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Document 32006R0355

    Regolamento (CE) n. 355/2006 della Commissione, del 28 febbraio 2006 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originarie della Repubblica di Corea

    GU L 59 del 1.3.2006, p. 12–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/355/oj

    1.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 59/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 355/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2006

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni frigoriferi «side-by-side» originarie della Repubblica di Corea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 18 aprile 2005, la Whirlpool Europe s.r.l. (il denunziante), che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di frigoriferi «side by side», ha presentato una denuncia relativa alle importazioni di alcuni frigoriferi «side by side» originarie della Repubblica di Corea.

    (2)

    La denuncia conteneva elementi di prova delle pratiche di dumping di cui tale prodotto è stato oggetto e del notevole pregiudizio che ne è derivato, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

    (3)

    Il 2 giugno 2005, il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    1.2.   Parti interessate dal procedimento

    (4)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, i produttori esportatori coreani, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni notoriamente interessate e i rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (5)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. A tal fine la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Tre produttori esportatori coreani e i relativi importatori nella Comunità, il denunziante, un importatore indipendente, due fornitori e due dettaglianti che operano nella Comunità hanno risposto al questionario.

    (6)

    Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori comunitari:

    Whirlpool Europe s.r.l, Varese, Italia

    b)

    Importatori indipendenti nella Comunità:

    Indesit Company SpA, Fabriano, Italia

    c)

    Dettaglianti comunitari:

    Media-Saturn Systemzentrale GmbH, Ingolstadt, Germania

    d)

    Produttori esportatori coreani:

    Daewoo Electronics Corporation, Seul

    LG Electronics Corporation, Seul

    Samsung Electronics Corporation, Seul

    e)

    Importatori collegati nella Comunità:

    Daewoo Electronics Sales UK, Wokingham, Regno Unito

    LG Electronics Benelux BV, Almere, Paesi Bassi

    LG Electronics España SA, Madrid, Spagna

    LG Electronics UK Limited, Slough, Regno Unito

    Samsung Electronics Benelux BV, Delft, Paesi Bassi

    Samsung Electronics Iberia SA, Barcellona, Spagna

    Samsung Electronics UK Limited, Chertsey, Regno Unito.

    (7)

    Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

    1.3.   Periodo dell’inchiesta

    (8)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 (il periodo dell’inchiesta o PI). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 marzo 2005 (il periodo in esame).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (9)

    Il prodotto in esame è costituito da frigoriferi «side-by-side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate ma adiacenti, originari della Repubblica di Corea e attualmente classificabili al codice NC ex 8418 10 20.

    (10)

    Un produttore comunitario di casalinghi ha chiesto l’inclusione di frigoriferi e congelatori che, utilizzando uno speciale kit, possono essere uniti a formare un sistema unico. I servizi della Commissione hanno esaminato la richiesta, concludendo che il prodotto finale è costituito da due apparecchi distinti che possono essere acquistati e funzionare indipendentemente. Tale prodotto non è quindi costituito dalla combinazione di un frigorifero e di un congelatore e non rientra quindi nella definizione del prodotto.

    (11)

    Un produttore esportatore ha sostenuto che tutti i frigoriferi avrebbero dovuto essere oggetto della procedura in quanto caratterizzati dallo stesso scopo, quello di conservare alimenti e bevande, e dall'avere un compartimento frigorifero e un compartimento congelatore.

    (12)

    La stessa società ha inoltre sostenuto che la descrizione del prodotto riportata nell’avviso di apertura fosse sbagliata. Secondo tale società, nell’ambito dell’industria in oggetto, per frigoriferi «side by side» si intendono frigoriferi con compartimento frigorifero e compartimento congelatore adiacenti, con porta esterna separata per ciascuna sezione. Secondo la società, se viene confermata la definizione del prodotto di cui all'avviso di apertura, alcuni tipi di apparecchi detti «bottom freezer», in particolare i frigo-congelatori con due porte nel compartimento frigorifero in posizione superiore e una porta nel compartimento congelatore in posizione inferiore, verrebbero compresi nell’inchiesta, mentre modelli analoghi con una porta per ogni compartimento verrebbero esclusi. La società ha quindi suggerito di escludere dal procedimento tutte le combinazioni frigo-congelatore con tre o più porte o allargare al contrario l’ambito dell’inchiesta fino a comprendere tutte le combinazioni frigo-congelatore.

    (13)

    Per quanto riguarda l’argomentazione che tutti i frigoriferi avrebbero dovuto essere inseriti, in quanto caratterizzati dallo stesso scopo, va osservato che i frigoriferi «side by side» rappresentano un settore di mercato nettamente distinto. Le caratteristiche fisiche specifiche, in particolare la presenza di due grandi porte adiacenti, danno al frigorifero «side by side» un posto unico tra le combinazioni frigo-congelatori. Presentando tale prodotto come appartenente ad una categoria superiore (premium) di combinazione frigo-congelatore, anche i produttori, i distributori e i venditori riconoscono tale differenza.

    (14)

    Per quanto riguarda la seconda argomentazione, l’inchiesta ha permesso di concludere che non esiste una definizione comunemente riconosciuta di frigoriferi «side by side». Le combinazioni frigo-congelatore a tre porte, di cui al considerando (12), tuttavia, si possono trovare accanto a tutti gli altri modelli di frigoriferi «side by side» presenti sul mercato. Anche il produttore esportatore che ha presentato le osservazioni in oggetto ha commercializzato in passato tali combinazioni frigo-congelatore, definendole esplicitamente «frigoriferi “side by side” a tre porte».

    (15)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che nonostante le differenze di volume, accessori e materiali, tutti i tipi di frigoriferi “side by side”, comprese le combinazioni frigo-congelatore a tre porte con il congelatore in basso, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e vengono fondamentalmente utilizzati per gli stessi scopi.

    (16)

    Pertanto, le osservazioni del produttore esportatore in questione non sono state tali da giustificare il cambiamento della descrizione del prodotto in esame di cui al paragrafo 2 dell’avviso di apertura. Si è tuttavia rivelato necessario procedere ad una leggera modifica del testo, priva di effetti sul tipo di prodotti in esame, per rendere la definizione del prodotto uguale alla descrizione presente nella nomenclatura combinata.

    2.2.   Prodotto simile

    (17)

    L’inchiesta ha permesso di stabilire che il prodotto in esame, i frigoriferi «side by side» prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria e i frigoriferi «side by side» prodotti e venduti nella Repubblica di Corea hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Valore normale

    (18)

    Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità. In tutti i casi, le vendite sul mercato interno si sono rivelate rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (19)

    La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti sul mercato interno che fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità. Per ciascuno di questi tipi, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo è risultato pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportate nella Comunità.

    (20)

    In seguito, la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine, si è calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti: a) per i tipi per i quali oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita è risultata pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno; b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non oltre l'80 %, in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi uguali o superiori ai costi unitari; c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno è risultato effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali.

