati modificati di conseguenza. Per quanto concerne tutti gli altri costi addizionali menzionati sopra, l’argomentazione non ha potuto essere accolta poiché tali costi sono essenzialmente costi propri dell’importatore in questione e non sono necessariamente sostenuti da altri importatori. Tali costi possono inoltre essere anche sostenuti dai produttori comunitari. I margini provvisori di sottoquotazione delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono stati quindi modificati come segue:

    Paese

    Sottoquotazione dei prezzi

    RPC

    29,2 %-44,2 %

    (43)

    Non sono pervenuti commenti in merito alla sottoquotazione di 6,6 % riscontrata per l’Ucraina, che è quindi confermata. In mancanza di altri commenti sulle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, sono confermati i considerando da 87 a 92 del regolamento provvisorio.

    5.   Situazione dell’industria comunitaria

    (44)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, i denuncianti hanno sostenuto che il loro margine di profitto durante il PI non dovrebbe tener conto dei tagli straordinari e temporanei nelle retribuzioni dei dirigenti applicati da certi produttori comunitari nel PI (cfr. considerando 100 del regolamento provvisorio). In modo da tener conto in modo coerente, nel periodo in esame, della situazione economica dell’industria comunitaria ed essendovi prove documentate nel merito, l’obiezione è accolta. Le cifre e le conclusioni provvisorie sulla redditività dell’industria comunitaria sono state quindi modificate come segue:

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Margine di profitto al lordo delle imposte

    6,8 %

    6,4 %

    0,7 %

    2,1 %

    Indice: 2002 = 100

    100

    94

    10

    31

    Fonte: Risposte al questionario verificate.

    (45)

    Durante il periodo in esame la redditività dell’industria comunitaria è diminuita. Nel PI il margine di utile è stato inferiore del 69 % rispetto a quello del 2002.

    (46)

    Di conseguenza l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa dell’industria comunitaria sono stati modificati per tener conto delle correzioni summenzionate apportate alle retribuzioni e agli utili nel PI. Le cifre rivedute riportate nella seguente tabella indicano durante il PI un peggiore andamento di questi due indicatori di pregiudizio rispetto a quanto evocato nei considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio:

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Utile sul capitale investito

    61,98 %

    68,19 %

    4,77 %

    13,72 %

    Indice: 2002 = 100

    100

    110

    8

    22

    Flusso di cassa (EUR)

    3 463 326

    4 184 515

    1 246 671

    2 565 562

    Indice: 2002 = 100

    100

    121

    36

    74

    Fonte: Risposte al questionario verificate.

    (47)

    In mancanza di altre osservazioni in merito alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 94 a 107 del regolamento provvisorio, modificati come indicato nei considerando 44 e 46.

    6.   Conclusioni in merito al pregiudizio

    (48)

    I summenzionati fattori riveduti, vale a dire sottoquotazione, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa dell’industria comunitaria nel PI, lasciano inalterate le conclusioni su tutti i fattori di pregiudizio di cui al regolamento provvisorio e confermano che l’industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Per tale motivo, e in mancanza di altri commenti nel merito, sono confermati i considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio.

    E.   CAUSE DEL PREGIUDIZIO

    (49)

    A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, certe parti di cui al considerando 134 del regolamento provvisorio hanno semplicemente ribadito che il pregiudizio sofferto dall’industria comunitaria è un pregiudizio autoimposto. Non sono però stati addotti nuove prove o nuovi argomenti nel merito e la loro argomentazione non è pertanto accolta.

    (50)

    Alla luce di quanto sopra e in mancanza di nuovi commenti in merito alle cause, si confermano i considerando da 111 a 141 del regolamento provvisorio.

    F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1.   Osservazioni generali e interesse dell’industria comunitaria

    (51)

    In mancanza di commenti nel merito, sono confermati i considerando da 142 a 146 del regolamento provvisorio.

