Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0015

Regolamento (CE) n. 15/2006 della Commissione, del 5 gennaio 2006 , che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

GU L 3 del 6.1.2006, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/15/oj

6.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/17


REGOLAMENTO (CE) N. 15/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2006

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 30 dicembre 2005 al 5 gennaio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 2,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


Top