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Document 32005D0878

    2005/878/CE: Decisione della Commissione, del 30 giugno 2004 , riguardante l’aiuto di Stato accordato dalla Germania a favore del gruppo Herlitz [notificata con il numero C(2004) 2212] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 324 del 10.12.2005, p. 64–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/878/oj

    10.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 324/64


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 giugno 2004

    riguardante l’aiuto di Stato accordato dalla Germania a favore del gruppo Herlitz

    [notificata con il numero C(2004) 2212]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/878/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, a norma dei suddetti articoli (2), e tenuto conto di tali osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Nel marzo 2002 una delle maggiori concorrenti della Herlitz AG presentò una denuncia, secondo la quale il Land Berlino intendeva accordare una garanzia alla Herlitz AG. Con lettera del 25 marzo 2002 la Commissione chiese alla Germania di trasmetterle informazioni sull’eventuale aiuto a favore della Herlitz AG. Con lettera del 17 aprile 2002, registrata il 18 aprile, la Germania negò l’esistenza di un simile aiuto. Il 24 aprile 2002 comparve sulla stampa un articolo secondo il quale il Land Brandeburgo aveva concesso un prestito di 1 milione di EUR alla Falken Office Products GmbH («FOP»), una società figlia della Herlitz AG. Con lettera dell’8 maggio 2002 la Commissione chiese di nuovo alla Germania informazioni su un eventuale aiuto a favore della Herlitz AG. Con lettera del 4 giugno 2002, registrata il 5 giugno, la Germania negò di nuovo che fosse stato accordato un aiuto.

    (2)

    Infine, con lettera del 17 luglio 2002, registrata il 19 luglio, la Germania informò la Commissione che l’InvestitionsBank (Banca per gli investimenti) del Land Brandeburgo («ILB») aveva accordato alla Herlitz PBS AG un prestito di circa 1 milione di EUR. Secondo le indicazioni della Germania, il provvedimento era già stato attuato: di conseguenza, la Commissione lo registrò come aiuto non notificato, con il codice NN 89/02. Con lettere rispettivamente del 19 luglio 2002, registrata il 25 luglio, e del 1o agosto 2002, registrata lo stesso giorno, vennero inviati allegati, tra cui un piano operativo per stato d’insolvenza. L’8 agosto 2002 la Commissione chiese chiarimenti sull’aiuto accordato. Con lettera del 4 settembre 2002, registrata lo stesso giorno, la Germania trasmise informazioni supplementari.

    (3)

    Con lettera del 29 gennaio 2003, registrata lo stesso giorno, la Germania informò la Commissione che la Herlitz PBS AG aveva rimborsato integralmente all’ILB il prestito concessole e che, essendosi concluse le procedure d’insolvenza nei confronti della Herlitz AG e della Herlitz PBS AG, erano stati approvati ed erano in corso di attuazione i relativi piani operativi.

    (4)

    Con lettera del 19 febbraio 2003 la Commissione informò la Germania di aver deciso d’iniziare, riguardo al suddetto prestito e alle misure di accompagnamento, il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e di aver registrato il caso con il numero C 16/03. Le osservazioni inviate dalla Germania a tale riguardo furono registrate il 28 aprile 2003.

    (5)

    La decisione della Commissione d’iniziare il procedimento di esame formale fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione invitò tutti gli interessati a presentare osservazioni. Una parte interessata inviò osservazioni, che furono trasmesse alla Germania, dandole così la possibilità di ribattere. La Germania presentò le sue osservazioni con lettera del 24 luglio 2003, registrata il 27 luglio 2003.

    (6)

    Con lettere del 10, 12 e 28 novembre 2003, e 8 e 26 gennaio, 23 marzo, 23 e 24 aprile 2004, la Germania fornì informazioni supplementari. Il 27 gennaio 2004 vi fu un incontro tra rappresentanti della Commissione, del governo tedesco, del gruppo Herlitz e del curatore dello stato d’insolvenza.

    II.   I PROVVEDIMENTI IN OGGETTO

    1.   L’impresa

    (7)

    La Herlitz AG, fondata nel 1904 come negozio di articoli di cartoleria, si è evoluta sino a diventare un gruppo, che dal 1967 è quotato in borsa. All’interno del gruppo, la Herlitz AG è la società holding che possiede le azioni delle società figlie, la più importante delle quali è la Herlitz PBS AG.

    (8)

    Sino all’inizio della procedura d’insolvenza, la Herlitz AG era la società holding della Herlitz PBS AG e della Diplomat GmbH («Diplomat»). All’interno del gruppo Herlitz, la Herlitz PBS AG era a sua volta la società holding della Falken Office Products GmbH («FOP»), della Herlitz Kunststoffverarbeitungs GmbH («HKV»), della Susy Card Papeterie GmbH («Susy»), della HGG Verwaltungsgesellschaft GmbH («HGG») e delle società figlie estere presenti in circa 15 paesi. Nel 2002 il gruppo Herlitz acquisì la Mercoline GmbH e le eCom Verwaltungs GmbH ed eCom Logistik GmbH & Co.KG («eCom»). Il gruppo aveva la seguente struttura:

    Image

    (9)

    Il gruppo Herlitz opera sui mercati degli articoli di cartoleria, delle forniture da ufficio e dei biglietti di auguri. La Herlitz AG e la Herlitz PBS AG hanno sede a Berlino. I siti di produzione del gruppo Herlitz sono Berlino, Falkensee (Brandeburgo), Peitz (Brandeburgo), Cunewald (Sassonia), Poznan (Polonia) e Most (Repubblica ceca). Tra le imprese del gruppo, la FOP è la massima produttrice di forniture da ufficio.

    (10)

    Dal luglio 2001 le azioni della Herlitz AG sono detenute per il 67 % da un consorzio comprendente le seguenti banche: DB Industrial Holding (Deutsche Bank), Landesbank Berlin, Berliner Bank (4), Hypovereinsbank, Bayerische Landesbank, DZ Bank AG, Dresdner Bank, HSBC, IKB Deutsche Industriebank AG e West LB. Il rimanente 35 % è suddiviso tra vari proprietari (5).

    (11)

    La seguente tabella 1 mostra l’andamento economico del gruppo:

    Tabella 1

     

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002 in totale

    2002

    1.1.2002-16.9.2002

    2002

    17.10.2002-31.12.2002

    2003

    Fatturato in milioni di EUR (6)

    714

    630

    567

    490

    438

    376

    255

    121

    347

    Utili netti/perdite nette in milioni di EUR (6)

    – 51

    – 37

    – 46

    – 51

    – 134

    99

    51

    48

    1,7

    Dipendenti (6)

    5 420

    4 483

    4 228

    3 380

    2 984

    3 096

    3 181 in media

    3 109 in media

    Nessuna variazione di rilievo

    Capitale in milioni di EUR (6)

    171

    123

    70

    18

    – 55

    43

    – 6

    43

    43

    Debiti nei confronti di banche, in milioni di EUR (6)

    172

    365

    373

    356

    297

    89

    250

    89

    63

    (12)

    Poiché nel marzo 2002 i crediti bancari non furono prorogati, la Herlitz AG, la Herlitz PBS AG e altre società figlie facenti parte del gruppo, quali la Diplomat, la HKV e la Susy, si trovarono già in stato d’insolvenza, o molto vicine. Il 3 aprile 2002 la Herlitz AG e la Herlitz PBS AG chiesero l’avvio della procedura d’insolvenza, che ebbe inizio il 5 giugno 2002 per entrambe le imprese.

    (13)

    Per alcune società figlie facenti parte del gruppo si svolsero procedure d’insolvenza distinte. Il 12 aprile 2002 la Diplomat, la HKV e la Susy chiesero la dichiarazione di fallimento e furono poi liquidate. Nel corso della liquidazione, tutti i creditori ricevettero, dalla massa fallimentare, la medesima percentuale dei loro crediti. Nessuno dei creditori rinunciò ai propri crediti nei confronti di tali imprese e della FOP. L’insolvenza della FOP fu evitata mediante un prestito di salvataggio concessole dalla Herlitz PBS AG.

    (14)

    Le procedure d’insolvenza della Herlitz AG e della Herlitz PBS AG si conclusero il 16 settembre 2002, quando il tribunale approvò i piani operativi. Tali piani per stato d’insolvenza, che erano già stati approvati il 15 luglio 2002, all’unanimità e senza condizioni, dai creditori della Herlitz AG e della Herlitz PBS AG, furono attuati sino al 31 marzo 2004, sotto la vigilanza dei creditori stessi e del curatore dell’insolvenza.

    (15)

    Secondo i dati forniti dalla Germania, le difficoltà finanziarie del gruppo Herlitz sono da attribuirsi a una serie di errori nelle decisioni d’investimento adottate negli anni Novanta al di fuori dell’attività essenziale del gruppo. Dopo la riunificazione tedesca, pensando di realizzare lauti profitti il gruppo aveva concluso affari immobiliari a Berlino e nel Brandeburgo. Tuttavia, sul mercato immobiliare gli aumenti di prezzo non furono pari alle aspettative e il gruppo dovette procedere ad accantonamenti e contabilizzare ammortamenti per un importo di 95 milioni di EUR. Gli immobili edificati ad uso del gruppo a Berlino-Tegel ed a Falkensee si rivelarono di dimensioni eccessive, ma non si trovò nessun interessato per le superfici non utilizzate. Di conseguenza, i costi dei locali sfitti salirono a 20 milioni di EUR.

