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Document 32006R1782

    Regolamento (CE) n. 1782/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

    GU L 345 del 8.12.2006, p. 10–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1782/oj

    8.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 345/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2006 DEL CONSIGLIO

    del 20 novembre 2006

    recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare l’articolo 8,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 51/2006 (3) il Consiglio ha stabilito, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

    (2)

    Occorre vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di squali elefante e pescecani in tutte le acque CE, non CE e internazionali, tenuto conto degli obblighi internazionali di conservazione e tutela di tali specie, derivanti, fra l’altro, dalla Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici e dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.

    (3)

    Dato l'attuale livello delle catture di merlano nella pesca industriale nel Mare del Nord, una parte cospicua delle catture accessorie autorizzate di merlano può essere resa disponibile per la quota destinata al consumo umano di merlano nel Mare del Nord senza aumentare il totale complessivo delle possibilità di cattura.

    (4)

    In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 20 febbraio 2006 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, sul contingente assegnato alla Comunità, nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, da pescare entro il 30 aprile 2006, e sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva dell'Islanda, da pescare fra luglio e dicembre. Tale accordo deve essere recepito nell'ordinamento giuridico comunitario.

    (5)

    È necessario precisare la definizione di «giornate di presenza in una zona» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi nell’ambito della ricostituzione di determinati stock, in modo da garantire la corretta applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.

    (6)

    È necessario rivedere la presentazione dei tipi di attrezzi da pesca che possono essere utilizzati senza condizioni speciali per quanto riguarda il numero massimo di giorni durante i quali una nave può essere presente in una zona nell’ambito della ricostituzione di determinati stock.

    (7)

    È necessario incentivare le navi operanti nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze ad utilizzare attrezzi più selettivi nel Mare del Nord. Ciò dovrebbe riflettersi sul numero di giornate di presenza assegnate all’interno di una zona.

    (8)

    È necessario precisare che, quando viene utilizzato nel corso dell’anno più di un raggruppamento di attrezzi da pesca, nessuno di tali attrezzi può essere utilizzato se il numero totale di giorni passati in mare è già superiore al numero di giorni stabilito per tale attrezzo.

    (9)

    Le navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale devono poter beneficiare della deroga concernente il numero massimo di giorni di pesca soggetti a condizioni speciali. Tali norme devono pertanto essere precisate.

    (10)

    La modifica della definizione di giornate di presenza in una zona rende necessario precisare la deroga che si applica ai requisiti di notifica del sistema «hail» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale.

    (11)

    In virtù dell’allegato XII dell'atto di adesione del 2003, la Polonia ha diritto a un contingente di aringhe nelle zone I e II. Occorre tenere conto di tale situazione per quanto riguarda le limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca.

    (12)

    È opportuno apportare alcuni miglioramenti redazionali al testo.

    (13)

    Con il regolamento (CE) n. 2270/2004 (4) il Consiglio ha stabilito, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

    (14)

    In esito alle consultazioni fra la Comunità e la Norvegia del 31 gennaio 2006 e a pareri scientifici, la pesca del granatiere nella zona III, incluse le acque norvegesi, dovrebbe essere limitata alla media pescata nel periodo 1996-2003. Occorre inserire tale limitazione nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

    (15)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006

    Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «8.   Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    squalo elefante (Cetorinhus maximus),

    pescecane (Carcharodon carcharias).»;

    2)

    all’articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice,»;

    3)

    all'articolo 7, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV,»;

    4)

    all’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

    «Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

    zona sud-occidentale

    1.

    63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O,

    2.

    62° 58' N e 22° 25' O,

    3.

    63° 06' N e 21° 30' O,

    4.

    63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S;

    zona sud-orientale

    1.

    63° 14' N e 10° 40' O,

    2.

    63° 14' N e 11° 23' O,

    3.

    63° 35' N e 12° 21' O,

    4.

    64° 00' N e 12° 30' O,

    5.

    63° 53' N e 13° 30' O,

    6.

    63° 36' N e 14° 30' O,

    7.

    63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S.»;

    5)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Autorizzazione

    1.   Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.

    2.   Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    squalo elefante (Cetorinhus maximus),

    pescecane (Carcharodon carcharias).»;

    6)

    gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e IV sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2270/2004

    L’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato secondo il testo che figura all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA


    (1)  GU 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

    (3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5).

    (4)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).


    ALLEGATO I

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati come segue.

    1)

    Nell’allegato IA:

    a)

    è soppressa la voce relativa alla specie squalo elefante nelle acque comunitarie delle zone IV, VI e VII;

    b)

    la voce relativa alla specie merlano nelle zone IIa (acque comunitarie) e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IIa (acque comunitarie), IV

    WHG/2AC4.

