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Document 32005R2008
Commission Regulation (EC) No 2008/2005 of 8 December 2005 fixing the maximum reduction in the duty on maize imported in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1809/2005
Regolamento (CE) n. 2008/2005 della Commissione, dell' 8 dicembre 2005 , che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005
Regolamento (CE) n. 2008/2005 della Commissione, dell' 8 dicembre 2005 , che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005
GU L 322 del 9.12.2005, p. 13–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2005
che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 2 all'8 dicembre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 21,56 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 000 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.
(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2005 (GU L 256 del 10.10.2005, pag. 13).