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Document 32007R0038

Regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007 , recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese

GU L 11 del 18.1.2007, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/38/oj

18.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/4


REGOLAMENTO (CE) N. 38/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2007

recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g) e paragrafo, 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso.

(2)

Il Belgio, la Repubblica ceca, l’Irlanda, l’Italia, la Polonia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e l’Ungheria dispongono di scorte di intervento di zucchero. Per rispondere alle esigenze del mercato, è opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l'esportazione.

(3)

Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione è necessario non fissare restituzioni all'esportazione per i paesi dei Balcani occidentali.

(4)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, occorre che la Commissione fissi una restituzione massima all'esportazione per ciascuna gara parziale.

(5)

Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti.

(6)

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, nel bando di gara occorre stabilire il prezzo che deve essere pagato dall'aggiudicatario.

(7)

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(8)

Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati.

(9)

A norma dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d’intervento (3), resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento di cui al presente regolamento.

(10)

È opportuno che i quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa la restituzione massima all'esportazione tengano conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese (4).

(11)

Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l'esportazione verso tutte le destinazioni esclusa l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Kosovo e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l'esportazione. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 gennaio 2007 e termina il 24 gennaio 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles.

Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:

7 e 21 febbraio 2007,

7 e 28 marzo 2007,

18 e 25 aprile 2007,

9 e 23 maggio 2007,

13 e 27 giugno 2007,

11 e 18 luglio 2007,

8 e 29 agosto 2007,

12 e 26 settembre 2007.

2.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

Articolo 4

1.   La Commissione fissa una restituzione massima all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio o decide di non dare seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

2.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell'ambito del regolamento (CE) n. 1039/2006.

Qualora un'aggiudicazione al livello della restituzione massima all'esportazione fissata ai sensi del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l'aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile.

Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono la stessa restituzione all'esportazione per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile, il quantitativo diminuito disponibile è aggiudicato procedendo come segue:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, o

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi, o

c)

per estrazione a sorte.

3.   Il prezzo da pagare all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 632 EUR a tonnellata per lo zucchero bianco e di 497 EUR per lo zucchero greggio.

Articolo 5

1.   Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato III.

2.   I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Articolo 6

1.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione della restituzione massima all'esportazione da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato IV, il quantitativo esatto venduto mediante gara parziale.

2.   Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 7

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

(4)  GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1555/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 3).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro

Organismo di intervento

Quantitativi detenuti dall'organismo di intervento e disponibili per la vendita per esportazione

(in tonnellate)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/B-1040 Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

28 648,00

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

35 902,72

Spagna

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

43 084,00

Irlanda

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tél.: (00 353) 53 63437

Fax: (00 353) 9142843

12 000,00

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (39 06) 49 49 95 58

Fax: (39 06) 49 49 97 61

492 791,70

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24.

HU-1095 Budapest

Tel.: 36/1/219-6213

Fax: 36/1/219-8905 vagy 36/1/219-6259

138 592,90

Polonia

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tél.: +48 22 661 71 30

Fax: +48 22 661 72 77

8 623,00

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000,00

Svezia

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tél.: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

59 038,00


ALLEGATO II

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Modulo (1)

Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 38/2007

1

2

3

4

5

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Restituzione all'esportazione

(EUR/100 kg)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34.


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 1

in bulgaro

:

Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 38/2007

in spagnolo

:

Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 38/2007

in ceco

:

Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 38/2007

in danese

:

Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 38/2007

in tedesco

:

Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 38/2007

in estone

:

Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 38/2007

in greco

:

Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 38/2007

in inglese

:

Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 38/2007

in francese

:

Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 38/2007

in italiano

:

Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 38/2007

in lettone

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 38/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju

in lituano

:

Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 38/2007

in ungherese

:

Visszatérítéssel exportálva a 38/2007/EK rendelet szerint

in maltese

:

Esportat b’rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 38/2007

in olandese

:

Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 38/2007

in polacco

:

Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 38/2007

in portoghese

:

Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 38/2007

in romeno

:

Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 38/2007

in slovacco

:

Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 38/2007

in sloveno

:

Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 38/2007

in finlandese

:

Viety asetuksen (EY) N:o 38/2007 mukaisella vientituella

in svedese

:

Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 38/2007


ALLEGATO IV

Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Modulo (1)

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 38/2007

1

2

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate)

 

 


(1)  Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34.


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