    (21)

    Per i tipi di prodotti la cui vendita non è risultata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale è stato costruito.

    (22)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati da ciascuno dei produttori esportatori interessati che hanno collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo. Ove necessario, i costi di produzione e le spese generali, amministrative e di vendita indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

    3.2.   Prezzo all’esportazione

    (23)

    La maggior parte delle vendite effettuate dai produttori esportatori in questione sono state fatte a importatori collegati nella Comunità. Per tali vendite, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria, sono stati applicati adeguamenti al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita. Tra questi rientrano i costi di nolo, movimentazione, carico, assicurazione e i costi accessori nonché le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dagli importatori collegati. Il prezzo di rivendita è stato ulteriormente adeguato per tener conto del congruo margine di profitto che, secondo quanto accertato nell'inchiesta, è stato realizzato da un importatore indipendente del prodotto in esame.

    (24)

    Le rimanenti esportazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. In questo caso, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

    3.3.   Confronto

    (25)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a una serie di fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Ove opportuno e giustificato, sono stati concessi adeguamenti, se necessario corretti, relativi alle differenze a livello di costi di imballaggio, costi di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione e spese accessorie, restituzione del dazio, livello commerciale, assistenza post vendita, commissioni, sconti, riduzioni e spese pubblicitarie.

    (26)

    Tutti tre i produttori esportatori hanno inviato una tabella comparativa con i modelli venduti sul mercato interno e i modelli non esattamente uguali esportati nella Comunità, chiedendo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), un adeguamento per le altre differenze a livello di caratteristiche fisiche. Nel caso di due società, gli adeguamenti richiesti sono stati concessi per tenere conto in misura adeguata del valore di mercato delle diverse caratteristiche fisiche. Per questo motivo, a tutti tre i produttori esportatori sono stati concessi adeguamenti per le differenze a livello di caratteristiche fisiche.

    (27)

    Una società ha chiesto un adeguamento relativo alla restituzione del dazio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, basando la richiesta solamente sui dazi pagati sulle materie prime assertivamente utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame. La società in questione non ha tuttavia dimostrato la restituzione dei dazi al momento dell’esportazione del prodotto in esame e non è stato quindi possibile accertare il rimborso dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.

    (28)

    Due produttori esportatori hanno effettuato una parte delle vendite sul mercato interno tramite dettaglianti collegati. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), hanno chiesto l’esclusione delle vendite di tali dettaglianti dal computo del valore normale, in quanto effettuate ad un livello commerciale che non esiste sul mercato comunitario. L’inchiesta ha rivelato che i dettaglianti collegati in questione hanno venduto il prodotto simile in misura preponderante o esclusiva a consumatori, ad un livello commerciale quindi che non esiste sul mercato comunitario. Essa ha inoltre permesso di stabilire che i prezzi praticati erano ad un livello sistematicamente diverso dai prezzi riservati ad altre categorie di acquirenti. Alla luce di tali fatti e poiché le altre vendite interne di entrambe le società si sono rivelate sufficientemente rappresentative, la Commissione ha deciso di escludere tali vendite a consumatori dal calcolo del valore normale.

    (29)

    Un produttore esportatore ha trasportato il prodotto in esame tramite una società collegata e le tariffe applicate da tale parte collegata si sono rivelate significativamente inferiori al livello di mercato. Tali spese, pertanto, sono state sostituite dalle spese che, durante il periodo dell'inchiesta, uno spedizioniere non collegato ha applicato al trasporto marittimo del prodotto in esame verso la Comunità.

    (30)

    Tutti tre i produttori esportatori hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), un adeguamento relativo al costo del credito assertivamente sostenuto relativamente alle vendite interne. Tali richieste si basano sull’effettivo periodo di rimborso del credito utilizzato dagli acquirenti nel quadro della formula di pagamento «conto aperto» utilizzata sul mercato interno coreano. In realtà, è emerso che nel quadro di tale sistema di pagamento, i produttori esportatori non accordavano in genere periodi specifici di rimborso del credito e non è stato possibile determinare accuratamente tali periodi, poiché non si è potuto mettere in relazione le ricevute con fatture specifiche. La richiesta dei produttori esportatori è stata quindi respinta.

    3.4.   Margine di dumping

    (31)

    L’inchiesta ha rivelato, per tutti tre i produttori esportatori, una distribuzione dei prezzi all’esportazione con evidenti differenze tra regioni. In Francia e nel Regno Unito, per esempio, si sono concentrati volumi significativi a basso prezzo. Tali mercati hanno assorbito più del 50 % delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità nel periodo in esame.

    (32)

    L’utilizzo del confronto tra media ponderata del valore normale e media ponderata dei prezzi all’esportazione in tutti gli Stati membri non avrebbe permesso di rilevare il dumping praticato in tali mercati, in quanto i prezzi a livello di dumping adottati dai tre produttori esportatori nei mercati francese e britannico sono stati interamente o parzialmente compensati dai prezzi più alti e abbondantemente superiori al livello del dumping praticati sugli altri mercati comunitari. Il metodo utilizzato non avrebbe quindi permesso di misurare con precisione l'entità del dumping praticato. La Commissione ha ritenuto quindi opportuno tenere conto, nel calcolo del dumping, delle significative differenze riscontrate nella distribuzione dei prezzi all’esportazione tra le diverse regioni.

    (33)

    Il confronto tra singole transazioni non è stato considerato un’alternativa adeguata in quanto la scelta, tra decine di migliaia di operazioni sul mercato interno e sul mercato dell'esportazione, delle singole transazioni su cui basare il confronto è troppo complessa e arbitraria.

    (34)

    In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, quindi, per ciascun produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta la media ponderata del valore normale è stata confrontata con i prezzi di tutte le singole transazioni di esportazione verso la Comunità.

    (35)

    Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Daewoo Electronics Corporation

    9,1 %

    LG Electronics Corporation

    14,3 %

    Samsung Electronics Corporation

    4,4 %

    (36)

    Poiché il livello di collaborazione è stato alto (100 % delle esportazioni del prodotto in esame dalla Corea alla Comunità), il margine residuo di dumping è stato fissato in via provvisoria al livello del margine di dumping più elevato stabilito per una delle società che ha collaborato, ossia al livello stabilito per la LG Electronics Corporation (14,3 %).

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

    (37)

    Nella Comunità, il prodotto simile è fabbricato solamente dal denunziante.

    (38)

    Il denunziante ha cooperato integralmente all'inchiesta. Considerato che il denunziante è l’unico fabbricante del prodotto simile nella Comunità, la sua produzione ha rappresentato, nel periodo dell'inchiesta, il 100 % della produzione comunitaria di tale prodotto.

    (39)

    Il denunziante rappresenta quindi sia la produzione comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, sia l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Al denunziante ci si riferirà quindi anche con l’espressione «industria comunitaria».

