Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0177

    2006/177/CE: Decisione della Commissione, del 19 maggio 2004 , relativa all’aiuto di Stato n o C 4/2003 (ex NN 102/2002) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di WAM SpA [notificata con il numero C(2004) 1812] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 63 del 4.3.2006, p. 11–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/177/oj

    4.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/11


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 maggio 2004

    relativa all’aiuto di Stato no C 4/2003 (ex NN 102/2002) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di WAM SpA

    [notificata con il numero C(2004) 1812]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/177/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    vista la decisione (1), con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato riguardo all’aiuto C 4/2003 (ex NN 102/2002),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 26 luglio 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia contro WAM Engineering, presentata da un concorrente. Nella denuncia veniva affermato che a WAM erano stati concessi contributi pubblici illegittimi da parte dell’Italia.

    (2)

    Richieste di fornire informazioni sono state indirizzate alle autorità italiane con lettere del 5 agosto 1999 e 10. settembre 1999. Il denunciante ha trasmesso ulteriori informazioni con lettera A/36636 del 2 settembre 1999. Con lettera del 13 dicembre 1999 (D/65224) la Commissione ha comunicato al denunciante la risposta delle autorità italiane, pervenuta con lettera A/37761 dell'11 ottobre 1999, e ha espresso l'intenzione di condurre un'indagine ufficiale.

    (3)

    Allo stesso tempo, era in corso una rilevazione dei regimi nazionali di sostegno agli investimenti diretti all'estero al di fuori dell'UE (di seguito indicati come «IDE»), che doveva dar luogo ad una comunicazione della Commissione in materia.

    (4)

    Con lettera datata 18 dicembre 2001 (D/55270), la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni all'Italia, a seguito della rinnovata azione del denunciante (due solleciti sono stati inviati alla Commissione con lettere A/32799 del 31 marzo 2000 e A/38320 dell'11 ottobre 2000), visto anche che l'indagine sugli IDE era stata posposta dalla Commissione.

    (5)

    Alla luce delle informazioni fornite con lettere del 20 febbraio 2002 (A/31323) e del 27 marzo 2002 (A/32370), ulteriori domande sono state poste alle autorità italiane con lettera del 12 aprile 2002 (D/51694).

    (6)

    Con lettera del 21 maggio 2002 (A/33699) le autorità italiane hanno risposto. Con lettera datata 5 giugno 2002 (D/52840), la Commissione ha informato le autorità italiane che considerava incomplete le informazioni fornite con tale ultima lettera e ha chiesto loro di completare le informazioni mancanti e di fornire ulteriori chiarimenti, entro venti giorni lavorativi dalla sua ricezione.

    (7)

    Non essendo pervenuta risposta, benché le autorità italiane, con lettera A/34670 del 25 giugno 2002, avessero chiesto una proroga del termine prescritto fino al 31 luglio 2002, è stata adottata dalla Commissione, in data 26 settembre 2002, un’ingiunzione di fornire informazioni, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2). Nel contempo il caso è stato trasferito nel registro degli aiuti non notificati (NN) e gli è stato attribuito il numero NN 102/2002.

    (8)

    Mediante lettere D/53325 del 26 giugno 2002 e D/55544 del 4 ottobre 2002, il denunciante è stato tenuto al corrente dello stato di avanzamento della pratica. Con lettera A/37992 del 31 ottobre 2002, egli ha chiesto di conoscere il risultato dell'ingiunzione.

    (9)

    Le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste con lettera A/37537 del 16 ottobre 2002 e hanno comunicato ulteriori elementi con lettera A/37783 del 24 ottobre 2002.

    (10)

    Con lettera SG(2003) D/228223 del 24 gennaio 2003 la Commissione ha informato l’Italia di aver stabilito, mediante decisione C(2003) 35 def., di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in relazione all’aiuto in oggetto.

    (11)

    Con lettera D/50629 del 29 gennaio 2003 il denunciante è stato informato dell’avvio del procedimento.

    (12)

    Non avendo ancora ricevuto la lettera sopra menzionata, il denunciante ha inviato alla Commissione un sollecito con lettera A/31086 del 10 febbraio 2003.

    (13)

    In seguito alla comunicazione fatta alle autorità italiane sull’avvio del procedimento, WAM SpA ha inviato una lettera direttamente alla Commissione (A/31070 del 10 febbraio 2003).

    (14)

    Con lettera A/31552 del 27 febbraio 2003 l’Italia ha chiesto una proroga, fino al 7 marzo 2003, del termine di 15 giorni per la trasmissione delle osservazioni in materia di riservatezza, come stabilito nella decisione della Commissione.

    (15)

    Con lettera A/31812 del 10 marzo 2003, l’Italia ha chiesto alla Commissione di non pubblicare affatto la decisione, data la volontà del beneficiario di rimborsare l’aiuto, cosa dichiarata anche dalla stessa WAM SpA, con lettera A/31907 del 13 marzo 2003, direttamente presentata alla Commissione.

    (16)

    Con lettera D/51799 del 18 marzo 2003 la Commissione ha indicato che per evitare la pubblicazione era necessaria una decisione di chiusura del caso, subordinata alla presentazione della prova che i due aiuti più gli interessi, calcolati in un modo accettato dalla Commissione, fossero stati effettivamente recuperati.

    (17)

    Poiché l’importo proposto dal governo italiano con lettera A/33347 del 13 maggio 2003 era considerevolmente inferiore alla prima stima dell’equivalente sovvenzione dell’aiuto calcolato dalla Commissione sulla base degli elementi disponibili al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione ha informato l’Italia, con lettera D/53393 del 22 maggio 2003, che la cifra proposta per il rimborso non era considerata come rispondente ai suoi criteri, e che la pubblicazione avrebbe quindi avuto luogo entro breve termine.

    (18)

    Con lettera A/34156 del 13 giugno 2003 il denunciante ha chiesto informazioni sulla pubblicazione della decisione. La Commissione ha risposto con lettera D/53949 del 18 giugno 2003. Un’ulteriore comunicazione è stata inviata la stessa data via e-mail al denunciante, per informarlo sollecitamente del fatto che la pubblicazione aveva appena avuto luogo.

    (19)

    Con lettera del 1o luglio 2003, preceduta da un fax (A/34620 della stessa data), WAM SpA ha presentato una domanda d’accesso all’intero fascicolo, domanda respinta dalla DG COMP con lettera D/54522 del 14 luglio 2003.

    (20)

    Con lettera A/34306 del 20 giugno 2003, WAM SpA ha reagito direttamente alla comunicazione con cui la Commissione informava l’Italia che avrebbe proceduto alla pubblicazione della decisione. La Commissione ha risposto con lettera D/54497 dell’11 luglio 2003.

