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Document 32006D0748

    2006/748/CE: Decisione della Commissione, del 4 luglio 2006 , Relativa all’aiuto di Stato C 30/2004 (ex NN 34/2004) al quale il Portogallo ha dato esecuzione Esenzione dall’imposta sulle società per le plusvalenze derivanti da determinate operazioni ad opera di imprese pubbliche [notificata con il numero C(2006) 2950] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 307 del 7.11.2006, p. 219–225 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/748/oj

    7.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 307/219


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 luglio 2006

    Relativa all’aiuto di Stato C 30/2004 (ex NN 34/2004) al quale il Portogallo ha dato esecuzione Esenzione dall’imposta sulle società per le plusvalenze derivanti da determinate operazioni ad opera di imprese pubbliche

    [notificata con il numero C(2006) 2950]

    (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/748/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    A seguito di informazioni relative a presunte esenzioni fiscali delle plusvalenze concesse dalle autorità portoghesi ad alcune imprese pubbliche ai sensi dell’articolo 25 dello Estatuto do Beneficios Fiscais (il testo unico in materia di agevolazioni fiscali, di seguito «EBF») (2), la Commissione ha chiesto delucidazioni alle autorità portoghesi con lettera del 14 marzo 2001.

    (2)

    Le autorità portoghesi hanno risposto con lettera del 25 aprile 2001. Ulteriori informazioni sono state richieste con lettera del 28 ottobre 2003, a cui è stata data risposta con lettera pervenuta il 30 gennaio 2004. Le autorità portoghesi hanno trasmesso informazioni complementari con lettera dell’8 settembre 2004.

    (3)

    Con lettera del 6 ottobre 2004 (3) la Commissione ha informato il Portogallo della decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto. Nella decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura.

    (4)

    Le autorità portoghesi hanno presentato le loro osservazioni con lettera pervenuta alla Commissione il 21 dicembre 2005.

    (5)

    Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni.

    II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI

    (6)

    Le esenzioni fiscali sono previste dall’articolo 25 dell’EBF, che porta il titolo Mais-validas no âmbito do processo de privatização (plusvalenze nel quadro di operazioni di privatizzazione), corrispondente all’articolo 32-C della versione del 2000, prima che l’EBF venisse modificato dal decreto legge n. 198/2001 del 3 luglio 2001.

    (7)

    L’articolo 25 dell’EBF prevede che, per stabilire l’utile da assoggettare all’imposta sulle società nel caso di imprese a capitale esclusivamente pubblico e loro controllate, sono escluse dalla base imponibile le plusvalenze derivanti da operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione realizzate conformemente agli orientamenti strategici nel quadro dell’esercizio da parte dello Stato della sua funzione di azionista e riconosciute come tali con decreto del ministro delle Finanze.

    (8)

    L’articolo 25 dell’EBF è entrato in vigore il 1o gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 103 della legge 3-B/2000 del 4 aprile 2000.

    III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (9)

    Nella decisione di avvio del procedimento formale di esame si osservava che l’articolo 25 dell’EBF sembrava configurare un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Il regime sembrava accordare un aiuto al funzionamento e, alla luce delle informazioni disponibili, risultava incompatibile, in quanto non sembrava destinato a finanziare investimenti o costi ammissibili. Inoltre, nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE sembrava applicabile. Al contrario, la misura costituiva un aiuto ingiustificato a favore delle imprese pubbliche a scapito dei concorrenti del settore privato.

    IV.   OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO

    (10)

    Con lettera pervenuta alla Commissione il 21 dicembre 2005, il Portogallo ha confermato gli elementi già trasmessi ai fini della valutazione preliminare della Commissione.

    (11)

    Le autorità portoghesi riassumono come illustrato di seguito l’evoluzione dell’assoggettamento delle plusvalenze all’imposta sulle società in Portogallo.

    Dal 1993 le plusvalenze reinvestite beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato qualora derivino da immobilizzazioni materiali o da azioni detenute in sociedades gestoras de participações sociais (società holding) (5). In tali casi, gli utili reinvestiti sono esclusi dall’imponibile.

