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Document 32007D0814

    2007/814/CE: Decisione della Commissione, del 13 novembre 2007 , che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina

    GU L 326 del 12.12.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/814/oj

    12.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/25


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 novembre 2007

    che abroga la decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, della Repubblica di Corea, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina

    (2007/814/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   INCHIESTE PRECEDENTI E MISURE ESISTENTI

    (1)

    Nell’agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie, tra l’altro, del Sudafrica.

    (2)

    Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (3), di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l’altro, del Sudafrica.

    (3)

    Con la decisione 1999/572/CE del 13 agosto 1999 (4), la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi da parte di una società sudafricana, la Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (di seguito «Haggie» o «la società»).

    (4)

    Con la decisione 1999/572/CE, la Commissione ha inoltre accettato impegni sui prezzi da parte delle seguenti società: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, India; Aceros Camesa SA de CV, Messico; Joint Stock Company Silur, Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 (5) la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dalla Joint Stock Company Silur dell’Ucraina. Le misure antidumping istituite sui cavi d’acciaio originari del Messico sono scadute il 12 agosto 2004 (6). Con la decisione 2006/38/CE del 22 dicembre 2005, la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno offerto dalla Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd.

    (5)

    Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del Sudafrica, fabbricato dalla società, e del tipo di prodotto oggetto dell’impegno (di seguito «il prodotto oggetto dell’impegno») erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

    (6)

    A tale proposito, va osservato che alcuni tipi di cavi in filo d’acciaio attualmente fabbricati dalla Haggie erano esclusi dall’ambito di validità dell’impegno. Tali cavi in filo d’acciaio erano pertanto assoggettati al pagamento del dazio antidumping all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità.

    B.   VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

    1.   Obblighi della società nel quadro dell’impegno

    (7)

    In base all’impegno offerto la società è tenuta, tra l’altro, ad esportare nella Comunità europea il prodotto che ne è oggetto a un prezzo superiore a determinati prezzi minimi stabiliti nell’impegno.

    (8)

    Nel quadro dell’impegno la società aveva inoltre preso atto che l’esenzione dai dazi antidumping determinata dall’impegno era subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una «fattura corrispondente all’impegno». La società si era inoltre impegnata a non emettere simili fatture per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping. La società aveva anche riconosciuto che nelle fatture corrispondenti all’impegno dovevano figurare le informazioni indicate dapprima nell’allegato del regolamento (CE) n. 1796/1999 e successivamente nell’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005.

    (9)

    In base alle condizioni dell’impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea. Tali relazioni devono riguardare i prodotti oggetto dell’impegno che beneficiano dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping nonché i tipi di cavi d’acciaio non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping se importati nella Comunità europea.

    (10)

    È evidente che le relazioni sulle vendite di cui sopra, all’atto della presentazione, devono essere complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che le transazioni devono essere pienamente conformi alle condizioni dell’impegno.

    (11)

    Per garantire il rispetto dell’impegno, la società ha altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei suoi locali, in modo da permettere di controllare l’accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

    (12)

    Va osservato che il 28 ottobre 2003 la società aveva già ricevuto una lettera di monito dai servizi della Commissione per aver violato l’impegno emettendo fatture corrispondenti allo stesso per prodotti che anziché essere oggetto dell’impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Nella lettera di monito si indicava che, date le particolari circostanze in cui si erano verificate le violazioni, non si intendeva revocare l’accettazione dell’impegno, ma veniva sottolineato che in caso di infrazioni successive, sia pure minime, sarebbe stato difficile per la Commissione continuare ad accettare l’impegno della società.

    (13)

    In questo contesto, è stata effettuata una visita di verifica nei locali della società in Sudafrica dal 5 febbraio 2007 al 6 febbraio 2007. La visita di verifica ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

    2.   Esito della visita di verifica presso la società

    (14)

    La visita di verifica ha permesso di stabilire che in due occasioni la società aveva emesso fatture corrispondenti all’impegno (fatture n. 935515 e n. 935516) per prodotti che anziché essere oggetto dell’impegno erano assoggettati alle misure antidumping. Queste transazioni avevano pertanto beneficiato illegalmente dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping all’importazione.