    (21)

    Con lettera A/34527 del 27 giugno 2003, il denunciante ha espresso l’intenzione di chiedere un risarcimento a WAM SpA per le perdite subite, se la decisione finale della Commissione fosse negativa, e ha chiesto di essere informato sulla procedura da seguire.

    (22)

    Con lettera A/34750 del 4 luglio 2003, Morton Machine Company Limited, ossia il denunciante, ha comunicato di essere stata chiamata a comparire dinanzi a un tribunale italiano da WAM SpA, che a sua volta chiedeva un risarcimento, e ha chiesto alla Commissione se poteva ottenere che tale citazione fosse ritirata.

    (23)

    Con lettera D/54481 del 10 luglio 2003 la Commissione ha risposto a entrambe le sopra menzionate lettere di Morton Machines Company.

    (24)

    Con lettera A/35044 del 16 luglio 2003, sono state presentate osservazioni di terzi interessati, con la richiesta di considerarle riservate.

    (25)

    Il 23 luglio 2003 ha avuto luogo una riunione fra i servizi della Commissione e le autorità italiane. In vista di tale riunione il governo italiano ha anticipato alcune informazioni con lettera n. 9601 del 22 luglio 2003, registrata il 25 luglio 2003 (A/35269), e successivamente elementi aggiuntivi sono stati inviati alla Commissione, con lettera A/35577 dell’8 agosto 2003, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

    (26)

    Con lettera A/35785 del 21 agosto 2003 Morton Machine ha chiesto se era stata già adottata una decisione finale e di essere tenuta al corrente della sua pubblicazione. La Commissione ha risposto con lettera D/55473 del 28 marzo 2003.

    (27)

    Con lettera A/36444 del 19 settembre 2003 l’Italia ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni sull’avvio del procedimento.

    (28)

    Con lettera A/37525 del 3 novembre 2003 l’Italia ha presentato i propri commenti sulle osservazioni fornite dai terzi interessati, che le erano state trasmesse dalla Commissione con lettera D/56068 del 25.9.2003.

    (29)

    In seguito alla domanda di conferma presentata da WAM (2003/A/35486 del 30 luglio 2003), il rifiuto d’accesso ai documenti è stato confermato dal Segretariato generale con lettera SG/B/2/IS/D(2003) 330353 del 16 settembre 2003.

    (30)

    I fascicoli mancanti dalla risposta del 19 settembre (A/36444) sono stati forniti dall'Italia il 14 gennaio 2004 con lettera A/30263.

    II.   DESCRIZIONE DELL'AIUTO

    (31)

    Il ricorso si riferisce alla politica di prezzi praticata da WAM Engineering nel Regno Unito. Il denunciante si lamentava del fatto che WAM fosse in grado di offrire gli stessi prodotti (mescolatrici industriali), che anch'egli produce e commercializza, a circa un terzo dei suoi prezzi — una cifra, a suo avviso, a malapena corrispondente al costo delle materie prime necessarie per produrre i macchinari stessi — grazie a finanziamenti del governo italiano, in particolare ai sensi della legge 394/81.

    (32)

    WAM Engineering Ltd è la filiale per il Regno Unito e l'Irlanda di WAM SpA. Il segmento di mercato interessato è quello della progettazione, produzione e vendita di mescolatrici industriali usate principalmente nell'industria alimentare, chimica, farmaceutica ed ambientale.

    (33)

    Secondo il denunciante WAM Engineering è stata avvantaggiata dalla legge italiana 394 del 1981, che sembra fornire sostegno finanziario per programmi di penetrazione commerciale in paesi non membri dell'Unione europea. La legge 394/81 sosterrebbe, in particolare, le imprese italiane desiderose di stabilire una filiale all'estero, sotto forma di uffici di rappresentanza, negozi e magazzini.

    (34)

    Le autorità italiane hanno confermato la concessione di aiuti, nel 1995, sotto forma di prestiti agevolati dell'ammontare di 2 281 450 000 ITL (1,18 milioni di EUR circa) in favore di WAM per la realizzazione di progetti in Giappone, Sud Corea e Taiwan. Al beneficiario, secondo le autorità italiane, è stato in realtà concesso l'importo di 1 358 505 421 ITL (0,7 milioni di EUR circa) dal momento che i progetti previsti in Corea e a Taiwan non sono stati portati a termine a causa della crisi economica in atto in quei paesi.

    (35)

    Il prestito agevolato copre l’85 % delle spese ammissibili. L’abbattimento del tasso di interesse può raggiungere il 60 % del tasso di riferimento. Il prestito va rimborsato linearmente in cinque anni, in quote semestrali uguali, e gli interessi sono pagati sul saldo debitore. È previsto un preammortamento di due anni.

    (36)

    Il tasso di interesse agevolato del prestito specifico, pari al 4,4 %, è stato calcolato in rapporto al tasso di mercato dell'11 %. Su questa base, e sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’avvio del procedimento, l'intensità di aiuto sembrava raggiungere il 16,38 % equivalente sovvenzione lorda (ESL), che avrebbe dato luogo ad un aiuto presunto di 222,523 milioni di ITL (circa 115 000 EUR).

    (37)

    Le spese ammissibili di questo aiuto sono state divise in due categorie: costi per strutture permanenti all’estero e spese per attività di supporto promozionale. I costi presi in considerazione, espressi in milioni di ITL, sono indicati qui di seguito:

    Costi ammissibili

    Prestito concesso

    (in milioni di ITL)

    STRUTTURE PERMANENTI

    Affitto, assicurazioni, utenze varie

    122,56

    Costi di funzionamento (in particolare personale, arredi ed impianti delle strutture permanenti)

    556,94

    Campionature

    38,23

    Consulenze

    29,43

    Totale parziale 1

    747,18

    SUPPORTO PROMOZIONALE

    Merce in stoccaggio

    456,28

    Studi di mercato

    40,95

    Fiere ed esposizioni

    12,19

    Pubblicità

    94,39

    Viaggi del personale e dell'imprenditore

    7,52

    Totale parziale 2

    611,33

    Totale generale

    1 358,51

    (38)

    Inoltre, con lettera A/33699 del 21 maggio 2002, le autorità italiane, in risposta a una precisa richiesta della Commissione, hanno dichiarato che il 9 novembre 2000 era stato concesso a WAM un altro prestito agevolato, in applicazione dello stesso regime, per un importo di 1 940 579 808 ITL (circa 1 milione di EUR).

    (39)

    La Commissione non disponeva, al momento dell’avvio del procedimento, di alcuna precisazione su questo nuovo aiuto.

