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Document 32006R1042

    Regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006 , recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca

    GU L 187 del 8.7.2006, p. 14–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 625–631 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; abrogato da 32011R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1042/oj

    8.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 187/14


    REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2006

    recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che siano adottate le modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.

    (2)

    È necessario specificare le condizioni alle quali gli Stati membri possono effettuare ispezioni di pescherecci in tutte le acque comunitarie al di fuori delle acque soggette alla loro sovranità e nelle acque internazionali, conformemente al disposto dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione stabilisce un elenco degli ispettori, nonché delle navi, degli aeromobili di ispezione e degli altri mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del capitolo V di detto regolamento nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari. È opportuno che tali ispettori comunitari possano essere incaricati dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e di ispezione adottati in conformità dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2).

    (4)

    È necessario specificare le condizioni alle quali gli ispettori comunitari possono effettuare ispezioni nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    ISPEZIONI EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

    Articolo 1

    Ispezioni di navi battenti bandiera dello Stato membro che procede all’ispezione

    1.   Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci comunitari battenti la propria bandiera («Stato membro di ispezione») nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro («Stato membro costiero»), in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002, notifica la propria intenzione allo Stato membro costiero interessato.

    2.   La notifica preliminare di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

    a)

    il nome e l’indicativo di chiamata della nave di ispezione;

    b)

    il luogo, la data e l’ora di entrata previsti nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato membro costiero.

    3.   Al ricevimento della notifica preliminare di cui paragrafo 1, lo Stato membro costiero comunica allo Stato membro di ispezione, ai fini del coordinamento operativo, qualsiasi attività di ispezione in corso nella zona di cui trattasi.

    Articolo 2

    Ispezioni di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo

    1.   Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro costiero interessato. La domanda di autorizzazione comprende le informazioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2.   Lo Stato membro costiero decide se autorizzare o meno l’ispezione entro 24 ore dalla presentazione della domanda e comunica senza indugio la propria decisione allo Stato membro di ispezione. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

    3.   Le condizioni alle quali uno Stato membro può ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono definite nelle disposizioni per l’adozione dei pertinenti programmi specifici di controllo e di ispezione.

    Articolo 3

    Punti di contatto

    1.   Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini seguenti:

    a)

    emissione e ricezione delle notifiche preliminari ai sensi dell’articolo 1;

    b)

    emissione e ricezione delle domande e delle decisioni ai sensi dell’articolo 2.

    2.   Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 sarà accessibile 24 ore su 24.

    3.   Le coordinate dell’autorità competente designata sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.

    4.   La Commissione designa il proprio punto di contatto ai fini delle comunicazioni previste dal presente regolamento.

    Articolo 4

    Obblighi di informazione

    1.   A seguito delle ispezioni effettuate da uno Stato membro nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità degli articoli 1 e 2, lo Stato membro di ispezione presenta una relazione quotidiana sulle sue attività allo Stato membro costiero interessato.

    2.   Ove venga constatata un’infrazione a seguito di un’ispezione effettuata in conformità degli articoli 1 e 2, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro costiero e allo Stato membro di bandiera entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

    3.   Un rapporto di ispezione redatto a seguito dell’ispezione di un peschereccio comunitario nelle acque internazionali in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è presentato allo Stato membro di bandiera della nave ispezionata entro sette giorni dalla data dell’ispezione. Nel caso in cui venga constatata un’infrazione, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro di bandiera dell’imbarcazione ispezionata.

    4.   Il paragrafo 3 lascia impregiudicate le norme previste dagli accordi di pesca internazionali.

    5.   Le relazioni quotidiane di cui al paragrafo 1 e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentati, su richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

    CAPO II

    ISPETTORI COMUNITARI E MEZZI DI ISPEZIONE

    Articolo 5

    Designazione degli ispettori comunitari e selezione dei mezzi di ispezione

    1.   Gli Stati membri designano gli ispettori comunitari e selezionano navi ed aeromobili di ispezione ed altri mezzi di ispezione da inserire nell’elenco stabilito dalla Commissione in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    2.   Gli Stati membri si accertano che gli ispettori comunitari designati

    a)

    siano ispettori di pesca nello Stato membro;

    b)

    abbiano una solida esperienza in materia di controllo ed ispezione della pesca;

    c)

    possiedano una conoscenza approfondita della normativa comunitaria in materia di pesca;

    d)

    possiedano una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;

    e)

    siano fisicamente idonei all’esercizio delle loro mansioni;

    f)

    abbiano ricevuto la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.

