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Document 32007R0107

    Regolamento (CE) n. 107/2007 della Commissione, del 5 febbraio 2007 , che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente aperto per l’anno 2007 per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera, previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005

    GU L 31 del 6.2.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/107/oj

    6.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 31/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 107/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 5 febbraio 2007

    che stabilisce in quale misura possano essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente aperto per l’anno 2007 per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera, previsto dal regolamento (CE) n. 2172/2005

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2172/2005 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente tariffario annuale a dazio zero per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti di importazione ai sensi dell’articolo 3 del suddetto regolamento.

    (2)

    I quantitativi per i quali sono stati chiesti diritti di importazione permettono di soddisfare integralmente le domande presentate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di diritti di importazione presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2172/2005, per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, è soddisfatta fino a concorrenza del 100 % dei diritti di importazione richiesti.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 49).


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