Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0631

    Regolamento (CE) n. 631/2006 della Commissione, del 24 aprile 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide

    GU L 111 del 25.4.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2006; abrog. impl. da 32006R0808

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/631/oj

    25.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 631/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza dell’importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4), concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 ed il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide.

    (3)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2123/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 27).

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    N. d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livelli limite

    (t)

    78.0015

    ex 0702 00 00

    Pomodori

    — 1o ottobre-31 maggio

    810 159

    78.0020

    — 1o giugno-30 settembre

    883 976

    78.0065

    ex 0707 00 05

    Cetrioli

    — 1o maggio-31 ottobre

    9 278

    78.0075

    — 1o novembre-30 aprile

    11 060

    78.0085

    ex 0709 10 00

    Carciofi

    — 1o novembre-30 giugno

    90 600

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    — 1o gennaio-31 dicembre

    68 401

    78.0110

    ex 0805 10 20

    Arance

    — 1o dicembre-31 maggio

    271 073

    78.0120

    ex 0805 20 10

    Clementine

    — 1o novembre-fine febbraio

    150 169

    78.0130

    ex 0805 20 30

    ex 0805 20 50

    ex 0805 20 70

    ex 0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi

    — 1o novembre-fine febbraio

    94 492

    78.0155

    ex 0805 50 10

    Limoni

    — 1o giugno-31 dicembre

    265 745

    78.0160

    — 1o gennaio-31 maggio

    82 467

    78.0170

    ex 0806 10 10

    Uve da tavola

    — 21 luglio-20 novembre

    222 307

    78.0175

    ex 0808 10 80

    Mele

    — 1o gennaio-31 agosto

    805 913

    78.0180

    — 1o settembre-31 dicembre

    80 454

    78.0220

    ex 0808 20 50

    Pere

    — 1o gennaio-30 aprile

    239 893

    78.0235

    — 1o luglio-31 dicembre

    105 438

    78.0250

    ex 0809 10 00

    Albicocche

    — 1o giugno-31 luglio

    127 403

    78.0265

    ex 0809 20 95

    Ciliegie diverse da quelle acide

    — 21 maggio-10 agosto

    46 088

    78.0270

    ex 0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    — 11 giugno-30 settembre

    982 366

    78.0280

    ex 0809 40 05

    Prugne

    — 11 giugno-30 settembre

    54 605»


    Top