    III.   MOTIVI D’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (40)

    Le autorità italiane hanno sostenuto, nella loro lettera A/33699 del 21 maggio 2002, che l'aiuto accordato a WAM SpA nel 1995, ai sensi della legge 394/81, era significativamente al di sotto della soglia «de minimis», e che nessun altro aiuto «de minimis» era stato concesso allo stesso beneficiario nel corso dello stesso periodo rilevante di tre anni. Inoltre esse hanno precisato che l'aiuto non poteva in alcun modo essere considerato direttamente connesso alle quantità esportate.

    (41)

    La Commissione ha osservato che la maggior parte delle spese ammissibili prese in considerazione per lo specifico aiuto concesso a WAM nel 1995, quali affitto, assicurazione, utenze varie e spese di funzionamento (in particolare per il personale, gli arredi e attrezzature) relative agli stabilimenti permanenti all'estero, avrebbero potuto essere qualificate come aiuti alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione.

    (42)

    Similmente, secondo la Commissione, i costi per servizi di consulenza connessi con stabilimenti permanenti all'estero, nonché quelli per pubblicità e viaggi del personale e dell'imprenditore dovevano essere qualificati come spese correnti legate all'attività di esportazione.

    (43)

    Secondo l'ultimo capoverso della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi (3), quando, al momento della decisione, una disciplina è stata sostituita da un regolamento, la Commissione considera che le condizioni stabilite nel regolamento devono essere applicate quando sono più favorevoli di quelle della disciplina (4). Pertanto, per quanto riguarda il «de minimis», devono essere applicate, in linea di principio, le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (5).

    (44)

    Il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applica agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati così come alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, come previsto all'articolo 1, lettera a), del regolamento stesso.

    (45)

    Per quanto riguarda la conformità dell’aiuto in questione con le pertinenti regole «de minimis», va osservato che la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI del 1992 (6), che comprendeva la regola «de minimis» in vigore al momento della concessione dell'aiuto, non escludeva esplicitamente gli aiuti all'esportazione, ma fissava una soglia più bassa, pari a 50 000 ECU.

    (46)

    Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha espresso i suoi dubbi quanto al fatto che l'aiuto concesso a WAM SpA nel 1995 a titolo della legge 394/81 potesse essere considerato conforme a qualsiasi norma «de minimis» pertinente.

    (47)

    Inoltre, sulla base di un esame preliminare, la Commissione aveva seri dubbi sul fatto che l’aiuto a WAM potesse essere ritenuto compatibile con le disposizioni del trattato, in base a qualsiasi norma.

    (48)

    In particolare, tenuto conto che WAM SpA, al momento dell’avvio del procedimento, non era considerata una PMI, la Commissione ha anche sottolineato che gli aiuti per indagini di mercato e per la partecipazione a fiere ed esposizioni, che in linea di principio potrebbero qualificarsi come aiuti alla consulenza e altri servizi e attività ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (7), non potevano nella fattispecie essere oggetto di un’esenzione.

    (49)

    Inoltre, se l'aiuto doveva essere valutato come un investimento diretto all'estero (IDE), si dovrebbe osservare che finora la Commissione non ha mai autorizzato aiuti di Stato per investimenti diretti all'estero a favore di grandi imprese. Con decisione 97/241/CE del 5 giugno 1996 (8), la Commissione ha approvato un regime, a condizione che l'aiuto fosse concesso soltanto per investimenti diretti all'estero effettuati da PMI — purché tutte le condizioni stabilite per la concessione di aiuti di Stato a PMI fossero soddisfatte — e che qualsiasi aiuto a grandi imprese venisse notificato individualmente.

    (50)

    L'unica notifica di un aiuto individuale ad una grande impresa, sulla base della summenzionata decisione, ha dato luogo ad una decisione negativa (9).

    (51)

    Le autorità italiane hanno poi sottolineato nella loro lettera del 24 ottobre 2002 (A/37783) che nessun aiuto è stato mai concesso direttamente a «WAM Engineering» e che non esiste alcuna impresa registrata come tale nel registro italiano delle imprese.

    (52)

    Innanzitutto si deve notare che «WAM Engineering Ltd» è la filiale per il Regno Unito e l'Irlanda di «WAM SpA». Secondariamente le autorità italiane hanno comunicato, fin dalla loro lettera dell'11 ottobre 1999, che «WAM SpA» ha beneficiato nel 1995 di un prestito agevolato ai sensi della legge 394/81 e hanno aggiunto, con lettera A/33699 del 21 maggio 2002, che al «gruppo WAM» era stato concesso un altro prestito agevolato, in base allo stesso regime, il 9 novembre 2000.

    (53)

    Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (10), «la Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegittimi, da qualsiasi fonte esse provengano».

    (54)

    In conclusione, tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha espresso forti dubbi sul fatto che l'aiuto concesso nel 1995 a WAM a titolo della legge 394/81 potesse beneficiare, conformemente ad una qualsiasi disposizione, di una deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

    (55)

    Al momento dell’avvio del procedimento formale d’esame, la Commissione non aveva informazioni in merito ad alcuno specifico aspetto — come l’intensità dell’aiuto e le spese ammissibili — dell’aiuto concesso nel 2000 al «gruppo WAM» (come definito dalle autorità italiane), sempre nella forma di un prestito agevolato, ai sensi della legge 394/81. Nessun dato pertinente era stato in effetti fornito dalle autorità italiane.

    (56)

    Di conseguenza la Commissione non era in grado, in quella fase, di valutare in modo approfondito lo specifico aiuto. Dato che tale aiuto aveva gli stessi scopi e ed era concesso in virtù della stessa base giuridica di quello accordato nel 1995, la Commissione ha tuttavia espresso i propri dubbi sul fatto che esso potesse essere considerato conforme con le disposizioni del trattato, in base a qualsiasi norma pertinente.

    IV.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    (57)

    Sono state ricevute osservazioni sull’avvio del procedimento da parte di un terzo, interessato al caso in questione, che ha chiesto di mantenere la riservatezza.

    (58)

    Tali osservazioni plaudono agli sforzi compiuti dalla Commissione per ripristinare condizioni di concorrenza omogenee nello specifico settore e lamentano la perdita di competenze tecniche e posti di lavoro a causa della posizione di WAM SpA sul mercato.

    (59)

    Con lettera A/37525 del 3 novembre 2003 l’Italia, informata delle osservazioni dei terzi interessati con lettera della Commissione D/56068 del 25 settembre 2003, ha indicato che a suo parere tali osservazioni non apportavano alcun nuovo contributo, poiché si limitavano a confermare alcune asserzioni già espresse riguardo allo stesso caso, per esempio dal denunciante stesso. In particolare, l’Italia ritiene sufficientemente dimostrata la mancanza di connessione fra i fatti esposti nelle osservazioni sopra menzionate e il finanziamento di WAM ai sensi della legge 394/81.