    (15)

    Dalla visita di verifica è emerso che in un’occasione la società non ha adeguato il prezzo unitario di vendita conformemente alle condizioni di pagamento. Il mancato adeguamento in relazione al costo finanziario associato al momento in cui è stato effettuato il pagamento ha determinato un prezzo unitario di vendita inferiore ai prezzi minimi applicabili.

    (16)

    La visita di verifica ha inoltre permesso di stabilire che in più occasioni la società ha emesso fatture corrispondenti all’impegno non conformi all’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 poiché vi ha aggiunto la frase «For sale offshore, not to be sold within the European Union» (Destinato alla vendita all’estero, da non vendere nell’Unione europea).

    (17)

    Dall’analisi delle fatture corrispondenti all’impegno emesse per il periodo oggetto della visita di verifica è emerso che una transazione non figurava nella relazione trimestrale sulle vendite interessate dall’impegno trasmessa alla Commissione. Si è stabilito inoltre che la società ha dichiarato transazioni di prodotti non destinati all’immissione in libera pratica nella Comunità come se fossero destinati all’immissione in libera pratica nella Comunità. La visita di verifica ha anche permesso di stabilire che varie transazioni dichiarate come vendite di transito si riferivano in realtà a merci immesse in libera pratica nella Comunità. Sono state inoltre rilevate discrepanze fra le relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell’impegno e le fatture corrispondenti.

    3.   Motivi per la revoca dell’accettazione dell’impegno

    (18)

    Il fatto che la società abbia emesso fatture corrispondenti all’impegno per il prodotto in esame non oggetto del medesimo e che tali transazioni abbiano beneficiato dell’esenzione dal pagamento del dazio antidumping concessa solamente ai prodotti oggetto dell’impegno costituisce una violazione dell’impegno.

    (19)

    La società non ha ottemperato all’obbligo di rispettare i prezzi minimi per tutte le vendite del prodotto oggetto dell’impegno.

    (20)

    L’emissione di fatture corrispondenti all’impegno non conformi all’allegato del regolamento (CE) n. 1858/2005 per le vendite del prodotto oggetto del medesimo può essere motivo di confusione per le autorità doganali e non consente loro di controllare efficacemente l’impegno stesso, rendendolo quindi inapplicabile.

    (21)

    I fatti esposti nel considerando 17 hanno permesso di concludere che le relazioni trimestrali sulle vendite interessate dall’impegno presentate dalla società non erano complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto e che, pertanto, non erano sufficientemente attendibili per essere utilizzate ai fini del controllo dell’impegno. Anche l’inosservanza degli obblighi relativi alle relazioni costituisce una violazione dell’impegno assunto.

    4.   Osservazioni scritte e audizioni

    a)   Mancata comprensione dell’impegno

    (22)

    Nelle sue osservazioni scritte la società ha riconosciuto che all’atto di emettere le fatture corrispondenti all’impegno e di redigere le relazioni sull’impegno erano stati commessi degli errori a causa di una mancata comprensione delle disposizioni tecniche dell’impegno, di un’interpretazione scorretta del testo e/o della mancata consultazione dello stesso da parte della società. Nelle osservazioni scritte e nel corso dell’audizione del 26 aprile 2007 è stato inoltre dichiarato che i cambiamenti a livello di direzione e la ristrutturazione dell’organizzazione avevano contribuito alla mancata comprensione dei complessi obblighi derivanti dall’impegno.

    (23)

    La società ha altresì ammesso di aver ricevuto la lettera di monito dei servizi della Commissione in data 28 ottobre 2003. La società ha tuttavia dichiarato di non aver mai ricevuto una relazione di verifica che, a suo avviso, avrebbe messo in evidenza gli effettivi errori commessi. La società ha affermato che anche il fatto di non essere stata avvertita degli effettivi errori commessi le ha impedito di modificare le proprie pratiche in rapporto all’elaborazione delle relazioni sull’impegno o di migliorare la propria comprensione dello stesso.

    (24)

    Per rispondere a tali argomentazioni va osservato che il 18 settembre 2003 la società aveva ricevuto una lettera della Commissione in cui venivano indicate in dettaglio le violazioni constatate. Nella lettera di monito del 28 ottobre 2003 non venivano più riprese in dettaglio le violazioni, ma veniva fatto riferimento alla precedente corrispondenza fra la Commissione e la società.

