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Document 32005R1580

    Regolamento (CE) n. 1580/2005 della Commissione, del 29 settembre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese

    GU L 254 del 30.9.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1580/oj

    30.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 254/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2005

    relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

    (2)

    A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.

    (3)

    L’Ungheria dispone di ingenti scorte di granturco d’intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 1082/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell’ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli.

    (5)

    Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento ungherese, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell’ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l’obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli.

    (6)

    Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

    (7)

    Nella comunicazione dell’organismo d’intervento ungherese alla Commissione, è importante garantire l’anonimato degli offerenti.

    (8)

    Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.

    (9)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L’organismo d’intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.

    2.   Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.

    Articolo 2

    La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

    Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

    a)

    le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

    b)

    il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

    Articolo 3

    1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.

    2.   Le offerte sono valide solo se accompagnate dall’impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell’aggiudicazione.

    Articolo 4

    1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

    Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

    Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.

    2.   Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento ungherese al seguente indirizzo:

    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

    Alkotmány u. 29.

    H-1385 Budapest 62

    Pf. 867

    Tel. (36-1) 219 62 60

    Fax (36-1) 219 62 59.

    Articolo 5

    L’organismo d’intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato.

    Articolo 6

    Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

    Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

    Articolo 7

    1.   La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:

    a)

    l’offerta non è stata accolta;

    b)

    il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

    2.   La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (4). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).

    (3)  GU L 177 del 9.7.2005, pag. 13.

    (4)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.


    ALLEGATO

    Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese

    Modulo (1)

    [Regolamento (CE) n. 1580/2005]

    1

    2

    3

    4

    Numero degli offerenti

    Numero della partita

    Quantità

    (t)

    Prezzo offerto

    (EUR/t)

    1

     

     

     

    2

     

     

     

    3

     

     

     

    ecc.

     

     

     


    (1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).


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