    V.   COMMENTI DELL’ITALIA

    (60)

    Sono state fornite prove che dimostrano che WAM, al momento della concessione del primo aiuto così come della presentazione della relativa richiesta, corrispondeva, sulla base del suo bilancio per il 1994, alla definizione di impresa di media grandezza stabilita al punto 2.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 1992 (11), poiché impiegava 163 persone, aveva un fatturato annuo di 16,8 milioni di EUR e un totale dello stato patrimoniale di 20,1 milioni di EUR, e faceva capo a due imprese entrambi rispondenti alla definizione di PMI. Le autorità italiane convengono invece sul fatto che WAM non fosse più una PMI dal 1998, e che non lo fosse quindi neanche al momento della concessione del secondo aiuto nel 2000.

    (61)

    Alle informazioni già detenute dalla Commissione al momento dell’avvio del procedimento non è stato aggiunto alcun elemento sostanziale riguardo al primo finanziamento, tranne il fatto che il prestito era stato reso disponibile al beneficiario in più rate rispetto alle quali il preammortamento poteva variare da due anni a zero. Apparentemente nel contratto originario non era stata prevista alcuna disposizione riguardo alla revisione del tasso di interesse. Il rimborso totale di questo aiuto avrebbe dovuto essere ultimato nell’aprile 2004.

    (62)

    Per quanto riguarda il secondo prestito agevolato concesso a WAM nel 2000, le autorità italiane hanno specificato, dopo l’avvio del procedimento, con lettera A/35269 del 25 luglio 2003, che il suo effettivo importo complessivo era di ITL 3 603 574 689 (EUR 1 861 091,01) invece che di ITL 1 940 579 808 (circa 1 milione di EUR), come esse avevano in precedenza dichiarato con lettera A/33699 del 21 maggio 2002 e come era menzionato nella decisione di avvio del procedimento, poiché quest’ultima cifra si riferiva solo alla parte del prestito già pagata al momento della redazione della lettera, indipendentemente dall’importo globale dell’aiuto concesso.

    (63)

    Altre due rate dell’aiuto sono state effettivamente pagate in seguito. In particolare, l’ultima, dell’importo di 248 091,01 EUR, è stata pagata il 29 gennaio 2003, mentre la decisione della Commissione di avviare il procedimento risale al 21 gennaio 2003 e la lettera della Commissione notificante all’Italia l’avvio del procedimento è datata 24 gennaio 2003. Le condizioni di concessione di questo prestito sono uguali a quelle del primo prestito, poiché entrambi sono stati concessi in forza della stessa legge 394/81. La concessione dell’intero importo del prestito in questione è stata decisa il 9 novembre 2000 e il contratto firmato il 20 dicembre 2000.

    (64)

    Un prospetto dei costi ammissibili presi in considerazione per l’aiuto in questione, trasmesso dal governo italiano in allegato alla lettera A/35269, è riprodotto in appresso.

    Costi ammissibili

    Prestito concesso

    (in migliaia di euro)

    STRUTTURE PERMANENTI

    Affitto e arredamento di locali, veicoli

    331,27

    Costi di funzionamento (gestione, beni e personale)

    973,50

    Campionature

    0,87

    Formazione

    25,24

    Consulenze

    30,29

    Totale parziale 1

    1 361,17

    SUPPORTO PROMOZIONALE

    Merce in stoccaggio

    353,39

    Fiere ed esposizioni

    6,37

    Pubblicità

    42,74

    Viaggi del personale

    94,84

    Viaggi di clienti in Italia

    2,59

    Totale parziale 2

    499,92

    Totale generale

    1 861,09

    (65)

    Dai documenti allegati alla lettera A/30263 del 14 gennaio 2004 emerge inoltre che il programma in questione doveva essere svolto congiuntamente da WAM SpA e «WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd», un’impresa locale controllata al 100 % da WAM SpA.

    (66)

    Sono state considerate spese ammissibili l’affitto di locali per uffici, deposito, show-rooms e officina di assistenza tecnica, per una superficie totale di 7 500 m2, l’acquisto, il noleggio o il leasing di 3 veicoli, e personale nella società madre e all’estero (in particolare 1 sales-manager e 6 tecnici).

    (67)

    Il tasso di interesse applicato allo specifico prestito è del 2,32 %, ossia il 40 % del tasso di riferimento del 5,8 % in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Ancora una volta, nessuna modifica del tasso di interesse nel corso della durata del prestito sembra essere stato previsto nel contratto. Il beneficiario è stato pagato in più rate, cosicché il preammortamento varia da due anni a zero.

    (68)

    Per quanto riguarda il rimborso, dai dati forniti dall’Italia risulta che il 20 febbraio 2003 è terminato il preammortamento di due anni, durante il quale sono stati pagati solo gli interessi sulle rate del prestito già versato al beneficiario. Il 20 agosto 2003 è cominciato il periodo di rimborso di 5 anni. Il rimborso avviene linearmente, in quote semestrali uguali, e gli interessi sono pagati sul saldo debitore. Secondo il calendario il rimborso dovrebbe di conseguenza essere ultimato entro febbraio 2008.

    (69)

    Per quanto riguarda la modifica del tasso di interesse durante il periodo di rimborso, le autorità italiane sostengono che nell’ambito del quadro giuridico italiano esistono effettivamente delle norme generali che consentono tale diminuzione. Tuttavia il Decreto ministeriale 31 marzo 2000, che è l’unica base giuridica fornita a tale effetto, si applica solo alle iniziative finanziate con le leggi 394/81 e 304/1990, e risulta di conseguenza molto selettivo. Non è stata fornita inoltre alcuna prova del fatto che una modifica del tasso di interesse sia stata effettivamente attuata riguardo all’aiuto in questione. Infine essa avrebbe potuto applicarsi solo al primo prestito agevolato concesso a WAM, poiché valida per i finanziamenti esistenti al momento della sua entrata in vigore, mentre all’epoca a WAM SpA il secondo aiuto non era stato ancora concesso.

    (70)

    Riguardo a entrambi gli aiuti, le autorità italiane sostengono che il costo della garanzia bancaria obbligatoria, chiesta prima della concessione dei prestiti, deve essere dedotta dall’importo degli aiuti. La Commissione osserva, in primo luogo, che una tale garanzia, o il suo equivalente, sarebbe stata normalmente chiesta anche da un istituto di credito privato concedente prestiti secondo il principio dell’investitore che opera in un’economia di mercato; essa osserva poi, in secondo luogo, che dalla lettera -A- delle specifiche allegate al contratto emerge che una sovrapposizione di aiuti rispetto allo stesso programma non è ammessa, tranne per gli aiuti connessi alla garanzia, che di conseguenza è considerata a sua volta ammissibile ad aiuti.