    (16)

    Gli investimenti immobiliari sono stati per l’impresa il massimo fattore generatore di perdite. I vari tentativi di vendere le proprietà immobiliari non ebbero esito positivo, il che indusse il gruppo a costituire, alla fine del 2001, due società immobiliari per scopi specifici: la GGB Grundstückgesellschaft Am Borsighafen mbH Co. KG («GGB»), per gli immobili di proprietà del gruppo a Berlino-Tegel, e la GGF Grundstückgesellschaft Falkensee mbH Co. KG («GGF»), per le proprietà immobiliari a Falkensee. Tramite la Herlitz PBS AG e la HGG, il gruppo deteneva il controllo di maggioranza sulle due suddette società GGB e GGF: la Herlitz PBS AG era l’accomandante, mentre la HGG era l’accomandataria.

    (17)

    Il gruppo Herlitz voleva eliminare dal proprio bilancio l’onere derivante dagli investimenti immobiliari: quindi, nel gennaio 2002 il gruppo vendette le due proprietà immobiliari ed i relativi contratti di enfiteusi [NdT: il termine italiano di «enfiteusi» è sembrato il più vicino al concetto tedesco di «Erbbaurecht», ma in effetti non ne traduce il significato essenziale, che è il diritto, alienabile ed ereditabile, di costruire immobili su un terreno altrui ricevuto in locazione a lungo termine, pagando al proprietario del terreno solo il canone di locazione e acquisendo la proprietà dei fabbricati; il significato del termine tedesco appare con chiarezza nel considerando 20] alla GGB e alla GGF, le quali diedero poi in affitto al gruppo la porzione di tali proprietà che gli era necessaria. Nondimeno, non fu possibile scindere dal gruppo la GGB e la GGF prima della procedura d’insolvenza. Infine, con il consenso del curatore dell’insolvenza, il 30 settembre 2002 la HGG, partner di minoranza della GGB e della GGF, uscì dal gruppo Herlitz ed i diritti di accomandita della Herlitz PBS AG furono trasformati in quote di proprietà minoritaria di 1 milione di EUR in entrambe la GGB e la GGF. Secondo il diritto tedesco (7) il gruppo Herlitz non è più, quindi, il proprietario di maggioranza delle suddette società immobiliari.

    (18)

    Un altro infelice investimento del gruppo fu l’acquisto di un’impresa russa attiva nel campo della fabbricazione e della lavorazione di prodotti cartacei. In seguito al crollo del mercato della carta nella Comunità di Stati indipendenti, tale investimento causò al gruppo perdite dell’ammontare di circa 50 milioni di EUR. Non ebbero successo neanche altri investimenti nel settore della distribuzione in Portogallo, Francia e Austria, che causarono altre perdite, per un importo tra 10 e 15 milioni di EUR. A causa di tali investimenti mal riusciti si totalizzarono quindi perdite di circa 175-180 milioni di EUR. Si deve osservare che, in tutto il periodo in questione, l’attività essenziale del gruppo registrava risultati positivi, non sufficienti, tuttavia, a compensare le perdite derivanti dagli investimenti che non avevano avuto esito positivo.

    2.   I provvedimenti finanziari

    a)   I «vecchi» provvedimenti

    (19)

    Nel 1989 il Land Berlino offrì alla Herlitz AG, tramite il Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG (fondo immobiliare, in appresso «Liegenschaftsfonds»), l’uso di un terreno sull’ex sito industriale di Borsig, a Berlino-Tegel. Il Liegenschaftsfonds è una società che amministra le proprietà immobiliari del Land Berlino. Per il terreno di Tegel, il Land Berlino concluse con il gruppo Herlitz un contratto di enfiteusi, in base al quale il gruppo doveva versare un canone per l’uso del terreno fino al 30 aprile 2053.

    (20)

    Il canone per l’uso del terreno era d’importo pari al 3 % del valore del terreno stesso, che poteva oscillare nel corso della durata del contratto. Sul terreno di Tegel il gruppo costruì un palazzo adibito ad uffici, corrispondente alle sue esigenze, e uno stabilimento. I due edifici costruiti sul terreno ottenuto in locazione erano di proprietà del gruppo. Quando essi furono venduti alla GGB, l’impresa subentrò anche nel contratto di enfiteusi.

    (21)

    Il contratto tra il Liegenschaftsfonds e il gruppo Herlitz comprendeva una clausola secondo la quale la percentuale del canone sarebbe salita dal 3 al 7,5 % in caso di uso del terreno in altro modo che risultasse contrario agli interessi del proprietario. Tuttavia, quando il contratto di enfiteusi relativo al terreno sito a Berlino-Tegel passò alla GGB, il Liegenschaftsfonds non aumentò l’importo del canone, che, secondo quanto convenuto, fu pagato dal gruppo sino al marzo 2002 e dal GGB con decorrenza dall’ottobre 2002 (8).

    (22)

    Nel 1989, inoltre, la Herlitz AG aveva ricevuto dal Land Berlino un prestito senza garanzia e senza interessi di 6 milioni di DEM (pari a 3,07 milioni di EUR) per trasferire i suoi stabilimenti da Moabit e Spandau a Tegel (il «prestito per il trasloco»). Il 17 novembre 1999, poco prima della scadenza stabilita per il rimborso di tale prestito, il Land Berlino prorogò tale scadenza al 31 dicembre 2004, imponendo però un tasso d’interesse corrispondente al tasso di base applicato dalla Banca centrale europea, maggiorato del 2 %.

    (23)

    A titolo di garanzia, la Herlitz AG aveva firmato il 23 novembre 1999 un atto notarile con il quale riconosceva il suo debito nei confronti del Land Berlino, per l’importo di 7,185 milioni di DEM (pari a 3,67 milioni di EUR), corrispondente all’importo iniziale del prestito per il trasloco, più l’ammontare degli interessi che si sarebbero accumulati, che era stimato a 1,185 milioni di DEM (pari a 0,606 milioni di EUR). Inoltre, nell’atto notarile era costituita per il Land Berlino un’ipoteca, pari all’importo degli interessi accumulati, sugli immobili che la Herlitz AG aveva eretto sul terreno di cui aveva il godimento, mediante il contratto di enfiteusi, a Berlino-Tegel. Tuttavia, quest’ipoteca era di grado inferiore, in ordine di precedenza, a quello dell’ipoteca detenuta dalle banche sui medesimi immobili. Né la concessione del prestito per il trasloco nel 1989, né la proroga della scadenza per il rimborso nel 1999 rientravano in un regime di aiuti. Nessuno dei due provvedimenti fu notificato alla Commissione.

    b)   Il prestito di salvataggio

    (24)

    Mediante un accordo concluso il 10 maggio 2002 con il curatore dell’insolvenza, l’ILB concesse alla Herlitz PBS AG un prestito di 930 232 EUR (il «prestito di salvataggio»). Con lettera del 29 maggio 2002, l’importo del prestito venne aumentato a 963 855,42 EUR.

    (25)

    Il prestito di salvataggio doveva consentire di onorare un contratto di vendita tra la Herlitz PBS AG e la FOP: la FOP aveva fornito merci alla Herlitz PBS AG, senza tuttavia ricevere il pagamento, il che ne metteva a repentaglio le disponibilità liquide.

    (26)

    Il prestito di salvataggio, concesso al tasso d’interesse del 7,5 % all’anno, doveva essere rimborsato entro sei mesi dal versamento. Il prestito fu versato il 24 luglio 2002, coperto da garanzia mediante cessione dei crediti detenuti dalla FOP, dell’importo di 2,5 milioni di EUR, e costituzione di un’ipoteca sulle proprietà immobiliari dell’impresa, del valore di 13 549 234,85 EUR. Il prestito fu rimborsato all’ILB il 24 gennaio 2003, con gli interessi.

    c)   Ristrutturazione mediante il piano operativo per stato d’insolvenza

    (27)

    Alla medesima data del 15 luglio 2002, la Germania presentò due piani operativi per stato d’insolvenza, relativi rispettivamente alla Herlitz PBS AG e alla Herlitz AG. Questi piani di risanamento (di ricapitalizzazione) del gruppo Herlitz prevedevano la riduzione delle capacità, l’alienazione degli immobili appartenenti alle due imprese, la chiusura delle società figlie non redditizie, il miglioramento dei risultati operativi negativi, provvedimenti intesi a ridurre i costi e ad ottimizzare la distribuzione e la ricerca di un partner strategico. Era anche previsto di ridurre i debiti delle imprese ottenendo la rinuncia parziale o totale ai crediti non garantiti e mediante un contributo dei dipendenti.

    (28)

    Entrambi i piani operativi per stato d’insolvenza erano basati, ai fini del risanamento delle imprese, sul proseguimento delle loro attività a norma del regolamento tedesco in materia d’insolvenza (9). Tale regolamento, in vigore dal 1o gennaio 1999, prevede l’opzione del salvataggio di un’impresa senza modificarne la gestione e soddisfacendo i creditori mediante gli attivi disponibili dopo la conclusione della procedura d’insolvenza. Nelle procedure relative alla Herlitz AG e alla Herlitz PBS, questa soluzione apparve la più adeguata per soddisfare i creditori: di conseguenza, il curatore dell’insolvenza ed i creditori rinunciarono alle opzioni di vendere l’intera impresa (risanamento mediante cessione) o di liquidare l’impresa e venderne separatamente i beni patrimoniali (smembramento).

    (29)

    In effetti, pur avendo la medesima base, i due piani perseguivano soluzioni diverse, data la diversa struttura patrimoniale della Herlitz PBS AG e della Herlitz AG: la ristrutturazione della Herlitz AG fu subordinata all’attuazione del piano operativo riguardante la Herlitz PBS AG. In entrambi i piani, i creditori di ogni impresa vennero suddivisi in categorie aventi crediti comparabili.

    (30)

    A norma dell’articolo 222 del regolamento in materia d’insolvenza, sono tre le categorie di creditori che possono concorrere in una procedura d’insolvenza:

    a)

    i creditori aventi diritto a trattamento distinto nel caso che i loro crediti possano essere posti a repentaglio nell’attuazione del piano operativo;

    b)

    i creditori non ordinari;

    c)

    i creditori ordinari che non hanno rinunciato ai loro crediti.