    Questa situazione era cambiata nel 2001 (6). Il saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze di capitale veniva tassato come segue: se reinvestiti nell’anno in cui erano stati realizzati, gli utili erano imponibili a concorrenza di un quinto in detto anno e di un quinto in ciascuno dei quattro anni successivi.

    A partire dal 2002 le plusvalenze, anche se reinvestite (7), erano imponibili fino al 50 %.

    La situazione è nuovamente cambiata nel 2003: le società holding (nonché le società di capitale di rischio) beneficiano di un’esenzione totale dall’imposta sulle plusvalenze realizzate su azioni detenute da più di un anno (8).

    (12)

    Le autorità portoghesi affermano che la legislazione relativa alle esenzioni fiscali si limita ad applicare alle imprese del settore pubblico le stesse norme di tassazione delle plusvalenze e di neutralità fiscale applicabili alle imprese private in fase di ristrutturazione a seguito della riforma fiscale del 1988 e della creazione dell’Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (imposta sul reddito delle persone giuridiche, di seguito «IRC»).

    (13)

    A tale riguardo, le autorità portoghesi affermano che, ai sensi della legislazione portoghese sulle esenzioni fiscali, le plusvalenze reinvestite beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato, qualora derivino da immobilizzazioni materiali o da azioni detenute da società holding. In tali casi, gli utili reinvestiti sono esclusi dall’imponibile, il che costituisce un elemento fondamentale del regime fiscale portoghese.

    (14)

    L’articolo 25 dell’EBF esclude dalla base imponibile dell’IRC anche le plusvalenze realizzate dalle imprese interamente detenute dallo Stato e dalle loro controllate. L’articolo si limita a estendere a questi soggetti il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze reinvestite dalle società holding e alle ristrutturazioni effettuate da altre imprese private. Pertanto le imprese ammissibili non beneficiano di alcun vantaggio finanziario quando sono in fase di privatizzazione, di riorganizzazione o di ristrutturazione.

    (15)

    Secondo le autorità portoghesi, l’articolo 25 dell’EBF è riuscito a evitare che le privatizzazioni e le ristrutturazioni di imprese del settore pubblico dipendessero dall’intervento di società holding pubbliche, facilitando in tal modo l’esercizio da parte dello Stato della sua funzione di azionista.

    (16)

    Le autorità portoghesi ritengono che l’articolo 25 dell’EBF non contenga disposizioni che creano un regime di tassazione speciale delle plusvalenze, rispetto al regime generale. La sua applicazione non conferisce alcun vantaggio aggiuntivo alle imprese beneficiarie in fase di riorganizzazione o di ristrutturazione.

    (17)

    Le autorità portoghesi hanno altresì comunicato la loro intenzione di abrogare l’articolo 25 dell’EBF. Pertanto, una volta abrogato l’articolo, le operazioni di ristrutturazione o di privatizzazione riguardanti un’impresa pubblica saranno assoggettate al regime generale portoghese di agevolazioni fiscali applicabile alle imprese private.

    (18)

    Per quanto riguarda il recupero, le autorità portoghesi hanno affermato che: a) quattro operazioni soltanto hanno beneficiato del suddetto regime, e che, in ogni caso, un’impresa privata otterrebbe gli stessi vantaggi fiscali se creasse una società holding e reinvestisse i fondi in attività finanziarie, e che b) tre di queste quattro operazioni sono state decise dal consiglio di amministrazione di Caixa Geral de Depósitos (CGD) in previsione di una privatizzazione (creazione di una società holding), dato che a quella data l’articolo 25 dell’EBF non era stato ancora adottato. Di conseguenza, dato che le imprese non hanno beneficiato di alcun vantaggio finanziario pubblico, le autorità portoghesi ritengono che non si debba procedere ad alcun recupero.

    (19)

    Si indicano di seguito le quattro operazioni che hanno beneficiato del regime.

    La prima riguarda la cessione da parte di Mundial Confiança (MC), compagnia di assicurazione controllata dall’istituto finanziario portoghese CGD, della sua quota di partecipazione (5,46 %) in Crédito Predial Português (CPP) a Banco Santander Central Hispano (BSCH) il 5 aprile 2000. MC ha realizzato una plusvalenza di 9,3 mio EUR.