    (71)

    Per quanto riguarda le quote di esportazione di WAM all’interno e al di fuori dell’UE, sono stati trasmessi i seguenti dati:

    Anno

    esportazioni all’interno dell’UE

    Esportazioni al di fuori dell’UE

    Totale esportazioni

    1995

    10 237 196

    4 477 951

    14 715 147

    1996

    9 338 640

    5 592 951

    14 930 762

    1997

    9 974 814

    5 813 442

    15 788 256

    1998

    10 780 161

    5 346 514

    16 126 675

    1999

    11 885 473

    5 276 525

    17 161 998

    (72)

    Le autorità italiane hanno comunicato che le sopra indicate cifre relative al totale delle esportazioni rappresentano dal 52 % al 57,5 % del fatturato annuo totale di WAM.

    (73)

    Le autorità italiane riconoscono infine che entrambi gli aiuti in esame non rientrano né nel regolamento (CE) n. 69/2001 né nel regolamento (CE) n. 70/2001, ma ritengono che gli incentivi alle imprese comunitarie diretti a sostenere programmi da attuarsi al di fuori dell’UE non rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 87 del trattato CE.

    VI.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    (74)

    L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    (75)

    L'aiuto in esame è realizzato attraverso trasferimenti di risorse pubbliche, sotto forma di prestiti agevolati, a una specifica impresa, WAM SpA. Tali sovvenzioni migliorano la situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto. Per quanto riguarda l'incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, è stato sottolineato dalla Corte di giustizia (12), che, per quanto l'aiuto sia inteso a favorire le esportazioni al di fuori dell'Unione europea, gli scambi intracomunitari possono essere comunque influenzati. In aggiunta, considerata l'interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, è possibile che tale aiuto abbia un effetto distorsivo sulla concorrenza all'interno della Comunità.

    (76)

    WAM SpA ha filiali in tutto il mondo. Diverse tra queste sono stabilite in quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea, come Francia, Olanda, Finlandia, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio e Germania. È stato per di più sottolineato dal denunciante che egli è in diretta concorrenza con «WAM Engineering Ltd», che è la filiale per il Regno Unito e l’Irlanda di WAM SpA, sul mercato intracomunitario, e che sta perdendo numerosi ordini a favore della società italiana. Inoltre, per quanto riguarda la concorrenza orientata verso l’esterno fra le imprese comunitarie, è emerso che il programma finanziato dal secondo aiuto, diretto a sostenere la penetrazione commerciale in Cina, doveva essere svolto congiuntamente da WAM SpA e «WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd», un’impresa locale controllata al 100 % da WAM SpA.

    (77)

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche se il beneficiario esporta la sua intera produzione al di fuori dell’UE, del SEE e dei paesi in via d’adesione, un sovvenzionamento delle attività di esportazione può incidere sugli scambi fra Stati membri.

    (78)

    Inoltre, nel caso in oggetto, è stato accertato che le vendite all’estero hanno rappresentato, dal 1995 al 1999, dal 52 al 57,5 % del fatturato annuo totale di WAM SpA, di cui due terzi all’interno dell’UE (in cifre assolute, circa 10 milioni di EUR contro 5 milioni di EUR).

    (79)

    Pertanto, indipendentemente dal fatto che l'aiuto considerato sostenga l'esportazione verso altri Stati membri o all'esterno dell'Unione europea, esso ha un'incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri ed è pertanto soggetto all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

    (80)

    Le autorità italiane hanno dichiarato, nella loro lettera dell'11 ottobre 1999 (A/37761) che la base giuridica degli aiuti concessi a WAM SpA, costituita dalla legge 29 giugno 1981, n. 394, era stata notificata alla Commissione e all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ai sensi dell'articolo 25 dell'Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative (OMC-GATT 1994) (13).

    (81)

    La Commissione osserva che, per notifica, le autorità italiane intendono l'inclusione di alcuni dati, estremamente sintetici, relativi al regime, nella tabella degli aiuti trasmessa alla Commissione nel quadro della relazione annuale sugli aiuti di Stato nell'Unione europea, a partire almeno dalla sesta relazione (1996). Ciò non può essere ritenuto conforme all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE che stabilisce che «alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti».

    (82)

    La Commissione è stata inoltre informata dell'esistenza del regime nell'ambito della sua indagine sui regimi nazionali di sostegno agli investimenti diretti all'estero (IDE) al di fuori dell'Unione europea, esistenti negli Stati membri.

    (83)

    Non essendo stato notificato preventivamente alla Commissione per quanto riguarda la compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato, il regime summenzionato è entrato in vigore in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed è di conseguenza illegittimo. Dal momento che l'aiuto a WAM è stato concesso in base a tale regime, anch'esso è illegittimo.

    (84)

    Nella misura in cui le misure di sostegno in oggetto rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, devono essere valutate per verificare se possono beneficiare di una deroga ai sensi delle pertinenti norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

    (85)

    Il governo italiano ha fornito delle prove che WAM, al momento della concessione del primo aiuto (1995), rispondeva ai requisiti per poter essere considerata una PMI ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE (14). Entrando più nei dettagli, WAM era un’impresa di media grandezza poiché impiegava 163 persone, aveva un fatturato annuo di 16,8 milioni di EUR e un totale di bilancio annuo di 20,1 milioni di EUR. Infine, era controllata da due società finanziarie, esse stesse PMI ai sensi della sopra menzionata raccomandazione.

    (86)

    Nella misura in cui la Commissione basa la propria valutazione di un presunto aiuto illegittimo sulle norme in vigore al momento della concessione dell’aiuto stesso (15), va verificato se l’aiuto concesso a WAM nel 1995 era conforme alla disciplina sulle PMI del 1992 (16), in vigore al momento in cui lo specifico aiuto è stato accordato.

    (87)

    Poiché WAM SpA è considerata come appartenente al segmento superiore delle PMI, cioè di media grandezza, va ricordato che la disciplina del 1992 in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI stabilisce che anche gli aiuti agli investimenti, se accessibili alle imprese di media grandezza nelle zone non assistite, non solo comportano il pericolo di distorsioni della concorrenza, ma diminuiscono altresì l'incentivo per le piccole e medie imprese di minori dimensioni ad investire in zone svantaggiate. Essa inoltre specifica che il rischio di un tale effetto perverso, che può essere minimo quando le imprese sono molto piccole, aumenta ovviamente con le dimensioni dell'impresa.

    (88)

    Inoltre, l’aiuto concesso a WAM nel 1995 non è diretto a sostenere investimenti produttivi né alcun altro obiettivo ammissibile stabilito dalla disciplina a favore delle PMI del 1992, ossia aiuti agli investimenti in generale al di fuori delle aree nazionali assistite o al loro interno, aiuti agli investimenti per la difesa dell'ambiente, aiuti per la ricerca e sviluppo o per la formazione e per la diffusione delle conoscenze — con la sola eccezione dei cosiddetti aiuti «soft» a favore delle PMI, nei quali possono rientrare gli aiuti per le consulenze, gli studi di mercato e la partecipazione a fiere ed esposizioni.