    (31)

    All’interno di tali categorie si procede poi a un’altra suddivisione in gruppi di creditori aventi uguali diritti. Dopo la ripartizione in gruppi, non si può procedere a nessuna composizione a titolo individuale comportante un trattamento diverso tra le parti di un gruppo di creditori.

    (32)

    Nelle procedure d’insolvenza relative alla Herlitz AG e alla Herlitz PBS AG, i crediti dei creditori aventi diritto a trattamento distinto vennero soddisfatti nella misura corrispondente.

    (33)

    Secondo le informazioni fornite dalla Germania, nell’ambito delle suddette procedure furono pagati tutti i costi dell’insolvenza e la massa passiva. Una parte dei debiti riguardava l’imposta sulle vendite. Nella procedura d’insolvenza relativa a un’impresa alla quale si consente di proseguire le attività, il pagamento di tutti i crediti privilegiati è la condizione perché la procedura si concluda con esito favorevole. La massa passiva fu pagata immediatamente al suo costituirsi, senza stabilire una lista distinta. Vennero compilate, tuttavia, liste ipotetiche dei costi dell’insolvenza e della massa passiva, per mostrare i possibili risultati della liquidazione e della vendita dei beni patrimoniali.

    (34)

    Nella procedura d’insolvenza della Herlitz AG, i crediti vennero così suddivisi:

    a)

    creditori aventi diritto a trattamento distinto: non venne costituito un gruppo a sé stante. Tuttavia, il diritto a trattamento distinto fu riconosciuto a tutti i crediti della Hypovereinsbank e della Eurohypo (10), ma soltanto a una parte del gruppo HAG 1;

    b)

    costi dell’insolvenza e massa passiva: non venne costituito un gruppo di creditori a sé stante, e tutti i crediti furono pagati al loro sorgere;

    c)

    creditori non ordinari:

    gruppo HAG 1: un gruppo di banche aventi diritto a trattamento distinto, per una parte dei loro crediti, da far valere sugli attivi mobiliari e sulle partecipazioni della Herlitz AG;

    gruppo HAG 2: altri creditori non ordinari, non appartenenti al gruppo HAG 1;

    gruppo HAG 3: l’amministrazione fiscale di Berlino;

    gruppo HAG 4: le imprese consociate;

    d)

    creditori ordinari:

    gruppo HAG 5: interessi, costi, tributi ecc.

    (35)

    Nel piano operativo, i crediti ordinari del gruppo HAG 5 vennero annullati a norma dell’articolo 225 del regolamento in materia d’insolvenza. I creditori non ordinari dei gruppi HAG 3 e HAG 4 rinunciarono ai loro crediti con effetto al 15 luglio 2002 (11). Nella seguente tabella 2 sono indicati (in cifre arrotondate) i crediti e gli importi ai quali i creditori rinunciarono:

    Tabella 2

    Gruppo

    Creditori pubblici e privati della Herlitz AG

    Tipo di credito

    Garanzie

    Entità dei crediti, in milioni di EUR

    Rinuncia ai crediti, in milioni di EUR

    HAG 1

    Banche aventi diritto a trattamento distinto (pubblici e privati)

    Crediti concessi prima del 3 aprile 2002

    Diritti sugli attivi mobiliari

    [130-140] (13)

    [sino a 135] *

    HAG 2

    Ex dirigenti e dipendenti (privati)

    Diritti a futura pensione, retribuzioni prima del 3 aprile 2002; liquidazioni

    Nessuna

    [35,91] *

    […] *

    Locatore del terreno a Spandau (privato)

    Canone di locazione; risarcimento danni per disdetta del contratto

    Nessuna

    […] *

    Fornitori (privati)

    Crediti per forniture e prestazioni prima del 3 aprile 2002; risarcimento danni per disdetta dei contratti

    Nessuna

    Istituto di previdenza sociale (pubblico)

    Crediti per future pensioni

    Nessuna

    [8,43] *

    Ufficio federale del lavoro (pubblico)

    Rimborso dell’indennità d’insolvenza pagata ai lavoratori per il periodo 1o gennaio-4 giugno 2002

    Nessuna

    Casse malattia (pubblici)

    Contributi per il periodo 5 marzo-4 giugno 2002

    Nessuna

    Amministrazione fiscale di Alfeld (pubblico)

    Imposta sulle vendite fondiarie per la vendita di una quota di proprietà prima del 2002

    Nessuna

    Liegenschaftsfonds (pubblico)

    Canone di locazione a Berlino-Spandau

    Nessuna

    Rinunce ai crediti nel gruppo HAG 2: fu distribuita una quota di mezzo milione di EUR, secondo l’entità dei crediti, ed i creditori rinunciarono alla parte rimanente dei rispettivi crediti

    HAG 3

    Amministrazione fiscale di Berlino (pubblico)

    Imposte sulla società e sulle vendite nel periodo sino al 5 giugno 2002

    Nessuna

    [2,0] * (12)

    [2,0] * (12)

    Rinunce ai crediti nel gruppo HAG 3: 100 %

    HAG 4

    Imprese consociate (privati)

    Tutti i crediti nei confronti della Herlitz AG

    Nessuna

    109

    108

    HAG 5

    Creditori ordinari (privati o pubblici)

    Interessi, costi, tasse ecc.

    Nessuna

    n.d.

    n.d.

    (36)

    Nella procedura d’insolvenza della Herlitz PBS AG, i crediti vennero così suddivisi:

    a)

    creditori aventi diritto a trattamento distinto:

    gruppo PBS 1: il diritto al trattamento distinto garantiva tutti i crediti di determinati fornitori;

    gruppo PBS 6: banche aventi diritto a trattamento distinto per una parte dei loro crediti. Anche la Hypovereinsbank e la Eurohypo avevano tale diritto, ma non furono incluse in questo gruppo;

    b)

    costi dell’insolvenza e massa passiva: non venne costituito un gruppo di creditori a sé stante, e tutti i crediti furono pagati al loro sorgere;

    c)

    creditori non ordinari:

    gruppo PBS 2: i dipendenti;

    gruppo PBS 3: alcuni creditori pubblici, quali l’amministrazione fiscale, l’Ufficio federale del lavoro, le casse malattia, il Land Berlino;

    gruppo PBS 4: le imprese consociate;

    gruppo PBS 5: altri creditori non ordinari, quali per esempio gli ex dirigenti e dipendenti, la società assicuratrice della responsabilità civile dei datori di lavoro («Berufsgenossenschaft»), l’istituto di previdenza sociale, alcune banche private di leasing, le poste austriache, l’ufficio doganale centrale ecc;

    d)

    creditori ordinari:

    gruppo PBS 7: interessi, costi, tributi ecc.

    (37)

    Nel piano operativo, i crediti ordinari del gruppo PBS 7 vennero annullati a norma dell’articolo 225 del regolamento in materia d’insolvenza. I creditori non ordinari dei gruppi PBS 3 e PBS 4 rinunciarono ai loro crediti con effetto al 15 luglio 2002. Nella seguente tabella 3 sono indicati (in cifre arrotondate) i crediti e gli importi ai quali i creditori rinunciarono:

    Tabella 3

    Gruppo

    Creditori pubblici e privati della Herlitz PBS AG

    Tipo di credito

    Garanzie

    Entità dei crediti, in milioni di EUR

    Rinuncia ai crediti, in milioni di EUR

    PBS 1

    Fornitori aventi diritto a trattamento distinto (privati)

    Crediti per forniture e prestazioni prima del 3 aprile 2002

    Diritti sugli attivi mobiliari

    [3–6] *

    0

    PBS 2

    Dipendenti (privati)

    Future retribuzioni ed emolumenti

    Nessuna

    [40–50] * all’anno

    [2–4] * nel 2002 [4–5] * all’anno dal 2003

    PBS 3

    Amministrazione fiscale di Berlino (pubblico)

    Imposta sulla società, marzo 2002

    Nessuna

    [11,50] *

    […] *

    Amministrazione fiscale di Berlino (pubblico)

    Imposta fondiaria, gennaio-marzo 2002

    Nessuna

    Amministrazione fiscale di Berlino (pubblico)

    Imposta sugli acquisti immobiliari, 1996

    Nessuna

    Ufficio federale del lavoro (pubblico)

    Rimborso dell’indennità d’insolvenza pagata ai lavoratori per il periodo 1o aprile-4 giugno 2002

    Nessuna

    Casse malattie (pubblico)

    Contributi per il periodo 5 marzo-4 giugno 2002

    Nessuna

    Liegenschaftsfonds (pubblico)

    Canone di enfiteusi per il periodo aprile-giugno 2002

    Ipoteca ordinaria

    Land Berlino (pubblico)

    Rimborso del prestito per il trasloco

    Nessuna

    Rinunce ai crediti nel gruppo PBS 3: 100 %

    PBS 4

    Imprese consociate (privati)

    Tutti i rimanenti crediti delle imprese consociate del gruppo Herlitz

    Nessuna

    139

    139

    PBS 5

    Ex dirigenti e quadri (privati) (14)

    Future pensioni, retribuzioni prima del 3 aprile 2002, liquidazioni

    Nessuna

    [creditori privati 22,61; creditori pubblici 19,56] *

    […] *

    Istituto di previdenza sociale (pubblico)

    Diritti a future pensioni

    Nessuna

    Banche di leasing (privati)

    Canoni di leasing arretrati e capitalizzati

    Nessuna

    Poste austriache (privati in questo caso)

    Note di reclamo, rimborso di buoni

    Nessuna

    Berufsgenossenschaft (pubblico)

    Contributi per l’assicurazione contro gli infortuni

    Nessuna

    Ufficio doganale centrale (pubblico)

    Imposta sulla vendita di prodotti importati, dazi doganali

    Nessuna

    Duales System Germania (privati)

    Contributi al sistema di riciclaggio di rifiuti «Der Grüne Punkt»

    Nessuna

    Casse malattia (pubblici)

    Contributi per il periodo 1-4 marzo 2002)

    Nessuna

    Liegenschaftsfonds (pubblico)

    Canone di enfiteusi, luglio-settembre 2002

    Ipoteca di grado posteriore

    Altri fornitori privi di garanzia (privati)

    Forniture e prestazioni prima del 3 aprile 2002; risarcimento danni per disdetta dei contratti ecc.