    La seconda operazione riguarda la cessione da parte di Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM), controllata di CGD alla data dell’operazione, della sua quota di partecipazione (94,38 %) in Banco Totta & Açores (BTA), nonché della sua partecipazione (7,09 %) in CPP a BSCH il 7 aprile 2000. BPSM ha realizzato una plusvalenza stimata a 310 mio EUR.

    La terza operazione riguarda uno scambio di azioni tra MC e BCP. MC ha ceduto la sua quota di partecipazione (53,05 %) in BPSM a BCP, in cambio di circa il 10 % del capitale di BCP il 19 giugno 2000. MC ha realizzato una plusvalenza di 1 566,4 mio EUR.

    La quarta e ultima operazione riguarda le plusvalenze realizzate da CGD con la cessione delle sue quote nella banca brasiliana ITAÚ, SA, operazione realizzata tra il 2000 e il 2003. CGD ha realizzato una plusvalenza totale di 357,4 mio EUR.

    (20)

    Le prime tre operazioni sono state decise a seguito degli accordi tra il «Gruppo Champalimaud» e BSCH. A tal fine, l’11 novembre 1999 CGD e BSCH avevano firmato un contratto con il quale:

    BSCH acquistava le quote di partecipazione di António Champalimaud nel «Gruppo Champalimaud», per cederle quindi a CGD;

    le quote di partecipazione in BTA e in CPP venivano cedute a BSCH.

    (21)

    La ristrutturazione del «Gruppo Champalimaud» aveva l’obiettivo di separare le attività bancarie dalle attività assicurative per migliorare l’efficienza delle autorità di vigilanza portoghesi (Banca del Portogallo e Instituto di Seguros de Portogallo).

    (22)

    Nel quarto caso, la cessione era stata decisa a seguito di un nuovo accordo tra CGD e Unibanco — União de Bancos Brasileiros, SA.

    (23)

    L’obiettivo della misura in questione è assicurare la neutralità fiscale delle operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione che interessano le imprese a capitale esclusivamente pubblico e le loro controllate.

    (24)

    Le autorità portoghesi, in qualità di azionista di CGD, hanno inviato il 18 ottobre e il 31 marzo 2000 le lettere con cui il ministro delle Finanze ha autorizzato le operazioni summenzionate, conformemente agli orientamenti strategici.

    V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    V.1.   Qualificazione come aiuto di Stato

    (25)

    La Commissione conferma la posizione sostenuta nella decisione di avvio del procedimento formale in merito alla qualificazione della misura come aiuto di Stato. L’articolo 25 dell’EBF, che esonera dall’IRC le plusvalenze delle imprese pubbliche derivanti da operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione, configura un regime di aiuti di Stato.

    (26)

    Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura con la quale le autorità pubbliche concedono ad alcune imprese un’esenzione fiscale che, benché non comportando un trasferimento di risorse statali, metta i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (9).

    (27)

    La misura prevista dall’articolo 25 dell’EBF utilizza risorse statali, perché è basata sulla mancata riscossione delle imposte sulle società normalmente dovute allo Stato. La decisione di rinunciare a queste entrate rientra nei criteri degli aiuti di Stato.

    (28)

    Diversamente dal regime fiscale portoghese normalmente applicabile alle plusvalenze, le disposizioni dell’articolo 25 dell’EBF concedono un vantaggio ai beneficiari.

    (29)

    Il regime fiscale ordinario da prendere in considerazione è il regime applicabile alle imprese, indipendentemente dalla loro struttura proprietaria (pubblica o altro) e dalla loro natura (società holding o altro).

    (30)

    Il regime fiscale ordinario non è il regime applicabile esclusivamente alle società holding poiché le operazioni di cui all’articolo 25 dell’EBF (operazioni di ristrutturazione) possono interessare sia società holding che altri tipi di società.

    (31)

    Il regime fiscale privilegiato applicabile alle plusvalenze realizzate da società holding in Portogallo è entrato in vigore nel 1993. Tuttavia, alla data in cui le operazioni in oggetto vennero realizzate, il trattamento privilegiato era possibile soltanto quando gli utili realizzati venivano reinvestiti. Ciò significa che, anche rispetto al regime applicabile alle società holding, che non era il regime fiscale ordinario in Portogallo, è stato concesso un vantaggio selettivo alle imprese a capitale esclusivamente pubblico e alle loro controllate.