    2.   Interesse dei consumatori

    (52)

    In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un importatore ha espresso il proprio disaccordo rispetto a certe affermazioni menzionate al considerando 148 del regolamento provvisorio. In particolare, esso ha impugnato il presupposto che i) l’onere delle misure antidumping venga ripartito in parti uguali su importatori, dettaglianti e consumatori, e ii) che la maggiorazione complessiva tra prezzo all’importazione e prezzo al dettaglio sia circa del 500 %. Si è sostenuto che l’onere viene imposto completamente ai consumatori poiché il margine dell’importatore è già basso e non è probabile che i dettaglianti riducano il loro margine, anche se quest’ultimo è notevole. Per quanto concerne la maggiorazione si è affermato che un’asse da stiro importata a 6,53 EUR , che rappresenta il prezzo unitario medio delle importazioni oggetto di dumping alla frontiera comunitaria, è probabilmente venduta dal dettagliante a meno di 35 EUR , che è approssimativamente il prezzo medio al dettaglio di un’asse da stiro nella Comunità, ragion per cui l’analisi basata sui prezzi medi al dettaglio e all’importazione sarebbe fuorviante e indicherebbe margini non realistici. Si è anche fatto presente che l’elemento IVA non è stato considerato nel calcolo. Secondo tale importatore la maggiorazione complessiva andrebbe situata al massimo al 300 %.

    (53)

    Per quanto concerne l’impatto sui consumatori si rammenti che non sono pervenute obiezioni dalle organizzazioni dei consumatori, né anteriormente, né successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio. Per quanto concerne i commenti dell’importatore di cui al considerando 52 si noti quanto segue: in primo luogo, l’importatore in questione ha ammesso che l’eventuale impatto di misure antidumping sui consumatori sarebbe trascurabile, in considerazione della durata utile di un’asse da stiro. In effetti, anche se l’onere venisse caricato completamente sui consumatori, questi ultimi si troverebbero a dover pagare in media circa 1,5 EUR per un bene durevole con una durata utile di almeno cinque anni (stima basata sulle quote di mercato e sui prezzi del 2005 nonché sull’aliquota dei dazi definitivi). In secondo luogo, considerata l’accesa concorrenza su tale mercato, è estremamente improbabile che gli operatori che partecipano all’importazione e alla vendita del prodotto in esame assorbirebbero il dazio antidumping imposto. Per tale motivo lo scenario in base al quale l’onere sarebbe distribuito equamente appare il più realistico. In effetti nessuna delle altre parti coinvolte nel procedimento ha sollevato obiezioni su tale valutazione. Per tale motivo si conferma la conclusione cui si era pervenuti nel considerando 149 del regolamento provvisorio.

    (54)

    In relazione alle maggiorazioni applicate dagli operatori, si rammenta che nessun dettagliante ha collaborato all’inchiesta, ragion per cui in questa fase non si disponeva di prove specifiche verificabili in merito ai prezzi al dettaglio e ai margini applicati. La valutazione ha potuto essere basata soltanto su un confronto tra il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, noto grazie alle risposte fornite al questionario, e il prezzo al dettaglio medio stimato sulla base delle informazioni ricevute dagli importatori e dall’industria comunitaria. Stando a tali informazioni il prezzo medio al dettaglio concerne tutte le vendite di tal genere nella Comunità e comprende tra l’altro l’imposta sul valore aggiunto. La maggiorazione complessiva applicata dagli importatori, dai dettaglianti e dagli altri operatori che partecipano alla distribuzione di importazioni oggetto di dumping ai consumatori stabilita su tale base è di circa il 450 %. Si rammenta inoltre e si ribadisce che le singole maggiorazioni possono variare notevolmente da un operatore all’altro ma sono mediamente sostanziali, in particolare nella fase della vendita al dettaglio.

    (55)

    Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che i consumatori comunitari non dovrebbero essere privati di prodotti cinesi di alta qualità venduti ad un prezzo estremamente ragionevole. In proposito si fa riferimento al considerando 53 e al considerando 59 e si conclude che il mercato comunitario non sarebbe privato di tali prodotti.

    (56)

    In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 147 a 150 del regolamento provvisorio.

    3.   Interesse di distributori/dettaglianti

    (57)

    In mancanza di osservazioni nel merito, si fa riferimento ai considerando da 52 a 54 e si conferma il considerando 151 del regolamento provvisorio.

    4.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

    (58)

    In seguito alla presentazione delle conclusioni provvisorie, due importatori di cui al considerando 152 del regolamento provvisorio hanno presentato osservazioni in merito al loro interesse. Nessun’altra osservazione è pervenuta nel merito.

