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Document 32006R0438

    Regolamento (CE) n. 438/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1530/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

    GU L 80 del 17.3.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/438/oj

    17.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 80/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 438/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 16 marzo 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 1530/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1530/2005 della Commissione (2) è stata aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Italia.

    (2)

    Essendo contemporaneamente in corso più misure di distillazione, le autorità italiane hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l’efficacia della misura prevista dal regolamento (CEE) n. 1530/2005, è dunque necessario prorogare fino al 31 maggio 2006 il periodo di consegna dell’alcole all’organismo d’intervento previsto in detto regolamento.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1530/2005.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1530/2005, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

    «L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2006.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 246 del 22.9.2005, pag. 9.


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