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Document 32007E0406

    Azione comune 2007/406/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2007 , relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

    GU L 151 del 13.6.2007, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/406/oj

    13.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 151/52


    AZIONE COMUNE 2007/406/PESC DEL CONSIGLIO

    del 12 giugno 2007

    relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, e l'articolo 28, paragrafo 3, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito ad un invito ufficiale del governo della Repubblica democratica del Congo (RDC) il Consiglio ha adottato il 2 maggio 2005 l'azione comune 2005/355/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (1) (EUSEC RD Congo), in particolare per sostenere il processo di transizione nell'RDC, nonché la formazione di un esercito nazionale ristrutturato ed integrato, istituito dall'accordo globale e completo, firmato dalle parti congolesi a Pretoria il 17 dicembre 2002, seguito dall'atto finale firmato a Sun City il 2 aprile 2003.

    (2)

    In seguito alla ratifica nel 2005 della Costituzione della terza Repubblica congolese, le elezioni del 2006 nell'RDC hanno segnato la fine del processo di transizione consentendo la formazione nel 2007 di un governo il cui programma prevede, in particolare, una riforma globale del settore della sicurezza, l'elaborazione di un concetto nazionale e azioni prioritarie di riforma nei settori della polizia, delle forze armate e della giustizia.

    (3)

    Le Nazioni Unite hanno riaffermato il loro sostegno al processo di transizione e alla riforma del settore della sicurezza (SSR) in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conducono nell'RDC la missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) che contribuisce alla sicurezza e alla stabilità nel paese. Il 15 maggio 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1756 (2007) che proroga il mandato della MONUC e consente alla missione di contribuire, in stretto coordinamento con gli altri partner internazionali, in particolare l'Unione europea (UE), agli sforzi volti a sostenere il governo nel processo iniziale di pianificazione della SSR.

    (4)

    L'UE ha mostrato un sostegno costante al processo di transizione nell'RDC e alla riforma del settore della sicurezza, adottando, fra l'altro, altre due azioni comuni: l'azione comune 2004/847/PESC, del 9 dicembre 2004, concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (2), e l'azione comune 2006/319/PESC, del 27 aprile 2006, relativa all’operazione militare dell'Unione europea a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (3) (operazione EUFOR RD Congo).

    (5)

    Consapevole dell'interesse di un approccio globale che riunisca le diverse iniziative in corso, l'UE ha indicato, nelle conclusioni adottate dal Consiglio il 15 settembre 2006, di essere pronta ad assicurare il coordinamento delle iniziative internazionali intraprese nel settore della sicurezza, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, per sostenere le autorità congolesi in questo settore.

    (6)

    Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha approvato un concetto generale riveduto relativo al proseguimento della missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nell'RDC.

    (7)

    Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha approvato un concetto operativo relativo ad una missione di polizia, condotta nell'ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa sulla SSR e la sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD Congo. Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune relativa alla missione di polizia condotta nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (RSS) e alla sua interfaccia in materia di giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo). Questa missione sostituirà la missione EUPOL Kinshasa.

    (8)

    Le sinergie tra le due missioni, EUPOL RD Congo e EUSEC RD Congo, dovrebbero essere incoraggiate tenuto conto anche dell'eventualità che le due missioni diventino una missione unica.

    (9)

    Per rafforzare la coerenza delle attività dell'UE nell'RDC dovrebbe essere assicurato a Kinshasa e a Bruxelles un coordinamento quanto più stretto possibile tra i vari attori dell'UE, in particolare mediante opportuni accordi. Il rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa dovrebbe svolgere un ruolo essenziale al riguardo, tenuto conto del suo mandato.

    (10)

    Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/112/PESC (4) che nomina il signor Roeland VAN DE GEER in qualità di nuovo RSUE per la regione dei Grandi laghi in Africa.

    (11)

    Il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) per la politica estera e di sicurezza comune ha indirizzato al governo dell'RDC una lettera datata 11 maggio 2007 in cui manifesta il rinnovato impegno dell'UE.