    (40)

    Nella fase di avvio (2002), l’industria comunitaria ha dovuto ricorrere alle importazioni del prodotto simile provenienti dalla società madre, negli Stati Uniti. Il volume di prodotto proveniente da tale fonte è diminuito notevolmente a partire dal 2003, da quando cioè il nuovo impianto ha cominciato a funzionare a regime [cfr. considerandi (80) e (81)]. Per quanto concerne la valutazione della situazione in cui versa l’industria comunitaria [cfr. considerandi (48) e successivi], l’analisi riguarda esclusivamente la produzione propria dell’industria comunitaria e non i suoi acquisti presso la società madre.

    4.2.   Consumo nella Comunità

    (41)

    Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite sul mercato comunitario della produzione propria dell'industria comunitaria, dei dati sulle importazioni nel mercato comunitario forniti dai tre produttori esportatori coreani e del volume delle importazioni sul mercato comunitario originarie degli Stati Uniti, ricavato dalla banca dati del settore maggiormente utilizzata. Nel periodo dell'inchiesta, il prodotto simile non è stato importato nella Comunità da altri paesi.

    (42)

    Considerato che l’industria comunitaria comprende solo un produttore e che il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile viene approvvigionato a partire da tre sole fonti (l'industria comunitaria, i produttori coreani e i produttori statunitensi), i dati relativi alle quote di mercato detenute dall'industria comunitaria e dagli Stati Uniti sono forniti in forma indicizzata, per garantire la riservatezza dei dati comunicati a titolo riservato dall’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base.

    (43)

    Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile è più che raddoppiato. Il consumo comunitario è stato pari a circa 213 000 unità nel 2002 e a circa 456 000 unità nel periodo dell'inchiesta. In particolare, esso è aumentato del 51 % nel 2003, del 54 % nel 2004 e del 10 % nel periodo dell'inchiesta.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Consuno CE complessivo (unità)

    212 755

    321 672

    435 158

    456 410

    Indice (2002 = 100)

    100

    151

    205

    215

    4.3.   Importazioni dal paese in questione

    a)   Volume

    (44)

    Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea nella Comunità è cresciuto in misura significativa e costantemente tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. aumentando del 157 %. In particolare, le importazioni dal paese in questione sono aumentate del 66 % tra il 2002 e il 2003, del 77 % nel 2004 e di altri 14 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (unità)

    141 754

    235 902

    343 922

    364 261

    Indice (2002 = 100)

    100

    166

    243

    257

    Quota di mercato detenuta dalle importazioni dalla Repubblica di Corea

    66,6 %

    73,3 %

    79,0 %

    79,8 %

    Prezzi delle importazioni dalla Repubblica di Corea (EUR/unità)

    649

    575

    579

    577

    Indice (2002 = 100)

    100

    89

    89

    89

    b)   Quota di mercato

    (45)

    La quota di mercato detenuta dagli esportatori nel paese in questione è aumentata di circa 13 punti percentuali durante il periodo in esame ed ha raggiunto un livello pari a quasi l’80 % durante il periodo dell'inchiesta. Gli esportatori coreani hanno guadagnato circa 7 punti percentuali nel 2003 e circa 6 punti percentuali nel 2004. Il mercato comunitario è quindi caratterizzato dalla presenza schiacciante di produttori coreani.

    c)   Prezzi

    i)   Andamento dei prezzi

    (46)

    Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica di Corea è diminuito dell’11 %, anche a fronte del costante miglioramento, anno dopo anno, delle funzioni dei modelli in vendita. In particolare, il calo dei prezzi più sostanziale si è verificato tra il 2002 e il 2003. Dopo il 2003, i prezzi medi sono rimasti costanti (cfr. tabella).

    ii)   Sottoquotazione dei prezzi

    (47)

    Sono stati messi a confronto i prezzi medi di vendita dei modelli comparabili del prodotto in esame e del prodotto simile applicati nella Comunità dai produttori esportatori e dall'industria comunitaria. A tal fine, i prezzi dell'industria comunitaria franco fabbrica, al netto di tutte le riduzioni ed imposte, applicati ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi CIF frontiera comunitaria applicati dai produttori esportatori coreani, debitamente adeguati per tener conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta il prodotto in esame originario della Repubblica di Corea venduto nella Comunità è stato caratterizzato da una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria compresa, a seconda dell’esportatore, tra il 34 % e il 42 %.

    4.4.   Situazione dell’industria comunitaria

    (48)

    In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

    (49)

    Considerato che l'industria comunitaria è rappresentata solo da un produttore, i dati che la riguardano sono stati indicizzati o presentati in fasce di valori, al fine di tutelarne la riservatezza, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. Va inoltre osservato che poiché l’industria comunitaria ha cominciato le attività nell’aprile 2002, gli indicatori di pregiudizio tendono a registrare, tra il 2002 e il 2003, scarti consistenti, tanto verso l’alto (nel caso, per esempio, del volume di produzione) che verso il basso (nel caso, per esempio, degli investimenti).

    a)   Produzione

    (50)

    La produzione dell’industria comunitaria è aumentata del 205 % nel 2003 e del 136 % nel 2004, raggiungendo un picco, per poi perdere il 36 % nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, la produzione dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 70 000 e le 100 000 unità.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Produzione (unità)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    305

    441

    405

    b)   Capacità e indice di utilizzazione degli impianti

    (51)

    La capacità produttiva è aumentata del 125 % nel 2003 e del 113 % nel 2004, rimanendo poi allo stesso livello nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo la capacità produttiva dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 100 000 e le 150 000 unità.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Capacità produttiva (unità)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    225

    338

    338

    Tasso di utilizzo degli impianti

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    136

    131

    120

    (52)

    L'indice di utilizzazione degli impianti è aumentato del 36 % nel 2003, raggiungendo un picco. Nel 2004, esso è diminuito di 5 punti percentuali, mentre nel periodo dell'inchiesta ha perso l’11 %. Nel periodo dell'inchiesta, il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria ha oscillato tra il 60 % e il 90 %.

    c)   Scorte

    (53)

    Nel periodo dell'inchiesta, le scorte di prodotto finito hanno rappresentato il 30 % circa del volume totale di produzione dell’industria comunitaria, un livello ritenuto eccessivamente elevato. Il livello delle scorte finali dell’industria comunitaria è dapprima diminuito del 29 %, nel 2003, per poi aumentare drasticamente del 140 % nel 2004 e quindi del 27 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2004. In tale periodo le scorte dell'industria comunitaria hanno oscillato tra le 10 000 e le 30 000 unità.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Scorte finali (unità)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    71

    211

    238

    d)   Volume delle vendite

    (54)

    Le vendite di prodotti propri effettuate dall’industria comunitaria sul mercato comunitario ad acquirenti indipendenti è aumentata del 284 % nel 2003, del 37 % nel 2004, per poi perdere 6 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 50 000 e le 90 000 unità.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume delle vendite EC ad acquirenti indipendenti

