Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0323

2006/323/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2005 , relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente [notificata con il numero C(2005) 4436] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 119 del 4.5.2006, p. 12–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/323/oj

4.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2005

relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente

[notificata con il numero C(2005) 4436]

(I testi in lingua francese, inglese e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

L’Irlanda ha esentato, a partire dal 1983, gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina. L’Italia e la Francia hanno concesso simili esenzioni per quanto riguarda il combustibile utilizzato in impianti ubicati in Sardegna e rispettivamente in Gardanne. L’articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (2) fissava l’aliquota minima dell’accisa sull’olio combustibile pesante, che gli Stati membri dovevano applicare dal 1o gennaio 1993. Con le seguenti decisioni il Consiglio ha tuttavia autorizzato l’Irlanda a esentare dall’accisa gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina nella regione di Shannon (di seguito «esenzione irlandese»):

decisione 92/510/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (3);

decisione 97/425/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (4);

decisione 1999/880/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (5);

decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (6).

(2)

Le decisioni 97/425/CE, 1999/880/CE e 2001/224/CE, nonché la decisione 93/697/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dell’accisa, conformemente alla procedura prevista dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (7); la decisione 96/273/CE, del Consiglio del 22 aprile 1996, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzione d’accisa secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (8), e la decisione 1999/255/CE del Consiglio, del 30 marzo 1999, che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, e che modifica la decisione 97/425/CE (9), hanno autorizzato esenzioni analoghe sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (in prosieguo «esenzione italiana»).

(3)

Le decisioni 97/425/CE, 1999/255/CE, 1999/880/CE e 2001/224/CE hanno autorizzato anche l’esenzione sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione francese di Gardanne (in prosieguo «esenzione francese»).

(4)

In base al considerando (5) della decisione 2001/224/CE «la presente decisione non pregiudica l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsione e di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell’articolo 88 del trattato, dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti». La decisione 1999/880/CE autorizza le esenzioni fino al 31 dicembre 2000. La decisione 2001/224/CE autorizza le esenzioni fino al 31 dicembre 2006.

(5)

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (10) abroga la direttiva 92/82/CEE dal 31 dicembre 2003. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE, questa non si applica a una serie di usi dei prodotti energetici, fra i quali gli usi combinati. A norma del secondo trattino del richiamato articolo, l’uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato. Pertanto, dal 31 dicembre 2003, data in cui la direttiva è diventata applicabile, non esiste più alcuna aliquota minima dell’accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina.

(6)

Già nel 1970, quando ancora in Irlanda non si produceva allumina, l’Autorità irlandese per lo sviluppo industriale e Aughinish Alumina Ltd (di seguito «Aughinish») discutevano della possibilità di recuperare i diritti sulle materie prime usate per fabbricare beni esportati in conformità della legislazione vigente. Si giunse allora all’accordo che l’esenzione si sarebbe applicata nel caso in cui Aughinish avesse insediato uno stabilimento in Irlanda. Nel 1975, la legislazione subiva una sostanziale modifica. Aughinish incominciò a investire nel 1978 e le attività iniziarono nel 1982. L’esenzione irlandese è posta in essere nel 1983.

(7)

Con lettera del 28 gennaio 1983 l’Irlanda informava la Commissione dell’impegno con Aughinish e della sua prevista attuazione. Con lettera del 22 marzo 1983 la Commissione rispondeva: «se si deve dare esecuzione all’aiuto soltanto adesso, la Commissione potrebbe considerare la lettera del 28.1.1983 una notifica ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3 [oggi articolo 87, paragrafo 3], del trattato». L’Irlanda confermava con lettera del 6 maggio 1983. A seguito di questa corrispondenza non è stata adottata alcuna decisione.

(8)

Con lettere del 29 maggio 1998 (D/52247) e 2 giugno 1998 (D/52261) la Commissione chiedeva informazioni rispettivamente all’Italia e alla Francia per verificare se l’esenzione italiana e quella francese rientrassero nell’ambito di applicazione degli articoli 92 e 93 (oggi articoli 87 e 88), del trattato. Con lettera del 16 giugno 1998 (D/52504) la Commissione reiterava la richiesta all’Italia. L’Italia rispondeva con lettera del 20 luglio 1998 (protocollata il 23 luglio 1998 con numero A/35747). Chiesta una proroga del termine per la risposta con lettera del 10 luglio 1998 (protocollata il 13 luglio 1998 con numero A/35402), accordatale con lettera del 24 luglio 1998 (D/53163), la Francia rispondeva con lettera del 7 agosto 1998 (protocollata l’11 agosto 1998 con numero A/36167).

(9)

L’Irlanda ha comunicato la stima degli aiuti concessi in forza dell’esenzione fiscale per il periodo con decorrenza dal 1995 nell’ambito delle relazioni annuali alla Commissione sulla totalità degli aiuti pubblici, e i corrispondenti importi figurano nei singoli censimenti annuali degli aiuti di Stato. L’esenzione irlandese figura anche nelle notifiche dell’Unione europea all’Organizzazione mondiale del commercio a norma dell’articolo XVI:1 dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dell’articolo 25 dall’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001/2002 e 2003/2004 (11).

(10)

Con lettere del 17 luglio 2000 (D/53854, D/53855 e D/53856), la Commissione chiedeva rispettivamente alla Francia, all’Irlanda e all’Italia di notificare le esenzioni. La Francia rispondeva con lettera del 4 settembre 2000 (protocollata il 5 settembre 2000 con numero A/37220). La Commissione reiterava la richiesta all’Irlanda e all’Italia chiedendo a questi due Stati membri e alla Francia complementi d’informazione con lettere del 27 settembre 2000 (D/54915, D/54911 e D/54914). L’Irlanda rispondeva con lettera del 18 ottobre 2000 (protocollata il 20 ottobre 2000 con numero A/38674). La Commissione reiterava la richiesta all’Italia e alla Francia con lettere del 20 novembre 2000 (D/55707 e D/55708). L’Italia rispondeva con lettera del 7 dicembre 2000 (protocollata il 13 dicembre 2000 con numero A/40512). La Francia rispondeva con lettera dell’8 dicembre 2000 (protocollata l’11 dicembre 2000 con numero A/40419). I fascicoli sono stati protocollati rispettivamente con i numeri NN 22/2001 IR, NN 26/2001 IT e NN 23/2001 FR.

(11)

Con le decisioni C(2001)3296, C(2001)3300 e C(2001)3295 del 30 ottobre 2001, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle esenzioni. Le richiamate decisioni sono state inviate all’Irlanda, all’Italia e alla Francia con lettere del 5 novembre 2001 (D/291995, D/291999 e D/292000) e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 2 febbraio 2002 (12). La Commissione ha ricevuto le seguenti osservazioni di terzi:

a)

da Aughinish: lettera del 26 febbraio 2002 (protocollata l’1 marzo 2002 con numero A/31598) in riferimento a una precedente lettera del 24 gennaio 2002 e a lettere dell’1 marzo 2002 (protocollate il medesimo giorno con numero A/31617, A/31618 e A/31625);

b)

da Eurallumina SpA (di seguito «Eurallumina»), il beneficiario italiano: lettere del 28 febbraio 2002 (protocollate il 28 febbraio 2002 e il 4 marzo 2002 rispettivamente con numero A/31559, A/31656 e A/31772);

c)

da Alcan, il beneficiario francese: lettera dell’1 marzo 2002 (protocollata il 4 marzo 2002 con numero A/31657);

d)

dall’European Aluminium Association (di seguito «EAA»): lettera del 26 febbraio 2002 (protocollata l’1 marzo 2002 con numero A/31598) in riferimento a una precedente lettera del 24 gennaio 2002.

(12)

Tutti i terzi, salvo Alcan, hanno inviato osservazioni nell’ambito dei tre procedimenti. Tali osservazioni sono state inoltrate all’Irlanda, all’Italia e alla Francia con lettere del 26 marzo 2002 (D/51349) e del 9 aprile 2002 (D/51555 e D/51559).

(13)

Chiesta una proroga del termine per la risposta con fax dell’1 dicembre 2001 (protocollato il 3 dicembre 2001 con numero A/39535), accordatale con lettera del 7 dicembre 2001 (D/55104), l’Irlanda ha formulato osservazioni sulla decisione della Commissione con lettera dell’8 gennaio 2002 (protocollata l’11 gennaio 2002 con numero SG(2002)A/490). La Commissione ha chiesto complementi d’informazione con lettera del 18 febbraio 2002 (D/50686). Chiesta una proroga del termine per la risposta con fax del 19 marzo 2002, l’Irlanda ha risposto con lettera del 26 aprile 2002 (protocollata il 29 aprile 2002 con numero A/33141).