    Nessuna

    Rinunce ai crediti nel gruppo PBS 5: 90 % dell’importo dei crediti

    PBS 6

    Banche con garanzie mobiliari (privati e pubblici)

    Crediti per il periodo prima del 3 aprile 2003

    Diritti a trattamento distinto sugli attivi mobiliari

    [100-120] * (15)

    (sino a 76,75)

    PBS 7

    Creditori ordinari (privati o pubblici)

    Interessi, costi, tributi ecc.

    Nessuna

    n.d.

    n.d.

    (38)

    Diversi gruppi di creditori comprendevano creditori pubblici. Nei gruppi HAG 2, HAG 3, PBS 3 e PBS 5 non era garantito nessuno dei crediti dei creditori pubblici e privati, ma i creditori dei gruppi HAG 3 e PBS 3 rinunciarono integralmente ai crediti non ordinari, mentre i creditori non ordinari dei gruppi HAG 2 e PBS 5 ricevettero in pagamento una quota proporzionale al loro credito.

    (39)

    Secondo i piani operativi per stato d’insolvenza, i creditori del gruppo HAG 2 ricevettero al più tardi entro il 31 marzo 2004 una parte dell’importo totale di 0,5 milioni di EUR, in proporzione all’entità rispettiva dei loro crediti, mentre i creditori del gruppo PBS 5 ricevettero il 10 % dei loro crediti entro il 31 dicembre 2003. Gli importi dei crediti pubblici e delle rispettive rinunce ai crediti sono state indicati nelle tabelle 2 e 3.

    (40)

    In entrambi i piani operativi per stato d’insolvenza era menzionato un credito accordato alla Herlitz PBS AG da un consorzio di banche (il «credito del consorzio»), la cui composizione è stata indicata nel precedente considerando 10. Il consorzio concesse alla Herlitz PBS AG tale credito per consentirle di rimborsare integralmente obbligazioni convertibili emesse per l’importo di 100 milioni di EUR. Al 3 aprile 2002, il credito del consorzio, che ammontava a 65,4 milioni di EUR, era stato utilizzato a concorrenza di 53,9 milioni di EUR. Inoltre, la maggior parte delle banche del consorzio concessero al gruppo Herlitz, prima del luglio 2001, altri crediti (le «linee di credito») per il totale di 156,6 milioni di EUR, che al 3 aprile 2003 erano stati utilizzati a concorrenza di 134,11 milioni di EUR.

    (41)

    Le banche del gruppo PBS 6 rinunciarono all’unanimità al rimborso del credito del consorzio e delle linee di credito nei confronti della Herlitz PBS AG, per un importo di oltre 76,714 milioni di EUR. Ai medesimi crediti nei confronti della Herlitz AG rinunciarono all’unanimità anche i creditori del gruppo HAG 1, per un importo di oltre 5 milioni di EUR. Le quote di crediti ai quali le banche non rinunciarono corrispondevano a crediti a favore del gruppo Herlitz la cui durata era stata prorogata. Le passività corrispondenti ai crediti a favore della Herlitz PBS AG e della Herlitz AG ai quali i creditori avevano rinunciato furono rilevate peraltro dalle società immobiliari GGB e GGF.

    (42)

    All’epoca in cui i creditori approvarono i piani operativi per stato d’insolvenza, il gruppo Herlitz aveva anche altri debiti nei confronti di banche, non coperti dal credito del consorzio e dalle linee di credito. La Hypovereinsbank (Irlanda), la Bayerische Landesbank e la Landesbank Berlin rinunciarono integralmente al rimborso dei loro crediti non garantiti, per non porre a repentaglio il recupero dei crediti parzialmente garantiti nell’ambito del credito del consorzio. Inoltre, il gruppo Herlitz ricevette crediti che erano garantiti mediante un’ipoteca di grado anteriore sul terreno a Berlino-Tegel: si trattava di crediti rispettivamente della Hypovereinsbank, per l’importo di 15,4 milioni di EUR, e dell’Eurohypo, per l’importo di 30,8 milioni di EUR. Questi due crediti non furono inclusi nel concordato, sebbene vi si potesse rinunciare nei confronti della Herlitz AG e della Herlitz PBS AG, dato che il terreno a Berlino-Tegel che ne costituiva la garanzia fu venduto alla GGB.

    (43)

    Il 15 aprile 2002 le banche del consorzio accordarono alla Herlitz un prestito di tesoreria di 15 milioni di EUR, perché il gruppo potesse proseguire le proprie attività. Questo prestito, che fu prorogato a due riprese e fu rimborsato integralmente il 17 novembre 2003, era destinato a sopperire al fabbisogno di liquidità del gruppo. Esso fu concesso di nuovo nel giugno 2004.

    (44)

    I debiti della Herlitz AG nei confronti dei fornitori ammontavano, nel gruppo HAG 2, a 9,3 milioni di EUR. Tra i fornitori della Herlitz PBS AG vi erano quelli garantiti (gruppo PBS 1) e quelli privi di garanzie (gruppo PBS 5). I fornitori del gruppo PBS 1 avevano diritti a trattamento distinto sul 35 % delle attività correnti della Herlitz PBS AG e quindi non rinunciarono ai loro crediti. Rinunciarono invece al 90 % dei loro crediti i fornitori privi di garanzie del gruppo PBS 5 e gli altri creditori non ordinari del medesimo gruppo.

    (45)

    Secondo il diritto tedesco in materia d’insolvenza, i dipendenti e le imprese consociate partecipano a una procedura d’insolvenza e ricevono una quota dei loro crediti. Furono costituiti per loro «gruppi di creditori» a sé stanti (HAG 4, PBS 4), mentre altri furono inclusi nei gruppi misti (HAG 2, PBS 5).

    (46)

    Nelle procedure relative alla Herlitz AG e alla Herlitz PBS AG, il curatore dell’insolvenza ed i creditori decisero di far proseguire le attività dell’impresa mediante piani operativi per stato d’insolvenza. Come si è detto al considerando 33, nel corso delle procedure furono pagati integralmente i costi dell’insolvenza e la massa passiva. Inoltre, furono pagate quote ad alcuni creditori non ordinari della Herlitz AG, per un totale di 0,5 milioni di EUR, mentre alcuni creditori non ordinari della Herlitz PBS AG ricevettero circa il 10 % dei rispettivi crediti. Come si dirà nel seguente considerando 47, liquidando l’impresa ci si poteva attendere una massa d’insolvenza di entità sostanzialmente inferiore. Vendendo l’intera impresa sarebbe stato possibile soddisfare meglio i creditori, ma non si trovò nessun investitore disposto a rilevare tutto il patrimonio del gruppo.

    (47)

    Secondo una valutazione della ditta di consulenza Roland Berger e anche secondo il parere della casa d’aste indipendente, liquidando l’impresa il valore dei beni mobili sarebbe sceso da 84,2 milioni di EUR a [10-30]* milioni di EUR. Si sarebbe dovuto utilizzare questo importo anzitutto per soddisfare i creditori aventi diritto a trattamento distinto, il che avrebbe lasciato una massa d’insolvenza di soli [0-5]* milioni di EUR. Durante la procedura d’insolvenza, il gruppo Herlitz avrebbe realizzato proventi di circa 1 milione di EUR. Aggiungendo tale importo alle attività non impegnate, ne sarebbe risultata non impegnata una massa d’insolvenza di [1-6]* milioni di EUR.

    (48)

    Si sarebbe dovuta utilizzare la massa non impegnata per pagare i costi dell’insolvenza e la massa passiva che si erano costituite con la gestione e la vendita della massa d’insolvenza. Una volta detratti i costi dell’insolvenza, sarebbero rimaste attività non impegnate di soli [0-1]* milioni di EUR, ossia di un importo che non avrebbe potuto coprire la massa passiva dell’impresa e sarebbe quindi stato insufficiente anche per soddisfare in misura soltanto parziale i creditori non ordinari.

    (49)

    Secondo i piani operativi per stato d’insolvenza, una ristrutturazione, con la vendita dell’intero patrimonio del gruppo Herlitz a un nuovo proprietario, non era fattibile. Vi erano state offerte per la rilevazione di determinati settori di attività e per l’acquisto delle giacenze, ma il prezzo di tali offerte corrispondeva al valore di liquidazione. La soluzione più conveniente per i creditori consisteva quindi nel ristrutturare l’impresa, consentendole di proseguire le sue attività, mediante un piano operativo per stato d’insolvenza.

    d)   Decisione d’iniziare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

    (50)

    Perché la Commissione decidesse, il 19 febbraio 2003, d’iniziare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, erano stati determinanti tre motivi, risultanti dall’esame della compatibilità delle misure in oggetto con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (16) (gli «orientamenti»).

    (51)

    In primo luogo, la Commissione riteneva che il prestito concesso alla Herlitz PBS AG dall’ILB comprendesse elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, che richiedevano un esame più approfondito. Riguardo alla compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti, la Germania non aveva fornito informazioni sufficienti per stabilire chi fosse effettivamente il beneficiario dell’aiuto.

