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Document 32006D0577

2006/577/CE: Decisione della Commissione, del 22 agosto 2006 , relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 3849] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 229 del 23.8.2006, p. 10–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 1114–1118 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2006; abrogato da 32006D0591

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/577/oj

23.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 229/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2006

relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2006) 3849]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/577/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Rispettivamente il 17, 19 e 21 agosto 2006, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale (bluetongue) negli allevamenti di ovini e bovini siti in zone dei tre paesi comprese entro un raggio di 50 km da Kerkrade nei Paesi Bassi, dove è stato segnalato il primo caso sospetto.

(2)

Il Belgio, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno vietato i movimenti di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni in uscita dalle aree colpite, in conformità della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2) e della decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3).

(3)

Gli Stati membri colpiti hanno adottato le misure opportune alla luce della rispettiva situazione entomologica, ecologica, geografica, meteorologica ed epidemiologica.

(4)

La diffusione della febbre catarrale a partire dalla zona colpita potrebbe costituire un serio pericolo per gli animali della Comunità.

(5)

Per motivi di chiarezza e di trasparenza e in attesa di ulteriori indagini epidemiologiche e di laboratorio, è opportuno adottare a livello comunitario misure di lotta contro la malattia relative ai movimenti di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle aree colpite.

(6)

Alla luce dell’evoluzione della situazione e dei risultati delle ulteriori indagini svolte, le misure in vigore saranno riviste quanto prima in occasione di una riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri elencati in allegato vietano il movimento verso altre parti della Comunità o verso paesi terzi di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni raccolti o prodotti a partire dal 1o maggio 2006 e provenienti dalle aree di cui all’allegato.

2.   Gli Stati membri concedono le deroghe al divieto di cui al paragrafo 1 previste dagli articoli 4 e 6 della decisione 2005/393/CE.

3.   Se necessario, alla luce della rispettiva situazione entomologica, ecologica, geografica, meteorologica ed epidemiologica, gli Stati membri interessati effettuano esami complementari al di fuori delle aree elencate in allegato.

Gli Stati membri interessati continuano ad applicare le misure appropriate eventualmente già adottate.

In base ai risultati degli esami suddetti, gli Stati membri interessati rivedono le misure e possono applicarne altre.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano e pubblicano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/572/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 60).


ALLEGATO

BELGIO:

 

Provincia di Anversa

 

Provincia del Brabante Fiammingo

 

Provincia del Brabante Vallone

 

Provincia di Bruxelles Capitale

 

Provincia di Namur

 

Provincia del Limburgo

 

Provincia del Lussemburgo

 

Provincia di Liegi

 

Province della Fiandra orientale e Hainaut:

L’area ad est delle seguenti strade:

N6 in direzione nord verso la R50 (comune di Mons),

R50 in direzione est verso la N56,

N56 in direzione nord verso la N525,

N525 in direzione nord verso la N57,

N57 in direzione nord verso la N42,

N42 in direzione nord via Wettersesteenweg (comune di Oosterzele) verso la N465,

N465 in direzione nord verso la N9,

N9 in direzione ovest verso la R4,

N4 in direzione nord verso la N423,

N423 in direzione nord verso il confine coi Paesi Bassi.

GERMANIA:

Renania Settentrionale-Vestfalia

Stadt Aachen

Kreis Aachen

Stadt Bochum

Stadt Bonn

Kreis Borken

Stadt Bottrop

Kreis Coesfeld

Stadt Dortmund

Kreis Düren

Stadt Düsseldorf

Stadt Duisburg

Ennepe-Ruhr-Kreis

Erftkreis

Kreis Euskirchen

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hagen

Stadt Hamm

Kreis Heinsberg

Stadt Herne

Hochsauerlandkreis

Kreis Kleve

Stadt Köln

Stadt Krefeld

Stadt Leverkusen

Märkischer Kreis

Kreis Mettmann

Stadt Mönchengladbach

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Kreis Neuss

Oberbergischer Kreis

Stadt Oberhausen

Kreis Olpe

Kreis Recklinghausen

Stadt Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Stadt Solingen

Kreis Unna

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Stadt Wuppertal

Renania-Palatinato

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Bernkastel-Wittlich

Nel Distretto di Birkenfeld la zona a nord della B 41

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Stadt Koblenz

Nel Distretto di Magonza-Bingen le località di Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Saarland

Nel Distretto di Merzig-Wadern, i Comuni di Mettlach e Perl

Assia

Nel Distretto di Lahn-Dill, i Comuni di Breitscheid, Diedorf, Haiger

Nel Distretto di Limburg-Weilburg, i Comuni di Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

Nel Distretto di Rheingau-Taunus, il Comune di Heidenrod

LUSSEMBURGO:

L’intero territorio

PAESI BASSI:

Compartimenti da 9 a 20 di cui al sistema di notifica delle malattie degli animali.


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