(14)

Chiesta una proroga del termine per la risposta con fax del 21 novembre 2001 (protocollato il 23 novembre 2001 con numero A/39207), accordatale con lettera del 29 novembre 2001 (D/54945), la Francia ha formulato osservazioni sulla decisione della Commissione con lettera del 12 febbraio 2002 (protocollata il 13 febbraio 2002 con numero A/31100).

(15)

L’Italia ha formulato osservazioni sulla decisione della Commissione con lettera del 6 febbraio 2002 (protocollata il 12 febbraio 2002 con numero A/31091).

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

(16)

L’allumina è una polvere bianca utilizzata principalmente in fonderia (smelter) per la produzione di alluminio ed è ricavata dal minerale bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. L’allumina calcinata è utilizzata per il 90 % nel processo di fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto a ulteriore lavorazione e utilizzato in chimica. In numerose decisioni di concentrazioni (13), la Commissione ha osservato che esistono due mercati di prodotto distinti: l’allumina metallurgica e l’allumina chimica, laddove la seconda è un prodotto dal valore aggiunto molto più elevato della prima. Mentre il mercato geografico dell’allumina metallurgica è mondiale, quello dell’allumina di tipo chimico non va oltre l’Europa.

(17)

Le misure oggetto della presente decisione consistono in un’esenzione totale dall’accisa sugli oli industriali pesanti. Le legislazioni degli Stati membri interessati prevedono esenzioni sugli oli combustibili usati per produrre allumina nei rispettivi territori. Tuttavia, almeno fino alla data di applicazione della direttiva 2003/96/CE, l’Irlanda, la Francia e l’Italia erano tenute a garantire che il vantaggio andasse a beneficio soltanto delle regioni specificate nelle decisioni del Consiglio. La decisione 2001/224/CE del Consiglio ha autorizzato tali esenzioni fino al 31 dicembre 2006. Gli Stati membri interessati non hanno indicato se intendono chiedere una proroga oltre il 2006. Poiché la direttiva 2003/96/CE non si applica agli oli combustibili pesanti usati per produrre allumina, tale proroga non richiederebbe l’autorizzazione del Consiglio. Nel 1999 le aliquote d’accisa applicabili in Irlanda, Francia e Italia erano rispettivamente di 13,45 EUR, 16,78 EUR e 46,48 EUR per tonnellata di olio pesante; le ultime due sono state in seguito aumentate.

(18)

Vi è un solo produttore di allumina in ciascuno dei tre Stati membri interessati.

(19)

Il beneficiario dell’esenzione irlandese è Aughinish, impresa ubicata nella regione di Shannon e appartenente oggi al gruppo Glencore, un gruppo di risorse diversificato con attività a livello mondiale nei settori dell’estrazione, della fonderia, raffinazione, lavorazione e commercializzazione di minerali e metalli, prodotti energetici e prodotti agricoli. Nel 2003 realizzava un fatturato di 54 700 miliardi di USD (14).

(20)

Il beneficiario dell’esenzione italiana è Eurallumina SpA (di seguito «Eurallumina»), ubicata in Sardegna. Dal 1997 Eurallumina è una joint venture tra Comalco Limited (56,2 %) e Glencore (43,8 %). Comalco vende prodotti di allumino primario per un volume annuo di oltre 820 000 tonnellate e nel 2002 realizzava un fatturato di 256 milioni di USD. Una delle sue quattro fonderie d’alluminio si trova nella Comunità, precisamente a Anglesey nel Regno Unito. Comalco è un’affiliata al 100 % del gruppo Rio Tinto impegnato nell’esplorazione, estrazione e lavorazione di minerali nel mondo intero (15). Lo stabilimento sardo produce allumina per conto delle società costituenti la joint venture, che si approvvigionano del prodotto in proporzione alla loro partecipazione nel consorzio. Parte dell’allumina prodotta (circa il 25 %) viene utilizzata nella vicina fonderia di alluminio primario di Alcoa, di cui Eurallumina è l’unico fornitore.

(21)

Il beneficiario francese è Alcan, che nel 2003 ha rilevato Pechiney insieme con la raffineria di allumina ubicata nella regione di Gardanne. Alcan è il secondo produttore mondiale di alluminio primario con un fatturato di 25 700 miliardi di USD nel 2003 (16).

(22)

Per il 1999 sono stati trasmessi i seguenti dati:

 

Aughinish

Eurallumina

Pechiney

Organico

450

450

500

Produzione di allumina metallurgica (in t)

1 396 000

897 761

280 000

Produzione di allumina chimica (in t)

54 000

75 239

280 000

Vendite di allumina (in milioni di EUR)

245

135

128

Accise su olio pesante (in EUR/t) (17)

(IVA)

13,46

(12,5 %)

46,48

(10 %)

16,78 (18)

(19,6 %)

Consumo di oli combustibili pesanti (in t)

336 000

262 114

32 047

Importo aiuto (in milioni EUR)

4,5

16,4

0,6

(23)

Tutte e tre le aziende sono ubicate in regioni nelle quali gli investimenti possono beneficiare di aiuti regionali: nelle regioni di Gardanne e Shannon, gli investimenti sono ammissibili agli aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; in Sardegna, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Fino al 31 dicembre 1999, gli investimenti nella regione di Shannon erano ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

3.   MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(24)

Nelle decisioni di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione esprimeva dubbi circa la compatibilità degli aiuti con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (19), in particolare alla luce delle regole sugli aiuti al funzionamento contemplate in quegli orientamenti.

(25)

La Commissione dubitava altresì che gli aiuti fossero compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 1994 (20) e con quella del 2001 (21).

4.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(26)

Aughinish osserva che, nell’adottare la decisione 2001/224/CE, il Consiglio ha tenuto pienamente conto degli aspetti di aiuto di Stato e aveva la certezza che le esenzioni non avrebbero causato distorsioni della concorrenza né avrebbero intralciato il funzionamento del mercato interno.

(27)

La proroga dell’esenzione fino al 31 dicembre 2006 sarebbe giustificata e indispensabile per la sua sopravvivenza.

(28)

La Commissione non ha osservato requisiti essenziali di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (22).

(29)

Lo stabilimento di allumina di Aughinish è ubicato in una zona rurale sottosviluppata. Il contributo delle sue attività alla produzione, al lavoro e al gettito fiscale della regione è significativo. Oltre la metà del tonnellaggio che attraversa l’estuario dello Shannon è direttamente connesso con Aughinish. Lo stabilimento contribuisce per circa il 20 % all’imposta fondiaria riscossa dalla contea di Limerick e annualmente spende in Irlanda 70 milioni di EUR in beni e servizi, il 70 % dei quali a livello locale. Le conseguenze di una chiusura sarebbero estremamente gravi per l’economia locale.

(30)

Inizialmente l’esenzione era considerata un elemento cruciale per la concorrenza mancando nella regione fonti di energia naturale o alternative agli oli pesanti, come il gas naturale. Aughinish sta sviluppando attualmente un proprio impianto di cogenerazione a gas naturale. Sostanzialmente a causa dei ritardi di installazione dell’infrastruttura per il trasporto del gas e dell’elettricità, Aughinish non disporrà di alternative energetiche agli oli combustibili pesanti fino al 2006. Senza esenzione, l’impianto non sarebbe economico e rischierebbe la chiusura. Senza le iniziali garanzie dell’Irlanda, l’investimento non si sarebbe fatto in Irlanda né altrove nella Comunità.

(31)

L’esenzione è stata notificata nel 1983 in quanto aiuto di Stato ed è diventata un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(32)

Il Consiglio ha adottato la decisione 2001/224/CE all’unanimità su proposta della Commissione, autorizzando le esenzioni fino al dicembre del 2006.

(33)

La Commissione deve rispettare le legittime aspettative dei beneficiari.

(34)

Nel proporre e adottare la decisione 2001/224/CE, la Commissione e il Consiglio hanno già valutato l’ammissibilità delle misure sul piano della concorrenza. È quanto si evince dai considerando della decisione e dall’articolo 8 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio su cui la decisione si basa.

