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Document 32006D0369

2006/369/CE: Decisione del Consiglio, dell’ 8 novembre 2005 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 136 del 24.5.2006, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 294M del 25.10.2006, p. 110–110 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/369/oj

Related international agreement

24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2005

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/369/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai sevizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN


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24.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/22


ACCORDO

tra la Comunità europea e la repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA (di seguito «Bulgaria»)

dall'altra

(di seguito «le parti»)

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Bulgaria, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Bulgaria e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Bulgaria, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Bulgaria, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Bulgaria, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei, da parte della Bulgaria, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Bulgaria rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3.   La Bulgaria può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati e non sia da questi effettivamente controllato.

La Bulgaria esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4.   Una volta ricevuta la designazione da parte della Bulgaria, ciascuno Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi della legislazione bulgara;

ii)

la Bulgaria, che è competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo; e

iii)

il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica, e sia effettivamente e costantemente controllato dalla Bulgaria e/o da una sua persona fisica o giuridica.

5.   Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Bulgaria, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata ai sensi della legislazione bulgara;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dalla Bulgaria, che è responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria alla Bulgaria e/o ad una sua persona fisica o giuridica.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Bulgaria ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Bulgaria si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Bulgaria che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Bulgaria in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Bulgaria che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bulgara.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За европейската общност

Image

Image

Por la República de Bulgaria

Za Bulharskou republiku

For Republikken Bulgarien

Für die Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Per la Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas vārdā

Bulgarijos Respublikos vardu

Λ Bolgár Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Bulgarija

Voor de Republiek Bulgarije

W imieniu Republiki Bułgarii

Pela República da Bulgária

Za Bulharskú republiku

Za Republiko Bolgarijo

Bulgarian tasavallan puolesta

För Republiken Bulgarien

За Република България

Image


ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei tra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

Accordo tra il governo della Repubblica federale austriaca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 4 novembre 1997, di seguito «accordo Bulgaria-Austria» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso a Vienna il 28 giugno 1996.

Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 14 maggio 1957, di seguito «accordo Bulgaria-Belgio» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei commerciali di linea, firmato a Nicosia l'8 maggio 1965, di seguito «accordo Bulgaria-Cipro» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria, in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 25 settembre 1967, dalle cui disposizioni la Repubblica ceca ha dichiarato di considerarsi vincolata, di seguito «accordo Bulgaria-Repubblica ceca» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 24 maggio 1958, di seguito «accordo Bulgaria-Danimarca» nell'allegato II;

completato da ultimo dallo scambio di lettere del 24 maggio 1958.

Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Helsinki il 19 marzo 1970, di seguito «accordo Bulgaria-Finlandia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Parigi il 4 agosto 1965, di seguito «accordo Bulgaria-Francia» nell'allegato II;

completato dallo scambio di lettere del 4 agosto 1965;

modificato dallo scambio di lettere del 12 giugno e 10 luglio 1969;

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso a Sofia il 26 gennaio 2000.

Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Sofia l'11 giugno 1993, di seguito «accordo Bulgaria-Germania» nell'allegato II;

completato dal memorandum d'intesa concluso a Sofia il 1o ottobre 2001;

da leggere in combinato disposto con le note del 15 agosto 2002 e del 20 aprile 2004.

Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato ad Atene il 1o novembre 2002, di seguito «accordo Bulgaria-Grecia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso ad Atene il 23 febbraio 2000.

Accordo tra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 29 agosto 1969, di seguito «accordo Bulgaria-Ungheria» nell'allegato II.

Accordo tra il governo dell'Irlanda e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei, firmato a Dublino il 27 luglio 1995, di seguito «accordo Bulgaria-Irlanda» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 27 maggio 1974, di seguito «accordo Bulgaria-Italia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato sottoscritto a Roma il 4 aprile 1974;

modificato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso a Roma il 25 luglio 1997.

Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Varsavia il 19 maggio 1999, di seguito «accordo Bulgaria-Lettonia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia l'8 maggio 1965, di seguito «accordo Bulgaria-Lussemburgo» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Varna il 23 luglio 1982, di seguito «accordo Bulgaria-Malta» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso a Malta il 12 aprile 1982.

Accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia il 7 febbraio 1958, di seguito «accordo Bulgaria-Paesi Bassi» nell'allegato II;

completato da ultimo dal memorandum d'intesa concluso all'Aia il 6 agosto 2002.

Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Varsavia il 16 maggio 1949, di seguito «accordo Bulgaria-Polonia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Lisbona il 22 ottobre 1975, di seguito «accordo Bulgaria-Portogallo» nell'allegato II.

Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di trasporti aerei, firmato a Sofia l'8 dicembre 1995, di seguito «accordo Bulgaria-Slovacchia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo di Spagna e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei, firmato a Sofia il 6 novembre 1971, di seguito «accordo Bulgaria-Spagna» nell'allegato II;

modificato da ultimo dal verbale concordato sottoscritto a Sofia il 21 ottobre 1978.

Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di trasporto aereo civile, firmato a Sofia il 17 aprile 1957, di seguito «accordo Bulgaria-Svezia» nell'allegato II.

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Londra il 28 maggio 1970, di seguito «accordo Bulgaria-Regno Unito» nell'allegato II;

modificato da uno scambio di note del 23 agosto 1973;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d'intesa concluso a Londra il 15 gennaio 1998.

b)

Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Bulgaria e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.


ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell'allegato I e a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Repubblica ceca,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 2 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 11 bis dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 12 bis dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 9 ter dell'accordo Bulgaria-Italia.

d)

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Repubblica ceca,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 12 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 11 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 11 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 11 dell'accordo Bulgaria-Austria,

articolo 4 dell'accordo Bulgaria-Belgio,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Cipro,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Repubblica ceca,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Danimarca,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Finlandia,

articolo 13 dell'accordo Bulgaria-Francia,

articolo 8 dell'accordo Bulgaria-Germania,

articolo 13 dell'accordo Bulgaria-Grecia,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Ungheria,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Irlanda,

articolo 7 dell'accordo Bulgaria-Italia,

articolo 9 dell'accordo Bulgaria-Lettonia,

articolo 5 dell'accordo Bulgaria-Lussemburgo,

articolo 9 dell'accordo Bulgaria-Malta,

articolo 3 dell'accordo Bulgaria-Paesi Bassi,

articolo 4 dell'allegato dell'accordo Bulgaria-Polonia,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Portogallo,

articolo 10 dell'accordo Bulgaria-Slovacchia,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Spagna,

articolo 6 dell'accordo Bulgaria-Svezia,

articolo 9 dell'accordo Bulgaria-Regno Unito.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei)

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