Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0006

    Direttiva 2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis , spinosad e tiametoxam (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 43 del 15.2.2007, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 56M del 29.2.2008, p. 40–45 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/6/oj

    15.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/13


    DIRETTIVA 2007/6/CE DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2007

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l’iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 4 giugno 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF AG, Belgio, la richiesta di iscrizione della sostanza attiva metrafenone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2003/105/CE della Commissione (2) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (2)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 aprile 2000 la Germania ha ricevuto da AgraQuest la richiesta di iscrizione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo QST 713 (di seguito «Bacillus subtilis») nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2001/6/CE della Commissione (3) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 19 luglio 1999 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Dow AgroSciences la richiesta di iscrizione della sostanza attiva spinosad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/210/CE della Commissione (4) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (4)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 17 marzo 1999 la Spagna ha ricevuto dalla ditta Novartis Crop Protection AG (ora Syngenta) la domanda di iscrizione della sostanza attiva tiametoxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2000/181/CE della Commissione (5) il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) i progetti delle relazioni di valutazione delle sostanze il 31 ottobre 2003 (metrafenone) e alla Commissione, rispettivamente, il 15 maggio 2001 (Bacillus subtilis), il 5 marzo 2001 (spinosad) e il 21 gennaio 2002 (tiametoxam).

    (6)

    La relazione di valutazione per il metrafenone è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro Valutazione e presentata alla Commissione il 18 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per il metrafenone (6). Detta relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I progetti di relazioni di valutazione per il Bacillus subtilis, lo spinosad e il tiametoxam sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul metrafenone, sul Bacillus subtilis, sullo spinosad e sul tiametoxam.

    (7)

    Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione soddisfino in generale le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nelle relazioni di esame della Commissione. È pertanto opportuno includere il metrafenone, il Bacillus subtilis, lo spinosad e il tiametoxam nell’allegato I di tale direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

    (8)

    Fermi restando gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti relative ai prodotti fitosanitari contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni applicabili di cui all’allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/414/CEE. In deroga a quanto appena affermato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

    (10)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2007.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come sostanze attive entro il 31 luglio 2007. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva relative al metrafenone, al Bacillus subtilis, allo spinosad o al tiametoxam, eccetto quelle della parte B dell’iscrizione riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13, paragrafo 2.

    2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metrafenone o Bacillus subtilis o spinosad o tiametoxam come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 gennaio 2007, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della suddetta direttiva riguardante le sostanze metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

    Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

    a)

    nel caso di un prodotto contenente metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008; oppure

    b)

    nel caso di prodotti contenenti metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad o tiametoxam come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 luglio 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive rispettive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2007.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

    (2)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

    (3)  GU L 2 del 5.1.2001, pag. 25.

    (4)  GU L 64 dell’11.3.2000, pag. 24.

    (5)  GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.

    (6)  EFSA Scientific Report (2006)58, 1-72, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metrafenone (ultimato: 13 gennaio 2006).


    ALLEGATO

    Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

    Numero

    Nome comune, mumeri d’identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Entrata in vigore

    Scadenza dell’iscrizione

    Disposizioni specifiche

    «139

    Metrafenone

    CAS n. 220899-03-6

    CIPAC n. 752

    3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametossi-2′,6-dimetilbenzofenone

    ≥ 940 g/kg

    1o febbraio 2007

    31 gennaio 2017

    PARTE A

    Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, delle caratteristiche della sostanza, quale prodotta commercialmente.

    140

    Bacillus subtilis

    (Cohn 1872)

    Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713

    Collezione di colture n. NRRL B -21661

    CIPAC n. non assegnato

    Non pertinente

     

    1o febbraio 2007

    31 gennaio 2017

    PARTE A

    Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

    PARTE B

    Per applicare i principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del Bacillus subtilis, in particolare le appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    141

    Spinosad

    CAS n. 131929-60-7 (spinosyn A)

    131929-63-0 (spinosyn D)

    CIPAC n. 636

     

    Spinosyn A:

    (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-8-ossaciclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

     

    Spinosyn D:

    (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano silossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-4,14-dimetil-1H-8-ossaciclodoeca[b]as-indacene-7,15-dione

    Spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D

    ≥ 850 g/kg

    1o febbraio 2007

    31 gennaio 2017

    PARTE A

    Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    In tale valutazione globale gli Stati membri

    devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

    devono prestare particolare attenzione ai rischi per i lombrichi, quando la sostanza è utilizzata in serra.

    Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

    142

    Tiametoxam

    CAS n. 153719-23-4

    CIPAC n. 637

    (E,Z)-3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]ossadiazinan-4-ilidene-N-nitroamina

    ≥ 980 g/kg

    1o febbraio 2007

    31 gennaio 2017

    PARTE A

    Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

    In tale valutazione globale gli Stati membri

    devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche,

    devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

    devono prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per piccoli erbivori, se la sostanza è utilizzata per il trattamento delle sementi.

    Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


    (1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.


    Top