    Belgio

    594

     

     

    Danimarca

    2 568

     

    TAC precauzionale.

    L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile.

    L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile.

    L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile.

    Germania

    668

     

     

    Francia

    3 860

     

     

    Paesi Bassi

    1 484

     

     

    Svezia

    3

     

     

    Regno Unito

    10 243

     

     

    CE

    19 420

     (1)

     

    Norvegia

    2 380

     (2)

     

    TAC

    23 800

     

     

    Condizioni speciali:

    Nei limiti delle quote summenzionate, non si può pescare nelle zone specificate più dei quantitativi sottoindicati:

     

    Acque norvegesi (WHG/*04N-)

    CE

    14 512»

    2)

    Nell’allegato IB:

    a)

    la voce relativa alla specie capelin nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

    «Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    V, XIV (acque della Groenlandia)

    CAP/514GRN

    Tutti gli Stati membri

    0

     

     

    CE

    16 170

     (3)  (4)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    b)

    la voce relativa alla specie scorfano di Norvegia nella zona Va (acque dell’Islanda) è sostituita dal seguente testo:

    «Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    Va (acque islandesi)

    RED/05A-IS

    Belgio

    100

     (5)  (6)

     

    Germania

    1 690

     (5)  (6)

     

    Francia

    50

     (5)  (6)

     

    Regno Unito

    1 160

     (5)  (6)

     

    CE

    3 000

     (5)  (6)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    3)

    Nell’allegato IIA:

    a)

    il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Definizione di giornate di presenza in una zona

    Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 2 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;

    b)

    il punto 8.1.i è sostituito dal seguente:

    «i.

    La nave deve essere stata presente nella zona negli anni 2003, 2004 o 2005 detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.b. Nel 2006 i quantitativi di merluzzo bianco detenuti a bordo devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In un periodo di gestione durante il quale la nave si avvale della presente disposizione, essa non può in nessun momento avere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli specificati nel punto 4.b.iii o nel punto 4.b.iv.»;

    c)

    al punto 13, la tabella I è sostituita dalla seguente:

    «TABELLA I

    Numero massimo di giornate di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2006

     

    Zone di cui al punto:

    Gruppo di attrezzi

    Punto 4

    Condizione speciale

    Punto 8

    Denominazione (7)

    2.a

    Kattegat

    2.b

    1 — Skagerrak

    2 — II, IVa, b, c,

    3 — VIId

    2.c

    VIIa

    2.d

    VIa

    1

    2

    3

    4.a.i

     

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 16 e < 32 mm

    228 (8)

    228 (8)

    228

    228

    4.a.ii

     

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm

    n.p.

    n.p.

    227

    227

    227

    4.a.iii

     

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm

    103

    103

    227

    227

    227

    4.a.iv

     

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm

    103

    103

    114

    91

    4.a.v

     

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm

    103

    103

    114

    91

    4.a.iii

    8.1.a

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

    137

    137

    227

    227

    227

    4.a.iv

    8.1.a

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

    137

    137

    103

    114

    91

    4.a.v

    8.1.a

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

    137

    137

    103

    114

    91

    4.a.v

    8.1.j

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm

    149

    149

    115

    126

    103

    4.a.ii

    8.1.b

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2

    Ind.

    Indeterminata

    Ind.

    Ind.

    4.a.iii

    8.1.b

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2

    Ind.

    Indeterminata

    Ind.

    Ind.

    4.a.iv

    8.1.c

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

    148

    148

    148

    148

    4.a.v

    8.1.c

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

    160

    160

    160

    160

    4.a.iv

    8.1.k

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

    n.p.

    n.p.

    166

    n.p.

    4.a.v

    8.1.k

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

    n.p.

    n.p.

    178

    n.p.

    4.a.v

    8.1.h

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm che operano nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca

    115

    115

    126

    103

    4.a.ii

    8.1.d

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

    280

    280

    280

    280

    4.a.iii

    8.1.d

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

    Ind.

    Ind.

    280

    280

    280

    4.a.iv

    8.1.d

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

    Ind.

    Indeterminata

    Ind.

    Ind.

    4.a.v

    8.1.d

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

    Ind.

    Indeterminata

    Ind.

    Ind.

    4.a.v

    8.1.h

    8.1.j

    Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm e che operano nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze

    n.p.

    n.p.

    127

    138

    115

    4.b.i

     

    Sfogliare aventi maglie di dimensione > 80 e < 90 mm

    n.p.

    143 (8)

    Ind.

    143

    143 (8)

    4.b.ii

     

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm

    n.p.

