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Document 32007E0405

Azione comune 2007/405/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2007 , relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

GU L 151 del 13.6.2007, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/405/oj

13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/46


AZIONE COMUNE 2007/405/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito ad un invito ufficiale del governo della Repubblica democratica del Congo (RDC), il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1), prevista nell’accordo globale e completo sulla transizione nella Repubblica democratica del Congo, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, e il memorandum in materia militare e di sicurezza in data 29 giugno 2003.

(2)

In seguito alla promulgazione, il 18 febbraio 2006, della Costituzione della RDC, le elezioni del 2006 nella RDC hanno segnato la fine del processo di transizione consentendo la formazione nel 2007 di un governo il cui programma prevede, in particolare, una riforma globale del settore della sicurezza (SSR), l’elaborazione di un concetto nazionale e azioni prioritarie di riforma nei settori della polizia, delle forze armate e della giustizia.

(3)

Le Nazioni Unite hanno riaffermato il loro sostegno alla SSR in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conducono nella RDC la missione di osservazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) che contribuisce alla sicurezza e alla stabilità nel paese. Il 15 maggio 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1756 (2007) che proroga il mandato della MONUC e consente alla missione di contribuire, in stretta collaborazione con gli altri partner internazionali, compresa l’Unione europea (UE), agli sforzi volti a sostenere il governo nel processo iniziale di pianificazione della SSR.

(4)

L’UE ha mostrato un sostegno costante al processo di transizione nella RDC e alla SSR, anche mediante l’avvio di tre operazioni nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), EUSEC RD Congo (2), EUPOL Kinshasa e l’operazione EUFOR RD Congo (3).

(5)

Consapevole dell’interesse di un approccio globale che riunisca le diverse iniziative in corso, nelle conclusioni adottate dal Consiglio il 15 settembre 2006 l’UE ha indicato di essere pronta ad assicurare il coordinamento delle iniziative internazionali intraprese nel settore della sicurezza, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, per sostenere le autorità congolesi in questo settore.

(6)

In questo contesto, il segretariato generale del Consiglio e i servizi della Commissione hanno effettuato, nell’ottobre 2006 e nel marzo 2007, due missioni di valutazione della RDC, di concerto con le autorità congolesi, per elaborare un approccio globale dell’UE in materia di SSR.

(7)

Il 7 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/913/PESC che modifica e proroga l’azione comune 2004/847/PESC. Il nuovo mandato, valido fino al 30 giugno 2007, ha consentito a EUPOL «Kinshasa» di rafforzare altresì la sua capacità di consulenza alla polizia congolese nella prospettiva di agevolare il processo di riforma del settore della sicurezza nella RDC insieme alla missione EUSEC RD CONGO.

(8)

Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha approvato un concetto operativo relativo ad una missione di polizia condotta nell’ambito della politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) sulla SSR e la sua interfaccia con la giustizia nella RDC, denominata EUPOL RD Congo. Questo concetto prevede in particolare che non ci sarà soluzione di continuità tra la fine delle attività dell’EUPOL Kinshasa e l’inizio di quelle dell’EUPOL RD Congo.

(9)

Alla stessa data, il 14 maggio 2007, il Consiglio ha approvato un concetto generale riveduto relativo al proseguimento della missione di consulenza e di assistenza per la SSR nella RDC, EUSEC RD Congo.

(10)

Le sinergie tra le due missioni, EUSEC RD Congo ed EUPOL RD Congo, dovrebbero essere incoraggiate tenuto conto anche dell’eventualità che le due missioni diventino una missione unica.

(11)

Per rafforzare la coerenza delle attività dell’UE nella RDC dovrebbe essere assicurato a Kinshasa e a Bruxelles un coordinamento quanto più stretto possibile tra i vari attori dell’UE, in particolare mediante opportuni accordi. Il rappresentante speciale dell’UE (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa dovrebbe svolgere un ruolo essenziale al riguardo, tenuto conto del suo mandato.

(12)

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/112/PESC (4) che nomina il signor Roeland VAN DE GEER nuovo RSUE per la regione dei Grandi laghi in Africa.