    Articolo 6

    Elenco degli ispettori comunitari e dei mezzi di ispezione

    1.   Entro il 31 ottobre 2006 gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i nomi degli ispettori, le navi, gli aeromobili di ispezione e gli altri mezzi di ispezione da essi designati.

    2.   Sulla base delle notifiche degli Stati membri la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2006, un elenco di ispettori comunitari, navi, aeromobili di ispezione e altri mezzi di ispezione autorizzati a effettuare ispezioni in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

    3.   Una volta stabilito l’elenco iniziale, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all’elenco per l’anno civile successivo. La Commissione modifica l’elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

    4.   L’elenco e le relative modifiche sono pubblicati sul sito Internet ufficiale della Commissione o dell’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

    Articolo 7

    Compiti degli ispettori comunitari

    1.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori comunitari effettuano ispezioni in conformità del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari.

    2.   Gli ispettori comunitari possono essere incaricati

    a)

    dell’attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione approvati in conformità dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93;

    b)

    dei programmi internazionali di controllo ed ispezione della pesca per i quali la Comunità sia tenuta ad effettuare ispezioni e controlli; oppure

    c)

    dei programmi di ispezione effettuati tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 34 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

    Articolo 8

    Poteri e obblighi degli ispettori comunitari

    1.   Ai fini dell’espletamento delle loro mansioni e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli ispettori comunitari dispongono degli stessi poteri degli ispettori della pesca dello Stato membro nel quale ha luogo l’ispezione, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tutte le zone a bordo di pescherecci comunitari e di qualsiasi altra imbarcazione che pratichi attività inerenti alla politica comune della pesca.

    2.   Gli ispettori comunitari non sono dotati di poteri di polizia o di esecuzione al di fuori del territorio o delle acque comunitarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro d’origine.

    3.   Gli ispettori comunitari presentano un mandato scritto. Essi dispongono pertanto di un documento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall’organismo a tal fine designato dalla Commissione, attestante la loro identità e qualifica.

    4.   Gli Stati membri forniscono agli ispettori comunitari l’assistenza necessaria all’espletamento delle loro mansioni.

    Articolo 9

    Rapporti di ispezione e sorveglianza

    1.   Gli ispettori comunitari presentano allo Stato membro costiero interessato una relazione quotidiana sulle loro attività, recante il nome e il numero di identificazione di ogni imbarcazione ispezionata e il tipo di ispezione effettuata.

    2.   Gli ispettori comunitari che constatino un’infrazione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero o, se l’ispezione è stata effettuata fuori delle acque comunitarie, allo Stato di bandiera dell’imbarcazione ispezionata. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

    3   Gli ispettori comunitari trasmettono una copia del rapporto di ispezione completo allo Stato di bandiera dell’imbarcazione ispezionata entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

    4.   Le relazioni giornaliere e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmessi, su richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

    Articolo 10

    Seguito dato ai rapporti

    1.   Gli Stati membri esaminano e danno seguito ai rapporti trasmessi dagli ispettori comunitari, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti dei propri ispettori.

    2.   Lo Stato membro d’origine dell’ispettore comunitario coopera con lo Stato membro che dà seguito a un rapporto presentato dall’ispettore comunitario al fine di facilitare gli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari.

    3.   Gli ispettori comunitari forniscono, su richiesta, assistenza ed elementi di prova nei procedimenti di infrazione avviati da qualsiasi Stato membro.

    CAPO III

    ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

    Articolo 11

    Accesso alle informazioni

    1.   Nell’ambito delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli ispettori degli Stati membri e gli ispettori comunitari hanno accesso immediato, nella stessa misura e alle medesime condizioni degli ispettori dello Stato membro nel quale ha luogo l’ispezione, all’insieme dei documenti e delle informazioni necessari per l’espletamento delle loro mansioni, con particolare riguardo ai dati di sorveglianza, compresi quelli trasmessi dal sistema di controllo via satellite.

    2.   L’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è limitato allo scopo, al periodo e alla zona geografica dell’ispezione.

    3.   I dati ottenuti ai sensi del presente articolo sono trattati in modo riservato e il loro utilizzo è limitato agli scopi per i quali sono stati forniti.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).


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