    (12)

    L'azione comune 2005/355/PESC è stata modificata a più riprese, allo scopo di rafforzare la missione, in particolare con l'azione comune 2005/868/PESC relativa all'attuazione di un progetto di assistenza tecnica relativo all’ammodernamento della catena dei pagamenti del ministero della difesa nell'RDC e con l'azione comune 2007/192/PESC relativa all'installazione di una cellula incaricata di sostenere i progetti specifici finanziati o attuati dagli Stati membri e dai consiglieri a livello delle amministrazioni militari provinciali. Il mandato della missione proseguirà fino al 30 giugno 2007 e dovrebbe essere prorogato e riesaminato alla luce del concetto riveduto per la missione.

    (13)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detta azione comune e le sue modifiche successive con una nuova azione comune.

    (14)

    Sarebbe opportuno che Stati terzi partecipino al progetto conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

    (15)

    L'attuale situazione della sicurezza nell'RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Missione

    1.   L'Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata «EUSEC RD Congo», al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione delle varie fazioni armate nella RDC e di aiutare il paese nei suoi sforzi di ristrutturazione e di ricostruzione dell'esercito congolese. La missione deve fornire consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti o attraverso progetti concreti, facendo attenzione a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello stato di diritto.

    2.   La missione opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

    Articolo 2

    Mandato

    In coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, in particolare le Nazioni Unite, e perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 1, la missione è volta ad apportare un sostegno concreto nel quadro della SSR nell'RDC, come definito nel concetto generale riveduto, compreso:

    a)

    fornire consulenza e assistenza alle autorità congolesi nell'ambito dei lavori da esse svolti di integrazione, ristrutturazione e ricostruzione dell'esercito congolese, in particolare:

    contribuendo all'elaborazione dei vari concetti e delle politiche nazionali, come pure ai lavori su aspetti orizzontali che abbracciano tutti i settori interessati dalla riforma del settore della sicurezza nell'RDC;

    fornendo un sostegno ai comitati e agli organi che partecipano a questi lavori e contribuendo alla definizione delle priorità e delle esigenze concrete dei congolesi;

    b)

    condurre e portare a termine il progetto di assistenza tecnica relativo all'ammodernamento della catena dei pagamenti del ministero della difesa nell'RDC, in seguito denominato «progetto di catena dei pagamenti», per assolvere le funzioni definite nel concetto generale relativo al progetto;

    c)

    individuare e contribuire all'elaborazione di vari progetti e opzioni cui l'UE o i suoi Stati membri possono decidere di dare un sostegno in materia di riforma del settore della sicurezza;

    d)

    sorvegliare e assicurare l'attuazione di progetti specifici finanziati o avviati dagli Stati membri nell'ambito degli obiettivi della missione, in coordinamento con la Commissione;

    e

    e)

    contribuire ad assicurare la coerenza dell'insieme degli sforzi compiuti in materia di RSS.

    Articolo 3

    Struttura della missione

    La missione è strutturata come segue:

    a)

    un ufficio a Kinshasa, che comprende in particolare:

    la direzione della missione,

    esperti distaccati in una squadra incaricata di contribuire ai lavori relativi alla SSR condotti dall'amministrazione congolese a livello interministeriale; e

    esperti distaccati in una cellula incaricata in particolare dell'identificazione dei progetti specifici finanziati o attuati dagli Stati membri e del sostegno agli stessi;

    b)

    consiglieri distaccati in posti chiave dell'amministrazione centrale del ministero della Difesa a Kinshasa e presso amministrazioni provinciali dipendenti dal ministero della Difesa;

    c)

    una squadra incaricata del progetto di catena dei pagamenti composta di:

    un capo progetto, di base a Kinshasa, nominato dal capomissione e posto sotto la sua autorità;

    una divisione «consulenza, perizia e realizzazione», di base a Kinshasa, composta di personale non distaccato presso i comandi delle brigate integrate, compreso un gruppo mobile di esperti che partecipano al controllo del personale militare delle brigate integrate; ed

    esperti distaccati presso i comandi delle brigate integrate.

    Articolo 4

    Piano di attuazione

    Il capomissione, assistito dal segretariato generale del Consiglio, elabora un piano di attuazione riveduto della missione (OPLAN), approvato dal Consiglio.