(13)

L’11 maggio 2007 il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ha inviato una lettera alle autorità congolesi per informarle della disponibilità dell’UE a continuare e approfondire l’impegno attuale in materia di SSR, al fine di ottenere il loro consenso formale. Con lettera del 2 giugno 2007 le autorità congolesi hanno formalmente accettato l’offerta dell’UE e l’hanno invitata a schierare una missione a tal fine.

(14)

Sarebbe opportuno che Stati terzi partecipino al progetto conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(15)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e nuocere agli obiettivi della PESC, definiti all’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza, di assistenza e di controllo per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata EUPOL RD Congo, al fine di contribuire agli sforzi congolesi di riforma e di ristrutturazione del settore della polizia e alla sua interazione con la giustizia. La missione fornisce consulenza e assistenza direttamente alle autorità congolesi competenti, attraverso la commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP) e la commissione mista della giustizia, attenta a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto.

2.   La missione opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   La missione sosterrà la SSR nel settore della polizia e la sua interfaccia con la giustizia. Grazie a un’azione di controllo, guida e consulenza, particolarmente attenta alla dimensione strategica, EUPOL RD Congo:

contribuisce alla riforma e alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese (PNC) fornendo un sostegno alla creazione di una forza di polizia vitale, professionale e multietnica/integrata tenendo conto dell’importanza della polizia di prossimità in tutto il paese, con il pieno coinvolgimento delle autorità congolesi,

contribuisce a migliorare l’interazione tra polizia e sistema giudiziario penale in senso lato,

contribuisce ad assicurare coerenza nell’insieme degli sforzi intrapresi in materia di SSR,

agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD Congo e con i progetti della Commissione, e in coordinamento con gli altri sforzi intrapresi a livello internazionale nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale.

2.   EUPOL RD Congo è una missione senza poteri esecutivi. Essa svolge i suoi compiti anche attraverso funzioni di controllo, guida e consulenza.

3.   La missione fornisce consulenza agli Stati membri e agli Stati terzi e, sotto la loro responsabilità, coordina e agevola l’attuazione dei progetti nei settori d’interesse per la missione, sostenendone gli obiettivi.

Articolo 3

Struttura della missione e area di schieramento

1.   La missione dispone di un quartier generale a Kinshasa composto da:

a)

capomissione;

b)

una squadra di consiglieri di polizia a livello strategico;

c)

una squadra di consiglieri di polizia a livello operativo;

d)

una squadra di consiglieri giuridici a livello strategico e operativo;

e)

un sostegno amministrativo.

2.   La ripartizione funzionale dei compiti è la seguente:

a)

esperti integrati nei vari gruppi di lavoro della riforma della polizia e consiglieri assegnati ai posti organizzativi e decisionali chiave della commissione di controllo della riforma della polizia (CSRP), prevista dalle autorità congolesi;

b)

esperti assegnati alla polizia nazionale congolese (PNC), in particolare nei posti chiave, nonché esperti assegnati all’inquadramento della polizia giudiziaria e della polizia incaricata del mantenimento dell’ordine pubblico;

c)

un sostegno nel settore del diritto penale per unire alle attività nel settore della polizia un’interfaccia con la giustizia penale e dar seguito ad aspetti importanti della riforma della giustizia penale, anche in materia di diritto penale militare;

d)

una competenza in grado di contribuire ai lavori relativi agli aspetti orizzontali della SSR.

3.   L’area di schieramento è Kinshasa. Date le implicazioni geografiche della missione su tutto il territorio della RDC, derivanti dal mandato, potrebbero rendersi necessari spostamenti di esperti e la loro presenza temporanea nelle province, su istruzione del capomissione o di qualsiasi persona da esso abilitata a tal fine, in funzione della situazione di sicurezza.

Articolo 4

Piano di attuazione

Il capomissione redige il piano operativo della missione (OPLAN) per sottoporlo all’approvazione del Consiglio. Il capomissione è assistito in questo compito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il sovrintendente Adílio Ruivo Custódio è nominato capomissione.