(35)

La misura non ha effetto distorsivo sulla concorrenza. Anche con l’esenzione, Aughinish è in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto alle controparti in Europa e nel resto del mondo. Poiché produce allumina metallurgica, la concorrenza con gli stabilimenti in Europa che producono allumina di tipo chimico non è falsata. Inoltre, lo stabilimento tedesco utilizza gas naturale e sarebbe pertanto esentato da accisa come gli altri consumatori industriali di gas in Germania. Elemento più fondamentale, Aughinish non si è mai considerata in concorrenza diretta con altri produttori comunitari di allumina. I produttori comunitari fanno concorrenza piuttosto ai produttori del resto del mondo, in particolare a quelli australiani. L’Europa non dispone di gas naturale a basso costo, come invece l’Australia e altri paesi. Gli oli sono più costosi nella Comunità a causa dell’obbligo di bruciare oli a basso tenore di zolfo (meno del 3 %). Dal 1o gennaio 2003 è d’obbligo l’olio con tenore di zolfo massimo dell’1 %, il che fa aumentare il prezzo degli oli combustibili e i costi di produzione.

(36)

Aughinish allude inoltre all’incoerenza della Commissione che ha autorizzato la proroga di un certo numero di sgravi fiscali rispetto all’imposta che sarebbe stata altrimenti dovuta a norma dell’ecotassa tedesca (23).

(37)

Anche Eurallumina si appella al principio del legittimo affidamento e spiega di aver assunto una serie di impegni e investimenti nel suo impianto di allumina in base alla decisione 2001/224/CE. In particolare sono stati assegnati ordini e sono state effettuate spese per l’installazione di un nuovo caricatore di allumina e di una nuova unità di caustificazione, per l’espansione del bacino per lo stoccaggio dei residui di processo, per delle migliorie all’Unità di digestione della bauxite nonché per altri lavori minori. La società ha assunto vari impegni nei confronti della comunità locale.

(38)

Senza l’esenzione, lo stabilimento non sarebbe economico e dovrebbe fermare l’attività. La chiusura non modificherebbe né migliorerebbe gli scambi fra gli Stati membri dato che tutti gli altri impianti nella Comunità già lavorano a piena capacità.

(39)

Nell’adottare la decisione 2001/224/CE il Consiglio ha tenuto pienamente conto degli aspetti economici e della concorrenza. Le circostanze non sono cambiate dopo la decisione. La procedura di lex specialis basata sull’articolo 93 del trattato prevale sulla procedura di lex generalis basata sugli articoli 87 e 88 del trattato.

(40)

Anche se fosse riesaminata, l’esenzione sarebbe compatibile con l’interesse della Comunità e le regole riguardanti gli aiuti di Stato. L’esenzione non ha effetto distorsivo né sulla concorrenza né sul funzionamento del mercato unico. Gli stabilimenti francesi e irlandesi sono beneficiari di un’esenzione analoga, lo stabilimento tedesco utilizza gas naturale esente anch’esso da accisa e gli stabilimenti in Spagna e Grecia non sono in concorrenza con l’impianto in Sardegna in misura significativa, dal momento che la maggior parte della produzione di allumina viene utilizzata in uno smelter di alluminio adiacente e la parte rimanente consiste principalmente di allumina chimica che ha un mercato separato. L’impianto in Grecia utilizza bauxite che viene estratta localmente e pertanto non sostiene costi di trasporto per la principale materia prima. L’impianto spagnolo è stato venduto recentemente a Alcoa. È pertanto ragionevole presumere che l’accisa sia stata considerata nello stabilire il prezzo di acquisto. L’impianto nel Regno Unito produce solo allumina di tipo chimico.

(41)

La tariffa dell’accisa italiana è molto alta, molto più del livello di armonizzazione e molte volte più elevata di quanto non sia l’accisa applicata altrove nella Comunità.

(42)

L’esenzione rimuove solo in parte gli svantaggi che la raffineria sarda deve affrontare nel concorrere sul mercato mondiale.

(43)

Lo stabilimento è ubicato in una regione svantaggiata in cui possono essere autorizzati aiuti operativi a norma del punto 4.16 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Per la sua ubicazione, Eurallumina è priva di accesso al metano (principale componente del gas naturale), è quindi costretta a utilizzare oli combustibili pesanti e le è preclusa la possibilità di cogenerare vapore e energia elettrica, cosa che ridurrebbe i costi di circa 10 milioni di EUR all’anno. Inoltre, la legislazione ambientale italiana induce costi aggiuntivi equivalenti a circa 8 milioni di EUR l’anno.

(44)

La società è stata creata su iniziativa del governo italiano con il coinvolgimento della Comunità. Se all’inizio ha usufruito di prestiti e contributi a fondo perduto, tutti approvati, le operazioni sono andate avanti successivamente senza un significativo aiuto da parte della Comunità o delle autorità nazionali.

(45)

Di recente, sono stati effettuati investimenti significativi per assicurare che l’impianto fosse in conformità con le norme e standard ambientali più rigorosi.

(46)

Poiché lo smelter adiacente, di proprietà dell’Alcoa, non può approvvigionarsi di allumina altro che da Eurallumina, la chiusura dell’impianto comporterebbe anche la chiusura dello stabilimento di alluminio, causando in totale la perdita di 1 900 posti di lavoro.

(47)

Alcan si rifà al contesto concorrenziale globale e ricorda che la ratio dell’esenzione è l’alta intensità energetica del settore.

(48)

Gli investimenti sono di lungo termine, ad alta intensità di capitale e molto rischiosi. Avere un contesto fiscale e giuridico stabile è pertanto una condizione necessaria.

(49)

Alcan è da diversi anni impegnata in un programma di investimenti significativi. Grazie a uno sforzo continuo diretto a modernizzare le infrastrutture e a preparare il futuro, è stato possibile mantenere 500 posti di lavoro diretti in un’area economicamente sensibile. La decisione 2001/224/CE potenzia gli sforzi compiuti dallo stabilimento per conservare una posizione concorrenziale. Revocare l’esenzione significherebbe indebolire l’attività rispetto a una concorrenza globale già molto presente.

(50)

L’EAA si oppone fermamente a qualunque iniziativa che incida negativamente sul mercato comunitario dell’alluminio. Gli stabilimenti di allumina nella Comunità lavorano a piena capacità. Sebbene siano fra i più efficienti al mondo dal punto di vista energetico, i produttori comunitari sostengono costi di produzione più elevati rispetto ai loro concorrenti nel mondo occidentale. L’esenzione dall’accisa non è altro che una compensazione parziale per questi svantaggi dovuti all’alto costo della materia prima, dell’energia, del trasporto e indotti dalle norme ambientali. I produttori europei di allumina non soddisfano il fabbisogno interno europeo e la revoca dell’esenzione aumenterebbe la dipendenza dalle importazioni da altre regioni del mondo. I produttori europei di alluminio sarebbero costretti a acquistare allumina da fonti non europee, con la conseguenza di ridurre la sicurezza dell’approvvigionamento per l’industria primaria.

5.   OSSERVAZIONI DI FRANCIA, IRLANDA E ITALIA

(51)

La Francia afferma che la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato è superflua e priva di fondamento giuridico. La natura e la valenza giuridica delle decisioni del Consiglio non possono cambiare a seconda che siano basate sull’articolo 88, paragrafo 2, terzo comma del trattato o sulla direttiva 92/81/CEE. In ogni modo, la Francia ritiene che l’esenzione non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(52)

La Francia ritiene significativo che non sia stata presentata alcuna denuncia per distorsione della concorrenza, benché le esenzioni siano state applicate per quattro anni.

(53)

L’Irlanda ripercorre la cronologia dell’esenzione e insiste che debba considerarsi aiuto esistente. Le decisioni del Consiglio hanno debitamente considerato gli aspetti della concorrenza, non meno delle proposte della Commissione. Inoltre, fino al 1999 la regione di Shannon rientrava nell’obiettivo 1. I beneficiari dovrebbero poter invocare il principio del legittimo affidamento.

(54)

Il governo irlandese ha chiesto l’esenzione dall’aliquota minima dell’accisa nel 1992, tenuto conto del fatto che lo stabilimento era ubicato in una zona relativamente sottosviluppata e, utilizzando olio pesante come fonte di energia, non poteva essere competitivo con le industrie di altri paesi che fruivano di aliquote di accisa sui combustibili meno elevate o utilizzavano gas naturale o altre fonti energetiche poco o per nulla tassate.

