EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0740

2007/740/CE: Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2007 , che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 300 del 17.11.2007, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/740/oj

17.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/71


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2007

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2007/740/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 24 novembre 2006 il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura fiscale particolare nel settore della confezione, autorizzazione concessa precedentemente per un periodo limitato con decisione 1998/20/CE del Consiglio (2).

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 10 luglio 2007, della richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettera del 17 luglio 2007, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi di avere a disposizione tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3)

La misura autorizzerebbe il Regno dei Paesi Bassi ad applicare nell’industria della confezione un sistema per trasferire l’obbligo di versamento dell’IVA al Tesoro dal subappaltatore all’impresa di confezione (imprenditore principale).

(4)

Queste misure si sono dimostrate in passato una forma di prevenzione efficace delle frodi in un settore in cui la riscossione dell’IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. La misura richiesta va pertanto considerata un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione ed elusione fiscale nell’industria della confezione.

(5)

Tuttavia, poiché nel settore della confezione un fattore importante nella scelta del luogo di fabbricazione è rappresentato dai bassi costi della manodopera e i subappaltatori ricorrono di frequente alla rilocalizzazione da un paese all’altro, il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe monitorare e valutare l’impatto di tali fattori sull’efficacia della deroga e informarne la Commissione.

(6)

È opportuno che la misura sia limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutarla sulla base della relazione trasmessa dal Regno dei Paesi Bassi.

(7)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, né ha effetti sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a trasferire l’obbligo di versamento dell’IVA al Tesoro, nel settore della confezione, dal subappaltatore all’impresa di confezione (imprenditore principale).

Articolo 2

Entro il 31 luglio 2009 il Regno dei Paesi Bassi trasmette alla Commissione una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento della misura in oggetto, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia ed eventuali elementi relativi alla rilocalizzazione di subappaltatori nell’industria della confezione verso altri paesi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(2)  GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/516/CE (GU L 221 del 22.6.2004, pag. 17).


Top