2.   Il capomissione esercita il controllo operativo sulla missione EUPOL RD Congo e ne assume la gestione quotidiana.

3.   Le autorità nazionali delegano al capomissione il controllo operativo dell’EUPOL RD Congo.

4.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale. Per il personale distaccato l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o europea interessata.

5.   Per dare esecuzione al bilancio della missione, il capomissione firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione collabora strettamente con l’RSUE.

7.   Il capomissione garantisce che EUPOL RD Congo coordini strettamente l’azione con il governo della RDC, le Nazioni Unite tramite la missione MONUC e gli Stati terzi impegnati nella SSR (aspetti inerenti alla polizia e alla relativa interfaccia con la giustizia).

8.   Il capomissione provvede affinché la missione fruisca di un sufficiente livello di visibilità.

Articolo 6

Personale

1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE. Ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

3.   Gli esperti della missione restano sotto l’autorità dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE competente e svolgono le rispettive funzioni e operano nell’interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

Articolo 7

Catena di comando

1.   In quanto operazione di gestione delle crisi, la missione dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L’SG/AR fornisce orientamenti al capomissione tramite l’RSUE.

4.   Il capomissione dirige la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione riferisce all’SG/AR tramite l’RSUE.

6.   L’RSUE riferisce al Consiglio tramite l’SG/AR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare l’OPLAN. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dall’SG/AR.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni dal capomissione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 5 500 000 EUR.

2.   Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all’importo di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi;

b)

il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

4.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall’entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 10

Partecipazione degli Stati terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri dell’UE.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima. Se l’UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.

Articolo 11

Coordinamento

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra la presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma, del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine. Si pongono in essere, sia a Kinshasa, sia a Bruxelles, accordi relativi al coordinamento delle attività dell’UE nella RDC.

2.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione.

3.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione EUSEC RD Congo e il capomissione EUPOL RD Congo coordinano strettamente le loro azioni stimolando le sinergie tra le due missioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti orizzontali della SSR nella RDC, anche nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra le due missioni.

4.   Conformemente al suo mandato, l’RSUE provvede affinché sia assicurata coerenza tra le azioni intraprese dalla missione EUPOL RD Congo e dalla missione EUSEC RD Congo. Egli contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella riforma del settore della sicurezza nella RDC.

5.   Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti, in particolare la MONUC e gli Stati terzi impegnati nella RDC.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell’operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (5).

2.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’operazione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l’UE.

4.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’operazione coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).

Articolo 13

Status del personale della missione

1.   Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest’ultima.

2.   Lo Stato o l’istituzione della Comunità che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall’agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco.

Articolo 14

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza di EUPOL RD Congo.

2.   Il capomissione esercita tale responsabilità conformemente alle direttive dell’UE in materia di sicurezza del personale dell’UE schierato al di fuori del territorio dell’UE in una missione operativa di cui al titolo V del trattato e relativi documenti.

3.   Una formazione conforme alle misure di sicurezza sarà effettuata per tutto il personale, secondo l’OPLAN. L’ufficiale di EUPOL RD Congo incaricato della sicurezza distribuirà periodicamente un sunto delle istruzioni in materia di sicurezza.

Articolo 15

Revisione della missione

Il CPS, sulla base di una relazione del segretariato generale del Consiglio presentata al più tardi nel marzo 2008, approva raccomandazioni al Consiglio in vista dell’adozione di una decisione in merito all’eventuale convergenza delle due missioni EUSEC RD Congo e EUPOL RD Congo in un’unica missione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2007.

Essa si applica fino al 30 giugno 2008.

Articolo 17

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2006/913/PESC (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 67).

(2)  Azione comune 2005/355/PESC del Consiglio, del 2 maggio 2005, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20). Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2007/192/PESC (GU L 87 del 28.3.2007, pag 22).

(3)  Azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa all’operazione militare dell’Unione europea a sostegno della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) durante il processo elettorale (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 98). Azione comune abrogata dall’azione comune 2007/147/PESC (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 44).

(4)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.

(5)  Decisione 2001/264/CE (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

(6)  Decisione 2006/683/CE, Euratom (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).


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