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Document 32005R1900
Council Regulation (EC) No 1900/2005 of 21 November 2005 amending Regulation (EC) No 382/2001 concerning the implementation of projects promoting cooperation and commercial relations between the European Union and the industrialised countries of North America, the Far East and Australasia
Regolamento (CE) n. 1900/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia
Regolamento (CE) n. 1900/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia
GU L 303 del 22.11.2005, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 38–39
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32001R0382 | 31/12/2007 | |||
Modifies | 32001R0382 | complemento | articolo 5 | 23/11/2005 | |
Modifies | 32001R0382 | complemento | articolo 7 | 23/11/2005 | |
Modifies | 32001R0382 | modifica | articolo 13 | 23/11/2005 |
22.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2005 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 382/2001 (2) fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia fino al 31 dicembre 2005. |
(2) |
Taluni aspetti futuri del quadro giuridico dell'intervento comunitario nell'ambito delle relazioni esterne, compresa la promozione della cooperazione e delle relazioni economiche con i paesi industrializzati, nel corso del prossimo periodo di prospettive finanziarie (2007-2013), devono ancora essere determinati. Tale nuovo quadro giuridico non sarà applicabile prima del 1o gennaio 2007. |
(3) |
Poiché è essenziale assicurare la continuità delle attività di cooperazione con i paesi industrializzati, è necessario evitare che nel periodo compreso tra l’attuale data di scadenza del regolamento (CE) n. 382/2001 e la data in cui inizierà ad applicarsi il nuovo quadro giuridico si verifichi una potenziale carenza di base giuridica per tali attività. La proroga della validità del regolamento (CE) n. 382/2001 per un congruo periodo consentirà di colmare eventuali vuoti normativi nel quadro giuridico che disciplina la cooperazione con i paesi industrializzati. |
(4) |
La proroga del regolamento (CE) n. 382/2001 trova un’ulteriore giustificazione nel fatto che la valutazione effettuata nel 2004 dei progetti e dei programmi finanziati da tale regolamento riconosceva l'efficacia degli stessi e ne auspicava la continuazione, tenendo in debito conto la necessità di coordinamento delle attività sostenute nell'ambito dei paesi partner interessati e tra di essi. |
(5) |
L’articolo 114, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), dispone che, a titolo eccezionale, l'atto di base può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche. Si tratta di ipotesi che si presentano regolarmente nell’ambito dell’attuazione dei programmi di formazione per dirigenti in Giappone e in Corea e che sporadicamente possono presentarsi nell’ambito di altre attività di cooperazione con i paesi industrializzati, specie nel quadro della cooperazione in materia di istruzione o di scambi di persone. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 382/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 382/2001 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente: «Il sostegno comunitario può eventualmente prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche, in particolare per quanto riguarda i progetti relativi all'istruzione, alla formazione, o altri progetti analoghi di cui possano beneficiare singoli individui. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»; |
2) |
all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente: «A tal fine il sostegno comunitario può prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»; |
3) |
all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso scade il 31 dicembre 2007.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.