    (32)

    L’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze mette le imprese pubbliche che ne beneficiano in una posizione di vantaggio rispetto ad altre imprese che operano negli stessi settori economici, dal momento che le imprese pubbliche vengono a beneficiare di un maggiore flusso di cassa per l’esercizio delle loro attività. Qualunque sai la finalità della misura, il carattere di aiuto di Stato è valutato in funzione dei suoi effetti e non dei suoi obiettivi.

    (33)

    Il vantaggio è concesso soltanto ad alcune imprese, ossia alle imprese a capitale esclusivamente pubblico e alle loro controllate, oggetto di operazioni di privatizzazione o di ristrutturazione che obbediscono agli obiettivi della politica statale. Sono escluse tutte le altre imprese, ivi comprese le imprese private che sono in concorrenza con le imprese pubbliche beneficiarie. Nella sua comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (10), la Commissione ricorda che, ad esempio, quando alcune imprese pubbliche sono esentate dall’imposta sui redditi delle persone giuridiche, le norme che accordano questo trattamento preferenziale alle imprese aventi lo statuto di impresa pubblica e che svolgono un’attività economica possono configurare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92 del trattato CE.

    (34)

    Le disposizioni fiscali dell’articolo 25 dell’EBF sono selettive de jure, in quanto riguardano soltanto alcune imprese (ossia le imprese pubbliche o le loro controllate). Inoltre, dalle informazioni fornite dalle autorità portoghesi emerge che la misura è stata applicata de facto unicamente alle imprese pubbliche del settore bancario o assicurativo, o alle loro controllate.

    (35)

    Le autorità portoghesi negano il carattere selettivo della misura, affermando che essa è destinata a soggetti pubblici in quanto categoria di imprese e che costituisce dunque una misura generale. Tuttavia, la Commissione non può accettare questa argomentazione per le ragioni che si illustrano di seguito.

    (36)

    In primo luogo, la nozione di impresa del settore pubblico non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali, dato che le imprese che potenzialmente possono beneficiare del vantaggio concesso dall’articolo 25 dell’EBF possono in principio operare su una grande varietà di mercati.

    (37)

    In secondo luogo, la presente misura non permette di individuare aspetti specifici delle imprese pubbliche rispetto alle imprese private. Le imprese private e le imprese pubbliche straniere con succursali in Portogallo possono anch’esse promuovere programmi di riorganizzazione. I loro azionisti possono inoltre decidere di vendere le imprese, ma non beneficerebbero del regime.

    (38)

    In terzo luogo, la misura riguarda un solo sottosettore delle imprese pubbliche, ossia le imprese oggetto di operazioni di privatizzazione o di riorganizzazione, quando dette operazioni sono riconosciute come tali dal ministro delle Finanze. La misura è selettiva per le stesse imprese del settore pubblico, anche a causa del potere discrezionale dell’autorità competente.

    (39)

    Di conseguenza, la Commissione conclude che l’articolo 25 dell’EBF attribuisce un vantaggio selettivo. Il carattere selettivo della misura in oggetto non è giustificato dalla natura o dalla struttura generale del regime fiscale portoghese.

    (40)

    Accordando riduzioni di imposta sulle plusvalenze alle imprese pubbliche in fase di privatizzazione o di ristrutturazione, l’articolo 25 dell’EBF concede loro un vantaggio in termini di funzionamento e rafforza la loro posizione rispetto alle altre imprese. Nell’ambito della sua valutazione, la Commissione non è infatti tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri o un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se gli aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (11). Allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi tra Stati membri, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (12).

    (41)

    Inoltre, tutti i beneficiari accertati del regime operano nei settori bancario o assicurativo, settori in cui vigono condizioni di concorrenza da lunga data. La liberalizzazione progressiva ha accresciuto la concorrenza instauratasi forse già grazie alla libera circolazione dei capitali prevista dal trattato CE.

    (42)

    L’incidenza dell’aiuto sugli scambi tra Stati membri e l’impatto degli aiuti in termini di distorsione della concorrenza si fa sentire particolarmente in questi settori di attività (13).

    (43)

    Pertanto, il regime di aiuti è idoneo a incidere sugli scambi commerciali e a falsare la concorrenza.