    143 (8)

    Ind.

    143

    143 (8)

    4.b.iii

     

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm

    n.p.

    143

    Ind.

    143

    143

    4.b.iv

     

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm

    n.p.

    143

    Ind.

    143

    143

    4.b.iii

    8.1.c

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

    n.p.

    155

    Ind.

    155

    155

    4.b.iii

    8.1.i

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004 o 2005

    n.p.

    155

    Ind.

    155

    155

    4.b.iv

    8.1.c

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

    n.p.

    155

    Ind.

    155

    155

    4.b.iv

    8.1.i

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004 o 2005

    n.p.

    155

    Ind.

    155

    155

    4.b.iv

    8.1.e

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

    n.p.

    155

    Ind.

    155

    155

    4.c.i

    4.c.ii

    4.c.iii

    4.d

     

    Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione:

    < 110 mm

    ≥ 110 mm e < 220 mm

    ≥ 220 mm

    e tremagli

    140

    140

    140

    140

    4.c.iii

    8.1.f

    Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

    162

    140

    162

    140

    140

    140

    4.d

    8.1.g

    Tramagli aventi maglie di dimensione < 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore

    140

    140

    205

    140

    140

    4.e

     

    Palangari

    173

    173

    173

    173

    n.p. = non pertinente»

    d)

    il punto 14.3 è sostituito dal seguente:

    «14.3.

    Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone definite al punto 2 e dei raggruppamenti di attrezzi definiti al punto 4, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:

    a)

    raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.i in qualsiasi zona;

    b)

    raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.ii in qualsiasi zona e 4.a.iii nella zona IV, divisioni IIa (acque comunitarie), VIa, VIIa e VIId;

    c)

    raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.iii nel Kattegat e nello Skagerrak, 4.a.iv e 4.a.v in qualsiasi zona;

    d)

    raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii, e 4.b.iv in qualsiasi zona;

    e)

    raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii e 4.d in qualsiasi zona;

    f)

    raggruppamento di attrezzi da pesca 4.e in qualsiasi zona.»;

    e)

    il punto 14.6 è sostituito dal seguente:

    «14.6.

    A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine, può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»;

    f)

    il punto 17.2 è sostituito dal seguente:

    «17.2.

    Ogni qualvolta il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l’uso di più raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante l'anno non deve essere superiore alla media aritmetica dei giorni corrispondenti a ciascun raggruppamento di attrezzi conformemente alla tabella I, arrotondata al giorno intero più vicino.»;

    g)

    sono inseriti i seguenti punti:

    «17.2.a.

    Se uno dei raggruppamenti di attrezzi notificati non ha limitazioni nel numero di giorni, il numero totale dei giorni disponibili durante l'anno per lo specifico raggruppamento in questione resta illimitato.

    17.2.b.

    In qualsiasi momento una nave può utilizzare uno dei raggruppamenti di attrezzi notificati per cui sia previsto un numero limitato di giorni, a condizione che il numero totale di giorni di pesca con qualsiasi raggruppamento di attrezzi dall'inizio dell'anno:

    a)

    non sia superiore al numero di giorni disponibili ai sensi del punto 17.2;

    b)

    non sia superiore al numero di giorni che sarebbe assegnato se tale attrezzo fosse utilizzato isolatamente ai sensi della tabella I.

    17.2.c.

    Ogniqualvolta uno Stato membro sceglie di suddividere i giorni in periodi di gestione conformemente al punto 9, le condizioni di cui ai punti 17.2, 17.2.a e 17.2.b si applicano mutatis mutandis per ciascun futuro periodo di gestione. Se uno Stato membro ha scelto un periodo di gestione della durata di un anno, le condizioni di cui ai punti 17.2.a e 17.2.b non si applicano.»;

    h)

    il punto 17.4 è sostituito dal seguente:

    «17.4.

    Le autorità competenti procedono ad ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle condizioni di cui al punto 17.3. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare più raggruppamenti di attrezzi da pesca.»;

    i)

    il punto 25 è sostituito dal seguente:

    «25.

    Trasmissione dei dati pertinenti

    25.1.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 24 mediante fogli elettronici nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

    25.2.

    Per trasmettere alla Commissione i dati di cui al punto 24, può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

    4)

    Nell’allegato IIB:

    a)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Definizione di giornata di presenza in una zona

    Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;

    b)

    il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

    «12.4.

    Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.»;

    c)

    il punto 12.5 è sostituito dal seguente:

    «12.5.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»;

    d)

    il punto 20 è sostituito dal seguente:

    «20.

    Trasmissione dei dati

    20.1.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 19 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

    20.2.

    Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 19 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

    5)

    Nell’allegato IIC:

    a)

    il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    Campo di applicazione

    1.1.

    Le condizioni stabilite nel presente allegato si applicano alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e presenti nella divisione VIIe. Ai fini del presente allegato, con il riferimento all'anno 2006 s'intende il periodo dal 1° febbraio 2006  al 31 gennaio 2007.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensione superiore a 120 mm e con un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di peso vivo di sogliole ai sensi del giornale di bordo CE del 2004 sono esenti dalle disposizioni del presente allegato, a condizione che:

    a)

    tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006.

    Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi in questione sono soggette con effetto immediato alle disposizioni del presente allegato.»;

    b)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    Definizione di giornate di presenza in una zona

    Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all’interno della divisione VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;

    c)

    il punto 7 è sostituito dal seguente:

    «7.

    Numero massimo di giorni

    7.1.

    Il numero massimo di giorni all'anno in cui può essere presente nella zona una nave che detiene a bordo e utilizza un attrezzo da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

    7.2.

    Il numero di giorni all'anno in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia il numero di giorni in cui la nave è presente nelle zone contemplate dall'allegato IIA è conforme al numero massimo fissato ai sensi dell'allegato IIA.»;

    d)

    il punto 11 è soppresso;

    e)

    la tabella I è sostituita dalla seguente:

    «TABELLA I

    Numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può essere presente nella zona, per attrezzo da pesca

    Gruppo di attrezzi — Punto 3

    Denominazione (9)

    Manica occidentale

    3.a.

    Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm

    216

    3.b.

    Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm

    216

    f)

    il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

    «12.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»;

    g)

    il punto 17 è sostituito dal seguente:

    «17.

    Comunicazioni sullo sforzo di pesca

    Gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 3 e operanti nella zona specificata al punto 1. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.»;

    h)

    il punto 28 è sostituito dal seguente:

    «28.

    Trasmissione dei dati

    28.1.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, mediante fogli elettronici, nel formato specificato alle tabelle II e III, i dati di cui al punto 27, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

    28.2.

    Per trasmettere alla Commissione i dati di cui al punto 27 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

    6)

    Nell’allegato IV, la parte I è sostituita dalla seguente:

    «PARTE I   Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di licenze

    Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00 N

    77

    DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1

    55

    Specie demersali, a nord di 62° 00 N

    80

    FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1, PL: 1

    50

    Sgombro, a sud di 62° 00 N, pesca con ciancioli

    11

    DE: 1 (10), DK: 26 (10), FR: 2 (10), NL: 1 (10)

    Non pertinente

    Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino

    19

    Non pertinente

    Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli

    11 (11)

    DK: 11

    Non pertinente

    Specie industriali, a sud di 62° 00' N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Acque delle Isole Færøer

    Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Pesca diretta al merluzzo bianco e all’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O

    8 (12)

     

    4

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O.

    70

    DE: 8 (13), FR: 12 (13), UK: 0 (13)

    20 (14)

    Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

    70

     

    22 (14)

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.

    34

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

    20

    Pesca con palangari

    10

    UK: 10

    6

    Pesca dello sgombro

    12

    DK: 12

    12

    Pesca dell’aringa a nord di 62° N

    21

    DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

    21

    Acque della Federazione russa

    Tutte le attività di pesca

    pm

     

    pm

    Pesca del merluzzo bianco

    7 (15)

     

    pm

    Pesca dello spratto

    pm

     

    pm


    (1)  Escluso un quantitativo stimato di 2 000 tonnellate di catture accessorie industriali.

    (2)  Pescabili in acque comunitarie. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno dedotte dalla parte norvegese del TAC.

    Condizioni speciali:

    Nei limiti delle quote summenzionate, non si può pescare nelle zone specificate più dei quantitativi sottoindicati:

     

    Acque norvegesi (WHG/*04N-)

    CE

    14 512»

    (3)  Di cui 16 170 t assegnate all’Islanda.

    (4)  Da pescare entro il 30 aprile 2006.»

    (5)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

    (6)  Da pescare tra luglio e dicembre.»

    (7)  Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4 e 8.

    (8)  Applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.

    n.p. = non pertinente»

    (9)  Si applicano unicamente le denominazioni di cui al punto 3.»

    (10)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

    (11)  Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.

    (12)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

    (13)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

    (14)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

    (15)  Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.»


    ALLEGATO II

    Nella parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 la voce relativa alla specie granatiere nella zona III è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Granatiere

    Coryphaenoides rupestris

    Zona: III

    Danimarca

    2612

     

    Germania

    15

     

    Svezia

    134

     

    CE

    2 761»

     


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