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Document 32006D0255

    2006/255/CE: Decisione della Commissione, del 14 marzo 2006 , relativa alle disposizioni nazionali che impongono ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, notificate da Cipro a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE [notificata con il numero C(2006) 797]

    GU L 92 del 30.3.2006, p. 12-14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 530-532 (MT)

    Statutul juridic al documentului care este în vigoare

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/255/oj

    30.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 92/12


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2006

    relativa alle disposizioni nazionali che impongono ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, notificate da Cipro a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE

    [notificata con il numero C(2006) 797]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (2006/255/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    I.   I FATTI

    (1)

    Con lettera del 15 settembre 2005 il presidente della commissione «ambiente» della Camera dei rappresentanti di Cipro ha notificato all’Unione europea — in conformità dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE — un progetto di legge del 2005 che modifica le leggi sugli alimenti (controllo e vendita) dal 1996 al 2005 (denominate «legislazione fondamentale») imponendo ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati (successivamente denominato «il progetto di legge»), in deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 (1) e (CE) n. 1830/2003 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    1.   Articolo 95, paragrafi 5 e 6 del trattato CE

    (2)

    L’articolo 95, paragrafi 5 e 6, del trattato CE recita:

    «5.   …allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse.

    6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi […] 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

    In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi […] 5 sono considerate approvate.»

    2.   Disposizioni nazionali notificate

    (3)

    Il progetto di legge deve essere denominato «legge (di modifica) sugli alimenti (controllo e vendita) (articolo 2) del 2005» e va considerato unitamente alle leggi sugli alimenti (controllo e vendita) dal 1996 al 2005 (di seguito «legislazione fondamentale»). L’insieme di legislazione fondamentale e progetto di legge va designato con l’espressione «legge sugli alimenti (controllo e vendita) dal 1996 al 2005 (articolo 2)».

    (4)

    Il progetto di legge intende modificare la «legislazione fondamentale» con l’aggiunta di un nuovo articolo 22(1) che recita: «in ogni supermercato gli alimenti geneticamente modificati sono collocati in uno spazio per essi specificamente predisposto, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati».

    (5)

    Il «commerciante» che incorre in violazione o mancato adeguamento a tali disposizioni commette un reato penale punibile con un’ammenda di importo non superiore a tremila sterline cipriote, o, se recidivo, con un’ammenda d’importo non superiore a seimila sterline cipriote o con una pena detentiva non superiore ai sei mesi, o con entrambe queste pene.

    (6)

    Secondo il progetto di legge, per «commerciante» si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica o ente di diritto pubblico o privato responsabile o proprietario di un supermercato»; la definizione comprende il proprietario o l'azionista di maggioranza, l'amministratore, il direttore generale e ogni altra persona che garantisca il controllo o la gestione del supermercato e sia autorizzata a prendere decisioni concernenti il suo funzionamento.

    (7)

    Il progetto di legge precisa anche che il significato del termine alimento geneticamente modificato è quello attribuitogli dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

    3.   Giustificazioni addotte da Cipro

    (8)

    Secondo le autorità cipriote, il progetto di legge ha l’obiettivo di tutelare il consumatore, poiché la collocazione degli alimenti contenenti OGM su scaffali separati consentirà a tutti i consumatori di riconoscere e distinguere facilmente i diversi tipi di prodotti e di scegliere quelli che vogliono effettivamente acquistare.

    II.   PROCEDIMENTO

    (9)

    Con lettera del 15 settembre 2005 la Camera dei rappresentanti di Cipro ha informato la Commissione — in conformità dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato — dell’esistenza di un progetto di legge che mira ad imporre ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, in deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 e alla luce degli articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, che rappresentano la base giuridica di detti regolamenti.

    (10)

    Con lettera dell’11 novembre 2005 la Commissione ha informato le autorità cipriote dell’avvenuta ricezione della notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, indicando nel 16 settembre 2005, giorno successivo alla ricezione, la data a partire dalla quale decorre il termine di sei mesi per l’esame della notifica a norma dell’articolo 95, paragrafo 6.

    (11)

    Con lettera del 20 dicembre 2005 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta trasmessa dalla Repubblica di Cipro. La Commissione ha inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso relativo alla richiesta, al fine di portare a conoscenza delle altre parti interessate le disposizioni nazionali che la Repubblica di Cipro intende adottare.

    III.   VALUTAZIONE GIURIDICA

    (12)

    La procedura di deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del trattato è prevista solo per l’adozione di disposizioni nazionali che perseguono gli obiettivi ivi elencati. Di conseguenza la notifica di uno Stato membro che non si riferisca ad uno di tali obiettivi dev’essere dichiarata irricevibile alla luce di tale disposizione del trattato CE.

    (13)

    Il progetto di legge impone ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in uno spazio per essi specificamente predisposto, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati. Nella lettera di spiegazione unita al progetto le autorità cipriote hanno dichiarato che esso poteva interferire con le disposizioni sull’etichettatura di cui ai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003. Le stesse autorità hanno inoltre chiaramente affermato che la misura si propone di dare ai consumatori la possibilità di distinguere più facilmente gli alimenti geneticamente modificati dagli altri, permettendo loro di fare la propria scelta con piena cognizione di causa.

    (14)

    La notifica cipriota non fa alcun riferimento ad uno dei due obiettivi di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE. In tali circostanze la Commissione non viene messa in grado di eseguire la verifica di cui al paragrafo 6 di detta disposizione. La Commissione non si pronuncia in merito alla pertinenza della notifica ad un ambito armonizzato dalla legislazione comunitaria, o alla conformità della misura al diritto comunitario o alle norme dell’OMC.

    IV.   CONCLUSIONE

    (15)

    La Commissione pensa quindi che la notifica da parte delle autorità cipriote non contenga gli elementi che consentono un esame della misura alla luce dell’articolo 95, paragrafi 5 e 6 del trattato CE. Di conseguenza la Commissione ritiene che la notifica sia irricevibile.

    (16)

    Alla luce delle precedenti considerazioni e fatti salvi eventuali esami della Commissione concernenti la compatibilità delle misure nazionali notificate con il diritto comunitario, la Commissione è del parere che la notifica della Repubblica di Cipro relativa all’obbligo dei supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, presentata il 15 settembre 2005 ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5 del trattato, sia irricevibile,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Si dichiara irricevibile la notifica relativa al progetto di legge che mira ad imporre ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, che la Repubblica di Cipro ha presentato alla Commissione il 15 settembre 2005 ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

    Articolo 2

    La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.


    Sus