    (44)

    Per questi motivi, il regime speciale previsto dall’articolo 25 dell’EBF, che esonera dall’IRC le plusvalenze delle imprese pubbliche generate da operazioni di privatizzazione e di ristrutturazione, configura un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    V.2.   Qualificazione del regime come aiuto illegale

    (45)

    Il Portogallo ha applicato il regime di aiuti senza notificarlo. Applicando l’articolo 25 dell’EBF il Portogallo ha pertanto violato il disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

    V.3.   Compatibilità del regime illegale di aiuti

    (46)

    L’aiuto non è compatibile con l’articolo 87, paragrafo 2. Non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, né di un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, né di un aiuto concesso all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania.

    (47)

    L’aiuto si applica allo stesso modo a tutto il territorio nazionale e non è pertanto compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c), relative allo sviluppo di talune regioni.

    (48)

    La Commissione ritiene che l’aiuto al funzionamento in oggetto non può essere considerato come un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in particolare perché la disposizione esige che gli aiuti «non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse comune». L’aiuto non soddisfa alcune delle condizioni previste negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione in vigore al momento della sua concessione (14). Non vengono perseguiti altri obiettivi orizzontali di comune interesse. Infine, la sua applicazione restrittiva al settore finanziario non modifica le conclusioni della valutazione, in particolare perché l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e l’impatto dell’aiuto al funzionamento in termini di distorsione della concorrenza sono particolarmente significativi in questo settore.

    (49)

    L’aiuto è altresì incompatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) (aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio) e lettera e) (altre categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio). Il Portogallo non ha mai invocato né l’una né l’altra di queste deroghe.

    (50)

    Inoltre, l’aiuto è altresì incompatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), perché non configura «un progetto di comune interesse europeo», dato che è destinato a imprese pubbliche di uno Stato membro e non della Comunità nel suo insieme, e non promuove la realizzazione di un progetto concreto, preciso e ben definito. Né mira «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro», dato che non sembra che in mancanza dell’aiuto l’economia portoghese sarebbe soggetta ad un grave turbamento.

    (51)

    In ogni caso, a parte dichiarazioni molto generali, il Portogallo non ha invocato specificamente nessuna delle deroghe previste dal trattato.

    VI.   RECUPERO

    (52)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/99, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

    (53)

    La Commissione ritiene che, nella fattispecie, nessun principio generale del diritto comunitario si opponga al recupero.

    (54)

    Le autorità portoghesi affermano che le quattro operazioni che hanno beneficiato del regime sarebbero in ogni modo esentate dall’imposta ai sensi del regime portoghese applicabile alle società holding. Inoltre, tre delle quattro operazioni erano state già approvate nel quadro del regime precedente, dato che all’epoca l’articolo 25 dell’EBF non era stato ancora approvato. Pertanto, le autorità portoghesi sostengono che non si debba procedere al recupero.

    (55)

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (15) e secondo la comunicazione della Commissione sulla tassazione diretta delle imprese (16), è nella fase del recupero che deve essere valutato il ripristino della situazione precedente, per determinare se esiste un altro trattamento fiscale alternativo che, in mancanza dell’aiuto illegale e in forza di norme interne compatibili con il diritto comunitario, procurerebbe un vantaggio simile alle imprese in questione.

    (56)

    L’importo da recuperare per ripristinare la situazione precedente è uguale alla differenza tra: i) il vantaggio netto totale concesso alle imprese pubbliche o alle loro controllate ai sensi dell’articolo 25 dell’EBF e ii) il trattamento fiscale «ordinario» che sarebbe stato applicato se le operazioni in questione fossero state effettuate senza la misura di aiuto. A tale riguardo, la Corte di giustizia ha precisato nella sentenza Unicredito  (17) che gli importi da restituire non possono essere determinati in considerazione di operazioni diverse che le imprese avrebbero potuto effettuare se non avessero optato per la forma di operazione a cui si accompagnava l’aiuto. In questo contesto, la Commissione non deve tenere conto delle scelte che gli operatori interessati avrebbero potuto compiere, come la possibilità di strutturare diversamente le operazioni.

