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Document 32005R1780
Commission Regulation (EC) No 1780/2005 of 27 October 2005 establishing a prohibition of fishing for black scabbardfish in ICES zones VIII, IX, X (Community waters and international waters) by vessels flying the flag of France
Regolamento (CE) n. 1780/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, relativo al divieto di pesca di pesce sciabola nero nelle zone CIEM VIII, IX e X (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese
Regolamento (CE) n. 1780/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, relativo al divieto di pesca di pesce sciabola nero nelle zone CIEM VIII, IX e X (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese
GU L 288 del 29.10.2005, p. 14–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1780/2005 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2005
relativo al divieto di pesca di pesce sciabola nero nelle zone CIEM VIII, IX e X (acque comunitarie e acque internazionali) per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), stabilisce i contingenti per il 2005 e il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 396 del 22.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Francia |
Stock |
BSF/8910- |
Specie |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
Zona |
VIII, IX, X (acque CE e acque internazionali) |
Data |
19 ottobre 2005 |