    (52)

    In secondo luogo, la Commissione si chiedeva se le rinunce ai crediti, nell’ambito dei piani operativi per stato d’insolvenza, da parte di tanti creditori pubblici (autorità fiscali, l’Ufficio federale del lavoro, enti previdenziali ed istituti finanziari pubblici) si dovessero considerare come aiuti.

    (53)

    In terzo luogo, riguardo al fatto che il gruppo Herlitz avesse in godimento il terreno a Berlino-Tegel appartenente al Land Berlino, la Commissione dubitava che il contratto di locazione fosse stato concluso a condizioni di mercato. Poiché erano già trascorsi più di dieci anni dalla firma del contratto, esso era da considerarsi come aiuto esistente. Inoltre, la Commissione riteneva che la rinuncia del Land Berlino ai pagamenti del canone di enfiteusi e il fatto che questo non fosse stato aumentato potevano costituire nuovi aiuti. Anche la concessione di un prestito di 6 milioni di DEM, senza interessi, da parte del Land Berlino e la sua successiva rinuncia a tale credito potevano configurarsi come aiuti di Stato.

    III.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

    (54)

    L’unico terzo interessato che abbia presentato osservazioni sulla decisione d’iniziare il procedimento di esame formale è stata la Herlitz PBS AG, per conto del beneficiario, il gruppo Herlitz. La Herlitz PBS AG si era dichiarata a favore di un esame approfondito dei fatti che erano alla base della pretesa concessione di aiuti illegali e aveva informato la Commissione di aver fornito alle autorità tedesche tutti i documenti pertinenti.

    (55)

    Riguardo al prestito di salvataggio, la Herlitz PBS AG aveva precisato che tale prestito, che era stato rimborsato, rispondeva alle condizioni previste per la concessione di un aiuto di salvataggio. Riguardo alla rinuncia ai crediti nell’ambito dei piani operativi per stato d’insolvenza, la Herlitz PBS AG faceva notare che i creditori pubblici si erano comportati come creditori privati e che i loro crediti avevano perduto tutto il loro valore, e insisteva sul fatto che i creditori avevano approvato all’unanimità i suddetti piani operativi. Secondo la Herlitz PBS AG, gli eventuali elementi di aiuto di Stato che la Commissione aveva ravvisato nelle rinunce ai crediti, dovevano essere considerati aiuti per la ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti. Per il resto, nell’intento di evitare ripetizioni, la Herlitz PBS AG dichiarò di concordare con le argomentazioni giuridiche presentate dalla Germania.

    IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    (56)

    Nella risposta alla decisione d’iniziare il procedimento di esame formale, la Germania, spiegò che soltanto il prestito di salvataggio accordato dall’ILB poteva esser ritenuto un aiuto di Stato, e che doveva esser considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    (57)

    Gli altri provvedimenti, e in particolare le rinunce ai crediti nell’ambito delle procedure d’insolvenza, non erano aiuti di Stato ai termini dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nella fattispecie, i creditori pubblici avevano rinunciato a crediti ormai privi di valore. Il loro comportamento, inoltre, era compatibile con il criterio del creditore privato. Se anche alcuni di tali provvedimenti si configurassero come aiuti di Stato, sarebbero ammissibili in quanto aiuti per la ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    1.   Osservazioni sul prestito di salvataggio

    (58)

    La Germania fece notare che la decisione di accordare il prestito di salvataggio era stata adottata il 10 maggio 2002, quindi prima della data di adozione, il 15 giugno 2002, del piano operativo per stato d’insolvenza. Il fatto che il prestito fu versato soltanto il 24 luglio 2002 era dovuto a «questioni aperte», che fu possibile risolvere con l’ILB soltanto a quella data. Nel lasso di tempo tra la firma dell’accordo e il versamento, tale prestito aveva peraltro assicurato alla Herlitz PBS AG le necessarie disponibilità liquide, ma non in misura sufficiente per sopperire all’accresciuto fabbisogno di liquidità che si manifestò nell’agosto 2003, con l’inizio dell’anno scolastico.

    (59)

    Il prestito per il fabbisogno di liquidità era stato indispensabile per superare il periodo sino all’adozione dei piani operativi per stato d’insolvenza. Secondo la Germania, questo prestito era limitato al minimo, come mostrano le scarsissime disponibilità liquide della Herlitz PBS AG tra l’agosto e il dicembre 2002.

    (60)

    Secondo la Germania, la beneficiaria del prestito di salvataggio era non la FOP, ma la Herlitz PBS AG: anzitutto, l’accordo di credito del 10 maggio 2002 era stato concluso tra il curatore dell’insolvenza e la Herlitz PBS AG; inoltre, la FOP non poteva essere considerata la beneficiaria neanche di fatto, poiché essa aveva ricevuto soltanto i pagamenti che le erano dovuti in base al suo contratto di fornitura con la Herlitz PBS AG.

    2.   Osservazioni riguardanti la ristrutturazione mediante il piano operativo per stato d’insolvenza

    (61)

    La Germania sostenne che la rinuncia ai crediti da parte di alcuni creditori pubblici non aveva portato a una perdita di reddito per lo Stato, poiché si trattava di diritti ormai privi di valore. I beni patrimoniali della Herlitz AG e della Herlitz PBS AG sarebbero bastati soltanto a rimborsare i creditori aventi diritto a trattamento distinto: i creditori pubblici non compresi in tale gruppo non avevano nessuna garanzia oppure potevano far valere semplicemente un’ipoteca di grado posteriore.

    (62)

    In caso di liquidazione i creditori pubblici, anche quelli che detenevano un’ipoteca di grado posteriore, non avrebbero ricevuto nessun rimborso, oppure solo un importo esiguo. Secondo il punto 168 della sentenza pronunciata l’11 luglio 2002 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nel caso T-152/99 (HAMSA/Commissione) (17), non costituisce un vero e proprio sacrificio il fatto che un creditore accetti di rinunciare al rimborso di una parte importante del suo credito, che non avrebbe potuto far valere in caso di liquidazione.

    (63)

    Secondo la Germania, la rinuncia al credito da parte di alcuni creditori pubblici non è né una prestazione né un beneficio quantificabile in denaro. Poiché la Herlitz AG e la Herlitz PBS AG erano insolventi, in caso di liquidazione i loro beni patrimoniali non sarebbero stati sufficienti ad assicurare ai creditori pubblici il rimborso di una quota dei loro crediti. Quindi, con la procedura d’insolvenza la Herlitz AG e la Herlitz PBS AG sarebbero state normalmente esentate dal rimborso.

    (64)

    Se invece si dovesse considerare la rinuncia dei creditori pubblici come una prestazione, questa sarebbe stata compensata dal gruppo Herlitz in forma di pagamento delle imposte e dei contributi sociali, che i creditori pubblici potevano aspettarsi consentendo all’impresa di proseguire le sue attività.

    (65)

    La Germania riteneva che la rinuncia dei creditori pubblici fosse da valutare in base al criterio del creditore privato, quale era enunciato nella sentenza HAMSA, ossia il creditore pubblico doveva essere comparato con il creditore privato che si trovava nella medesima situazione o con un ipotetico creditore privato.

    (66)

    Secondo la Germania, nelle procedure d’insolvenza i creditori pubblici delle due imprese del gruppo Herlitz erano le banche pubbliche, l’amministrazione fiscale di Berlino, l’Ufficio federale del lavoro, le casse malattia, il Land Berlino e altri, quali per esempio l’ufficio doganale centrale e l’amministrazione fiscale di Alfeld. Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 maggio 2002 nel caso C-482/99 (Francia/Commissione) (18), si deve stabilire mediante una valutazione approfondita se la rinuncia a un credito sia da considerarsi come una prestazione erogata dallo Stato.

    (67)

    Tra le banche pubbliche che avevano concesso il credito del consorzio e le linee di credito, vi erano la Landesbank Berlin, la Bayerische Landesbank e la WestLB. Queste banche avevano operato come membri privati del consorzio, come risulta dal fatto che, nell’ambito dei piani operativi per stato d’insolvenza, aveva rinunciato ai crediti tutto il consorzio congiuntamente e non le singole banche. Anche nel caso dei crediti di singole banche non garantiti e non inclusi nei piani operativi per stato d’insolvenza, vi avevano rinunciato non soltanto banche private, ma anche banche pubbliche.

    (68)

    La rinuncia integrale ai crediti da parte dell’amministrazione fiscale del Land Berlino, inclusa nei gruppi HAG 3 e PBS 3, secondo la Germania era dovuta al fatto che tale amministrazione si attendeva la piena compensazione della sua rinuncia mediante i futuri versamenti fiscali della Herlitz AG e della Herlitz PBS AG. Allo stesso modo, la rinuncia ai crediti da parte dell’Ufficio federale del lavoro e delle casse malattia, inclusi nel gruppo PBS 3, si spiegava con le loro aspettative dei futuri pagamenti dei contributi sociali prescritti dalla legge. Le medesime argomentazioni furono presentate per la rinuncia ai crediti da parte del Land Berlino e del Liegenschaftsfonds. Secondo la Germania, i previsti pagamenti dei canoni di enfiteusi da parte del gruppo Herlitz erano il motivo della rinuncia a questo tipo di credito nel gruppo PBS 3.

    (69)

    La Germania riteneva che la rinuncia dei creditori pubblici dei gruppi HAG 3 e PBS 3 al 100 % dei loro crediti avesse una giustificazione razionale e non la si potesse comparare con il comportamento degli altri gruppi di creditori. Il motivo di tale rinuncia erano le entrate provenienti dal pagamento delle imposte, dei contributi sociali e dei canoni di enfiteusi, che i creditori pubblici potevano aspettarsi consentendo al gruppo d’imprese di proseguire le sue attività. Secondo la Germania, queste entrate future costituivano per alcuni creditori il motivo principale della loro rinuncia. Poiché le prospettive di future entrate provenienti dai pagamenti del gruppo Herlitz erano migliori per le amministrazioni che per i creditori privati, si può giustificare il numero maggiore di rinunce da parte dei creditori pubblici.