(55)

L’Irlanda ha confermato per l’ottobre 2002 l’operatività di una nuova infrastruttura di approvvigionamento di gas naturale per la regione di Shannon. e che, Per cambiare fonte energetica, Aughinish aveva previsto di investire in un impianto di cogenerazione utilizzando appunto il nuovo approvvigionamento in gas naturale.

(56)

L’Italia spiega che per usufruire dello spazio occupato dalla banchina e dalla scogliera di protezione Eurallumina versa annualmente 300 milioni di lire (150 000 EUR). La società versa quindi circa 500 milioni di lire (250 000 EUR) l’anno per la messa a dimora dei fanghi rossi (600 lire per tonnellata di fango). Inoltre, dal 1975, la Regione Sardegna vieta lo scarico dei residui nel Mediterraneo, pratica tuttora consentita in Francia e Grecia. Il divieto ha comportato costi elevati per Eurallumina, equivalenti a 6 miliardi di lire l’anno (3 milioni di EUR). Per far fronte ai limiti di emissione più restrittivi (25 % al di sotto dei limiti nazionali per le emissioni di SOx), l’azienda ha dovuto investire in una nuova tecnologia di desolforazione per un costo di 44 miliardi di lire (22 milioni di EUR), che comporta costi operativi aggiuntivi di 6 miliardi di lire annui (3 milioni di EUR), incluso l’ammortamento del capitale. Nonostante questi investimenti, l’azienda deve ancora pagare 1,1 miliardi di lire (0,55 milioni di EUR) l’anno per la tassa sulle emissioni.

6.   VALUTAZIONE

(57)

Poiché il quadro comunitario applicabile alla tassazione dell’energia ha subito sostanziali modifiche dopo le decisioni della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, dovute all’introduzione della direttiva 2003/96/CE, la presente decisione definitiva si limita al periodo precedente al 1o gennaio 2004, data in cui detta direttiva è divenuta applicabile.

6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato fino a 31 dicembre 2003

(58)

L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(59)

Le esenzioni in oggetto sono chiaramente finanziate mediante risorse statali, poiché lo Stato rinuncia a determinate entrate che potrebbe altrimenti riscuotere.

(60)

Le esenzioni dall’accisa riducono i costi di una materia prima importante e conferiscono così un vantaggio ai beneficiari, i quali si trovano in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altre imprese che utilizzano oli minerali in altri settori o regioni.

(61)

Nelle loro osservazioni, i beneficiari e la Francia hanno affermato che le esenzioni non creano alcuna distorsione né della concorrenza né del funzionamento del mercato unico, in particolare perché la Comunità è importatrice netta di allumina, perché i produttori europei devono competere a livello mondiale e sono svantaggiati a causa degli elevati prezzi dell’energia, e infine perché eliminare le esenzioni non migliorerebbe la situazione del mercato dell’allumina a livello comunitario e ridurrebbe la sicurezza dell’approvvigionamento di risorse primarie per la produzione d’alluminio. Sostengono quindi che l’assenza di distorsione della concorrenza è confermata dal fatto che nessun concorrente ha commentato la decisione della Commissione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. Tutti questi elementi, tuttavia, non modificano in nulla la valutazione di cui al punto 60. Confermano al contrario che le riduzioni delle accise avevano l’esplicito scopo di rafforzare la competitività dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti riducendo i costi. La Commissione osserva che l’allumina viene prodotta anche in Grecia, Spagna, Germania e Ungheria (benché quest’ultima sia uno Stato membro solo dal 1o maggio 2004).

(62)

L’allumina, sia metallurgica sia chimica, è oggetto di scambi fra gli Stati membri, come pure l’alluminio il cui mercato è strettamente collegato a quello dell’allumina. L’aiuto è quindi tale da poter incidere sugli scambi intracomunitari e da falsare o rischiare di falsare la concorrenza, anche se una proporzione consistente della produzione di allumina viene utilizzata in impianti di produzione di alluminio vicini.

(63)

Gli aiuti che non favoriscono determinate imprese non rientrano nella definizione di aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, ma mancando il criterio della selettività vanno considerati misure di carattere generale. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le misure di carattere generale devono essere effettivamente aperte a tutte le imprese su una base di parità di accesso e il loro ambito non deve essere di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato di concederle o attraverso altri elementi che ne limitino gli effetti pratici. La Commissione ha illustrato la nozione di misure di carattere generale, fra l’altro, in un documento di lavoro dei suoi servizi, discusso nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio del 14 novembre 2002. Il documento di lavoro continua spiegando a quali condizioni gli aiuti in forma di misure fiscali possono essere considerati compatibili col mercato comune. Il verbale della riunione del Consiglio del 27 ottobre 2003, durante la quale è stata adottata la direttiva 2003/96/CE, fa esplicito riferimento alle spiegazioni esposte durante la riunione del gruppo di lavoro del Consiglio del 14 novembre 2002. Nella fattispecie, però, le esenzioni riguardano soltanto imprese che producono allumina e, nella pratica, in ogni Stato membro esiste solo un’impresa beneficiaria dell’esenzione in questione: Aughinish nella regione di Shannon, Eurallumina in Sardegna e Alcan nella regione di Gardanne. Finché erano vigenti le decisioni del Consiglio, le esenzioni erano selettive sul piano regionale: le decisioni autorizzavano infatti le esenzioni soltanto in talune regioni e i potenziali investitori interessati a produrre allumina in altre regioni non potevano essere certi di ricevere un analogo trattamento. La selezione delle regioni non ha nessuna relazione con la logica interna dei sistemi fiscali nazionali in questione.

(64)

Prima che la direttiva 2003/96/CE fosse applicabile, il diritto comunitario faceva obbligo agli Stati membri, in linea di principio, di imporre le accise sugli oli minerali di modo che le esenzioni specifiche, limitate a una data produzione e a regioni determinate, non potevano essere giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema. Le argomentazioni con cui l’Irlanda, la Francia e l’Italia difendono l’esenzione unicamente per la produzione di allumina discendono dalle circostanze dei mercati e della produzione di allumina nelle specifiche regioni interessate. Tali argomenti non discendono dalla natura e dalla logica dei rispettivi sistemi di imposizione nazionali, poiché questi ultimi dovevano essere conformi alle disposizioni del diritto comunitario. Le misure autorizzate prima che la direttiva 2003/96/CE fosse applicabile non sono pertanto giustificate dalla natura e dalla struttura generale del sistema e costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1.

6.2.   Gli aiuti sono nuovi, non esistenti

(65)

L’aiuto concesso dalla Francia e dall’Italia non costituisce aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, e l’aiuto concesso dall’Irlanda configura aiuto esistente solo in misura limitata. Anzitutto, le misure di aiuto non esistevano prima dell’entrata in vigore del trattato negli Stati membri interessati. Questo è perfettamente chiaro nel caso della Francia e dell’Italia. Quanto all’Irlanda, l’aiuto non è stato accordato prima dell’adesione. Nel 1970, l’Autorità per lo sviluppo industriale («Industrial Development Authority», IDA) ha scritto ad Alcan che la legislazione irlandese allora in vigore prevedeva «(a) importazioni di … forniture operative in esenzione doganale, e (b) esenzione da imposizione nazionale per le materie prime destinate alla lavorazione e all’esportazione». La lettera spiegava poi che (sottolineatura aggiunta): «se non posso dare un impegno formale del fatto che non ci saranno modifiche della legislazione, ritengo che, data l’importanza vitale delle esportazioni per l’economia irlandese, non siano possibili cambiamenti della legislazione in un futuro prevedibile a svantaggio del progetto Alcan.» L’IDA continua sottolineando la reputazione del governo irlandese al riguardo. Tale formulazione non va confusa con impegni vincolanti. Ulteriori assicurazioni sono contenute in una lettera del 14 gennaio 1974, posteriore cioè all’adesione dell’Irlanda. Tuttavia, le agevolazioni fiscali in vigore nel 1970 sono state considerevolmente modificate o addirittura abolite dopo l’adesione dell’Irlanda, e nel 1980 doveva essere pagato un minimo di 1,53 IEP per ettolitro di olio pesante utilizzato a fini diversi dalla combustione nel motore di un veicolo. L’attuale esenzione dall’accisa dovuta per l’olio combustibile utilizzato nella produzione di allumina, che è sostanzialmente diversa per natura, forma e campo d’applicazione dalla legislazione in vigore nel 1970, è stata decisa solo con ordinanza del 12 maggio 1983 ed è applicabile agli oli importati o forniti da una raffineria o magazzino doganale a partire dal 13 maggio 1983. È stata quindi decisa ben dopo la data di entrata in applicazione del trattato in Irlanda. Inoltre, nella sua lettera del 6 maggio 1983, l’Irlanda ha accettato le argomentazioni della Commissione, in base alle quali l’aiuto doveva essere notificato.