    Articolo 5

    Capomissione

    1.   Il generale Pierre Michel JOANA è nominato capomissione. Questi assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

    2.   Nell'ambito del mandato della missione di cui all'articolo 2, lettera d), il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri. A tal fine, il capomissione conclude un accordo con gli Stati membri interessati. Tali accordi disciplinano in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri contributori.

    Né l'UE né l'SG/AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri contributori per atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

    3.   Al fine di eseguire il bilancio della missione, il capomissione stipula un contratto con la Commissione europea.

    4.   Il capomissione collabora strettamente con l'RSUE.

    Articolo 6

    Personale

    1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.

    2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

    3.   Tutti gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE competente e svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

    Articolo 7

    Catena di comando

    1.   La missione dispone di una catena di comando unificata.

    2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

    3.   L'SG/AR fornisce orientamenti al capomissione tramite l'RSUE.

    4.   Il capomissione dirige la missione e ne assume la gestione quotidiana.

    5.   Il capomissione riferisce all'SG/AR tramite l'RSUE.

    6.   L'RSUE riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

    Articolo 8

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano di attuazione e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dall'SG/AR.

    2.   L'RSUE fornisce al capomissione gli orientamenti politici necessari per la sua azione a livello locale.

    3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    4.   Il CPS riceve periodicamente relazioni dal capomissione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

    Articolo 9

    Disposizioni finanziarie

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 9 700 000 EUR.

    2.   Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

    a)

    la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi;

    b)

    il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

    3.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

    4.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall'entrata in vigore della presente azione comune.

    Articolo 10

    Partecipazione degli Stati terzi

    1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

    2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

    3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

    4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima. Se l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

    Articolo 11

    Coerenza e coordinamento

    1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra la presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3, secondo comma del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine. Si pongono in essere, sia a Kinshasa, sia a Bruxelles, accordi relativi al coordinamento delle attività dell'UE nell'RDC.

    2.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione.

    3.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione dell'EUSEC RD Congo e il capomissione dell'EUPOL RD Congo coordinano strettamente le loro azioni e stimolano le sinergie tra le due missioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti orizzontali della riforma del settore della sicurezza nell'RDC, anche nell'ambito della ripartizione delle funzioni tra le due missioni.

    4.   Conformemente al suo mandato, l'RSUE provvede affinché sia assicurata la coerenza tra le azioni intraprese dalla missione EUSEC e dalla missione EUPOL RD Congo. Egli contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella SSR nell'RDC.

    5.   Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti, in particolare la MONUC e gli Stati terzi impegnati nella RDC.

    Articolo 12

    Comunicazione di informazioni classificate

    1.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio (5).

    2.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

    3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti saranno comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

    4.   L'SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (6).

    Articolo 13

    Status del personale della missione

    1.   Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest'ultima.

    2.   Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

    Articolo 14

    Sicurezza

    1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUSEC RD Congo.

    2.   Il capomissione esercita tale responsabilità conformemente alle direttive dell'UE in materia di sicurezza del personale dell'UE schierato al di fuori del territorio dell'UE in una missione operativa di cui al titolo V del trattato e relativi documenti.

    3.   Una formazione conforme alle misure di sicurezza sarà effettuata per tutto il personale secondo il piano di attuazione (OPLAN). L'ufficiale dell'EUSEC RD Congo incaricato della sicurezza distribuirà periodicamente un sunto delle istruzioni in materia di sicurezza.

    Articolo 15

    Revisione della missione

    Il CPS, sulla base di una relazione del segretariato generale del Consiglio presentata al più tardi nel marzo 2008, approva raccomandazioni al Consiglio in vista dell'adozione di una decisione in merito all'eventuale convergenza delle due missioni EUSEC RD Congo e EUPOL RD Congo in un'unica missione.

    Articolo 16

    Entrata in vigore e durata

    La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2007.

    Essa si applica fino al 30 giugno 2008.

    Articolo 17

    Pubblicazione

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SCHÄUBLE


    (1)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2007/192/PESC (GU L 87 del 28.3.2007, pag. 22).

    (2)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2006/913/PESC (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 67).

    (3)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98. Azione comune abrogata dall'azione comune 2007/147/PESC (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 44).

    (4)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.

    (5)  Decisione 2001/264/CE (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

    (6)  Decisione 2006/683/CE, Euratom (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).


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