    (70)

    A giudizio della Germania, la distinzione tra il ruolo di un’amministrazione pubblica e quello di un investitore pubblico poteva valere soltanto ai fini della comparazione con il comportamento di un finanziatore privato e non di un creditore privato. Se i creditori pubblici non potessero contare su entrate conseguenti all’annullamento dei loro crediti, ne risulterebbe una discriminazione tra creditori, che quindi non potrebbero essere utilmente comparati.

    (71)

    Con riferimento al parere del curatore dell’insolvenza, la Germania faceva osservare che, senza la rinuncia integrale ai loro crediti da parte dei creditori pubblici nei gruppi HAG 3 e PBS 3, i creditori non avrebbero approvato i piani operativi per stato d’insolvenza. I creditori privati avrebbero voluto che i creditori pubblici s’imponessero un sacrificio maggiore, poiché un’impresa che prosegue le sue attività assicura alla massima parte dei creditori pubblici entrate sicure perché previste dalla legge, sulle quali i creditori privati non potevano contare. Un’altra giustificazione della rinuncia integrale ai loro crediti da parte di questo gruppo di creditori era che, al momento in cui i creditori dovevano pronunciarsi riguardo ai piani operativi, non era chiara la situazione dei crediti fiscali: eliminando queste incertezze, fu possibile approvare i piani.

    (72)

    La Germania sosteneva che i creditori pubblici i quali avevano rinunciato a una parte dei loro crediti inclusi nei gruppi HAG 2 e PBS 5 erano stati trattati esattamente come i creditori privati dei medesimi gruppi. In questi gruppi figuravano tutti insieme i crediti dell’Ufficio federale del lavoro, delle casse malattia, dell’amministrazione doganale, dell’amministrazione fiscale rispettivamente di Alfeld e di Berlino e del Liegenschaftsfonds.

    (73)

    Infine, a titolo accessorio la Germania osservava che, anche se la Commissione avesse considerato come aiuti di Stato le rinunce ai crediti pubblici erogati alla Herlitz AG o alla Herlitz PBS AG, tali provvedimenti avrebbero soddisfatto i criteri previsti per approvare gli aiuti per la ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e sarebbero rispondenti agli orientamenti.

    (74)

    I criteri degli orientamenti risulterebbero soddisfatti, in quanto vi era un autentico ed efficace piano di ristrutturazione, è stata ripristinata la redditività del gruppo Herlitz, si è proceduto a una riduzione della capacità e la rinuncia ai crediti pubblici è stata contenuta al minimo. Inoltre, il gruppo Herlitz non ha ricevuto finanziamenti eccessivi, né aveva ricevuto in passato aiuti per la ristrutturazione o aiuti di salvataggio.

    3.   Osservazioni riguardo al Land Berlino e al Liegenschaftsfonds

    (75)

    Per quanto riguarda il contratto di enfiteusi sul terreno a Berlino-Tegel, la Germania presentò estratti dell’accordo che aveva portato alla conclusione di tale contratto. Il Liegenschaftsfonds non aveva aumentato il canone di enfiteusi, poiché non riteneva che la vendita alla GGB degli immobili edificati su tale terreno costituisse una modifica dell’uso del terreno contraria agli interessi del proprietario.

    (76)

    Riguardo al prestito per il trasloco, la Germania informò che la proroga nel rimborso di tale prestito non era stata notificata perché il Land Berlino aveva agito come un creditore privato, il che risultava anche dal fatto che, al momento della proroga, era stato applicato un tasso d’interesse, era stato chiesto un atto di riconoscimento del debito e si erano calcolati gli interessi che si sarebbero accumulati.

    V.   VALUTAZIONE GIURIDICA

    1.   Esistenza di un aiuto

    (77)

    A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, vi è incidenza sugli scambi quando il beneficiario degli aiuti esercita un’attività economica che interessa gli scambi commerciali tra gli Stati membri.

    (78)

    Poiché i prodotti del gruppo Herlitz sono commercializzati all’interno della Comunità, vi è concorrenza tra gli Stati membri. Il prestito di salvataggio, il prestito a scadenza dilazionata per il trasloco e la rinuncia a determinati crediti pubblici nell’ambito delle procedure d’insolvenza sono provvedimenti statali o provenienti da risorse statali. Se in tal modo è stato concesso un vantaggio, ne conseguirebbero distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi. L’esistenza di un vantaggio va stabilita in base ai criteri dell’investitore a condizioni di mercato e del creditore privato.

    a)   I «vecchi» provvedimenti

    (79)

    Riguardo al prestito per il trasloco concesso nel 1989, nella decisione d’iniziare il procedimento si era constatato che esso, rispondendo al criterio del periodo decennale, era un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 659/99. Di conseguenza, la concessione di tale prestito non doveva rientrare nell’esame formale. Allo stesso modo, a norma dell’articolo 15 del medesimo regolamento non si poteva prevedere il recupero per ogni elemento di aiuto di Stato incluso nell’offerta del terreno al gruppo Herlitz, nel 1989.

    (80)

    Nella decisione d’iniziare il procedimento, la Commissione aveva rilevato che il fatto che nel 2002 non fosse stato aumentato il canone di enfiteusi del terreno a Berlino-Tegel poteva configurarsi come un aiuto di Stato. Questa supposizione fu poi confutata dalle clausole del contratto di enfiteusi, che prevedevano l’aumento del canone solo in caso di modifica dell’uso del terreno, il che non si verificò. Infatti il terreno, con gli immobili ivi edificati, continua ad essere utilizzato per il medesimo scopo: l’unico cambiamento consiste nel fatto che gli immobili prima appartenevano al gruppo Herlitz, il quale ora ne è invece il locatario.

    (81)

    Per quanto riguarda la proroga della scadenza, nel 1999, per il rimborso del prestito per il trasloco, la Germania aveva sostenuto che tale proroga era stata concessa alle condizioni di mercato, a un’epoca in cui il gruppo Herlitz non si trovava ancora in difficoltà. Gli interessi erano stati fissati a un tasso superiore a quello di riferimento e vi era una garanzia di copertura. Sino alla procedura d’insolvenza, il prestito era stato regolarmente rimborsato. La Commissione, quindi, non considera la proroga della scadenza come un nuovo aiuto.

    b)   Gli aiuti insiti nel prestito di salvataggio e la rinuncia ai crediti nell’ambito della procedura d’insolvenza

    (82)

    Il prestito di salvataggio ha conferito al gruppo Herlitz dei vantaggi che un’impresa in difficoltà non avrebbe potuto procurarsi sul mercato. La Germania concorda con tale constatazione. Come si dimostrerà più oltre, con le sproporzionate rinunce di alcuni creditori pubblici ai loro crediti, provenienti da risorse statali, il gruppo Herlitz ha ricevuto un trattamento di favore. Si tratta quindi di misure statali, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (83)

    Per stabilire quali provvedimenti provenissero da risorse pubbliche e fossero da attribuire allo Stato, si è esaminato chi fosse ogni singolo creditore. Il gruppo di creditori pubblici individuato dalla Commissione è più ampio di quello indicato dalla Germania. Oltre alle banche pubbliche, all’amministrazione fiscale rispettivamente di Berlino e di Alfeld, all’Ufficio federale del lavoro, alle casse malattia e al Land Berlino, ivi inclusi il Liegenschaftsfonds e l’ufficio doganale centrale, vi erano altri due creditori pubblici: l’istituto di previdenza sociale e la società assicuratrice della responsabilità civile dei datori di lavoro.

    (84)

    A norma dell’articolo 14 della legge di miglioria delle pensioni professionali (19), il rischio d’insolvenza è assicurato dall’istituto di previdenza sociale. A norma dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della medesima legge, tutti i datori di lavoro devono versare contributi a un fondo di compensazione di tale istituto.

    (85)

    A norma dell’articolo 144 della legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni («SGB 7») (20), tale assicurazione è di competenza della società assicuratrice della responsabilità civile dei datori di lavoro. A norma dell’articolo 150, paragrafo 1, della SGB 7, tutti i datori di lavoro devono versare contributi a questa società.

    (86)

    L’istituto di previdenza sociale e la società assicuratrice della responsabilità civile dei datori di lavoro si trovano nella situazione descritta al punto 58 della sentenza pronunciata il 13 marzo 2001 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel caso C-379/98 (PreussenElektra) (21). La rinuncia ai crediti da parte di questi enti va attribuita non direttamente allo Stato, ma ad un organismo pubblico o privato appositamente designato o istituito dallo Stato. La rinuncia ai crediti consisteva nel rinunciare a entrate statali, in forma di contributi obbligatori a un fondo istituito dallo Stato. Secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 aprile 1999 nella causa C-342/96 (Spagna/Commissione) (22), anche questo tipo di rinuncia ai crediti deve essere attribuita allo Stato, poiché gli enti previdenziali indipendenti sono soggetti alla vigilanza dello Stato e sono finanziati dalle imprese mediante contributi obbligatori per legge.

    (87)

    Nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (23), la Commissione ha comparato il comportamento dei creditori pubblici nell’ambito delle procedure d’insolvenza relative al gruppo Herlitz con il comportamento di creditori privati. Poiché in corrispettivo ad ogni creditore pubblico era presente un comparabile creditore privato, non è stato necessario procedere alla comparazione con un creditore privato ipotetico.

    (88)

    Nella procedura di fallimento delle Diplomat, HKV e Susy, società figlie della Herlitz, il criterio del creditore privato era stato soddisfatto, poiché tutti i creditori avevano ricevuto un’identica quota della massa fallimentare. Per la massa passiva, tra creditori privati e creditori pubblici il comportamento era stato comparabile, poiché i loro crediti erano stati soddisfatti integralmente. Il criterio era stato soddisfatto anche per i crediti ordinari, dato che vi rinunciarono tutti i creditori, pubblici e privati.