    (89)

    Di conseguenza la Commissione ritiene che la maggior parte dei costi ammissibili diretti alla costituzione di strutture permanenti all’estero, presi in considerazione dal governo italiano per concedere il primo prestito agevolato a WAM nel 1995, e cioè l’affitto di locali (prestito per 81,21 milioni di ITL), le assicurazioni e utenze, nonché altri costi di funzionamento come quelli per il personale, gli arredi e le attrezzature dei locali (prestito per 10,82 + 30,55 + 556,94 milioni di ITL), sono costi che l’impresa doveva sostenere da sola; lo stesso vale per le spese per campionature e pezzi di ricambio per l’assistenza ai clienti (prestito per 38,23 milioni di ITL). Allo stesso modo, per quanto riguarda le spese ammissibili per sostenere il supporto promozionale, il costo dello stoccaggio delle merci (456,28 milioni di ITL) non è conforme, secondo la Commissione, alla disciplina sulle PMI, poiché non è considerato rappresentare un investimento iniziale, così come le spese per la pubblicità (94,39 milioni di ITL) e i viaggi del personale e dell’imprenditore (7,52 milioni di ITL).

    (90)

    Secondo la Commissione tutti questi costi non possono in alcun modo essere considerati come un investimento produttivo; di conseguenza gli aiuti a favore di questi elementi devono essere qualificati come aiuti al funzionamento.

    (91)

    La Commissione ritiene inoltre che gli aiuti relativi a tutte le spese sopra menzionate debbano essere qualificati come aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, nel senso che sono direttamente legati alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Pertanto questi aiuti non possono essere considerati legati ad investimenti diretti all’estero (IDE).

    (92)

    Ciò emerge non solo dall’analisi delle spese effettive prese in considerazione per la concessione del prestito, specificate nella tabella al punto 37 ed elencate al punto 89 di cui sopra, ma è stato inoltre confermato dall’obiettivo del contratto di prestito, che è il sovvenzionamento di un programma di penetrazione commerciale, e dalla finalità del fondo con cui è stato finanziato l’aiuto, che è il sovvenzionamento di imprese esportatrici nella prospettiva di programmi di penetrazione commerciale da realizzare al di fuori delle Comunità europee.

    (93)

    Gli aiuti per i servizi di consulenza (29,43 milioni di ITL) e gli studi di mercato (40,95 milioni di ITL) possono invece essere ammessi a beneficiare di una deroga, per il fatto che WAM era una PMI e nella misura in cui siano stati svolti da consulenti esterni, così come gli aiuti per la partecipazione a fiere ed esposizioni (12,19 milioni di ITL). Questo ai sensi della disciplina del 1992, in particolare i punti 4.3 («Aiuti per la consulenza aziendale, per la formazione e per la diffusione delle conoscenze») e 4.5 («Aiuti con altre finalità»).

    (94)

    La Commissione ha riconosciuto, già da molto tempo, che non tutti gli aiuti sono atti ad avere un impatto sensibile sugli scambi fra gli Stati membri. Questo concetto è stato stabilito per la prima volta dalla regola «de minimis» quale figurante nella disciplina sulle PMI del 1992 (17). È stato successivamente riformulato nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (18) e infine confermato dal regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (19), articolo 2, sulla base del quale è stato adottato il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (20).

    (95)

    La Commissione riconosce inoltre che la formulazione della regola «de minimis» del 1992, in vigore al momento della concessione del primo aiuto, non escludeva esplicitamente gli aiuti all’esportazione: un importo d'aiuto fino a 50 000 ECU (ora EUR) poteva pertanto essere ritenuto ammissibile, anche rispetto ai costi presi in considerazione per la concessione dell’aiuto in esame, nella misura in cui WAM S.p.A. non aveva beneficiato di alcun altro aiuto in forma di «de minimis», durante il periodo di tre anni rilevante, cosa che è stata confermata dalle autorità italiane.

    (96)

    Inoltre, secondo l'ultimo capoverso della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi (21), quando, al momento della decisione, una disciplina è stata sostituita da un regolamento, la Commissione considera che devono essere applicate le condizioni stabilite nel regolamento, quando sono più favorevoli di quelle della disciplina (22).

    (97)

    Va quindi fatta una valutazione supplementare dell’aiuto in questione alla luce sia del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (23) (aiuti a favore delle PMI) che del regolamento (CE) n. 69/2001 (24) (de minimis) della Commissione.

    (98)

    Il regolamento (CE) n. 70/2001 enuncia chiaramente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che non si applica ad attività connesse all’esportazione (25). Di conseguenza nessuna delle spese elencate al punto 89 della presente decisione può essere considerata come conforme a tale regolamento.

    (99)

    Allo stesso modo, gli aiuti all’esportazione non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (100)

    Al momento della concessione del secondo aiuto, nel 2000, WAM era, per ammissione delle stesse autorità italiane, un’impresa di grandi dimensioni. Era inoltre ubicata in una regione non assistita.

    (101)

    Ancora una volta, la Commissione deve valutare l’aiuto in questione sulla base delle norme in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Su tale base, e dato che WAM SpA non era più una PMI, non si applicano all'aiuto in questione né la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (26) del 1996, né gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (27) del 1998, tuttora in vigore.

    (102)

    Sulla base dell’analisi svolta sui costi ammissibili, acclusi alla lettera A/35269, e specificati nella tabella al punto 37 della presente decisione, la Commissione ritiene che si possa applicare una deroga solo per le spese per la formazione (25 240 EUR su un prestito totale di 1,8 milioni di EUR) ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (28), indipendentemente dal fatto che la valutazione avvenga in base all’articolo 4, paragrafo 2 (formazione specifica) o paragrafo 3 (formazione generale), dato che entrambe le condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda l’intensità d’aiuto applicata.

    (103)

    L’aiuto in questione non sembra promuovere alcun altro obiettivo comunitario orizzontale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, come la ricerca e sviluppo, l’occupazione, l’ambiente o il salvataggio e la ristrutturazione, ai sensi delle discipline, orientamenti e regolamenti pertinenti.

    (104)

    La Commissione ritiene che i costi generati dall’affitto e arredo di locali, dall’acquisto di veicoli, i costi delle campionature così come quelli per lo stoccaggio delle merci, la pubblicità, i viaggi del personale nazionale all’estero e dei clienti stranieri in Italia siano strettamente legati alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a spese correnti legate all'attività di esportazione.

    (105)

    Va poi valutata la conformità con le pertinenti regole «de minimis». Al momento della concessione dello specifico aiuto era in vigore la comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis del 1996 (29), che stabilisce chiaramente che gli aiuti all’esportazione sono esclusi dal suo campo d’applicazione.

