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Document 32005R0869

Regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione, dell’8 giugno 2005, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’ivermectina e il carprofen Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 145 del 9.6.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 113–116 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/869/oj

9.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/19


REGOLAMENTO (CE) N. 869/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2005

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’ivermectina e il carprofen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L’ivermectina è stata inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per bovini, suini, ovini ed equidi, per il fegato e il grasso, e per il cervo, inclusa la renna, per il fegato, il grasso, il muscolo e il rene. Tale voce va modificata ed estesa a tutti i mammiferi da produzione alimentare ad eccezione degli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(3)

Il carprofen è stato incluso nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 con il carprofen come residuo marcatore per bovini ed equidi per il muscolo, il grasso, il fegato e il rene, ad eccezione dei bovini che producono latte destinato al consumo umano. Tale residuo marcatore va sostituito dalla somma di carprofen e glucuronide di carprofen coniugato. Il carprofen va incluso nell’allegato II del suddetto regolamento esclusivamente per il latte bovino.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

(5)

Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(6)

I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’8 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 712/2005 della Commissione (GU L 120 del 12.5.2005, pag. 3).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.   Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2.   Agenti antiparassitari

2.3.   Agenti attivi contro gli endo- e gli ectoparassiti

2.3.1.   Avermectine

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Ivermectina

22,23-diidro-avermectina B1a

Tutti i mammiferi da produzione alimentare (1)

100 μg/kg

Grasso

100 μg/kg

Fegato

30 μg/kg

Rene

4.   Agenti antinfiammatori

4.1.   Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.1.   Derivati dell’acido arilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Carprofen

Somma di carprofen e glucoronide di carprofen coniugato

Bovini, equidi

500 μg/kg

Muscolo

1 000 μg/kg

Grasso

1 000 μg/kg

Fegato

1 000 μg/kg

Rene»

B.   Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

8.   Agenti antinfiammatori

Sostanze farmacologicamente attive

Specie animale

«Carprofen

Bovini (2)


(1)  Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»

(2)  Esclusivamente per latte bovino.»


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