    (59)

    Uno di questi importatori non concorda con la valutazione in merito alla ripartizione dell’onere delle misure antidumping e a livello delle maggiorazioni applicate nelle diverse fasi del processo di vendita (cfr. considerando da 52 a 54). Egli ha obiettato che non sarà in grado di assorbire nessuno dei costi addizionali e dovrà quindi farli ricadere integralmente sui dettaglianti. In conseguenza di ciò egli potrebbe trovarsi ad assistere ad un calo delle vendite comunitarie del prodotto in esame e potrebbe addirittura essere costretto a mettere in cassa integrazione dei dipendenti. Tuttavia, considerato che il prodotto in esame rappresenta una piccola quota del suo fatturato complessivo (meno di 5 %), viste le dimensioni della sua società e la sua posizione sul mercato comunitario e su quello delle esportazioni, nonché le sue diverse fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame, gli eventuali effetti negativi sulla sua attività commerciale sarebbero certamente di piccola entità.

    (60)

    L’importatore di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio ha ribadito che l’impatto delle misure sulla sua attività commerciale può essere notevole anche se le sue vendite complessive di assi da stiro non ammontano a più del 10 % del suo fatturato globale. L’importatore ha sostenuto che eventuali perdite della quota di mercato di assi da stiro si tradurrebbe in una perdita ancora maggiore del mercato delle coperture prodotte dalla sua società. Ha spiegato che le assi da stiro e le loro coperture sono strettamente correlate anche se non vengono vendute assieme poiché la maggior parte dei dettaglianti preferisce acquistare tali prodotti dallo stesso fornitore. Per tale motivo un calo delle vendite di assi da stiro importate corredate delle coperture prodotte da questo importatore si tradurrebbe in un corrispondente calo delle vendite delle coperture di rimpiazzo fornite dalla sua società. Nel merito si accetta l’idea che l’impatto delle misure su certe vendite comunitarie di questo importatore potrebbe essere significativo. Tuttavia l’impatto sul suo fatturato globale rimarrà limitato poiché le assi da stiro e le coperture di rimpiazzo considerate assieme rappresentano circa 30 % del suo fatturato globale. L’impatto dipenderà inoltre dall’andamento delle esportazioni di questo importatore poiché le sue riesportazioni del prodotto in esame non sono trascurabili e tali vendite, in linea di principio, non dovrebbero risentire delle misure.

    (61)

    In relazione a ciò e con riferimento ai considerando da 152 a 156 del regolamento provvisorio e ai considerando da 52 a 54, si traggono le seguenti conclusioni definitive in merito all’impatto delle misure antidumping sulla situazione degli importatori non collegati di assi da stiro nella Comunità: i) gli importatori si troveranno probabilmente a sostenere un onere un po’ superiore a quello dei dettaglianti, ii) la situazione di certi importatori potrebbe risentirne in modo più significativo, tuttavia iii) mediamente l’impatto negativo di queste misure non sarebbe decisivo per le loro attività e non sarebbe sproporzionato se paragonato ai benefici che ci si attende per l’industria comunitaria.

    5.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

    (62)

    L’ulteriore analisi di cui sopra quanto agli interessi dei consumatori e degli importatori non collegati nella Comunità non ha modificato le conclusioni provvisorie nel merito. Anche se in certi casi l’onere potrebbe essere scaricato appieno sui consumatori, l’eventuale impatto finanziario negativo su questi ultimi sarebbe trascurabile. È stato inoltre confermato che un’eventuale impatto negativo su certi importatori non sarebbe decisivo per la loro attività economica. Su tale base si ritiene che le conclusioni in merito all’interesse comunitario di cui ai considerando da 157 a 162 del regolamento provvisorio non siano modificate. In mancanza di altre osservazioni, esse sono quindi confermate in via definitiva.