    (106)

    La Commissione ritiene che le spese elencate al precedente punto 104 debbano essere qualificate come aiuti ad attività legate all’esportazione, e sottolinea che, in particolare, gli aiuti per i locali per officina di assistenza tecnica e per personale all’estero — costituito da un sales-manager, un general manager, 4 impiegati e 6 tecnici — difficilmente sembrano coerenti con un’attività non di vendita.

    (107)

    Va altresì osservato che lo specifico programma doveva essere svolto congiuntamente da WAM SpA e l’impresa locale WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd, controllata al 100 % da WAM, cosa che testimonia la già consolidata presenza di WAM SpA su quello specifico mercato.

    (108)

    Inoltre, nella redazione del contratto di concessione del prestito per l’aiuto in oggetto, è stata utilizzata la stessa formulazione riportata al punto 92 della presente decisione, che qualifica il primo aiuto a WAM SpA come un incentivo per programmi di penetrazione commerciale.

    (109)

    Alla luce del punto 96 di cui sopra, va inoltre fatta un’ulteriore valutazione dell’aiuto in esame sulla base della regola «de minimis» del 2001, ossia il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (30).

    (110)

    Entrambe le pertinenti regole «de minimis» escludono esplicitamente dal loro campo d’applicazione gli aiuti all’esportazione (31). Pertanto, anche se WAM non ha beneficiato di nessun’altra sovvenzione «de minimis» durante il pertinente periodo di tre anni, la soglia «de minimis» non può applicarsi all’aiuto in esame.

    VII.   OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

    (111)

    La Commissione osserva che le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera da a) a c) del trattato CE (32) non si applicano agli aiuti in questione, poiché essi non perseguono nessuno degli obiettivi elencati in detto articolo, né il governo italiano ha sostenuto che tale fosse il caso.

    (112)

    Gli aiuti in esame non sono diretti a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, né sono volti a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio. La Commissione ritiene pertanto che agli aiuti in esame non sia applicabile né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) (33), né l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) (34) del trattato CE.

    VIII.   CONCLUSIONI

    (113)

    A entrambi gli aiuti a WAM SpA è stata data esecuzione senza notifica preliminare alla Commissione. La Commissione deve quindi constatare che, essendo stati attuati in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, questi aiuti sono stati concessi illegittimamente al beneficiario.

    (114)

    Gli aiuti concessi a WAM SpA nel 1995, tranne per la parte di prestito accordata per le spese di consulenza, studi di mercato e per la partecipazione a fiere ed esposizioni, sono incompatibili col mercato comune nella misura in cui superano il massimale di 50 000 EUR.

    (115)

    Per quanto riguarda l’equivalente sovvenzione complessivo dello specifico aiuto, è stato considerato che il prestito è stato reso disponibile al beneficiario in più rate (3 nel caso in questione, dal 24 aprile 1996 al 24 aprile 1998), e che il preammortamento era variabile da 2 ani a zero. È stato inoltre preso in considerazione il tasso di interesse stabilito nel contratto di prestito (4,4 %) rispetto al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione (35), in vigore al momento della concessione del prestito (11,35 %). Ne è risultato un equivalente sovvenzione, attualizzato alla data del 24 aprile 1996 (data in cui è stata pagata a WAM la prima rata del prestito), di 104 313,20 EUR.

    (116)

    Poiché una parte del prestito in questione è stata considerata compatibile, come indicato al punto 93 della presente decisione, essa deve essere dedotta dalla componente di aiuto e ciò deve riflettersi nel calcolo dell’equivalente sovvenzione attualizzato. Vista l’impossibilità di stabilire un legame diretto fra una data rata del prestito e determinate spese specifiche, è stata applicata all’equivalente sovvenzione complessivo attualizzato la stessa percentuale rappresentata dagli elementi compatibili rispetto al prestito complessivo (82,57 milioni di ITL su 1 358,51 milioni di ITL, cioè il 6 %). Poiché il 6 % di 104 313,20 è 6 258,79 EUR, l’equivalente sovvenzione attualizzato della parte di aiuto incompatibile è la quota parte di 98 054,41 EUR eccedente la soglia di 50 000 EUR.

    (117)

    Gli aiuti concessi a WAM SpA nel 2000, tranne per la parte a sostegno delle attività di formazione, pari a 25 240 EUR, sono incompatibili col mercato comune.

    (118)

    In questo caso il prestito è stato reso disponibile a WAM SpA in cinque rate, dal 12 febbraio 2001 al 29 gennaio 2003; di conseguenza, come nel primo aiuto, il preammortamento varia anche in questo caso da 2 anni a zero. Analogamente, per il calcolo dell’equivalente sovvenzione, è stato preso in considerazione dalla Commissione il tasso di interesse stabilito nel contratto di prestito (2,32 %) rispetto al tasso di riferimento, periodicamente fissato dalla Commissione, in vigore al momento della concessione del prestito in questione (5,70 %). Per il completamento del rimborso complessivo, inclusivo del capitale e degli interessi, era stata prevista la data del 2008. Di conseguenza, l’equivalente sovvenzione della componente di aiuto dell’intero prestito in considerazione, attualizzato alla data del 24 febbraio 2001 (data in cui è stata resa disponibile a WAM SpA la prima rata dello specifico prestito.) sarebbe stata di 180 203,70 EUR nella misura in cui i rimborsi fossero stati eseguiti come programmato.

    (119)

    Alla data in cui è prevista l’adozione della presente decisione (19 maggio 2004), il vantaggio derivante dal prestito, secondo il calcolo della Commissione, è di 106 366,60 EUR.

    (120)

    Per quanto riguarda la parte compatibile del prestito, vale lo stesso ragionamento del caso precedente: va così dedotta dall’equivalente sovvenzione dell’aiuto la percentuale di tale parte compatibile rispetto all’insieme del prestito, che risulta pari all’1,35 %. L’equivalente sovvenzione del secondo aiuto, al momento dell’adozione della decisione finale, è stato così calcolato a 104 930,65 EUR (106 366,60 – 1 435,95).

    (121)

    Essendo stato qualificato come aiuto ad attività legate all’esportazione, non si applicano a questo specifico aiuto né la regola «de minimis» del 1996 (36), né il regolamento «de minimis» del 2001 (37).

    (122)

    È prassi consolidata della Commissione, in virtù dell’articolo 87 del trattato CE, chiedere al beneficiario il recupero dell’aiuto che, secondo lo stesso articolo 87, sia stato illegittimamente concesso e sia incompatibile, a condizione che l’aiuto non rientri nelle regole «de minimis». Tale prassi è stata confermata dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

    (123)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegittimo è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

    (124)

    Il modo in cui va applicato il tasso di interesse è stato specificato nella comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegittimi (38).

