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Document 32006R0832

    Regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006 , sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

    GU L 150 del 3.6.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 29/10/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/832/oj

    3.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 832/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 2 giugno 2006

    sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che gli Stati membri stabiliscano i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 490/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2004/2005 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2), stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

    (3)

    Per la Polonia e la Slovenia la base per i quantitativi di riferimento individuali era stata definita nella tabella f) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

    (4)

    In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

    (5)

    L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 prevede che la parte del quantitativo di riferimento nazionale della Finlandia destinata alla consegne di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento possa essere aumentata per compensare i produttori «SLOM» fino ad un massimo di 200 000 t. In conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia (4), la Finlandia ha comunicato i quantitativi in causa per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

    (6)

    È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali applicabili per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006, fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali applicabili per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006, fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, è stabilita nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 38.

    (3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

    (4)  GU L 70 del 30.3.1995, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95 (GU L 135 del 21.6.1995, pag. 4).


    ALLEGATO

    (t)

    Stati membri

    Consegne

    Vendite dirette

    Belgio

    3 241 729,385

    68 701,615

    Repubblica ceca

    2 678 931,873

    3 211,127

    Danimarca

    4 454 890,422

    457,578

    Germania

    27 768 465,858

    95 361,430

    Estonia

    604 421,618

    20 061,382

    Grecia

    819 675,000

    838,000

    Spagna

    6 049 899,450

    67 050,550

    Francia

    23 880 183,860

    355 614,140

    Irlanda

    5 391 601,672

    4 162,328

    Italia

    10 284 048,141

    246 011,859

    Cipro

    141 234,000

    3 966,000

    Lettonia

    677 568,191

    17 826,809

    Lituania

    1 520 288,261

    126 650,739

    Lussemburgo

    268 554,000

    495,000

    Ungheria

    1 801 879,062

    145 400,938

    Malta

    48 698,000

    0,000

    Paesi Bassi

    11 000 292,000

    74 400,000

    Austria

    2 636 060,676

    114 329,036

    Polonia

    8 637 939,612

    326 077,388

    Portogallo (1)

    1 911 803,000

    8 658,000

    Slovenia

    518 213,850

    42 210,150

    Slovacchia

    1 004 991,065

    8 324,935

    Finlandia

    2 399 925,465

    7 862,542

    Svezia

    3 300 000,000

    3 000,000

    Regno Unito

    14 486 038,657

    123 708,344


    (1)  Ad eccezione di Madera.


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