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Document 32006D0537

    2006/537/CE: Decisione del Consiglio, del  29 aprile 2004 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

    GU L 224 del 16.8.2006, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/537/oj

    Related international agreement

    16.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 224/15


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2004

    relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

    (2006/537/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    visto l’atto allegato al trattato di adesione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con l’Ucraina al fine di concludere un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all’interno dell’Unione europea.

    (2)

    È opportuno firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo siglato il 30 marzo 2004, fatta salva l’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

    (3)

    È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC, fatta salva l’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).

    Articolo 2

    Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell’adesione, in attesa dell’entrata in vigore del medesimo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. McDOWELL


    (1)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.


    PROTOCOLLO

    dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L’IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    in seguito denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

    LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

    in seguito denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

    da una parte, e

    L’UCRAINA,

    dall’altra,

    in seguito denominate «le parti», ai fini del presente protocollo,

    VISTO il disposto del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea), e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003 e che entra in vigore il 1o maggio 2004;

    CONSIDERATO che l’adesione dei dieci nuovi Stati membri all’Unione europea ha modificato le relazioni tra l’Ucraina e l’Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti;

    TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’APC,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1o marzo 1998 (in seguito denominato «l’accordo»), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997, entrato in vigore il 12 ottobre 2000.

    Articolo 2

    1.   Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all’interno dell’Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, le attuali disposizioni dell’accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

    2.   Al fine di tener conto degli sviluppi istituzionali sopravvenuti nel sistema degli scambi internazionali GATT-OMC, tra le parti è convenuto che, in tutto il testo dell’accordo, gli attuali riferimenti al GATT si intendono al GATT 1994 e che per «adesione dell’Ucraina al GATT» si intende «adesione dell’Ucraina all’OMC».

    3.   Al fine di tener conto dell’evoluzione della base giuridica della Carta europea dell’energia, tra le parti è convenuto che, in tutto il testo dell’accordo, gli attuali riferimenti alla Carta europea dell’energia vanno intesi quali riferimenti al trattato sulla Carta dell’energia e al protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati.

    Articolo 3

    Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

    Articolo 4

    1.   Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e dall’Ucraina, secondo le rispettive procedure.

    2.   Le parti notificano l’un l’altra l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

    Articolo 5

    1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

    2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l’ultimo strumento di approvazione.

    3.   Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il medesimo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.

    Articolo 6

    Il testo dell’accordo, dell’atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997 sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.

    I testi summenzionati sono allegati (1) al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo dell’accordo del 10 aprile 1997.

    Articolo 7

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

    V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

    Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

    Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

    Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

    Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

    Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

    Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

    Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

    Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

    Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

    Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

    Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

    Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

    Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

    Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

    V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

    V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

    Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

    Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

    Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

    Por los Estados miembros

    Za členské státy

    For medlemsstaterne

    Für die Mitgliedstaaten

    Liikmesriikide nimel

    Για τα κράτη μέλη

    For the Member States

    Pour les États membres

    Per gli Stati membri

    Dalībvalstu vārdā

    Valstybių narių vardu

    A tagállamok részéről

    Għall-Istati Membri

    Voor de lidstaten

    W imieniu Państw Członkowskich

    Pelos Estados-Membros

    Za členské štáty

    Za države članice

    Jäsenvaltioiden puolesta

    På medlemsstaternas vägnar

    За Держави-Чпени

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    Por las Comunidades Europeas

    Za Evropská společenství

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Euroopa ühenduste nimel

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Eiropas Kopienu vārdā

    Europos Bendrijų vardu

    Az Európai Közösségek részéről

    Għall-Komunitajiet Ewropej

    Voor de Europese Gemeenschappen

    W imieniu Wspólnot Europejskich

    Pelas Comunidades Europeias

    Za Európske spoločenstvá

    Za Evropske skupnosti

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

    За Европейські Співтовариства

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    Por Ucrania

    Za Ukrajinu

    For Ukraine

    Für die Ukraine

    Ukraina nimel

    Για την Ουκρανία

    For Ukraine

    Pour l'Ukraine

    Per l'Ucraina

    Ukrainas vārdā

    Ukrainos vardu

    Ukrajna részéről

    Għall-Ukrajna

    Voor Oekraïne

    W imieniu Ukrainy

    Pela Ucrânia

    Za Ukrajinu

    Za Ukrajino

    Ukrainan puolesta

    På Ukrainas vägnar

    За Україну

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    (1)  Le versioni ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.


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