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Document 32005R1083
Commission Regulation (EC) No 1083/2005 of 8 July 2005 opening a standing invitation to tender for the resale on the Spanish market of barley held by the German intervention agency
Regolamento (CE) n. 1083/2005 della Commissione, dell’8 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco
Regolamento (CE) n. 1083/2005 della Commissione, dell’8 luglio 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco
GU L 177 del 9.7.2005, p. 16–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/16 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall'organismo di intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi di intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato agli allevatori e all'industria dei mangimi difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
(3) |
La Germania dispone di ingenti scorte di orzo di intervento che è opportuno riassorbire. |
(4) |
È opportuno pertanto rendere disponibili sul mercato spagnolo dei cereali le scorte di orzo detenute dall'organismo di intervento tedesco le quali, in considerazione del fabbisogno di approvvigionamento dei produttori del nord della Spagna, risultano particolarmente rispondenti alla domanda degli operatori. |
(5) |
Per garantire l'approvvigionamento di tali regioni nelle migliori condizioni è necessario che l'orzo sia consegnato nei porti di A Coruña, Santander o Bilbao. |
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(7) |
Nella comunicazione dell'organismo di intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti. |
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
(9) |
Per evitare turbative del mercato spagnolo, in particolare al momento della commercializzazione del raccolto di granturco della nuova campagna, è opportuno prevedere che i cereali siano consegnati anteriormente al 30 settembre 2005. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'organismo di intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo. Il cereale entrerà in Spagna esclusivamente attraverso i porti spagnoli di A Coruña, Santander o Bilbao.
Articolo 2
La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall'impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 60 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell'aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 20 luglio 2005, il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005 e il 31 agosto 2005, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 14 settembre 2005.
2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento tedesco al seguente indirizzo:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
Deichmannsaue 29 |
D-53179 Bonn |
Fax 1: 00 49 228 6845 3985 |
Fax 2: 00 49 228 6845 3276 |
Articolo 5
L'organismo di intervento tedesco comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell'allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
Oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario ritira le scorte di cereali aggiudicatigli anteriormente al 30 settembre 2005.
Articolo 8
1. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
a) |
l'offerta non è stata accolta; |
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali scaricati in uno dei porti indicati all'articolo 1, paragrafo 2. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. L’interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3002/92 informa prima dello scarico l'autorità competente spagnola responsabile del controllo della destinazione finale fornendo i dati seguenti:
— |
il nome del porto o dei porti di scarico che saranno utilizzati, |
— |
il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati, |
— |
i quantitativi che saranno scaricati da ogni mezzo di trasporto, |
— |
la data o le date di scarico previste. |
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).
(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento tedesco
Modulo (1)
[Regolamento (CE) n. 1083/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (euro/t) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).