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    384

    421

    415

    e)   Quota di mercato

    (55)

    L’indicatore dell’andamento della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è aumentato del 154 % nel 2003, raggiungendo il punto di massimo, per poi perdere il 48 % nel 2004 e altri 13 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria ha oscillato tra il 10 % e il 20 %.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Quota di mercato detenuta dalla Comunità europea

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    254

    206

    193

    f)   Crescita

    (56)

    Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, a fronte di un aumento del 64 % del consumo comunitario, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato di soli 31 punti percentuali. L’industria comunitaria ha perso circa 4 punti percentuali di quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato 6 punti percentuali di quota di mercato tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta.

    g)   Occupazione

    (57)

    Il livello dell’occupazione dell’industria comunitaria è aumentato del 110 % tra il 2002 e il 2003 e del 102 % nel 2004, mentre è diminuito del 14 % nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo il numero di addetti occupati dall'industria comunitaria ha oscillato tra le 300 e le 500 unità.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Occupazione (addetti)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    210

    312

    298

    h)   Produttività

    (58)

    La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, calcolata come produzione (in unità) annua per addetto, è aumentata del 46 % tra il 2002 e il 2003, per poi perdere 5 punti percentuali nel 2004 e diminuire di altri 5 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, la produttività dell'industria comunitaria ha oscillato tra le 100 e le 300 unità per addetto.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Produttività (unità per addetto)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    146

    141

    136

    i)   Salari

    (59)

    Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta il salario medio per addetto è diminuito del 16 %. In particolare, esso è diminuito del 3 % nel 2003, dell’1 % nel 2004 ed infine del 2 % nel periodo dell'inchiesta.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Costo del lavoro annuo per addetto (migliaia di EUR)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    97

    86

    84

    j)   Prezzi di vendita

    (60)

    I prezzi unitari di vendita della produzione propria dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuiti del 4 % tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, anche a fronte di un miglioramento costante, anno dopo anno, delle funzioni offerte dai modelli in vendita. In particolare, i prezzi si sono mantenuti ad un livello costante tra il 2002 e il 2004, con una perdita del 4 % nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo la media dei prezzi unitari praticati dall'industria comunitaria ha oscillato tra i 500 e i 1 000 EUR.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Prezzo unitario sul mercato comunitario (EUR/unità)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    101

    100

    96

    k)   Fattori che incidono sui prezzi comunitari

    (61)

    Dall'inchiesta è emerso che nel periodo dell'inchiesta le importazioni in dumping sono state inferiori ai prezzi medi depressi dell'industria comunitaria di una percentuale compresa tra il 34 % e il 42 %. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi praticati dai produttori esportatori in esame erano sensibilmente più bassi della suddetta sottoquotazione media dei prezzi dell'industria comunitaria. La sottoquotazione, stabilita più a livello dei singoli tipi di prodotto, unita all'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, ha certamente aumentato la pressione sui prezzi, incidendo quindi sui prezzi interni dell'industria comunitaria.

    l)   Redditività e utile sul capitale investito

    (62)

    Nel periodo in esame, la redditività della vendita dei prodotti propri da parte dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, espressa come percentuale delle vendite nette, è rimasta negativa in tutto il periodo tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Le perdite sono state elevate nel 2002, poiché lo stabilimento ha iniziato le attività in quell’anno. La redditività è migliorata, avvicinandosi al punto di pareggio nel 2003, ma si è successivamente deteriorata nel 2004, per poi registrare perdite significative nel periodo dell'inchiesta.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Redditività delle vendite CE ad acquirenti indipendenti (% delle vendite nette)

    dati protetti

    Indice (2002 = – 100)

    – 100

    – 5

    – 9

    – 30

    Utile sugli investimenti (percentuale del valore contabile netto degli investimenti)

    dati protetti

    Indice (2002 = – 100)

    – 100

    – 20

    – 37

    – 123

    (63)

    L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività, rimanendo negativo in tutto il periodo in esame. Dopo un miglioramento sostanziale nel 2003, esso si è deteriorato nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta.

    m)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

    (64)

    Anche il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative è rimasto negativo in tutto il periodo in esame. Rispetto al livello bassissimo del 2002, esso è migliorato avvicinandosi allo zero, ma è nuovamente sceso nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta. A causa dell’esiguità degli utili, l’industria comunitaria non è stata in grado di ottenere nuovi capitali dal gruppo a cui appartiene ed ha dovuto sospendere i progetti di espansione della produzione. Nei gruppi multinazionali quali quello a cui appartiene l’industria comunitaria, le risorse finanziarie vengono infatti tipicamente assegnate alle unità più redditizie.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Flusso di cassa (migliaia di EUR)

    dati protetti

    Indice (2002 = – 100)

    – 100

    – 8

    – 65

    – 65

    n)   Investimenti

    (65)

    Gli investimenti annui dell’industria comunitaria destinati alla produzione del prodotto in esame sono diminuiti drasticamente nel 2003, rispetto al 2002, anno di avvio della produzione e in cui si è registrato un picco degli investimenti. Nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta, il flusso degli investimenti annui a favore della produzione del prodotto simile è rimasto stabile.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Investimenti netti (migliaia di EUR)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    13

    14

    14

    o)   Entità del margine di dumping

    (66)

    Quanto all'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

    p)   Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

    (67)

    In assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata dal presente procedimento, la questione risulta irrilevante.

    4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (68)

    Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie della Repubblica di Corea ha registrato un forte aumento, pari al 157 %, e la relativa quota di mercato è cresciuta del 13 %. Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea sono risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni dal paese in questione sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria. In termini di media ponderata, la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta ha raggiunto livelli compresi tra il 34 % e il 42 %, a seconda dell'esportatore, mentre per alcuni modelli, tali livelli sono risultati anche più elevati.

    (69)

    Nel periodo considerato si è constatato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Anche non considerando il 2002, anno in cui l’industria comunitaria ha avviato le attività, tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha manifestato un andamento negativo: il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 16 %, le scorte finali sono aumentate del 167 %, la Comunità ha perso il 61 % di quota di mercato, la produttività è diminuita del 10 %, i prezzi di vendita unitari sono diminuiti del 5 %, la redditività, l'utile sugli investimenti e il flusso di cassa sono peggiorati anche rispetto ad un punto iniziale di riferimento già negativo.

    (70)

    Alcuni indicatori hanno registrato andamenti apparentemente positivi tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. Il volume della produzione è aumentato del 100 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario è aumentato del 31 % e l’occupazione è cresciuta dell’88 %. Valori di questo tipo sono considerati normali per un impianto produttivo nel primo periodo di attività che cerca di utilizzare i capitali fissi al massimo per assorbire i costi fissi. Tuttavia, tali valori positivi sono risultati insufficienti per evitare la perdita di quota di mercato, in quanto il mercato è cresciuto più rapidamente, e per ottenere un margine di profitto congruo.

