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Document 32006R1133

    Regolamento (CE) n. 1133/2006 della Commissione, del 25 luglio 2006 , che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2006 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1217/2005

    GU L 203 del 26.7.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1133/oj

    26.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1133/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2006

    che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2006 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1217/2005

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1217/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2005 ha fissato a 7 200 il numero di animali vivi della specie bovina originari della Bulgaria che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007.

    (2)

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2005, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di diritti di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2005, è soddisfatta a concorrenza del 23,5448 % della quantità richiesta.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 33.


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