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Document 32006R0863

Regolamento (CE) n. 863/2006 della Commissione, del 13 giugno 2006 , recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006

GU L 160 del 14.6.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/863/oj

14.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/14


REGOLAMENTO (CE) N. 863/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2006

recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (2), prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

(2)

Per il periodo di consegna 2005/2006, tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione (3).

(3)

L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP prevede le modalità relative alla mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.

(4)

Le autorità competenti di Saint Kitts e Nevis e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di fornire la totalità del quantitativo convenuto e che non desiderano beneficiare di un periodo di consegna supplementare.

(5)

Previa consultazione degli Stati ACP interessati, è dunque necessario procedere a una nuova attribuzione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2005/2006.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 180/2006 e adeguare i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2005/2006, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1159/2003.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 180/2006, sono adeguati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 180/2006 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 28.


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, in equivalente zucchero bianco (in t)

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India

Obblighi di consegna 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

42 013,37

Congo

10 225,97

Costa d’Avorio

10 772,81

Figi

167 600,53

Guyana

161 497,20

India

10 781,10

Giamaica

120 692,78

Kenya

6 413,05

Madagascar

14 217,02

Malawi

22 510,23

Maurizio

499 321,82

Mozambico

7 390,93

Uganda

0,00

Saint Kitts e Nevis

785,00

Suriname

0,00

Swaziland

118 464,53

Tanzania

10 298,66

Trinidad e Tobago

40 000,00

Zambia

8 470,78

Zimbabwe

31 870,71

Totale

1 315 964,78


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