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Document 32005R0469
Commission Regulation (EC) No 469/2005 of 23 March 2005 continuing prior Community surveillance of imports of certain iron and steel products originating in certain third countries
Regolamento (CE) n. 469/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
Regolamento (CE) n. 469/2005 della Commissione, del 23 marzo 2005, che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
GU L 78 del 24.3.2005, p. 12–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 275M del 6.10.2006, p. 279–280
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0076 | sostituzione | articolo 6 | 24/03/2005 | |
Extended validity | 32002R0076 | 31/12/2006 |
24.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 469/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2005
che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), in particolare l’articolo 11,
visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), in particolare l’articolo 9,
previa consultazione dei comitati consultivi,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 76/2002 (3) la Commissione ha introdotto una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione (4) per ampliare il campo di applicazione della vigilanza, nonché dal regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione (5). |
(2) |
Le statistiche sul commercio estero della Comunità non sono disponibili entro i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (6). |
(3) |
Benché la situazione sia cambiata in seguito all’introduzione della sorveglianza nel 2002, la recente evoluzione del mercato mondiale della siderurgia rende tuttora necessario un sistema informativo attendibile e rapido sulle future importazioni della Comunità. |
(4) |
Dal 2003, il mercato cinese determina in larghissima misura il sensibile aumento della domanda di prodotti siderurgici. Tuttavia, la Cina continua ad aumentare la sua capacità di produzione a ritmo serrato. La sua produzione di acciaio grezzo è cresciuta da 129 milioni di tonnellate nel 2000 a 270 milioni nel 2004 e la sua quota mondiale è passata dal 15,4 % al 26,2 % nello stesso periodo; l’attuale aggiunta di nuove capacità di produzione potrebbe portare la capacità della Cina a 300 milioni di tonnellate nel 2005. Il paese ha importato all’incirca 37 milioni di tonnellate nel 2003 e 29 milioni di tonnellate nel 2004. Negli stessi anni, le esportazioni sono state pari complessivamente a 7 milioni circa di tonnellate e a 14 milioni di tonnellate. Le importazioni nette sono quindi passate da 30 milioni circa di tonnellate nel 2003 a 15 milioni nel 2004; ne consegue che 15 milioni di tonnellate supplementari dovevano trovare un altro sbocco. È lecito attendersi che questa tendenza delle importazioni cinesi a diminuire e delle esportazioni a crescere si confermerà, cosicché quantitativi sempre maggiori di prodotti siderurgici in cerca di nuovi sbocchi si riverseranno sul mercato mondiale. |
(5) |
Le statistiche più recenti sulle importazioni disponibili per i quattro principali tipi di prodotti, ossia prodotti piatti, prodotti lunghi, tubi e prodotti semilavorati, indicano una crescita annua media tra il 2002 e il 2003 pari complessivamente al 9 %, ma del 23 % e 43 % rispettivamente per i prodotti lunghi e per quelli semilavorati. Analogamente, su un periodo di 10 mesi compreso tra gennaio e ottobre, l’aumento percentuale tra il 2003 e il 2004 è risultato compreso tra il 3,4 % e il 58,5 %, a seconda del tipo di prodotto. |
(6) |
Dall’analisi dei primi tre trimestri del 2004 emerge un’ulteriore tendenza al rialzo per tale periodo, compresa tra il 26,7 % e il 52 %, mentre le cifre riguardanti il mese di ottobre dello stesso anno indicano un’accelerazione di tale andamento. |
(7) |
Inoltre, i prezzi sul mercato comunitario, che nel 2003 accusavano un ritardo rispetto al mercato statunitense, sono diventati tra i più elevati del mondo. Con ogni probabilità, tale situazione interesserà sempre più gli esportatori dei paesi terzi. |
(8) |
Le statistiche sull’occupazione dei produttori dell’UE indicano inoltre un netto calo, da 414 500 persone nel 2000 a 404 700 nel 2001, 390 200 nel 2002, 383 800 nel 2003 e 375 900 nel 2004, pari a un calo del 10 % circa in 4 anni. |
(9) |
Tenuto conto dell’andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, della recente evoluzione del mercato cinese, dell’aumento sempre più sostenuto delle importazioni, dei prezzi elevatissimi dei prodotti siderurgici sul mercato dell’UE e del già notevole calo dell’occupazione registrato negli ultimi anni, si può ritenere pertanto che esista un rischio di pregiudizio per i produttori comunitari ai fini dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94. |
(10) |
Di conseguenza, è nell’interesse della Comunità che le importazioni di taluni prodotti siderurgici continuino ad essere soggette alla vigilanza comunitaria preventiva, perché possano fornire informazioni statistiche approfondite che consentano di analizzare rapidamente l’andamento delle importazioni. Tenuto conto della prevista evoluzione sopra descritta, è opportuno prorogare il sistema fino al 31 dicembre 2006. |
(11) |
È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione per raccogliere i dati il più rapidamente possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 76/2002, modificato dai regolamenti (CE) n. 1337/2002 e (CE) n. 2385/2002, all’articolo 6, la data «31 marzo 2005» è sostituita da «31 dicembre 2006».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).
(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).
(3) GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3.
(4) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.
(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 125.
(6) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 179/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 6).