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Document 32005R1497

    Regolamento (CE) n. 1497/2005 della Commissione, del 15 settembre 2005, recante rettifica della decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra

    GU L 240 del 16.9.2005, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1497/oj

    16.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 240/38


    REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 15 settembre 2005

    recante rettifica della decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato della decisione 2005/430/CE, Euratom riporta i numeri d’ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Bulgaria.

    (2)

    L’attribuzione errata, nel suddetto allegato, di un numero d’ordine inferiore a 09.5100 ai prodotti dei codici NC 1701 e 1702 rende impossibile alla Commissione gestire il relativo contingente tariffario a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (3)

    È pertanto necessario rettificare la decisione 2005/430/CE, Euratom.

    (4)

    Poiché i periodi annuali di applicazione delle concessioni iniziano il 1o luglio, occorre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o luglio 2005.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato della decisione 2005/430/CE, Euratom, la riga recante il numero d’ordine 09.4785 è sostituita dal testo seguente:

    «Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    09.5902

    1701

    Zucchero

    1702

    Altri zuccheri»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


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