(66)

In secondo luogo, né la Commissione né il Consiglio hanno mai autorizzato le misure alla luce delle norme sugli aiuti di Stato.

(67)

In terzo luogo, l’aiuto non può essere considerato autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999. La Francia e l’Italia non hanno mai notificato le misure in oggetto. Nella sua lettera del 6 maggio 1983, l’Irlanda ha confermato che l’aiuto veniva posto in esecuzione solo a quel momento, e che la sua lettera alla Commissione poteva essere considerata una notificazione ai fini dell’articolo 93, paragrafo 3 [oggi articolo 88, paragrafo 3], del trattato. L’Irlanda, tuttavia, non ha mai notificato alla Commissione in via preliminare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, l’intenzione di dare esecuzione alla misura d’aiuto. Ha invece dato esecuzione alla misura solo una settimana dopo la lettera del 6 maggio 1983 che invitava la Commissione a considerare l’aiuto come notificato. Pertanto, la Commissione ritiene che l’aiuto debba essere considerato illegittimo ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999. Anche agli aiuti francesi e italiani è stata data esecuzione senza attendere l’autorizzazione della Commissione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Gli Stati membri non possono invocare le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 in relazione a questi aiuti. Anche se il regolamento è entrato in vigore solo nel 1999, prima di allora si applicavano già regole analoghe conformemente alla giurisprudenza della Corte (24).

(68)

In quarto luogo, l’aiuto può essere considerato solo parzialmente aiuto esistente ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tale articolo stabilisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di 10 anni che inizia il giorno in cui l’aiuto illegittimo viene concesso. Nel caso dell’Italia e della Francia, questo periodo è stato interrotto dalle lettere della Commissione del 29 maggio 1998 e del 2 giugno 1998 (25); nel caso dell’Irlanda, dalla lettera della Commissione del 17 luglio 2000. Ne consegue che solo l’esenzione irlandese, nella misura in cui riguarda il periodo precedente il 17 luglio 1990, deve essere considerata aiuto esistente.

(69)

Da ultimo, a questo caso non si applica l’articolo 1, lettera b), punto v) del regolamento (CE) n. 659/1999.

(70)

Nessuna delle situazioni previste dall’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 è pertanto applicabile alle esenzioni francesi e italiane, che devono essere considerate nuovi aiuti. L’esenzione misura irlandese deve essere considerata nuovo aiuto solo a partire dal 17 luglio 1990. La Commissione ha quindi l’obbligo e la competenza di valutare la compatibilità dei nuovi aiuti con il mercato comune ai sensi dell’articolo 88 del trattato. Né le decisioni del Consiglio di cui ai punti (1), (2) e (3), né le direttive 92/81/CEE e 2003/96/CE, che riguardano solo l’armonizzazione fiscale, incidono su quest’obbligo e questa competenza. Tali atti non possono pregiudicare la valutazione della compatibilità in base ai criteri di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

6.3.   Compatibilità dei nuovi aiuti fino a 31 dicembre 2003

6.3.1   Compatibilità degli aiuti alla luce delle norme relative agli aiuti ambientali

(71)

La Commissione ha esaminato se le misure di aiuto di Irlanda, Francia e Italia possono beneficiare di una deroga al divieto relativo agli aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafo 1, in particolare alla luce delle regole riguardanti gli aiuti ambientali. Gli aiuti concessi dopo il 3 febbraio 2001 devono essere valutati alla luce della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001, in conformità al punto 82, lettera a), di tale disciplina. Gli aiuti concessi fra il 10 marzo 1994 e il 3 febbraio 2001 vanno valutati in base alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 1994. Per il periodo precedente il 10 marzo 1994, è rilevante la prassi della Commissione, ampiamente codificata in tale disciplina.

(72)

Nella sezione 3.4 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 1994, è spiegato che la Commissione può autorizzare, in casi eccezionali, aiuti al funzionamento il cui unico scopo è la compensazione dei costi aggiuntivi rispetto ai costi della produzione tradizionale. Inoltre, «L’esenzione temporanea dal pagamento di nuove imposte ambientali può essere accordata, se necessario, per compensare perdite di competitività, in particolare a livello internazionale. Un altro fattore da prendere in considerazione è la contropartita che le imprese interessate devono fornire sotto il profilo della riduzione dell’inquinamento da esse prodotto.» Primo, le misure non erano limitate ai costi di produzione supplementari. Secondo, non avevano carattere temporaneo o decrescente. Inoltre, le esenzioni non erano direttamente subordinate ad altre azioni a carico dei beneficiari per ridurre l’inquinamento, in particolare il consumo di energia. Si conclude pertanto che gli aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune sulla base della disciplina del 1994, né della prassi della Commissione prima del 10 marzo 1994.

(73)

Per quanto riguarda il periodo dopo il 3 febbraio 2001, la sezione E.3.2., punti 47-52, della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 stabilisce disposizioni riguardanti tutti gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali. Inizialmente, le accise sugli oli minerali non erano destinate a essere uno strumento di politica ambientale. Tuttavia, per essere considerato ambientale un tributo dovrebbe avere una base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente (26). Siccome gli oli minerali hanno un manifesto effetto negativo sull’ambiente, le accise sugli oli minerali possono essere considerate imposte ambientali.

(74)

In tutti e tre gli Stati membri destinatari della presente decisione, le accise sugli oli minerali esistevano prima dell’introduzione delle esenzioni in oggetto, e devono quindi essere considerate imposte esistenti ai sensi del punto 51.2 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001. Le accise, tuttavia, hanno un significativo effetto positivo in termini di tutela dell’ambiente ai sensi del punto 51.2.a, poiché costituiscono un incentivo significativo per i produttori a ridurre i consumi di oli minerali. Le accise in questione possono non aver avuto un esplicito scopo ambientale fin dall’inizio e le esenzioni sono state decise molti anni fa, in particolare nel caso dell’Irlanda e dell’Italia, e decise comunque, in tutti e tre gli Stati membri, molto prima che divenisse applicabile la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001. Pertanto, si può considerare che le esenzioni fossero state decise al momento dell’adozione delle accise. Di conseguenza, secondo il punto 51.2 della disciplina, alle esenzioni oggetto della presente decisione possono applicarsi le disposizioni di cui al punto 51.1.

(75)

Nei loro commenti, i beneficiari affermano di avere intrapreso investimenti ambientali significativi in cambio delle esenzioni. Tuttavia, non ci sono prove che abbiano concluso accordi con gli Stati membri interessati per impegnarsi a realizzare obiettivi di tutela ambientale durante il periodo di applicazione delle esenzioni. Le esenzioni non erano nemmeno soggette a condizioni che garantissero lo stesso effetto di tali accordi e impegni. Risulta inoltre che gli investimenti ambientali non andassero al di là di quanto necessario per rispettare la legislazione rilevante o di quanto fattibile ed economico da un punto di vista commerciale. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni per applicare il punto 51.1.a della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001, e sono applicabili solo le disposizioni del punto 51.1.b.

(76)

Per il periodo fino al 31 dicembre 2003, le esenzioni riguardano un’imposta comunitaria, cioè un’imposta armonizzata sulla base della direttiva 92/82/CEE. Si applica pertanto il punto 51.1.b, primo trattino, della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001. Conformemente a tale disposizione, una riduzione può essere approvata se l’importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione resta superiore al minimo comunitario. Tutte e tre le esenzioni, invece, erano totali. Tenendo conto dell’impatto positivo sull’ambiente dell’imposta di cui al punto 73 della presente decisione, le misure in oggetto possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune solo nella misura in cui i beneficiari pagano un’aliquota più alta dell’aliquota minima comunitaria stabilita dalla direttiva 92/82CEE, che per quel periodo era pari a 13 EUR per 1 000 kg. Può essere pertanto considerata compatibile solo l’esenzione dall’imposta al di là di un’aliquota di 13,01 EUR, mentre l’esenzione fino al livello di 13,01 EUR configura aiuto incompatibile.

(77)

Contrariamente a quanto afferma Aughinish, questa valutazione non è incoerente con la decisione della Commissione relativa all’ecotassa tedesca (27), in cui la Commissione ha applicato i criteri previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 utilizzati in questo caso. Gli argomenti avanzati dagli Stati membri, dai beneficiari e dall’EAA durante il procedimento formale, in particolare quelli che negano gli effetti distorsivi sulla concorrenza, non tengono conto dell’esistenza di scambi nel settore dell’allumina e dell’alluminio, e non inficiano questa conclusione alla luce della disciplina ambientale.