    G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

    (63)

    I denuncianti hanno sostenuto che il livello necessario per eliminare il pregiudizio, quale definito in via provvisoria, non era sufficiente a eliminare il pregiudizio per l’industria comunitaria. In particolare si è sostenuto che: a) il margine di profitto al lordo delle imposte usato nel calcolo è inferiore al margine che potrebbe essere ragionevolmente raggiunto in condizioni normali di concorrenza; e b) il costo di produzione, calcolato dalla Commissione per stabilire il livello necessario per eliminare il pregiudizio, non rispecchia il costo reale di produzione dei diversi tipi di prodotto. Per quanto concerne il margine di profitto che ci si potrebbe ragionevolmente attendere in assenza di dumping nocivo, si rammenta che il margine del 7 % si basa sulla redditività dell’industria comunitaria a monte dell’influenza delle importazioni oggetto di dumping (cfr. considerando 44). Tale margine è quindi considerato ragionevole e l’industria comunitaria non ha fornito prove per confutarlo. Le sue osservazioni sono quindi respinte. Per quanto concerne il costo di produzione si noti che per il PI l’industria comunitaria non ha presentato particolari precisi e verificabili sul costo effettivo di produzione per tipo di prodotto. Per tale motivo il costo di produzione per tipo di prodotto può essere basato solo sui prezzi reali di ciascun produttore comunitario adeguati in base all’utile complessivo che ha effettivamente realizzato nel PI per il prodotto in esame. Considerato che il margine di profitto dell’industria comunitaria è stato riveduto come indicato nel considerando 44, il livello necessario per eliminare il pregiudizio è stato modificato di conseguenza.

    (64)

    Si rammenta che i prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato sono stati modificati come illustrato nel considerando 42. Per tale motivo il livello necessario per eliminare il pregiudizio relativamente a tali esportatori è stato anch’esso modificato di conseguenza.

    (65)

    In mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

    2.   Forma e livello delle misure

    (66)

    Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno imporre un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping.

    (67)

    Sulla base di quanto sopra le aliquote del dazio definitivo per la RPC e l’Ucraina sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping

    Repubblica popolare cinese

    Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

    34,9 %

    Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

    36,5 %

    Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

    0 %

    Foshan Shunde Yongjian Housewares e Hardware Co. Ltd, Foshan

    18,1 %

    Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

    26,5 %

    Tutte le altre società

    38,1 %

    Ucraina

    Tutte le società

    9,9 %

    (68)

    In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, l’unico produttore esportatore dell’Ucraina e quattro produttori esportatori cinesi cui non era stato concesso il TEM (ad uno dei quali non era neanche stato riconosciuto il trattamento individuale) hanno proposto impegni sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Si noti tuttavia che il prodotto in esame è caratterizzato da un notevole numero di tipi di prodotto che spesso cambiano a seconda degli ordinativi dei clienti e che presentano tra di loro notevoli variazioni di prezzi. I produttori esportatori vendono inoltre agli stessi clienti, assieme al prodotto in esame, anche altri prodotti determinando quindi un rischio significativo di compensazione incrociata dei prezzi. La natura del prodotto e la sua complessa commercializzazione rendono virtualmente impossibile stabilire prezzi all’importazione minimi attendibili per ciascun tipo di prodotto suscettibili di essere debitamente monitorati dalla Commissione senza che si configuri un grave rischio di elusione. Sulla base di quanto sopra, si è concluso che tali impegni non sono praticabili e non possono quindi essere accettati. Le parti sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di rendere note le proprie osservazioni. Le loro osservazioni però non hanno modificato le conclusioni di cui sopra.

    (69)

    Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano perciò solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società e quindi, dalle precise persone giuridiche esplicitamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (70)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul loro mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    3.   Riscossione dei dazi provvisori

    (71)

    In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1620/2006, siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti dal presente regolamento. Qualora i dazi definitivi siano inferiori ai dazi provvisori, i dazi vanno ricalcolati e la parte degli importi depositati che supera l’aliquota del dazio definitivo è svincolata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051).

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

    Paese

    Costruttore

    Aliquota del dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Repubblica popolare cinese

    Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

    34,9

    A782

    Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

    36,5

    A783

    Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

    0

    A784

    Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

    18,1

    A785

    Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

    26,5

    A786

    Tutte le altre società

    38,1

    A999

    Ucraina

    Tutte le società

    9,9

    3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1620/2006 relativo alle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051), sono percepiti definitivamente. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F.-W. STEINMEIER


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 300 del 31.10.2006, pag. 13.

    (3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, direzione H, J-79 5/17, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.


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