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Document 32007R0038
Commission Regulation (EC) No 38/2007 of 17 January 2007 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovakia and Sweden
Regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007 , recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese
Regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007 , recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese
GU L 11 del 18.1.2007, p. 4–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32006R0952 | deroga parziale | articolo 59 | 21/01/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32007R0203 | sostituzione | articolo 1 | 28/02/2007 |
18.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 38/2007 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2007
recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera g) e paragrafo, 2, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d'intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso. |
(2) |
Il Belgio, la Repubblica ceca, l’Irlanda, l’Italia, la Polonia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e l’Ungheria dispongono di scorte di intervento di zucchero. Per rispondere alle esigenze del mercato, è opportuno aprire una gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l'esportazione. |
(3) |
Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione è necessario non fissare restituzioni all'esportazione per i paesi dei Balcani occidentali. |
(4) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, occorre che la Commissione fissi una restituzione massima all'esportazione per ciascuna gara parziale. |
(5) |
Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese comunichino le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, nel bando di gara occorre stabilire il prezzo che deve essere pagato dall'aggiudicatario. |
(7) |
Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno stabilire il periodo di validità dei titoli di esportazione. |
(8) |
Per assicurare la corretta gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento occorre prevedere che gli Stati membri comunichino alla Commissione i quantitativi effettivamente venduti ed esportati. |
(9) |
A norma dell’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d’intervento (3), resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero di intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento di cui al presente regolamento. |
(10) |
È opportuno che i quantitativi disponibili per uno Stato membro che possono essere aggiudicati quando la Commissione fissa la restituzione massima all'esportazione tengano conto dei quantitativi aggiudicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, tedesco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese (4). |
(11) |
Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese mettono in vendita, mediante apertura di una gara permanente per l'esportazione verso tutte le destinazioni esclusa l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, il Kosovo e il Montenegro, un quantitativo totale di 852 681 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per l'esportazione. I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
Articolo 2
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 19 gennaio 2007 e termina il 24 gennaio 2007 alle 15.00, ora di Bruxelles.
Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni:
— |
7 e 21 febbraio 2007, |
— |
7 e 28 marzo 2007, |
— |
18 e 25 aprile 2007, |
— |
9 e 23 maggio 2007, |
— |
13 e 27 giugno 2007, |
— |
11 e 18 luglio 2007, |
— |
8 e 29 agosto 2007, |
— |
12 e 26 settembre 2007. |
2. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I.
Articolo 3
Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti rimane segreta.
Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modello riportato nell’allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 4
1. La Commissione fissa una restituzione massima all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio o decide di non dare seguito alle offerte ricevute secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell'ambito del regolamento (CE) n. 1039/2006.
Qualora un'aggiudicazione al livello della restituzione massima all'esportazione fissata ai sensi del paragrafo 1 comporti il superamento del quantitativo diminuito disponibile per una partita, l'aggiudicazione è limitata al quantitativo diminuito disponibile.
Qualora per uno Stato membro le aggiudicazioni a tutti gli offerenti che offrono la stessa restituzione all'esportazione per una data partita comportino il superamento del quantitativo diminuito disponibile, il quantitativo diminuito disponibile è aggiudicato procedendo come segue:
a) |
suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta, o |
b) |
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi, o |
c) |
per estrazione a sorte. |
3. Il prezzo da pagare all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006, è di 632 EUR a tonnellata per lo zucchero bianco e di 497 EUR per lo zucchero greggio.
Articolo 5
1. Le domande di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 20 una delle diciture elencate nell'allegato III.
2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.
Articolo 6
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione della restituzione massima all'esportazione da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato IV, il quantitativo esatto venduto mediante gara parziale.
2. Entro la fine di ogni mese per il mese precedente, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti ai titoli di esportazione rinviati alle autorità competenti e i quantitativi corrispondenti di zucchero esportato, tenendo conto delle tolleranze di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).
Articolo 7
In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, detto regolamento si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.
(4) GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1555/2006 (GU L 288 del 19.10.2006, pag. 3).
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO I
Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero
Stato membro |
Organismo di intervento |
Quantitativi detenuti dall'organismo di intervento e disponibili per la vendita per esportazione (in tonnellate) |
|||||||||
Belgio |
|
28 648,00 |
|||||||||
Repubblica ceca |
|
35 902,72 |
|||||||||
Spagna |
|
43 084,00 |
|||||||||
Irlanda |
|
12 000,00 |
|||||||||
Italia |
|
492 791,70 |
|||||||||
Ungheria |
|
138 592,90 |
|||||||||
Polonia |
|
8 623,00 |
|||||||||
Slovacchia |
|
34 000,00 |
|||||||||
Svezia |
|
59 038,00 |
ALLEGATO II
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3
Modulo (1)
Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 38/2007
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Numerazione degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo (t) |
Restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34.
ALLEGATO III
Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 1
in bulgaro |
: |
Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 38/2007 |
in spagnolo |
: |
Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 38/2007 |
in ceco |
: |
Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 38/2007 |
in danese |
: |
Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 38/2007 |
in tedesco |
: |
Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 38/2007 |
in estone |
: |
Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 38/2007 |
in greco |
: |
Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 38/2007 |
in inglese |
: |
Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 38/2007 |
in francese |
: |
Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 38/2007 |
in italiano |
: |
Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 38/2007 |
in lettone |
: |
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 38/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju |
in lituano |
: |
Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 38/2007 |
in ungherese |
: |
Visszatérítéssel exportálva a 38/2007/EK rendelet szerint |
in maltese |
: |
Esportat b’rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 38/2007 |
in olandese |
: |
Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 38/2007 |
in polacco |
: |
Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 38/2007 |
in portoghese |
: |
Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 38/2007 |
in romeno |
: |
Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 38/2007 |
in slovacco |
: |
Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 38/2007 |
in sloveno |
: |
Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 38/2007 |
in finlandese |
: |
Viety asetuksen (EY) N:o 38/2007 mukaisella vientituella |
in svedese |
: |
Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 38/2007 |
ALLEGATO IV
Modello da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 6, paragrafo 1
Modulo (1)
Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 38/2007
1 |
2 |
Stato membro che vende lo zucchero di intervento |
Quantitativo effettivamente venduto (tonnellate) |
|
|
(1) Da trasmettere via fax al seguente numero: +32 2 292 10 34.