6.3.2   Compatibilità dei nuovi aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato

(78)

Per quanto riguarda la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, riguardante gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, la Commissione osserva che per l’ultima parte del periodo in cui le esenzioni sono concesse, sono applicabili gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998. Il punto 4.15 di questi orientamenti specifica che gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in via eccezionale nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza degli svantaggi e quantificarne l’importanza. Conformemente al punto 4.17 degli orientamenti, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Queste condizioni non sono state soddisfatte nella presente fattispecie.

(79)

Gardanne non è una regione che può beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), la quale non si applica quindi all’esenzione francese. La Sardegna è una regione che può beneficiare della deroga prevista in quell’articolo. La regione di Shannon poteva beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), soltanto però fino alla revisione della carta regionale nel 1999. Come misura transitoria, è stato eccezionalmente possibile autorizzare aiuti regionali al funzionamento in questa regione fino alla fine del 2001.

(80)

Nelle decisioni con cui ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (28), la Commissione ha sollevato dei dubbi sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Le autorità italiane e irlandesi non hanno presentato elementi per dissipare tali dubbi. Non hanno dimostrato l’esistenza di svantaggi particolari né ne hanno quantificato l’entità per giustificare la concessione di aiuti al funzionamento. I prezzi elevati dell’energia e la concorrenza delle importazioni da paesi terzi, in particolare, non hanno carattere regionale. Anche se la mancanza di gas naturale rappresentasse un particolare svantaggio regionale delle aree interessate — cosa che non è stata dimostrata —, l’Irlanda e l’Italia non ne hanno quantificato l’entità per giustificare il livello degli aiuti. La legislazione italiana, che secondo Eurallumina induce costi aggiuntivi, può avere in parte carattere regionale, per il fatto che la Sardegna è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, ma in generale non può essere considerata come uno svantaggio particolare per la regione. In ogni caso, risulta che le esenzioni oggetto del caso in questione non sono limitate nel tempo, né decrescenti, come richiedono gli orientamenti. Gli aiuti non possono quindi essere considerati compatibili col mercato comune per il fatto che facilitano lo sviluppo di determinate regioni.

(81)

Lo stesso vale per quanto riguarda il periodo precedente all’applicabilità degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Va osservato in particolare che l’Irlanda ha scritto, nel 1983, che avrebbe garantito il rispetto integrale dei limiti fissati nei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale del 1978 (29). È chiaro che le disposizioni del richiamato documento non possono giustificare la concessione continua di aiuti fino agli anni ‘90, e l’Irlanda non ha presentato nessuna relazione di controllo in cui figuri che gli aiuti sarebbero rimasti al di sotto delle intensità applicabili all’epoca. Queste disposizioni corroborano inoltre la posizione sfavorevole della Commissione riguardo alla compatibilità degli aiuti al funzionamento con il mercato comune. Inoltre, quando la Commissione ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nel 1998, ha anche proposto agli Stati membri di adottare misure adeguate per conformare le loro misure alle nuove norme e ha chiesto loro di fornire un elenco di tutte le misure che sarebbero rimaste applicabili. Nessuna delle misure in questione è stata inclusa in tali elenchi.

6.3.3   Compatibilità dei nuovi aiuti con altre disposizioni

(82)

La Commissione ha valutato se ai nuovi aiuti siano applicabili le deroghe previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(83)

Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato potrebbero servire come base per considerare gli aiuti compatibili con il mercato comune. Tuttavia gli aiuti non hanno carattere sociale e non sono concessi ai singoli consumatori; non sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; non sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. L’articolo 87, paragrafo 2, non si applica pertanto nel caso in questione.

(84)

Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato, che riguardano gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di progetti di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, e a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, non sono chiaramente applicabili nella fattispecie. L’Irlanda, l’Italia e la Francia non hanno cercato di giustificare gli aiuti in base a nessuno di questi motivi.

(85)

Per quanto riguarda la prima parte della deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, cioè la parte relativa agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, gli aiuti non hanno come obiettivo la ricerca e lo sviluppo, gli investimenti da parte di piccole e medie imprese o il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese beneficiarie, né presentano alcun altro obiettivo rilevante per l’applicazione di quella disposizione che consentirebbe alla Commissione di dichiarare gli aiuti compatibili. La seconda parte dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), ossia relativa agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di certe aree economiche, è applicabile al sito di Gardanne, ma non consente agli Stati membri di accordare aiuti al funzionamento (si veda il punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale).

(86)

Poiché non sussistono altri motivi per considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune, può essere considerata compatibile solo quella parte degli aiuti conforme alla disciplina ambientale come specificato al punto 76.

6.4.   Valutazione preliminare delle misure per il periodo dal 1o gennaio 2004

(87)

Poiché la direttiva 2003/96/CE è divenuta applicabile il 1o gennaio 2004, l’uso combinato di prodotti energetici, l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici, sono esclusi dal suo campo d’applicazione e gli Stati membri hanno potuto discrezionalmente decidere se tassare o meno tali usi. In effetti, l’esenzione di questi usi energetici può costituire una misura di carattere generale che non comporta aiuti di Stato se rientra nella natura e nella logica del sistema di imposizione nazionale. Il considerando 22 della direttiva 2003/96/CE recita: «I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l’uso combinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici

(88)

Inoltre, nell’adottare la direttiva il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato congiuntamente: «— i prodotti energetici dovrebbero essenzialmente essere soggetti a un quadro comunitario allorché sono utilizzati come combustibile per riscaldamento ocome carburante per motori. Si può considerare consono alla natura e allalogica del regime fiscale escludere dal campo di applicazione l'usocombinato di prodotti energetici e l’uso di prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante nonché nei processi mineralogici. Gli Stati membri possono quindi adottare misure di imposizione o di non imposizione o di applicazione dell'imposizione totale o parziale a ciascun tipo di utilizzazione. L'elettricità utilizzata in modi simili dovrebbe essere trattata secondo gli stessi criteri. Le deroghe al regime generale o le differenziazioni al suo interno che sono giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non comportano aiuti di Stato (30).

(89)

Tuttavia, nel suo documento di lavoro di cui al punto 63, la Commissione non solo spiega la nozione di misure di carattere generale, ma afferma anche che «il progetto di direttiva sulla tassazione dell’energia contiene numerose opzioni, rendendo così impossibile determinare in anticipo se il modo in cui saranno attuate dagli Stati membri darà luogo o meno ad aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87». Il considerando (32) e l’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE ricordano dunque agli Stati membri l’obbligo di notificare gli aiuti di Stato a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(90)

Nel caso specifico, anche dopo l’entrata in applicazione della direttiva 2003/96/CE, la Commissione dubita che le esenzioni in questione rientrino nella natura e nella logica del sistema nazionale. In effetti appaiono altamente selettive e si applicano soltanto all’uso di oli pesanti per la produzione di un unico prodotto, l’allumina. Inoltre, ciascuna di esse va di fatto a vantaggio di un’impresa specifica per un impianto ubicato in una regione specifica. Date le premesse, sarebbe ancora possibile considerare che le misure in questione costituiscano aiuto di Stato.

(91)

In questo caso, la nuova situazione giuridica creata dalla direttiva 2003/96/CE sarebbe altresì rilevante per la valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune. In effetti, poiché la tassazione degli oli minerali utilizzati negli usi combinati di prodotti energetici, nei prodotti energetici per fini diversi dall’utilizzazione come carburante e nei processi mineralogici non costituisce più oggetto di armonizzazione comunitaria, le esenzioni riguarderebbero ora un’imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie ai sensi del punto 51.1.b, secondo trattino, della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001. Stando a questa disposizione, le imprese beneficiarie devono pagare una parte significativa dell’imposta nazionale, e questo per spingerle a migliorare i risultati in termini di tutela dell’ambiente. Ciò emerge dalla formulazione del punto 51.1.b, primo trattino, della disciplina che consente uno sgravio da un’imposta armonizzata se i beneficiari pagano più delle aliquote minime comunitarie per «incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell’ambiente». Ciò si applica anche quando l’imposta nazionale è significativamente più alta di imposte comparabili in (alcuni) altri Stati membri, com’era il caso in Italia. Nella pratica della Commissione risulta chiaro che può essere considerata in generale parte significativa il 20 %, oppure il minimo comunitario applicabile agli usi energetici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/96/CE (che è di 15 EUR per 1 000 kg), qualunque sia il valore inferiore (31). Pertanto, a questo stadio, la Commissione ritiene che si possa considerare compatibile soltanto l’esenzione al di là del 20 % dell’imposta nazionale o al di là di 15 EUR per 1 000 kg, (qualunque sia il valore inferiore); l’esenzione fino al 20 %, o fino a 15 EUR per 1 000 kg, configurerebbe allora aiuto incompatibile.

