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Document 32007D0505

2007/505/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2007 , relativa agli aiuti di Stato agli investimenti a favore di un metodo ecologico di lavaggio delle barbabietole negli zuccherifici [notificata con il numero C(2007) 121]

GU L 186 del 18.7.2007, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/505/oj

18.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2007

relativa agli aiuti di Stato agli investimenti a favore di un metodo ecologico di lavaggio delle barbabietole negli zuccherifici

[notificata con il numero C(2007) 121]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/505/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al detto articolo (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 6 maggio 1998, registrata l’11 maggio 1998, le autorità tedesche hanno notificato l’aiuto summenzionato, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ulteriori informazioni sono state comunicate con lettere del 22 settembre 1998, 5 maggio 1999 e 19 agosto 1999, registrate rispettivamente il 28 settembre 1998, 7 maggio 1999 e 24 agosto 1999.

(2)

Con lettera n. SG(99) D/8600, del 27 ottobre 1999, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Germania ha preso posizione al riguardo nella lettera del 15 marzo 2000. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate. Ulteriori informazioni sono state comunicate alla Commissione dalle autorità tedesche con lettera del 16 agosto 2006.

(3)

Con lettera del 16 agosto 2006, la Germania ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di ritirare la misura notificata. In risposta ad un quesito posto dalla Commissione, la Germania ha d’altra parte confermato che l’aiuto agli investimenti non era stato versato.

II.   CONCLUSIONE

(4)

La Commissione non ha adottato una decisione formale riguardo alla notifica in questione, prima di aver registrato la notifica tedesca. In tali condizioni, la Commissione accetta che la notifica sia ritirata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2).

(5)

Il procedimento d’indagine formale deve pertanto essere chiuso conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto non pertinente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento d’indagine formale relativo all’aiuto agli investimenti per un importo pari a 348 930 DEM, destinato al sistema di filtraggio e lavaggio concesso allo zuccherificio Nordkristall GmbH situato a Güstrow (Meclemburgo-Pomerania anteriore) è chiuso conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 359 dell’11.12.1999, pag. 27.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


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