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Document 32005R1900

    Regolamento (CE) n. 1900/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia

    GU L 303 del 22.11.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 175M del 29.6.2006, p. 38–39 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1900/oj

    22.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2005 DEL CONSIGLIO

    del 21 novembre 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 A,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 382/2001 (2) fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia fino al 31 dicembre 2005.

    (2)

    Taluni aspetti futuri del quadro giuridico dell'intervento comunitario nell'ambito delle relazioni esterne, compresa la promozione della cooperazione e delle relazioni economiche con i paesi industrializzati, nel corso del prossimo periodo di prospettive finanziarie (2007-2013), devono ancora essere determinati. Tale nuovo quadro giuridico non sarà applicabile prima del 1o gennaio 2007.

    (3)

    Poiché è essenziale assicurare la continuità delle attività di cooperazione con i paesi industrializzati, è necessario evitare che nel periodo compreso tra l’attuale data di scadenza del regolamento (CE) n. 382/2001 e la data in cui inizierà ad applicarsi il nuovo quadro giuridico si verifichi una potenziale carenza di base giuridica per tali attività. La proroga della validità del regolamento (CE) n. 382/2001 per un congruo periodo consentirà di colmare eventuali vuoti normativi nel quadro giuridico che disciplina la cooperazione con i paesi industrializzati.

    (4)

    La proroga del regolamento (CE) n. 382/2001 trova un’ulteriore giustificazione nel fatto che la valutazione effettuata nel 2004 dei progetti e dei programmi finanziati da tale regolamento riconosceva l'efficacia degli stessi e ne auspicava la continuazione, tenendo in debito conto la necessità di coordinamento delle attività sostenute nell'ambito dei paesi partner interessati e tra di essi.

    (5)

    L’articolo 114, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), dispone che, a titolo eccezionale, l'atto di base può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche. Si tratta di ipotesi che si presentano regolarmente nell’ambito dell’attuazione dei programmi di formazione per dirigenti in Giappone e in Corea e che sporadicamente possono presentarsi nell’ambito di altre attività di cooperazione con i paesi industrializzati, specie nel quadro della cooperazione in materia di istruzione o di scambi di persone.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 382/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 382/2001 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

    «Il sostegno comunitario può eventualmente prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche, in particolare per quanto riguarda i progetti relativi all'istruzione, alla formazione, o altri progetti analoghi di cui possano beneficiare singoli individui. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»;

    2)

    all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

    «A tal fine il sostegno comunitario può prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»;

    3)

    all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso scade il 31 dicembre 2007.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10.

    (3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


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