(92)

Poiché gli Stati membri e le parti interessate non hanno ancora avuto l’opportunità di presentare osservazioni sulla situazione giuridica posta in essere dalla direttiva 2003/96/CE, la Commissione decide di estendere il procedimento di indagine formale all’applicazione delle misure dal 1o gennaio 2004.

7.   RECUPERO DEGLI AIUTI

(93)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegittimi la Commissione deve adottare una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. La Commissione non deve imporre il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

(94)

Va esaminato se, nella fattispecie, si possa applicare un principio generale del diritto comunitario, come il legittimo affidamento o la certezza del diritto, per impedire il recupero, presso i beneficiari, degli aiuti illegittimi e incompatibili.

7.1.   Recupero degli aiuti incompatibili concessi fino al 2 febbraio 2002

(95)

Per quanto riguarda la possibilità, per i beneficiari, di invocare il legittimo affidamento per evitare il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili, va indicato che dalla giurisprudenza della Corte risulta che è «escluso che il beneficiario di un aiuto possa fare legittimo affidamento, salvo circostanze eccezionali, sulla legittimità di un aiuto qualora questo sia stato concesso in violazione delle disposizioni relative alla procedura sul controllo preventivo degli aiuti di Stato. Infatti, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata rispettata» (32).

(96)

Tutte le decisioni del Consiglio di cui ai punti (1), (2) e (3) della presente decisione si basavano su una proposta della Commissione. Nessuno si aspetterebbe, in linea generale, che la Commissione presenti al Consiglio proposte che autorizzano misure nazionali potenzialmente incompatibili con altre disposizioni del trattato senza accennare a questa possibilità, soprattutto se le proposte riguardano una questione molto precisa e un piccolo numero di beneficiari, come nei casi in questione, e se le disposizioni mirano a evitare distorsioni della concorrenza nella Comunità. E nessuno si aspetterebbe di certo, in particolare, che la Commissione proponga al Consiglio di autorizzare la proroga di un’esenzione esistente qualora ritenesse che quell’esenzione possa comportare un aiuto incompatibile col mercato comune.

(97)

Se si esclude la decisione 2001/224/CE, nessuna delle decisioni di cui ai punti (1), (2) e (3) della presente decisione menzionava una possibile contraddizione con le norme relative agli aiuti di Stato, né faceva riferimento a un obbligo di notifica. Inoltre, nel preambolo della decisione 92/510/CEE si afferma che: «tanto la Commissione quanto tutti gli Stati membri convengono che tali esenzioni sono giustificate in base a considerazioni politiche specifiche, non causano distorsioni di concorrenza né intralciano il funzionamento del mercato interno». La stessa formulazione figura nelle decisioni 93/697/CE e 96/273/CE. Le decisioni 97/425/CE, 99/255/CE e 99/880/CE specificano che «le riduzioni o esenzioni saranno periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del trattato» (sottolineatura aggiunta). Sembra, da questa formulazione, che manchi uno degli elementi della definizione di aiuti di Stato dell’articolo 87 del trattato, cioè l’elemento riguardante la distorsione della concorrenza. Il considerando (5) della decisione 2001/224/CE affermava per la prima volta con chiarezza che, nonostante l’autorizzazione del Consiglio in forza della direttiva 92/81/CE del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (33), le misure nazionali in questione dovevano essere comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE quando costituivano aiuto di Stato. Ciò nondimeno, viste le precedenti esenzioni e considerato che anche la decisione 2001/224/CE è stata adottata sulla base di una proposta della Commissione, sussisteva una certa ambiguità per gli Stati membri e i beneficiari in assenza di altri interventi della Commissione in ordine agli aiuti di Stato.

(98)

In linea di massima, la Commissione ritiene che nel caso di aiuti individuali il legittimo affidamento venga meno quando essa decide di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La decisione è notificata allo Stato membro interessato che ne informa il beneficiario. Le circostanze della fattispecie erano però eccezionali nella misura in cui la Commissione creava e manteneva una certa ambiguità presentando proposte al Consiglio. Per giunta, la Commissione non può stabilire se e, in caso affermativo, quando gli Stati membri abbiano effettivamente notificato ai singoli beneficiari le sue decisioni di avviare un procedimento di indagine formale. Dati i presupposti non è possibile escludere che i beneficiari avessero diritto di invocare il legittimo affidamento fino al 2 febbraio 2002, quando sono comparse sulla Gazzetta ufficiale le decisioni della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle esenzioni. Al più tardi con questa pubblicazione cessa qualunque incertezza quanto alla necessità che le misure in questione fossero approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 88 del trattato, ove costituissero aiuto di Stato.

(99)

Ordinare il recupero degli aiuti incompatibili per il periodo fino al 2 febbraio 2002, nelle circostanze eccezionali di questo caso specifico, violerebbe anche il principio della certezza del diritto. Secondo la giurisprudenza, tale principio è violato quando la situazione di incertezza e la mancanza di chiarezza hanno creato una situazione equivoca che spettava alla Commissione elucidare prima di poter pretendere di dare avvio ad un’azione volta a prescrivere la restituzione degli aiuti (34). Le circostanze della fattispecie hanno portato in effetti a una situazione equivoca, non solo per i beneficiari, ma anche per gli Stati membri, che avevano il diritto di fare assegnamento sulla formulazione delle decisioni 92/510/CEE, 93/697/CEE, 96/273/CE, 97/425/CE, 1999/255/CE, 1999/880/CE e 2001/224/CE.

(100)

In conclusione, sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario recuperare presso i beneficiari gli aiuti risultanti dalle esenzioni concesse fino al 2 febbraio 2002. Non è pertanto opportuno chiedere a Irlanda, Italia e Francia di recuperare tali aiuti.

7.2.   Recupero degli aiuti incompatibili concessi dal 3 febbraio 2002 al 31 dicembre 2003

(101)

Come indicato al punto 97, la Commissione ritiene che la serie di precedenti esenzioni e il fatto che anche la decisione 2001/224/CE fosse adottata sulla base di una proposta della Commissione abbiano creato una certa ambiguità. Tuttavia, il riferimento alle norme sugli aiuti di Stato nella decisione 2001/224/CE è chiaro e ricorda agli Stati membri l’obbligo di notificare tali aiuti alla Commissione perché questa li valuti alla luce di quelle norme. Inoltre, prima dell’adozione della decisione 2001/224/CE, la Commissione aveva ripetutamente invitato l’Irlanda, la Francia e l’Italia a notificare le misure in questione. La decisione della Commissione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato ha in ultima analisi confermato i dubbi della Commissione sull’esistenza o sulla compatibilità dell’aiuto. Pertanto, il legittimo affidamento e ogni situazione di incertezza del diritto quanto alla necessità che la Commissione approvasse le misure in questione a norma dell’articolo 88 del trattato, ove costituissero aiuti di Stato, sono cessati al massimo il 2 febbraio 2002, data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle decisioni della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione alle esenzioni.

(102)

Il fatto che l’Irlanda abbia regolarmente riferito in merito alla misura irlandese dal 1995, e che l’aiuto sia stato incluso nel censimento annuale della Commissione sugli aiuti di Stato non crea alcun legittimo affidamento per il periodo dal 3 febbraio 2002. Conferma invece che le autorità irlandesi erano consapevoli della natura di aiuto di Stato della misura adottata, ben sapendo che non era mai stata autorizzata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Riferire in merito a una misura non può sostituire, per uno Stato membro, l’obbligo di notificare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Inoltre, il censimento riferisce in merito agli importi relativi agli aiuti di Stato concessi, indipendentemente dalla loro compatibilità o meno con il mercato comune. I vari censimenti annuali degli aiuti di Stato, poi, trattano degli aiuti sotto forma di esenzioni fiscali in generale, ma non si riferiscono in modo specifico agli aiuti per la produzione di allumina. Il riferimento alla misura irlandese nelle notificazioni all’Organizzazione mondiale del commercio non fa insorgere alcun legittimo affidamento, poiché tali notifiche vengono fatte in un contesto giuridico diverso e per scopi diversi.