    (71)

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    5.1.   Introduzione

    (72)

    Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

    5.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (73)

    Il notevole incremento, pari al 157 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping registrato tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta e della corrispondente quota di mercato comunitario, pari al 13 % circa, e la sottoquotazione riscontrata, compresa, nel periodo dell'inchiesta, tra il 32 % e il 42 %, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 16 %, le scorte finali sono aumentate del 167 %, la Comunità ha perso il 61 % di quota di mercato, la produttività è diminuita del 10 % e i prezzi di vendita unitari sono scesi del 5 %. Tale andamento va considerato nel contesto di un mercato comunitario in forte espansione tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, i prezzi oggetto di dumping sono risultati in media inferiori a quelli dell'industria comunitaria in tutto il periodo in esame ed hanno esercitato una pressione al ribasso su questi ultimi. Il conseguente calo dei prezzi dell'industria comunitaria, in un periodo in cui i costi della produzione sono rimasti costanti, hanno prodotto la contrazione della redditività, dell’utile sugli investimenti e del flusso di cassa, anche rispetto ad un punto di partenza già negativo. Si ritiene pertanto provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

    5.3.   Effetti di altri fattori

    a)   Aumento del costo delle materie prime

    (74)

    Una parte interessata ha sostenuto che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria comunitaria è legato all’aumento, osservato a partire dal 2003, del prezzo di alcune materie prime.

    (75)

    In effetti, i prezzi di alcune materie prime, tra cui l’acciaio e il poliuretano, sono aumentati a partire dal 2003. Va tuttavia osservato che per quanto riguarda le materie prime fornite da società che operano in dollari USA, l’effetto è stato ammortizzato dall’apprezzamento dell’euro rispetto a tale valuta registrato nello stesso periodo. Inoltre, le materie prime fondamentali utilizzate nella fabbricazione del prodotto simile sono merci con quotazione internazionale e tanto l'industria comunitaria che i concorrenti coreani sono grandi gruppi con potere d’acquisto elevato e paragonabile. Essi sono quindi in grado di procurarsi le materie prime a prezzi simili. Se proprio, considerato l'andamento del won coreano rispetto al dollaro USA nel periodo in esame, i produttori che operano in euro, come l'industria comunitaria, hanno beneficiato di un vantaggio rispetto ai concorrenti coreani per quanto riguarda quella porzione di materie prime acquistate presso fornitori che operano in dollari USA. Inoltre, l’inchiesta ha rivelato che i costi unitari di produzione dell’industria comunitaria sono diminuiti sostanzialmente tra il 2002 e il 2003, in corrispondenza del crescente volume di attività del nuovo impianto, per poi rimanere costanti tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta. Il grave deterioramento della redditività osservato tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta non può quindi essere attribuito tanto all’innalzamento dei costi di produzione quanto piuttosto alla diminuzione dei prezzi di vendita. In effetti, i prezzi di vendita dell’industria comunitaria sono diminuiti del 5 % tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, per effetto della depressione e del contenimento dei prezzi imputabili alle importazioni oggetto di dumping. L’aumento del prezzo delle materie prime ha quindi svolto un ruolo marginale o nullo nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria, e comunque non tale da annullare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

    b)   Aumento delle vendite a società dello stesso gruppo

    (76)

    Una parte interessata ha sostenuto che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria comunitaria è imputabile all’aumento del volume delle vendite effettuate dall’industria comunitaria a società dello stesso gruppo.

    (77)

    Come tutte le società che fanno parte di un gruppo multinazionale, l’industria comunitaria ha effettuato, tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, un certo numero di vendite a parti collegate, a prezzi di trasferimento. Nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta, tali vendite hanno rappresentato rispettivamente solo il 2 %, il 5 %, il 15 % e il 12 % delle vendite totali dell’industria comunitaria. Inoltre, nessuna di tali vendite è stata effettuata sul mercato comunitario. Il volume delle vendite di cui al considerando (54), i prezzi di vendita di cui al considerando (60) e la redditività di cui al considerando (62) si riferiscono esplicitamente alle vendite di prodotti propri ad acquirenti indipendenti. Pertanto, gli eventuali effetti negativi sui prezzi dovuti alle vendite ad acquirenti collegati sono stati attentamente eliminati dall’analisi del pregiudizio. L’argomentazione è pertanto respinta.

    c)   Importazioni OEM (Original Equipment Manufacturer)

    (78)

    Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni OEM dal paese in questione hanno causato un pregiudizio autoinflitto all'industria comunitaria.

    (79)

    Contrariamente alle asserzioni di tale parte, l’industria comunitaria non ha importato il prodotto in esame dal paese in questione tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, né nel quadro di un accordo di fornitura OEM né attraverso altri canali. L’argomentazione è pertanto respinta.

    d)   Importazioni da altri paesi

    (80)

    Come indicato al considerando (42), il mercato comunitario è alimentato da tre fonti, i produttori esportatori coreani, l’industria comunitaria e gli Stati Uniti. Il volume delle importazioni totali (comprese le importazioni dall’industria comunitaria) originarie degli Stati Uniti è diminuito del 49 % nel 2003, si è mantenuto costante nel 2004 ed è aumentato del 4 % nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato corrispondente detenuta dalle importazioni dagli Stati Uniti è diminuita del 66 % nel 2003, del 9 % nel 2004 ed è rimasta costante nel periodo dell'inchiesta. In tale periodo, la quota di mercato detenuta dalle importazioni dagli Stati Uniti (comprese le importazioni da parte dell'industria comunitaria) ha oscillato tra il 5 % e il 10 %. L’andamento del volume delle importazioni e della quota di mercato è stato influenzato dai due fattori seguenti: il reperimento, da parte del denunziante, del prodotto simile presso la società madre negli Stati Uniti durante la fase di avvio e l'aumento sul mercato comunitario del volume delle importazioni oggetto di dumping dai produttori coreani.

    (81)

    La produzione dell'industria comunitaria è aumentata nel 2002 e nel 2003. Il denunziante ha allora ridotto drasticamente le quantità di prodotto simile reperite presso la società madre negli Stati Uniti. Nel 2002, l’industria comunitaria ha reperito il 62 % delle vendite totali presso la società madre negli Stati Uniti. Tale percentuale è diventata del 3 % nel 2003, del 6 % nel 2004 e dell’8 % nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni dell'industria comunitaria dalla società madre negli Stati Uniti hanno rappresentato il 57 % circa del volume delle importazioni originarie degli Stati Uniti nel 2002, il 6 % nel 2003, il 19 % nel 2004 e il 23 % nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni del denunziante dagli Stati Uniti sono state, tra il 2003 e il periodo dell'inchiesta, limitate e, come rivela la tabella seguente, i prezzi delle importazioni complessive dagli Stati Uniti (importazioni del denunziante e altre importazioni) sono state effettuate a prezzi superiori ai prezzi coreani e dell'industria comunitaria.