    (89)

    La comparazione tra i creditori non ordinari ha portato a un risultato analogo per quanto riguarda le procedure relative alla Herlitz AG e alla Herlitz PBS AG. La massima parte dei gruppi comprendeva creditori del medesimo ordine, ma alcuni creditori aventi crediti uguali o analoghi furono classificati in gruppi diversi. Di conseguenza, nei gruppi HAG 3 e PBS 3 le rinunce dei creditori pubblici furono sproporzionate. Ad eccezione di questi due gruppi, per tutti gli altri gruppi di creditori costituiti nell’ambito delle procedure d’insolvenza risultò, dall’esame in base al criterio del creditore privato, che si trattava di creditori comparabili.

    (90)

    Secondo il punto 168 della sentenza HAMSA, la comparabilità tra i creditori è determinata dai seguenti fattori: la natura e l’entità delle garanzie, l’ordine di precedenza dei crediti (privilegiati o no), la valutazione delle possibilità di risanamento dell’impresa e l’importo che i creditori possono attendersi di recuperare in caso di liquidazione dell’impresa. In base a tali fattori, i creditori dei gruppi HAG 3 e HAG 2 erano comparabili e dovevano essere classificati in un unico gruppo, avente uguali diritti ai fini dei rimborsi. Lo stesso vale per i creditori dei gruppi PBS 3 e PBS 5.

    (91)

    I creditori di questi gruppi detenevano crediti non garantiti, non ordinari ma non privilegiati: in caso di liquidazione avrebbero ricevuto una quota di uguale importo o addirittura nulla. L’ipoteca di grado posteriore del Liegenschaftsfonds non costituisce una garanzia in una procedura d’insolvenza, nella quale la copertura integrale della garanzia è prevista per le ipoteche privilegiate detenute dalle banche e per i diritti a trattamento distinto. Inoltre, tutti i creditori di questi gruppi avevano il medesimo interesse: evitare la liquidazione e ottenere una quota di rimborso nell’ambito di un piano operativo per stato d’insolvenza. Tuttavia, soltanto i creditori dei gruppi PDS 5 e HAG 2 ottennero una quota di rimborso commisurata ai loro crediti.

    (92)

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, i creditori dei gruppi HAG 3 e PBS 3 non potevano contare sui futuri pagamenti delle imposte e dei contributi sociali per giustificare una rinuncia proporzionalmente più ingente. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee (24), un’amministrazione non può decidere di rinunciare a una determinata parte dei propri crediti nei confronti di un debitore in base alla prospettiva di futuri pagamenti delle imposte e dei contributi sociali. Se si consentissero simili considerazioni, ne risulterebbe una confusione tra i ruoli rispettivi di un’amministrazione e di un investitore.

    (93)

    La distinzione tra i ruoli rispettivi di un’amministrazione e di un investitore si applica non soltanto per il criterio del finanziatore a condizioni di mercato, ma anche per il criterio del creditore privato. Entrambi tali criteri servono per stabilire, in sostanza, se gli investitori pubblici e privati si comportino alla stessa maniera. L’efficacia di tali criteri risulterebbe inficiata se le amministrazioni, nel prendere decisioni in qualità d’investitori, potessero tener conto delle loro future entrate, previste dalla legge. Uno stato d’insolvenza crea una situazione fuori dell’ordinario, nella quale i crediti previsti dalla legge (imposte e contributi sociali) possono essere comparati con i crediti, di pertinenza del diritto civile, detenuti dai creditori privati. Tuttavia, una simile comparazione può essere effettuata soltanto rispetto al passato, per i crediti già sorti.

    (94)

    Le entrate previste in futuro possono certo costituire un elemento della decisione di rinunciare a un credito, ma non la considerazione principale. Inoltre, nel riscuotere le imposte lo Stato non è indotto da considerazioni di profitto. Sviluppando secondo la logica l’argomentazione della Germania, i creditori privati dovrebbero rinunciare ai loro crediti in misura maggiore rispetto ai creditori pubblici, poiché gli importi dei crediti ai quali rinunciano vengono detratti dall’accertamento del loro reddito ai fini fiscali. Tuttavia, la Germania non ha spiegato perché, in altri gruppi del medesimo tipo rispetto ai gruppi HAG 3 e PBS 3, ai creditori pubblici era stata concessa una quota per i medesimi crediti, che invece non è stata concessa ai creditori pubblici dei due gruppi suddetti. Per lo stesso motivo, ai crediti di carattere pubblico, ma non obbligatori per legge, detenuti dal Liegenschaftsfonds del gruppo PBS 3 in forma d’ipoteca, non sarebbe stato possibile rinunciare in misura maggiore rispetto ai diritti dei creditori privati o pubblici del gruppo PBS 5.

    (95)

    Infine, al punto 167 della sentenza HAMSA, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha statuito che, in caso di cancellazione di debiti, i creditori pubblici devono essere comparati non con gli investitori privati, che perseguono una politica strutturale di tipo globale o settoriale, ma con un creditore privato il cui intento consiste nel cercar di recuperare il massimo importo possibile dei crediti dovutigli da un’impresa in difficoltà finanziarie. In tal modo si chiarisce come i creditori privati e pubblici abbiano uguale interesse a ottenere una quota dei loro crediti in caso d’insolvenza.

    (96)

    L’importo dell’aiuto di salvataggio corrisponde ai 963 855,42 EUR del prestito di salvataggio. L’aiuto concesso al gruppo Herlitz in forma di rinuncia ai crediti nell’ambito della procedura d’insolvenza corrisponde alla differenza proporzionale tra la rinuncia ai crediti da parte rispettivamente dei creditori pubblici dei gruppi PBS 3 e HAG 3 e dei creditori dei gruppi PBS 5 e HAG 2.

    (97)

    Nella procedura d’insolvenza relativa alla Herlitz AG, i creditori pubblici del gruppo HAG 3 non si sono comportati come i comparabili creditori privati del gruppo HAG 2. In effetti, la loro remissione del debito costituisce un aiuto di Stato, il cui importo è superiore alla differenza tra la percentuale di remissione del debito concessa rispettivamente dai suddetti creditori pubblici e dai creditori privati. Senza questa differenza, i creditori privati presumibilmente non avrebbero concesso una simile remissione dei debiti esistenti nei loro confronti. Ai fini della comparazione, sono significative non soltanto la percentuale di remissione dei debiti, ma anche l’entità dei debiti che hanno formato oggetto di remissione da parte di ciascun gruppo di creditori. In simili circostanze, l’importo dell’aiuto può corrispondere a sino il 100 % dei debiti aventi formato oggetto di remissione. Nel caso in questione, tuttavia, non è necessario calcolare l’importo esatto, poiché in ogni caso l’aiuto sarebbe compatibile con il mercato comune anche se fosse pari al 100 % dell’importo dei debiti aventi formato oggetto di remissione.

    (98)

    Lo stesso vale per l’aiuto di Stato nell’ambito della procedura d’insolvenza relativa alla Herlitz PBS AG: tale aiuto risulta dalla differenza percentuale nella remissione del debito da parte dei creditori del gruppo PBS 3 rispetto ai comparabili creditori privati del gruppo PBS 5.

    2.   Valutazione in base agli orientamenti

    (99)

    Il prestito di salvataggio e la sproporzionata rinuncia ai crediti hanno conferito al gruppo Herlitz un vantaggio, riducendo i costi che di norma il gruppo avrebbe dovuto sostenere in proprio, il che ne ha facilitato il processo di ristrutturazione. La Commissione deve quindi valutare se tali provvedimenti possano considerarsi compatibili con il mercato comune.

    (100)

    Poiché gli aiuti non sono stati accordati nell’ambito di un regime approvato dalla Commissione, essi devono essere considerati aiuti ad hoc. All’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE è stabilito quali condizioni debbano essere soddisfatte perché un aiuto sia o possa esser considerato compatibile con il mercato comune. Al caso in oggetto si applica l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, poiché lo scopo delle misure di aiuto consisteva nel salvataggio e nella ristrutturazione del beneficiario e si era fatto riferimento o si sarebbero potute applicare le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

    (101)

    Negli orientamenti, la Commissione ha indicato a quali condizioni essa esercita in senso favorevole il potere discrezionale riconosciutole dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, tutti gli aiuti da valutare erano stati accordati dopo l’entrata in vigore degli orientamenti, i quali si applicano quindi ai provvedimenti in esame (25).

    a)   Il beneficiario

    (102)

    Secondo la Commissione, il beneficiario di tutte le misure di aiuto in oggetto è l’intero gruppo Herlitz, non le singole imprese all’interno di questo gruppo. Tale conclusione è basata sulle strette correlazioni all’interno del gruppo e la sistematica ripartizione di funzioni e di beni patrimoniali tra le due società principali, la Herlitz AG e la Herlitz PBS AG, e le loro società figlie.

    (103)

    Il gruppo Herlitz operava sul mercato come un’unica impresa: per esempio, concluse con il Land Berlino il contratto di enfiteusi riguardante il terreno a Berlino-Tegel, ma nella procedura d’insolvenza i crediti costituiti dai canoni di enfiteusi furono fatti valere, con successiva rinuncia, nei confronti della Herlitz PBS AG. Inoltre, era il gruppo Herlitz a presentare i conti annuali consolidati a norma dell’articolo 290 del Codice tedesco del commercio. Anche i creditori del gruppo l’hanno considerato come un’unica impresa, approvando in contemporanea i due piani operativi per stato d’insolvenza della Herlitz AG e della Herlitz PBS AG, che erano paralleli e collegati.