    (125)

    La Commissione ricorda che la presente decisione non pregiudica la compatibilità del quadro nazionale rappresentato dalla legge 394/81, che è la base giuridica dell’aiuto di Stato concesso a WAM, riguardo alla quale la Commissione, in linea con la giurisprudenza del Tribunale di primo grado (39), non ha ritenuto necessario, nel presente caso, avviare un procedimento. Essa non esclude tuttavia di farlo in un fase ulteriore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti concessi dall’Italia a WAM SpA a norma della legge 394/81 rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

    Detti aiuti non sono stati preventivamente notificati alla Commissione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e costituiscono aiuti illegittimi.

    Articolo 2

    1.   L’aiuto di 104 313,20 euro, sotto forma di abbuono di interessi, corrisposto dall’Italia a WAM SpA a decorrere dal 24 aprile 1996, tranne che per la parte imputabile a spese ammissibili per consulenze, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, pari a 6 258,79 euro, configura un aiuto illegittimo per la parte eccedente la soglia di 50 000 euro di cui alla regola de minimis del 1992 (40).

    L’Italia provvede al recupero dell’importo in eccesso pari a 48 054,41 euro.

    2.   L’aiuto di 106 366,60 euro sotto forma di abbuono di interessi, corrisposto dall’Italia a WAM SpA dal 9 novembre 2000 sino alla data della presente decisione, configura un aiuto illegittimo per la parte non imputabile a spese ammissibili per misure di formazione, pari a 1 435,95 euro.

    L’Italia provvede al recupero dell’importo risultante pari a 104 930,65.

    3.   Il recupero degli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuato senza indugio, con le procedure previste dal diritto nazionale, purché esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

    Le somme da recuperare sono produttive di interessi fino alla data dell’effettivo recupero e a decorrere rispettivamente:

    a)

    dal 24. aprile 1996, per quanto riguarda l’importo di cui al paragrafo 1 e

    b)

    dalla data della presente decisione, per quanto riguarda l’importo di cui al paragrafo 2.

    Articolo 3

    1.   L’Italia si astiene dal concedere a WAM SpA qualsiasi ulteriore aiuto sotto forma di riduzione del tasso di interesse, per mezzo della misura oggetto della presente decisione ed alla quale si riferisce il precedente articolo 2, paragrafo 2, o disponendo l’immediato rimborso del prestito già concesso ovvero adeguando, a decorrere dalla data della presente decisione, il tasso di interesse del prestito al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione dell’aiuto, quale fissato dalla Commissione per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

    2.   Il tasso di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è applicato in maniera composta per l’integralità dei periodi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) e b).

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, utilizzando il questionario allegato alla presente decisione.

    Articolo 5

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione


    (1)  C(2003) 35 def (pubblicata in GU C 142 del 18.6.2003, pag. 2).

    (2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (3)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

    (4)  V. i casi C 85/98 D Thüringen — Konsolidierungsprogramm; C 87/98 D Thüringen — Darlehensprogramm; C 28/99 D Thüringen Umlaufmittelprogramm, non ancora pubblicati.

    (5)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

    (6)  GU C 213 del 19.8.1992, pag. 2.

    (7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

    (8)  Decisione relativa agli aiuti che la Repubblica d'Austria intende concedere nel quadro del programma ERP per la promozione di investimenti nell'Europa orientale (ERP-Osteuropaprogramm) (GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 23).

    (9)  Decisione del 14 ottobre 1998 sul caso LiftgmbH (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 32).

    (10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (11)  Si veda nota 6.

    (12)  Causa 142/87, Regno Del Belgio Contro Commissione (sentenza Tubemeuse), Racc. 1990 pagina I-959.

    (13)  Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) — Allegato 1 — Allegato 1A — Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (OMC-GATT 1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pagg. 156-183).

    (14)  Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (96/280/CE) (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

    (15)  Si veda la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegittimamente concessi (GU C 119 del 22 maggio 2002, pag. 22).

    (16)  Si veda nota 6.

    (17)  Si veda nota 6.

    (18)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

    (19)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

    (20)  Si veda la nota 5.

    (21)  Si veda nota 3.

    (22)  Si veda nota 4.

    (23)  Si veda nota 7.

    (24)  Si veda nota 5.

    (25)  Secondo la formulazione del regolamento (CE) n. 70/2001, con «aiuti ad attività connesse all'esportazione» si intendono gli aiuti alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, così come aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati.

    (26)  GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

    (27)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (28)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

    (29)  Si veda nota 18.

    (30)  Si veda nota 5.

    (31)  Gli «aiuti all’esportazione» sono definiti, nella comunicazione «de minimis» del 1996, come «qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione». Tale definizione è stata riprodotta, quasi invariata, all’articolo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione.

    (32)  L’articolo 87, paragrafo 2 stabilisce che sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionale; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania …

    (33)  «Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».

    (34)  «Aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune».

    (35)  Tasso di riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunitá europee.

    (36)  Si veda nota 18.

    (37)  Si veda nota 5.

    (38)  GU C 110 dell’8.5.2003, pag. 21.

    (39)  V. sentenza del 6 marzo 2002 nelle cause T92/00 e T103/00, «Diputación Foral de Álava contro Commissione (Ramondín)», Raccolta 2002 pagina II-1385.

    (40)  Si veda la nota 6.


    ALLEGATO

    Informazioni concernenti l’attuazione della decisione della Commissione C(2004) 1812

    1.   Calcolo dell’importo da recuperare

    1.1.

    Indicare dettagliatamente gli importi di aiuto di Stato illegittimamente messi a disposizione del beneficiario:

    Concisa identificazione della misura (1)

    Data/e di pagamento (2)

    Importo (3)

    Data/e di rimborso (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Commenti:

    1.2.

    Si prega di illustrare dettagliatamente come verranno calcolati gli interessi da pagare sull’importo di aiuto da recuperare.

    2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto

    2.1.

    Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.

    2.2.

    Entro quale data sarà completato il recupero?

    3.   Recuperi già effettuati

    3.1.

    Si prega di fornire i seguenti dettagli su ciascun ammontare di aiuto recuperato presso il beneficiario:

    Concisa identificazione della misura

    Data/e (5)

    Importo dell’aiuto restituito

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.2.

    si prega di allegare prova della restituzione degli importi indicati nella tabella di cui al precedente punto 3.1.


    (1)  Si prega di usare righe distinte quando la misura consiste di diverse rate e rimborsi.

    (2)  Data/e in cui le singole rate dell’aiuto sono state messe a disposizione del beneficiario.

    (3)  Importo messo a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo).

    (4)  Data/e in cui le singole rate dell’aiuto sono state rimborsate dal beneficiario.

    (5)  Data/e in cui l’aiuto è stato restituito.


    Top