    (82)

    Alla luce della diminuzione del volume delle importazioni e della quota di mercato e dei prezzi relativamente alti, la Commissione ha concluso che le importazioni dagli Stati Uniti, effettuate dalla stessa Whirlpool o da un concorrente indipendente, non hanno causato alcun pregiudizio all'industria comunitaria.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume delle importazioni dagli Stati Uniti (unità)

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    51

    51

    54

    Quota di mercato detenuta dalle importazioni dagli Stati Uniti

    dati protetti

    Indice (2002 = 100)

    100

    34

    25

    25

    Prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti (EUR/unità)

    1 157

    1 138

    1 090

    1 012

    Indice (2002 = 100)

    100

    98

    94

    87

    e)   Conseguenza delle operazioni di avvio

    (83)

    Una parte interessata ha sostenuto che l’eventuale pregiudizio sostenuto dall’industria comunitaria è imputabile alle operazioni di avvio del nuovo stabilimento.

    (84)

    Tale parte interessata ha inoltre affermato che i primi prodotti simili fabbricati nello stabilimento dell’industria comunitaria hanno raggiunto il mercato nell’aprile 2003. Ciò non è esatto. Lo stabilimento ha cominciato le attività nell’aprile 2002 e i prodotti sono stati messi in vendita a partire dal 2002. Come indicato al considerando (62), la redditività dell’industria comunitaria è risultata fortemente negativa nell'anno dell'avvio delle attività (2002). Nel 2003, la redditività è migliorata significativamente, raggiungendo quasi il punto di pareggio. Nel 2004 e nel periodo dell'inchiesta, essa si è nuovamente deteriorata. L’argomentazione della parte interessata non spiega perché dopo un periodo di avvio prevedibilmente difficile nel 2002, la redditività sia migliorata (2003) per poi peggiorare (2004 e periodo dell'inchiesta). L’argomentazione è pertanto respinta.

    f)   Effetti delle vendite di altri tipi di frigoriferi

    (85)

    Una parte interessata ha sostenuto che nella valutazione della situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria bisognerebbe tenere conto anche degli effetti della vendita di altri tipi di frigoriferi, in quanto i consumatori alla ricerca di frigoriferi possono scegliere tra tutta la gamma di frigoriferi.

    (86)

    Dai considerandi da (9) a (17) risulta chiaro che il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile rappresenta un mercato autonomo e distinto dai mercati degli altri frigoriferi. La questione della concorrenza tra tale mercato e il mercato di altri prodotti è pertanto irrilevante e l’argomentazione viene respinta. In ogni caso, l’analisi della situazione dell’industria comunitaria di cui ai considerandi da (48) a (71) è basata esclusivamente su dati relativi ai frigoriferi «side by side».

    g)   Pregiudizio autoinflitto imputabile a difetti di progettazione e a decisioni di mercato inopportune

    (87)

    Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria non sarebbe stato tanto causato dalle pratiche di dumping quanto autoinflitto a causa di una serie di decisioni strategiche sbagliate. In particolare, la parte in questione si è riferita alla progettazione scadente degli sportelli (sportelli bombati), al costo elevato dei materiali di rivestimento (per esempio, l’acciaio inossidabile) e la maggiore lunghezza del ciclo di rinnovamento del prodotto.

    (88)

    Per quanto riguarda il primo punto, va osservato che l’industria comunitaria ha sempre prodotto e offerto modelli con sportelli bombati e sportelli piatti. Inoltre, le cifre relative alle vendite dell’industria comunitaria e gli studi di mercato rivelano, contrariamente alle affermazioni della parte in questione, una netta predilezione dei consumatori per gli sportelli bombati. Infine, va osservato che la stessa parte in questione ha recentemente introdotto una serie di frigoriferi a sportello bombato, una decisione che sembra incompatibile con le sue affermazioni.

    (89)

    Per quanto riguarda il secondo punto, l’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria non utilizza solamente l'acciaio inossidabile per le rifiniture esterne del prodotto simile, ma anche materiali più economici. In ogni caso, il confronto tra il costo dell'acciaio inossidabile utilizzato dall'industria comunitaria e il costo del succedaneo più simile utilizzato dai produttori esportatori coreani ha evidenziato che la differenza è pari a circa l’1 % del costo totale di produzione. Tali dati dimostrano che il costo dell'acciaio inossidabile per le rifiniture esterne non può essere l'unica causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    (90)

    Per quanto riguarda il terzo punto, l’industria comunitaria adotta un ciclo di rinnovamento del prodotto compreso tra un anno e due anni, mentre la parte interessata in questione cambia i modelli ogni anno. Effettivamente, il ciclo di rinnovamento del prodotto dell’industria comunitaria è leggermente più lungo rispetto alla parte in questione, ma rimane tuttavia paragonabile a quello dei produttori statunitensi. La parte interessata in questione non ha fornito alcun elemento di prova concreto che spiegasse perché e in che modo un ciclo di rinnovamento del prodotto di un anno debba automaticamente implicare volumi di vendita maggiori e profitti più alti rispetto ad un ciclo di rinnovamento di due anni. Al contrario, l'industria comunitaria ha fornito elementi di prova che indicano che i partner commerciali e i dettaglianti sono contrari ai rinnovamenti troppo frequenti della gamma dei prodotti, a causa degli elevati costi relativi all’esposizione delle merci e ai nuovi cataloghi.

    (91)

    I presunti difetti di progettazione e le decisioni di mercato inopportune hanno quindi svolto un ruolo marginale o nullo nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria e non vanno pertanto ad incidere sul nesso causale.

    h)   Concorrenza nelle diverse gamme di prodotti

    (92)

    Una parte interessata ha sostenuto i) di non essere un concorrente dell’industria comunitaria nella stessa gamma di prodotti; ii) che è fuorviante basare le conclusione sul confronto tra prezzi medi e iii) di non aver pertanto potuto causare un pregiudizio all'industria comunitaria.

    (93)

    L’omogeneità tra il prodotto in esame e il prodotto simile è già stata chiarita ai considerandi da (9) a (17). Ovviamente, ogni mercato definito in tal modo comprende un certo numero di tipi, modelli o caratteristiche. Tuttavia, tali modelli hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi finali e non si possono tracciare dei confini netti tra i segmenti di mercato, che tendono al contrario ad accavallarsi. I calcoli relativi alla sottoquotazione sono stati effettuati in base ai modelli [cfr. considerando (47)] e non semplicemente in base ai prezzi medi. La sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria da parte dei prezzi all’esportazione del produttore esportatore in questione è stata accertata per quasi tutti i modelli oggetto del confronto. L’argomentazione è pertanto respinta.

    5.4.   Conclusione sul rapporto di causalità

    (94)

    Per concludere, l'analisi precedente ha dimostrato che si è registrato un sostanziale incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie del paese interessato, in particolare tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, parallelamente ad un notevole ribasso dei prezzi di vendita e ad un livello elevato di sottoquotazione durante il periodo dell'inchiesta. L’incremento di quota di mercato delle importazioni coreane a basso prezzo è coinciso con la diminuzione della quota di mercato dell’industria comunitaria e del prezzo di vendita unitario e con il calo della redditività, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa legato alle attività operative.