(103)

In conclusione, gli aiuti incompatibili erogati dal 3 febbraio 2002 al 31 dicembre 2003 devono essere recuperati presso i beneficiari poiché avverso tale recupero non può essere invocato alcun principio generale del diritto comunitario.

8.   CONCLUSIONI

(104)

Si conclude che le esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti usati nella produzione di allumina, concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli aiuti concessi dall’Irlanda prima del 17 luglio 1990 configurano aiuti esistenti. Gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002 sono in larga misura incompatibili con il mercato comune. Tuttavia, non è opportuno ordinare il recupero di questi aiuti incompatibili poiché ciò sarebbe in contrasto con principi fondamentali del diritto comunitario.

(105)

Per quanto riguarda il periodo fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, gli aiuti sono parzialmente incompatibili con il mercato comune, poiché i beneficiari non hanno pagato un’aliquota superiore al minimo comunitario. Ciò significa che la parte dell’esenzione che supera l’aliquota di 13,01 EUR per 1 000 kg per tale periodo costituisce aiuto compatibile. Il resto configura aiuto incompatibile.

(106)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a aiuti illegittimi la Commissione deve imporre allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Francia, Irlanda e Italia dovrebbero pertanto prendere tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti illegittimi concessi dal 3 febbraio 2002. A tal fine la Francia, l’Irlanda e l’Italia dovrebbero chiedere ai rispettivi beneficiari di rimborsare gli aiuti entro due mesi dalla notifica della presente decisione. È opportuno che gli aiuti da recuperare comprendano gli interessi calcolati conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (35).

(107)

Occorre che la Francia, l’Irlanda e l’Italia trasmettano alla Commissione un apposito modulo relativo allo stato del procedimento di recupero degli aiuti, specificando chiaramente le misure concrete adottate per ottenere un recupero immediato ed effettivo. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione devono inoltre trasmettere alla Commissione i documenti comprovanti l’avvenuto avvio dei procedimenti di recupero, presso i beneficiari, degli aiuti illegittimamente concessi ed incompatibili con il mercato comune (ad esempio circolari, ordinanze di recupero emesse, ecc.).

(108)

In considerazione di quanto precede, la Commissione nutre dubbi sulla compatibilità con il mercato comune delle esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti usati nella produzione di allumina, concesse da Francia, Irlanda e Italia dal 1o gennaio 2004.

(109)

Pertanto, in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione estende il procedimento di indagine formale a quelle misure per il periodo successivo al 31 dicembre 2003 e invita le autorità francesi, irlandesi e italiane a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione delle misure, entro un mese dalla data di notificazione della presente decisione. Le osservazioni possono riguardare tanto la natura di aiuto di Stato delle misure, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, quanto la sua compatibilità con il mercato comune.

(110)

La Commissione invita inoltre le autorità francesi, irlandesi e italiane a trasmettere senza indugio copia della presente decisione ai beneficiari dell’aiuto.

(111)

La Commissione desidera richiamare all’attenzione della Francia, dell’Irlanda e dell’Italia che l’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare dal beneficiario ogni aiuto illegittimo.

(112)

La Commissione avverte la Francia, l’Irlanda e l’Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell’accordo SEE, mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e informerà quindi l’Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente decisione. Tutti gli interessati saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune, non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all’articolo 1, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 del trattato, nella misura in cui i beneficiari versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 4

Gli aiuti di cui all’articolo 1, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 del trattato, nella misura in cui i beneficiari non versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 5

1.   La Francia, l’Irlanda e l’Italia prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4.

2.   Il recupero è effettuato senza indugio e con le procedure applicabili in diritto interno, a condizione che consentano l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione.

3.   Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono messi a disposizione dei beneficiari fino a quella dell’effettivo recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati in conformità alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

5.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia, l’Irlanda e l’Italia intimano a tutti i beneficiari degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi.

Articolo 6

1.   La Francia, l’Irlanda e l’Italia informano la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, delle misure previste e già adottate per conformarvisi.

2.   Le informazioni relative al recupero sono trasmesse utilizzando il questionario di cui all’allegato 1.

Articolo 7

La Repubblica francese, l’Irlanda e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 30 del 2.2.2002, pag. 17, pag. 21 e pag. 25.

(2)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

(3)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 16.

(4)  GU L 182 del 10.7.1997, pag. 22.

(5)  GU L 331 del 23.12.1999, pag. 73.

(6)  GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

(7)  GU L 321 del 23.12.1993, pag. 29.

(8)  GU L 102 del 25.4.1996, pag. 40.

(9)  GU L 99 del 14.4.1999, pag. 26.

(10)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(11)  Documenti disponibili su www.wto.org L’ultima notifica è del 15.12.2003, con riferimento 03-6591 e simbolo G/SCM/N/95/EEC/Add.8.

(12)  Vedi nota 1.

(13)  Cfr. ad esempio caso n. COMP/M.1693 Alcoa/Reynolds del 3.5.2000 (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 25).

(14)  Vedi www.glencore.com

(15)  Vedi www.eurallumina.com, www.comalco.com e www.riotinto.com

(16)  Vedi www.alcan.com

(17)  Per paragone, l’aliquota minima istituita dalla direttiva 92/82/CEE è di 13 EUR per 1 000 chilogrammi.

(18)  Per oli combustibili pesanti con tenore di zolfo inferiore al 2 %.

(19)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(20)  GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(21)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(22)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(23)  Decisione della Commissione nel caso n. N 449/01 — Germania — Riforma della tassa ecologica (GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 24).

(24)  Si veda la causa 120/73, Lorenz, Racc. 1973, pag. 1471, e la causa C-99/98, Austria/Commissione, Racc. 2001, pag. I-1101.

(25)  Si veda la sentenza del 6 ottobre 2005 nella causa C-276/03 P, Scott/Commissione, non ancora pubblicata.

(26)  Comunicazione sulle tasse ed imposte ambientali nel mercato unico [COM(97) 9 definitivo del 26.3.1997].

(27)  Vedi nota 21.

(28)  Vedi nota 1.

(29)  GU C 31 del 3.2.1979.

(30)  V. http://register.consilium.eu.int/pdf/it/03/st14/st14140-ad01.it03.pdf

Addendum al progetto di processo verbale 14140/03 del 24.11.2003, relativo alla 2536a sessione del Consiglio (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 27 ottobre 2003.

(31)  Si vedano ad esempio le decisioni della Commissione del 30.6.2005 nel caso C 42/2003 (GU L 165 del 25.6.2005, pag. 21), del 13.2.2002 nel caso N 449/01 (GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 24), dell’11.12.2002 nel caso N 74/A/2002 (GU C 104 del 30.4.2003), e dell’11.12.2001 nei casi NN 3A/2001 e NN 4A/2001 (GU C 104 del 27.11.2003). Questi casi sono particolarmente rilevanti, poiché anch’essi riguardano esenzioni da imposte sull’energia. Un’indicazione di quel che potrebbe essere per la Commissione un importo troppo basso è peraltro contenuta nella decisione della Commissione relativa al rimborso parziale della tassa sulle acque reflue in Danimarca del 3.4.2002 nel caso NN/30/A-C/2001 (GU C 292 del 27.11.2002, pag. 6).

(32)  Causa C-5/89 Commissione/Germania [1990] Racc. I-3437, punto 14, e causa C-169/95 Spagna/Commissione [1997] Racc. I-135, punto 51; Causa T-55/99 CETM/Commissione [2000] Racc. II-3207, punto 121.

(33)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

(34)  Tribunale di primo grado, 1o luglio 2004, Salzgitter AG/Commissione, T-308/00, punto 180.

(35)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLA DECISIONE C(2005) 4436 DELLA COMMISSIONE

1.   Calcolo dell’importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull’importo degli aiuti di Stato illegittimamente messi a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell’aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e quelli già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre i provvedimenti alternativi previsti dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recuperi già eseguiti

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti recuperati presso il beneficiario:

Data/e (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Allegare giustificativi del rimborso degli importi specificati nella tabella al punto 3.1.


(1)  

(°)

Data in cui gli aiuti (o relative quote individuali) sono stati messi a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti messi a disposizione del beneficiario (equivalente sovvenzione lordo).

(3)  

(°)

Data/e di rimborso dell’aiuto.


Top