Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0072

    Direttiva 2007/72/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007 , che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam. (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 329 del 14.12.2007, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/01/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/72/oj

    14.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/37


    DIRETTIVA 2007/72/CE DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2007

    che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam.

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Galega orientalis Lam. è una pianta foraggera ampiamente coltivata in alcuni Stati membri, che ha un ruolo importante nel miglioramento della qualità dei mangimi per gli animali d’allevamento.

    (2)

    La specie in questione non rientra però nel campo di applicazione della direttiva 66/401/CEE sulle regole uniformi per la certificazione delle sementi ed non può pertanto circolare liberamente sul territorio comunitario.

    (3)

    Giacché risponde a tutte le condizioni per la certificazione pertinenti, sarebbe pertanto opportuno includere la Galega orientalis Lam. nell’elenco che figura alla direttiva 66/401/CEE.

    (4)

    I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

    1)

    nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.b), tra le voci «Leguminose» e «Hedysarum coronarium L. Sulla» è inserita la seguente voce:

    «Galega orientalis Lam. galega foraggera»;

    2)

    nell’articolo 3, paragrafo 1, tra la voci «Festuca rubra L. x Festulolium» e «Lolium multiflorum Lam.» è stata inserita la seguente voce:

    «Galega orientalis Lam. galega foraggera»;

    3)

    gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Recepimento

    Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).


    ALLEGATO

    1.

    L’allegato II della direttiva 66/401/CEE è modificato come segue:

    a)

    nella sezione I, punto 2.A, nella tabella «SEMENTI CERTIFICATE», tra le voci «LEGUMINOSAE» e «Hedysarum coronarium» è inserita la riga seguente:

    Specie

    Germinazione

    Purezza analitica

    Tenore massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito alla colonna 4 dell’allegato III

    (totale per colonna)

    Condizioni relative al contenuto di semente di lupino di colore diverso e di semente di lupino bianco amaro

    Facoltà germinativa minima

    (% di seme puro)

    Tenore massimo di semi duri

    (% di seme puro)

    Tenore di purezza analitica

    (% in peso)

    Tenore massimo di semi di altre specie di piante

    (% in peso)

    Totale

    Singola specie

    Agropyron repens

    Alopecurus myosuroides

    Melilotus spp.

    Raphanus raphanistrum

    Sinapis arvensis

    Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

    Cuscuta spp.

    Rumex spp. invece di Rumex acetosella e Rumex maritimus

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    «Galega orientalis Lam.

    60

    40

    97

    2,0

    1,5

     

     

    0,3

    0

    0

    0

    0 (l) (m)

    10 (e)»

     

    b)

    Nella sezione II, punto 2.A, nella tabella «SEMENTI DI BASE», tra le voci «LEGUMINOSAE» e «Hedysarum coronarium» è inserita la riga seguente:

    Specie

    Tenore massimo di semi di altre specie di piante

    Altre norme o condizioni

    Totale

    (% in peso)

    Il contenuto in un campione del peso stabilito nella colonna 4 dell’allegato III espresso in cifre

    (totale per colonna)

    Singola specie

    Rumex spp. invece di Rumex acetosella e Rumex maritimus

    Agropyron repens

    Alopecurus myosuroides

    Melilotus spp.

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    «Galega orientalis Lam.

    0,3

    20

    2

     

     

    (e)

    (j)»

    2.

    Nella tabella dell’allegato III la riga seguente è inserita tra le voci «LEGUMINOSAE» e «Hedysarum coronarium»:

    Specie

    Peso massimo di un lotto

    (in tonnellate)

    Peso minimo del campione prelevato da un lotto

    (in grammi)

    Peso del campione per i dosaggi espressi in cifre come descritto alle colonne da 12 a 14 dell’allegato II, sezione I, punto 2.A, e alle colonne da 3 a 7 dell’allegato II, sezione II, punto 2.A

    (in grammi)

    1

    2

    3

    4

    «Galega orientalis Lam.

    10

    250

    200»


    Top