    (57)

    Pertanto, per valutare la situazione che esisterebbe qualora le operazioni in oggetto fossero state realizzate senza riduzione fiscale, occorre analizzare ogni singola operazione che ha beneficiato dell’articolo 25 dell’EBF. Nella fattispecie, l’analisi può essere effettuata sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità portoghesi, fatta salva una nuova valutazione di ogni singola operazione alla luce di nuove informazioni che dovessero rendersi disponibili.

    (58)

    La prima operazione riguarda la vendita ad opera di MC a BSCH della sua quota di partecipazione in CPP il 5 aprile 2000. La seconda riguarda, invece, la vendita da parte di BPSM — controllata di CDG — della sua quota di partecipazione in BTA e in CPP a BSCH il 7 aprile 2000.

    (59)

    Dato che al momento in cui le operazioni erano state proposte l’articolo 25 dell’EBF non era stato ancora pubblicato, le due operazioni sono state progettate e approvate dai dirigenti di CGD conformemente alla legislazione fiscale applicabile alle società holding. A tale riguardo, la creazione di dette società, nonché la cessione o lo scambio successivi di azioni, sarebbero stati esentati dall’imposta ai sensi del regime fiscale ordinario portoghese. Le autorità portoghesi hanno trasmesso tutti i documenti pertinenti alla Commissione.

    (60)

    In realtà nelle operazioni in oggetto la scelta degli operatori non è stata del tutto casuale; le decisioni erano state infatti già previste e approvate dai consigli di amministrazione dei gruppi interessati. Inoltre, erano già soddisfatte le condizioni per effettuare le operazioni ai sensi della legislazione fiscale generale applicabile alle società holding. Le autorità portoghesi hanno confermato che non era necessario ottenere l’accordo preliminare dell’amministrazione fiscale per questo tipo di operazioni.

    (61)

    In conclusione, la Commissione ritiene che, nei due casi, non sia necessario procedere al recupero. L’applicazione dell’articolo 25 dell’EBF a queste operazioni non ha generato alcun beneficio, dato che in assenza del predetto articolo, in ragione delle caratteristiche dell’operazione realizzata, MC e BPSM sarebbero stati esenti ai sensi del regime di esenzione delle società holding, che costituisce il regime fiscale ordinario ai sensi del diritto portoghese.

    (62)

    La terza operazione riguarda lo scambio di azioni tra MC e BCP illustrato in precedenza.

    (63)

    Pertanto, le plusvalenze realizzate da MC con lo scambio della maggioranza del capitale di BPSM contro azioni rappresentanti circa il 10 % del capitale sociale di BCP sarebbero assoggettate al regime speciale applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo e agli scambi di quote sociali previsto dagli articoli 67 a 72 del CIRC. Questi articoli danno attuazione alla direttiva 90/434/CEE (18), che non lascia altra possibilità agli Stati membri che esentare dalle imposte l’operazione.

    (64)

    Ciò che è certo è che il ministro delle Finanze ha deciso, con decreto del 14 novembre 2000, di applicare l'articolo 25 dell'EBF all'operazione. Tuttavia, in questo caso l'applicazione dell'articolo 25 non ha prodotto alcun beneficio, poiché l'esenzione, essendo prevista dalla direttiva comunitaria recepita dall'articolo 71, paragrafo 1, del CIRC, costituisce il trattamento fiscale ordinario che, in mancanza dell'aiuto illegale e ai sensi delle norme nazionali compatibili con il diritto comunitario, verrebbe applicato all'operazione realizzata. Pertanto, neanche in questo caso occorre procedere al recupero.

    (65)

    La quarta e ultima operazione riguarda le plusvalenze realizzate da CGD con la cessione delle sue quote nella banca brasiliana ITAÚ, SA, operazione realizzata tra il 2000 e il 2003. Contrariamente alle altre tre, questa operazione non ha alcuna relazione con gli accordi tra il «gruppo Champalimaud» e BSCH.

