This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R1133
Commission Regulation (EC) No 1133/2006 of 25 July 2006 determining to what extent import right applications submitted during the month of June 2006 for certain live bovine animals as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No 1217/2005 may be accepted
Regolamento (CE) n. 1133/2006 della Commissione, del 25 luglio 2006 , che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2006 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1217/2005
Regolamento (CE) n. 1133/2006 della Commissione, del 25 luglio 2006 , che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2006 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1217/2005
GU L 203 del 26.7.2006, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
26.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1133/2006 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2006
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel mese di giugno 2006 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1217/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1217/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2005 ha fissato a 7 200 il numero di animali vivi della specie bovina originari della Bulgaria che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007. |
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2005, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di diritti di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2005, è soddisfatta a concorrenza del 23,5448 % della quantità richiesta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 33.