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Document 32006R1279
Commission Regulation (EC) No 1279/2006 of 25 August 2006 fixing for the 2005/06 marketing year the specific agricultural conversion rate applicable to the minimum sugar beet prices and the production levy and additional levy in the sugar sector for the currencies of those Member States which have not adopted the single currency
Regolamento (CE) n. 1279/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006 , recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica
Regolamento (CE) n. 1279/2006 della Commissione, del 25 agosto 2006 , recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica
GU L 233 del 26.8.2006, p. 10–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32006R1746 | sostituzione | allegato | 01/07/2005 |
26.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 233/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1279/2006 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2006
recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica ancora il regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93, i prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata. |
(3) |
A partire dal 1o gennaio 1999, in applicazione del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), occorre limitare la fissazione dei tassi di conversione ai tassi di conversione agricoli specifici fra l’euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica. |
(4) |
Occorre quindi fissare, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare nelle diverse monete nazionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006.
(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
Tasso di conversione specifico |
||
1 euro = |
29,0021 |
corone ceche |
7,45928 |
corone danesi |
|
15,6466 |
corone estoni |
|
0,574130 |
lire sterline cipriote |
|
0,696167 |
lati lettoni |
|
3,45280 |
litai lituani |
|
254,466 |
fiorini ungheresi |
|
0,429300 |
lire maltesi |
|
3,92889 |
zloty polacchi |
|
239,533 |
talleri sloveni |
|
39,0739 |
corone slovacche |
|
9,37331 |
corone svedesi |
|
0,684339 |
lire sterline |