    (66)

    La cessione è stata suddivisa in varie operazioni successive realizzate tra il 2000 e il 2003. Benché le autorità portoghesi affermino che l’operazione avrebbe potuto essere realizzata attraverso una società holding, resta però il fatto che la forma che l’operazione ha assunto per ottenere un trattamento fiscale più favorevole rispetto al regime generale non era stata in realtà pianificata. Di conseguenza, tenuto conto della causa Unicredito, la Commissione ritiene che, nella fattispecie, l’applicazione dell’esenzione fiscale a favore delle società holding obbligherebbe a ricostruire fatti passati sulla base di elementi ipotetici. Le autorità portoghesi non hanno fornito elementi dettagliati sufficienti sulle varie tappe dell’operazione che avrebbero permesso la neutralità fiscale anche in caso di mancata applicazione dell’articolo 25 dell’EBF.

    (67)

    Pertanto, in questa fase, le autorità portoghesi non hanno dimostrato che non c’era motivo di recuperare l’importo calcolato applicando l’aliquota effettiva alle plusvalenze realmente ottenute (357,4 mio EUR), maggiorato degli interessi.

    VII.   CONCLUSIONE

    (68)

    La Commissione ritiene che, applicando l’articolo 25 dell’EBF, il Portogallo abbia violato le disposizioni dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il regime di aiuti è incompatibile con il mercato comune e deve essere soppresso, conformemente all’impegno assunto dalle autorità portoghesi.

    (69)

    La presente decisione riguarda il regime in quanto tale e deve essere eseguita immediatamente, anche per quanto riguarda il recupero degli aiuti accordati nel quadro del regime. Tuttavia è fatta salva la possibilità che gli aiuti accordati in casi specifici possano essere considerati, in tutto o in parte, compatibili con il mercato comune.

    (70)

    Le autorità portoghesi hanno dimostrato che, per quanto riguarda le prime tre operazioni, non c’è motivo di procedere al recupero. Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi, e fatta salva una nuova valutazione di ogni singola operazione sulla base di eventuali nuove informazioni, occorre procedere soltanto al recupero dell’aiuto relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote di CGD nella banca brasiliana ITAÚ, SA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il regime di aiuti al quale il Portogallo ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 25 dell’EBF è incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    Il Portogallo sopprime il regime di cui all’articolo 1.

    Articolo 3

    1.   Il Portogallo prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

    2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

    3.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

    4.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. A tal fine viene utilizzato il questionario di cui all’allegato I della presente decisione.

    Articolo 5

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, 4 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 256 del 15.10.2005, pag. 26.

    (2)  Decreto legge n. 215/89 del 1o luglio 1989.

    (3)  C (2004) 2637 del 6.10.2004.

    (4)  Cfr. la nota 1.

    (5)  L’articolo 7, paragrafo 2, del decreto legge n. 495/88 del 30 dicembre 1988 e l’articolo 31, paragrafo 2, dell’EBF hanno applicato il disposto dell’articolo 44 (ora articolo 45) del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC — Codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche).

    (6)  Legge 30-G/2000 del 29 dicembre 2000.

    (7)  Legge 109-B/2001 del 27 dicembre 2001.

    (8)  Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, dell’EBF, come modificato dalla legge 32-B/2002 del 30 dicembre 2002 che ha approvato il bilancio dello Stato per il 2003, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalle società holding e dalle società di capitale di rischio tramite la cessione a qualsiasi titolo di quote di capitale detenute da almeno un anno, nonché le spese sostenute per la loro acquisizione non concorrono al calcolo dell’utile imponibile delle predette società.

    (9)  Causa C-6/97, Repubblica italiana/Commissione, punto 16, Raccolta 1999, pag. I-2981.

    (10)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

    (11)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-372/97, Italia/Commissione, punto 44, Raccolta 2004, pag. I-3676.

    (12)  Causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, punto 11, Raccolta 1980, pag. 2671.

    (13)  Per quanto riguarda gli effetti sugli scambi commerciali e la distorsione della concorrenza nel settore bancario, cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006 nella causa C-222/04, «Fondazioni bancarie», punto 139 e seguenti, e la giurisprudenza citata.

    (14)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

    (15)  Causa C-148/04, Unicredito Italiano SpA.

    (16)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

    (17)  Cfr. nota 19, punti da 113 a 119.

    (18)  Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990). L’articolo 8, paragrafo 1, dispone che «L’assegnazione, in occasione di una fusione, scissione o scambio di azioni, di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata, in cambio di titoli rappresentativi del capitale sociale di quest’ultima società, non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio.».


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