    (25)

    Va osservato altresì che la società può essersi confusa quando ha menzionato una relazione di verifica. La Commissione non ha effettuato una visita di verifica prima di inviare la lettera di monito del 28 ottobre 2003 poiché le violazioni che hanno portato alla lettera di monito stessa erano state constatate grazie a un’analisi a tavolino delle relazioni sull’impegno. La Commissione ha effettuato una verifica nel maggio 2004, ma poiché quest’ultima non ha comportato alcun provvedimento ulteriore non era necessario inviare alla società una lettera al riguardo.

    (26)

    Nel corso dell’audizione la società ha inoltre dichiarato di aver rivisto integralmente il suo sistema, dopo la visita di verifica, in base alle osservazioni formulate in loco, allo scopo di effettuare le modifiche necessarie per rispettare gli obblighi dell’impegno.

    (27)

    Le argomentazioni relative alla mancata comprensione dell’impegno, avanzate dalla società a sua difesa, non modificano la posizione della Commissione, la quale considera che la società non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’impegno. Va osservato inoltre che la società aveva già ricevuto una lettera di monito per aver violato l’impegno in passato e non aveva adottato i provvedimenti necessari per evitare nuove violazioni dello stesso. La mancata comprensione degli obblighi previsti dall’impegno costituisce un grave rischio per un controllo sufficiente ed attendibile dell’impegno.

    b)   Proporzionalità

    (28)

    La società ha ammesso che vi era stata una violazione dei prezzi in un’occasione poiché non aveva effettuato i necessari adeguamenti del prezzo di vendita per un ritardo di pagamento. Tuttavia ha sostenuto che i prezzi di vendita relativi a tutte le altre transazioni rispettavano rigorosamente i prezzi minimi. Essa ha inoltre affermato che il ritardo nel pagamento era dovuto a circostanze impreviste poiché il cliente in questione di norma paga le merci prima che queste gli vengano inviate.

    (29)

    In relazione alle argomentazioni addotte, è opportuno sottolineare che in forza dell’impegno la società ha convenuto di garantire che i prezzi netti di tutte le vendite rientranti nel campo di applicazione dell’impegno fossero pari o superiori ai prezzi minimi di cui all’impegno medesimo.

    (30)

    Inoltre, per quanto riguarda la proporzionalità, il regolamento di base non prescrive, né direttamente né indirettamente, che una violazione di un impegno debba riguardare una percentuale minima delle vendite o una percentuale minima del prezzo minimo.

    (31)

    Tale impostazione è stata inoltre confermata dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado secondo cui qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire di revocare la sua accettazione (7).

    (32)

    Le tesi addotte dalla società in merito alla proporzionalità non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui si è prodotta una violazione dell’impegno e occorre revocare l’accettazione dello stesso.

    c)   Buona fede della società

    (33)

    La società ha dichiarato che, al momento di presentare le relazioni periodiche alla Commissione, era convinta che queste ultime fossero complete, esaurienti e precise sotto ogni aspetto.

    (34)

    La società non ha mai cercato di dichiarare informazioni scorrette o di nascondere informazioni richieste.

    (35)

    Nelle osservazioni scritte e nel corso dell’audizione la società ha inoltre sottolineato di non aver ottenuto alcun beneficio dalle violazioni dell’impegno, tranne in due casi, e che gli errori non erano stati commessi nel quadro di una strategia finalizzata all’elusione.

    (36)

    Per quanto riguarda i considerando di cui sopra, non si ritiene che la società abbia cercato intenzionalmente di approfittare del mancato rispetto degli obblighi previsti dall’impegno o di ostacolare il controllo. Il ripetersi degli errori rende tuttavia inapplicabile un adeguato controllo dell’impegno.

    C.   ABROGRAZIONE DELLA DECISIONE 1999/572/CE

    (37)

    Alla luce di quanto precede è opportuno revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 1999/572/CE della Commissione. Si applica pertanto il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1858/2005,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 1999/572/CE è abrogata.

    Articolo 2

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2007.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

    (3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 121/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1).

    (4)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/38/CE (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54).

    (5)  GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13.

    (6)  GU C 203 dell’11.8.2004, pag. 4.

    (7)  A questo proposito cfr. la causa T-51/96, Miwon Co. Ltd/Consiglio, punto 52, Raccolta 2000, pag. II-1841, e la causa T-340/99, Arne Mathisen AS/Consiglio, punto 80, Raccolta 2002, pag. II-2905.


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