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Document 32005H0762

Raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

GU L 289 del 3.11.2005, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/762/oj

3.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/26


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2005

volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea

(2005/762/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di rafforzare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore.

(2)

Avallando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

(3)

La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità europea (4) con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi.

(4)

Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre al fine di rispondere entro il 2010 all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è valutato a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.

(5)

Nell'attesa dell'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (5), occorre invitare gli Stati membri, attraverso la presente raccomandazione, a facilitare fin da ora tale ammissione.

(6)

Poiché nella Comunità mancano ricercatori e deve esserne facilitata l'ammissione, occorre favorire l'accesso a tali posti di ricercatore sul mercato del lavoro, in particolare attraverso l'esonero dal permesso di lavoro.

(7)

Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello mondiale, gli Stati membri dovrebbero facilitare ed accelerare le procedure di rilascio e di rinnovo dei visti e dei permessi di soggiorno ai ricercatori.

(8)

L'applicazione della presente raccomandazione non dovrebbe favorire la fuga di cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ottica dell'instaurazione di una politica globale delle migrazioni, nel quadro del partenariato con i paesi d'origine, andrebbero adottate misure d'accompagnamento dirette a favorire in questi casi l'inserimento dei ricercatori nel loro paese d'origine così come a facilitarne la mobilità. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per stabilire un equilibrio tra l'accoglienza di ricercatori di paesi terzi e la valutazione delle esigenze dei rispettivi paesi di origine nel settore della ricerca. Nel far ciò essi dovrebbero tenere conto anche della situazione personale dei ricercatori, in particolare qualora la persona interessata abbia un rapporto contrattuale con un istituto di ricerca nel proprio paese d'origine.

(9)

Poiché gli aspetti relativi al ricongiungimento familiare costituiscono un fattore determinante nella decisione del ricercatore di scegliere la Comunità per svolgervi le proprie ricerche, gli Stati membri dovrebbero agevolare il ricongiungimento dei familiari dei ricercatori, ad esempio per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e la possibilità per i familiari di presentare domanda allorché essi si trovano legalmente sul territorio dello Stato membro interessato.

(10)

Nella determinazione della durata del permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'eventuale necessità per la persona interessata di completare il proprio curriculum scolastico.

(11)

Per migliorare le procedure d'ammissione dei ricercatori andrebbe incoraggiato lo scambio di informazioni e di buone prassi. La presente raccomandazione individua inoltre come fattori di miglioramento i contatti fra le amministrazioni competenti e il lavoro in rete. In particolare, il Portale Internet paneuropeo per la mobilità dei ricercatori e gli strumenti nazionali equivalenti costituiscono un'importante fonte di informazione per i ricercatori.

(12)

Ai sensi dell'atto di adesione del 2003 gli Stati membri di allora introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

(13)

I lavoratori migranti cechi, ciprioti, estoni, ungheresi, lettoni, lituani, maltesi, polacchi, slovacchi e sloveni e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati nella Repubblica ceca, a Cipro, in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, a Malta, in Polonia, Slovacchia e Slovenia, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o nella Repubblica ceca, a Cipro, in Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, a Malta, in Polonia, Slovacchia e Slovenia.

(14)

La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(15)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e le relative disposizioni non le si applicano.

(16)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e le relative disposizioni non gli si applicano.

(17)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e le relative disposizioni non le si applicano,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1.

Per quanto riguarda l'ammissione a fini di ricerca:

a)

di favorire l'ammissione dei ricercatori nella Comunità, garantendo loro condizioni favorevoli per lo svolgimento di attività di ricerca, preferibilmente esonerandoli dal permesso di lavoro oppure, in alternativa, prevedendo che tale permesso sia accordato loro automaticamente o mediante procedure accelerate;

b)

di non limitare con quote l'ammissione di cittadini di paesi terzi a posti di ricerca;

c)

di garantire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di lavorare come ricercatori, compresa la possibilità, se del caso, di prorogare o rinnovare i permessi di lavoro.

2.

Per quanto riguarda i permessi di soggiorno:

a)

di rilasciare il più presto possibile i permessi di soggiorno richiesti da cittadini di paesi terzi a fini di ricerca, nonché di agevolare procedure accelerate;

b)

di garantire ai cittadini di paesi terzi che svolgono funzioni di ricercatore il rinnovo del permesso di soggiorno;

c)

di coinvolgere progressivamente gli istituti di ricerca nella procedura di ammissione dei ricercatori.

3.

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, di agevolare e sostenere il ricongiungimento dei familiari, garantendo loro condizioni e procedure favorevoli ed interessanti.

4.

Per quanto riguarda la cooperazione operativa:

a)

di agevolare l'accesso dei ricercatori alle informazioni pertinenti e promuoverne la disponibilità mediante gli opportuni canali;

b)

di promuovere una rete di persone di contatto nell'ambito delle amministrazioni competenti;

c)

di incoraggiare gli istituti di ricerca a sviluppare tali reti;

d)

di trasmettere alla Commissione le informazioni relative alle misure adottate per facilitare l'ammissione dei ricercatori di paesi terzi.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere del 12 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 60.

(3)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 6.

(4)  Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(5)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.


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