    (95)

    Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di tali fattori può aver avuto un impatto negativo rilevante.

    (96)

    In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese in questione hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    6.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (97)

    La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate.

    6.1.   Interesse dell’industria comunitaria

    (98)

    Come indicato al considerando (39), l’industria comunitaria è costituita da una società, con uno stabilimento in Italia e circa 300-500 addetti direttamente attivi nella produzione e nella vendita del prodotto simile e nelle attività amministrative pertinenti. Secondo le previsioni, l'istituzione delle misure dovrebbe favorire l’incremento del volume delle vendite dell’industria comunitaria. La Commissione si aspetta quindi che l’incremento della produzione, l’aumento del tasso di utilizzo degli impianti e della produttività e la conseguente probabile diminuzione dei costi unitari permetteranno all’industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria e offrire prezzi più competitivi. In questo modo si ridurrebbe la differenza sostanziale tra i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi dei produttori coreani.

    (99)

    Se invece le misure antidumping non venissero istituite, è probabile che l’andamento negativo dell'industria comunitaria continuerebbe. L'industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quota di mercato e a subire un calo di redditività. Ciò determinerà quasi certamente dei tagli alla produzione e agli investimenti, la chiusura di certe capacità produttive e un'ulteriore contrazione dell'occupazione nella Comunità.

    (100)

    In conclusione, l'istituzione delle misure antidumping consentirà all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

    6.2.   Interesse dei fornitori dell'industria comunitaria

    (101)

    Due fornitori dell’industria comunitaria, che forniscono due delle principali materie prime utilizzate dall’industria comunitaria, hanno collaborato al procedimento ed espresso il loro sostegno alla denuncia presentata dall’industria comunitaria. I due fornitori sono rappresentativi in quanto le due materie prime in questione rappresentano il 30 % circa dell’approvvigionamento complessivo di materie prime da parte dell'industria comunitaria. La fornitura di materie prime e di componenti all’industria comunitaria nel quadro della produzione del prodotto simile ha rappresentato in media il 2 % circa del fatturato complessivo delle due società in questione e 22 posti di lavoro.

    (102)

    L’istituzione delle misure permetterebbe ai fornitori che hanno collaborato di aumentare il fatturato, la redditività e il tasso di occupazione.

    6.3.   Interesse dell’industria degli elettrodomestici

    (103)

    Varie federazioni industriali [Il Conseil Européen de la construction d’appareils domestiques (CECED) e l’Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali (ANIE)] hanno presentato osservazioni scritte a favore dell’adozione di misure antidumping nel caso in questione.

    (104)

    Analogamente, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’effetto di compressione dei prezzi prodotto dalle importazioni dalla Repubblica di Corea, i principali produttori di elettrodomestici (Electrolux e Bosch-Siemens), pur non fabbricando il prodotto simile nella Comunità, hanno espresso il loro sostegno alla denuncia presentata dal denunziante. Una delle società in questione ha dichiarato di avere avuto l’intenzione concreta di avviare la produzione del prodotto simile nella Comunità, ma di avere sospeso il progetto a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea. Va osservato che sia la Electrolux che la Bosch-Siemens hanno importato il prodotto simile dagli Stati Uniti nel periodo dell'inchiesta e sono state quindi toccate direttamente dalle pratiche commerciali sleali dei produttori esportatori coreani. Entrambe le società occupano da 30 a 50 addetti nella Comunità, che gestiscono le attività di importazione e di rivendita del prodotto simile.

    (105)

    L’industria degli elettrodomestici in generale sarebbe quindi a favore dell’istituzione delle misure antidumping.

    6.4.   Interesse degli importatori collegati nella Comunità

    (106)

    La maggior parte delle importazioni del prodotto in esame viene effettuata tramite società di importazione collegate, ovvero da controllate dei tre produttori coreani che hanno collaborato. Gli importatori in questione sono contrari all’istituzione delle misure antidumping. Nel periodo dell'inchiesta, i 26 importatori collegati che hanno collaborato hanno assorbito circa il 96 % del volume complessivo delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie del paese in questione. Le attività di importazione e rivendita del prodotto in esame corrispondono al 4 % circa del fatturato complessivo di tali società. In termini di manodopera, su un totale di circa 4 000 addetti che lavorano per gli importatori collegati in questione, 170 persone si occupano direttamente del commercio e della rivendita del prodotto in esame nella Comunità.

    (107)

    Per quanto concerne il possibile effetto delle misure su tali importatori, va osservato in primo luogo che l'inchiesta ha evidenziato che il mercato del prodotto in esame e del prodotto simile nella Comunità è un mercato in forte espansione. Inoltre, il livello dei dazi è contenuto e, poiché le misure si basano sui margini di dumping, esse non colmeranno le differenze sostanziali riscontrate tra i prezzi all’esportazione coreani e i prezzi dell’industria comunitaria. In altri termini, anche se venissero adeguati sulla base del margine di dumping riscontrato, i prezzi all’esportazione coreani risulterebbero inferiori agli attuali prezzi dell'industria comunitaria. Alla luce di tali considerazioni, le misure non produrranno necessariamente la diminuzione del volume delle vendite realizzate dai produttori esportatori coreani. Al contrario, in considerazione della rapidità con cui si espande il mercato in questione, è possibile che si assisterà alla stabilizzazione del volume delle vendite, senza grandi ripercussioni sulla situazione attuale degli importatori collegati. Inoltre, come indicato nel considerando precedente, l’importazione del prodotto in esame rappresenta solamente il 4 % del fatturato di tali società.

    (108)

    Pertanto, la Commissione ha provvisoriamente concluso che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere ripercussioni negative gravi sulla situazione degli importatori collegati della Comunità.

    6.5.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

    (109)

    Nel periodo dell'inchiesta, l’unico importatore indipendente che ha collaborato ha assorbito il 2 % circa del volume complessivo delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie del paese in questione. Tale importatore ha quindi importato il 50 % circa dei volumi che non vengono importati dalla Repubblica di Corea tramite importatori collegati ed è ritenuto rappresentativo della situazione degli importatori indipendenti. Tale parte che ha collaborato, che, nel quadro di un accordo di fornitura OEM, ha importato il prodotto in esame da un produttore esportatore che ha collaborato per rivenderlo nella Comunità con il proprio marchio, ha dichiarato di volere rimanere neutrale rispetto alla denuncia presentata dall'industria comunitaria, aggiungendo che deciderà sull'opportunità di avviare la produzione del prodotto simile nella Comunità in base all'esito del presente procedimento. L’attività di rivendita del prodotto in esame rappresenta una porzione trascurabile del fatturato complessivo della società. In termini di manodopera, meno di 10 addetti si occupano del commercio e della rivendita del prodotto in esame.

