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Document 32005R1513
Commission Regulation (EC) No 1513/2005 of 16 September 2005 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
Regolamento (CE) n. 1513/2005 della Commissione, del 16 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 1513/2005 della Commissione, del 16 settembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 241 del 17.9.2005, p. 45–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; abrog. impl. da 32006R1282
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R0174 | sostituzione | articolo 15.3 | 18/09/2005 | |
Modifies | 31999R0174 | cancellazione | articolo 20BIS.8 | 18/09/2005 | |
Modifies | 31999R0174 | sostituzione | articolo 20.2 | 18/09/2005 | |
Modifies | 31999R0174 | sostituzione | articolo 20.3 | 18/09/2005 | |
Modifies | 31999R0174 | sostituzione | articolo 20.4 | 18/09/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32006R1282 | 01/09/2006 |
17.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/45 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (2) ha modificato i codici dei paesi che figurano anche nelle zone di destinazione di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione (3). Tale disposizione deve essere aggiornata di conseguenza. |
(2) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America (USA) nel quadro dei contingenti previsti dagli accordi conclusi nel corso dei negoziati commerciali multilaterali possono essere rilasciati secondo una procedura particolare, che permette di designare gli importatori preferenziali negli Stati Uniti. |
(3) |
È pertanto opportuno stabilire determinati criteri di ammissibilità per l’assegnazione dei titoli di esportazione, al fine di assicurare che il sistema funzioni senza difficoltà e i contingenti vengano pienamente utilizzati. A questo fine i titoli devono essere attribuiti a quegli esportatori che possono dimostrare di avere già effettuato in precedenza esportazioni di formaggi verso gli Stati Uniti. Inoltre appare necessario, allo scopo di impedire una perdita della quota di mercato per la Comunità e al fine di massimizzare il valore di determinati contingenti, restringere l’accesso ai suddetti contingenti a quegli operatori il cui importatore designato è una propria filiale. Infine, quando le domande di titoli di esportazione superano i quantitativi disponibili, si deve provvedere ad una ripartizione del contingente applicando un coefficiente di assegnazione. |
(4) |
Al fine di assicurare una transizione senza difficoltà dal metodo attualmente applicato per l’assegnazione dei titoli, è auspicabile adottare disposizioni più flessibili per il prossimo futuro. Per il 2006, devono essere ammessi anche quei richiedenti il cui importatore designato non è una filiale, a condizione che essi abbiano esportato i prodotti in questione verso gli USA durante ognuno dei tre anni precedenti. |
(5) |
In considerazione delle difficoltà che alcuni operatori hanno incontrato nel costituire una filiale negli Stati Uniti, per il 2006 è necessario applicare un regime transitorio in merito al requisito che l'importatore designato debba essere una filiale del richiedente. |
(6) |
È necessario tenere presente l’esperienza acquisita nel passato per quanto riguarda l’attribuzione dei titoli per il 2006 applicando un coefficiente di assegnazione che dia una certa preferenza a quei richiedenti i cui importatori designati preferenziali sono filiali o si ritiene che siano filiali. |
(7) |
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, se l'applicazione del coefficiente di riduzione determina l'attribuzione di titoli provvisori per quantitativi inferiori a 5 tonnellate, la Commissione può procedere all'attribuzione di detti titoli mediante sorteggio. È necessario modificare tale disposizione prevedendo una redistribuzione di quantitativi minori da parte delle autorità nazionali competenti allo scopo di massimizzare l’utilizzo del contingente. |
(8) |
L’articolo 20 bis, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 174/1999 stabilisce le percentuali da applicare alle aliquote di restituzione intere al fine di fissare le restituzioni per i prodotti destinati all’esportazione verso la Repubblica dominicana nel quadro del contingente di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo. A fini di trasparenza, semplificazione e coerenza, tale disposizione deve essere soppressa e inclusa in una nota in calce che preveda una aliquota di restituzione differenziata, da introdurre in futuro nei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni all’esportazione sul latte e i prodotti lattiero-caseari conformemente all’articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(9) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 174/1999. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 174/1999 è così modificato:
1) |
All'articolo 15, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
|
2) |
L'articolo 20 è così modificato:
|
3) |
All'articolo 20 bis, il paragrafo 8 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12.
(3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).