    (110)

    Come risulta dal considerando (107), le misure antidumping in questione non porterebbero necessariamente al calo del volume delle vendite del prodotto in esame, ma piuttosto alla stabilizzazione del volume delle importazioni. Considerata la posizione neutrale dell’importatore indipendente in questione nel presente procedimento e la percentuale trascurabile del suo fatturato relativo alla rivendita nella Comunità, la Commissione conclude in via provvisoria che l’istituzione delle misure antidumping produrrà con ogni probabilità un effetto marginale sulla situazione degli importatori indipendenti nella Comunità.

    6.6.   Interesse dei dettaglianti e dei consumatori

    (111)

    Considerata la specificità del mercato in questione, la Commissione ha chiesto la collaborazione dei dettaglianti e delle associazioni dei consumatori. Le risposte a tale invito sono state tuttavia molto scarse. Solo due dettaglianti hanno collaborato e nessuno dei due si è esplicitamente opposto alla denuncia. Nel periodo dell'inchiesta, il volume delle vendite di frigoriferi «side by side» da parte dei due dettaglianti che hanno collaborato è stato pari al 4 % circa del consumo comunitario complessivo. Il fatturato generato dalla vendita del prodotto in esame e del prodotto simile ha rappresentato lo 0,1 % del fatturato complessivo delle due società ed è stato caratterizzato da un margine lordo del 10 % circa rispetto alle vendite nette nel periodo dell'inchiesta. Sulla base dei relativi fatturati, il numero di posti di lavoro assegnati al prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta è stato stimato pari a circa 50.

    (112)

    Come indicato al considerando (107), nel caso presente le misure antidumping potrebbero produrre la stabilizzazione del volume delle vendite originarie del paese in questione. L’effetto sui prezzi di un tale scenario sarebbe probabilmente il seguente. I prezzi CIF franco frontiera comunitaria delle esportazioni coreane sarebbero soggetti ad un dazio compreso tra il 4,4 % e il 14,3 %. Tra il prezzo di consegna e il prezzo finale al consumo devono essere aggiunti vari costi, tra cui i costi di consegna agli importatori e la maggiorazione da loro applicata e i costi di consegna ai dettaglianti e la maggiorazione da questi applicata. Tali aggiunte produrranno verosimilmente un prezzo finale al consumo superiore del 100 % circa al prezzo CIF. L’incidenza del dazio antidumping sul prezzo finale al consumo sarebbe quindi pari, in percentuale, alla metà dell’aliquota del dazio antidumping. Considerata la quota di mercato dominante detenuta dai produttori esportatori coreani, il prezzo di vendita di riferimento sul mercato comunitario è, e con ogni probabilità continuerà ad essere, fissato da tali produttori esportatori. Come indicato ai considerandi (98) e (107), grazie all’istituzione delle misure l’industria comunitaria potrebbe trovarsi nella condizione di offrire prezzi più competitivi. Considerata la quota di mercato relativamente esigua, però, ciò avrà un effetto limitato sul prezzo comunitario medio al consumo per il prodotto in esame. È improbabile che le misure proposte abbiano un’incidenza sul prezzo delle importazioni dagli Stati Uniti. Tutto considerato, l'adozione delle misure potrebbe comportare un aumento moderato, compreso tra il 2 % e il 7 %, del prezzo al consumo.

    (113)

    Alla luce di quanto precede e considerata la poca collaborazione, si può concludere che è improbabile che le misure proposte incideranno in misura sostanziale sulla situazione dei dettaglianti e dei consumatori comunitari.

    6.7.   Conclusione relativa all'interesse della Comunità

    (114)

    L'istituzione delle misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendita e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. Considerata la tendenza negativa dell'industria comunitaria, esiste il rischio concreto che, senza le misure, l'unico produttore comunitario si trovi costretto a chiudere lo stabilimento e a licenziare gli addetti. L’istituzione delle misure avrebbe ripercussioni positive anche sui fornitori dell’industria comunitaria. In generale, tutta l’industria degli elettrodomestici si è dichiarata a favore delle misure. Gli importatori e i dettaglianti indipendenti che hanno collaborato hanno mantenuto una posizione neutrale. Gli eventuali effetti negativi, che consisterebbero nella stabilizzazione del volume delle importazioni, sarebbero abbondantemente compensati dagli effetti positivi previsti per l'industria comunitaria. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione di tali misure è nell'interesse della Comunità.

    7.   PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (115)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

    7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (116)

    Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all'industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di dumping.

    (117)

    Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 6 % sul fatturato può essere considerato un livello adeguato che l'industria comunitaria può prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. L’inchiesta ha rivelato che la Whirlpool ha raggiunto un livello di profitto approssimativamente pari a tale valore nelle vendite negli Stati Uniti di frigoriferi “side by side” e nelle vendite nella Comunità di prodotti appartenenti a segmenti simili ma senza la concorrenza rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping.

    (118)

    Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, transazione per transazione, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell'industria comunitaria in modo tale da riflettere il suddetto margine di profitto. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all’importazione CIF.

    (119)

    Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

    Daewoo Electronics Corporation

    98,5 %

    LG Electronics Corporation

    74,8 %

    Samsung Electronics Corporation

    66,3 %

    (120)

    Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore.

    7.2.   Misure provvisorie

    (121)

    Alla luce di quanto precede e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio ad un livello pari al margine di dumping e di pregiudizio minimo riscontrato, conformemente alla regola del dazio minore.

    (122)

    Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:

    Società

    Margine di eliminazione del pregiudizio

    Margine di dumping

    Dazio antidumping proposto

    Daewoo Electronics Corporation

    98,5 %

    9,1 %

    9,1 %

    LG Electronics Corporation

    74,8 %

    14,3 %

    14,3 %

    Samsung Electronics Corporation

    66,3 %

    4,4 %

    4,4 %

    Tutte le altre società

    98,5 %

    14,3 %

    14,3 %

    (123)

    Le aliquote di dazio individuali relative alle società specificate nel presente regolamento sono state fissate sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni dei prodotti originari della Repubblica di Corea e fabbricati da tali società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate sopra. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

    (124)

    Le eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

    7.3.   Disposizione finale

    (125)

    Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sui frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori con capacità superiore a 400 litri e muniti di almeno due porte esterne separate ma adiacenti, classificabili al codice NC ex 8418 10 20 (codice TARIC 8418102091) originari della Repubblica di Corea.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping

    (%)

    Codice addizionale TARIC

    Daewoo Electronics Corporation, 686 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul

    9,1

    A733

    LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul

    14,3

    A734

    Samsung Electronics Corporation, Samsung Main Bldg, 250, 2-ga, Taepyeong-ro, Jung-gu, Seoul

    4,4

    A735

    Tutte le altre società

    14,3

    A999

    3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    4.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU C 135 del 2.6.2005, pag. 4.


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