    (104)

    La Herlitz AG, la Herlitz PBS AG e la FOP hanno sede in regioni assistite [Berlino, che è obiettivo 2 ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e Brandeburgo, che rientra nell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE]. Nei dieci anni precedenti la procedura d’insolvenza, il gruppo Herlitz non aveva ricevuto nessun aiuto per la ristrutturazione.

    b)   Un’impresa in difficoltà

    (105)

    Al capitolo 2.1 degli orientamenti è definito il concetto di un’impresa in difficoltà. Il gruppo Herlitz può esser considerato un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 5, lettera a), dei medesimi orientamenti, poiché si tratta di una società per azioni che nei dodici mesi dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2001 aveva perduto oltre la metà del capitale sottoscritto. Nella seguente tabella 4 è indicata l’entità del capitale sottoscritto del gruppo Herlitz:

    Tabella 4

    (in milioni di EUR)

     

    31.12.1998

    31.12.1999

    31.12.2000

    31.12.2001

    Capitale sottoscritto

    94,8

    94,8

    94,8

    46,5

    Fonte: rendiconti finanziari del gruppo Herlitz per gli esercizi 1999 e 2001-2002.

    (106)

    Inoltre, almeno dall’aprile 2002 il gruppo Herlitz si trovava in difficoltà anche ai sensi del punto 5, lettera c), degli orientamenti, poiché secondo i pertinenti criteri del diritto tedesco rispondeva alle condizioni previste per iniziare una procedura concorsuale d’insolvenza. Come si è detto al considerando 13, nell’aprile 2002 furono chieste simili procedure per varie delle imprese principali del gruppo.

    (107)

    Dal 31 dicembre 2001 il gruppo Herlitz era dunque in difficoltà, poiché nei dodici mesi precedenti aveva perduto oltre la metà del capitale sottoscritto. In quanto impresa in difficoltà, il gruppo Herlitz era ammissibile per aiuti non soltanto di salvataggio ma anche per la ristrutturazione.

    3.   Valutazione del prestito di salvataggio

    (108)

    Il prestito di salvataggio fu erogato dall’ILB, un ente istituito nel 1992 per sostenere la promozione industriale nel Land Brandeburgo. Non si tratta di una banca commerciale secondo il Codice tedesco del commercio: lo scopo principale delle sue attività non è realizzare profitti, ma sviluppare le strutture economiche del Land Brandeburgo. In effetti, la vigilanza sulle sue attività è di competenza del ministro dell’Economia del Land e per i singoli progetti vengono costituiti comitati di promozione (26). La Commissione ritiene quindi che tale provvedimento sia da attribuire allo Stato.

    (109)

    Con il prestito di salvataggio furono conferiti al gruppo Herlitz vantaggi che un’impresa in difficoltà non avrebbe potuto procurarsi sul mercato. Poiché la Germania riconosce il carattere di aiuto di tale prestito, non è necessario applicare qui il criterio dell’investitore in condizioni di mercato. Il prestito di salvataggio presenta quindi elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e va valutato in quanto tale. Negli orientamenti sono indicate con chiarezza le condizioni per la concessione di un simile aiuto.

    (110)

    In primo luogo, deve trattarsi di un aiuto di tesoreria, in forma di garanzia su prestiti oppure di un prestito al quale siano applicati gli interessi consueti sul mercato. Il prestito di salvataggio soddisfa tale condizione, poiché il suo tasso d’interesse era superiore al tasso di riferimento della Commissione (27).

    (111)

    In secondo luogo, l’aiuto deve essere giustificato dalla presenza di gravi difficoltà di carattere sociale e non deve incidere in misura sproporzionatamente negativa sulla situazione del settore in altri Stati membri. Nel caso in oggetto, la Commissione può tener conto del fatto che il gruppo Herlitz è un importante datore di lavoro nelle regioni assistite Berlino e Brandeburgo: quindi, uno stato d’insolvenza immediato e non regolato avrebbe portato a gravi difficoltà di carattere sociale. La Commissione ritiene che, nel breve periodo di durata del prestito di salvataggio, le ripercussioni negative sulla situazione di questo ramo di attività in altri Stati membri siano state limitate e non sproporzionate.

    (112)

    In terzo luogo, pur non avendo notificato inizialmente alla Commissione la concessione del prestito di salvataggio, nel corso del procedimento di esame la Germania ha informato che il prestito era stato rimborsato integralmente.

    (113)

    In quarto luogo, l’aiuto deve essere limitato all’importo necessario per consentire all’impresa di proseguire le sue attività. A giudizio della Commissione, tale condizione risulta soddisfatta: al prestito di salvataggio si ricorse soltanto quando le disponibilità liquide del gruppo non bastarono più a sopperire all’accresciuto fabbisogno di liquidità per pagare le forniture all’inizio dell’anno scolastico, nell’autunno 2002. Anche dopo aver ricevuto il prestito di salvataggio, tra l’agosto e il dicembre 2002 le disponibilità liquide della Herlitz PBS AG erano scarse.

    (114)

    Infine, l’aiuto può essere concesso soltanto per il periodo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione attuabile. Salvo circostanze eccezionali, tale periodo non dovrebbe superare i sei mesi. Nel caso in esame, la decisione di accordare il prestito di salvataggio fu adottata il 10 maggio 2002, ma al versamento effettivo si procedette soltanto il 24 luglio 2002. Il prestito fu rimborsato sei mesi dopo il versamento, ossia prima che la Commissione adottasse la presente decisione, che riguarda i provvedimenti attuati in base ai piani operativi per stato d’insolvenza. Il prestito di salvataggio risponde quindi ai criteri degli orientamenti e si deve considerare compatibile con il mercato comune.

    4.   La ristrutturazione mediante i piani operativi per stato d’insolvenza

    a)   Ripristino della redditività

    (115)

    I piani operativi per stato d’insolvenza approvati nell’ambito delle procedure relative alla Herlitz AG e alla Herlitz PBS AG prevedevano, per il ripristino della redditività del gruppo, i seguenti provvedimenti specifici: riduzione dell’eccesso di capacità, vendita degli immobili di proprietà del gruppo, chiusura di società figlie, riassetto della situazione finanziaria, riduzione e ottimizzazione dei costi. Le attività del gruppo dovevano limitarsi a quelle essenziali non deficitarie.

    (116)

    L’andamento del gruppo Herlitz è stato consono ai piani finanziari, che formavano parte integrante dei piani operativi per stato d’insolvenza. Nell’esercizio 2003 il gruppo realizzò utili dell’importo di 7,2 milioni di EUR, al lordo degli interessi e dei versamenti di finanziamento, su un fatturato totale di 346,6 milioni di EUR. Nel medesimo esercizio 2003, il rapporto tra utili e fatturato, al lordo degli oneri finanziari, è stato del 2 %, il che corrisponde alla media del settore, mentre il cash flow, sempre al lordo degli oneri finanziari, è stato di circa 14 milioni di EUR.

    (117)

    Per l’esercizio 2004, il gruppo Herlitz prevede utili, al lordo degli oneri finanziari, dell’importo di [5-10]* milioni di EUR e risultati operativi (28) (vendite, variazioni dell’inventario dei prodotti finiti) di [250-300]* milioni di EUR, il che porterà a un rapporto tra utili e fatturato, al lordo degli oneri finanziari, del [2-4]* %. I risultati registrati sinora confermano le aspettative del gruppo Herlitz. Allo stato dei fatti, i piani operativi per stato d’insolvenza hanno gettato le basi per il ripristino della redditività del gruppo Herlitz.

    b)   Limitazione degli aiuti al minimo

    (118)

    Già prima dell’inizio delle procedure d’insolvenza, il gruppo Herlitz aveva attuato misure di ristrutturazione per un costo totale di circa 20,6 milioni di EUR, di cui 9,3 milioni di EUR per indennità di licenziamento, 6,2 milioni di EUR per ammortamenti e deprezzamenti e 5,1 milioni di EUR per traslochi, chiusura d’impianti e consulenze. I costi diretti delle misure di ristrutturazione attuate nel 2002 nell’ambito delle procedure d’insolvenza ammontarono a 6,9 milioni di EUR (indennità di licenziamento e costi procedurali).

    (119)

    I costi della ristrutturazione sono stati sostenuti in massima parte dal gruppo e dai suoi creditori, mentre il contributo degli azionisti è consistito nel non ricevere nessun dividendo dal 1997: ogni cash flow positivo veniva reinvestito nel gruppo. All’inizio delle procedure d’insolvenza, il consorzio di banche mise a disposizione del gruppo un «nuovo» prestito di 15 milioni di EUR, che fu rimborsato integralmente il 17 novembre 2003, dopo due proroghe della scadenza. Il prestito fu utilizzato per sopperire al fabbisogno stagionale di liquidità del gruppo e fu concesso di nuovo nel giugno 2004. Oltre al nuovo prestito, le banche avevano prorogato per un altro anno, sino al marzo 2004, anche la scadenza per il rimborso dei crediti ai quali non avevano rinunciato.

    (120)

    Per i costi della ristrutturazione sostenuti nel periodo precedente l’inizio delle procedure d’insolvenza, il contributo proprio risulta superiore al 95 % del totale di 27,5 milioni di EUR. Per i costi in diretta correlazione con le suddette procedure, il contributo proprio risulta invece dell’83,01 %, sul totale di 6,9 milioni di EUR. Considerata l’elevatissima percentuale di contributo proprio in entrambi i casi, l’aiuto per la ristrutturazione è stato limitato al minimo.

    c)   Eventuali distorsioni indebite della concorrenza

    (121)

    Il gruppo Herlitz attuò la seguenti misure compensatorie definitive, in forma di riduzioni della capacità: smantellamento di tre macchinari per la produzione di buste, vendita di una macchina tipografica offset e di un macchinario per la fabbricazione di tovaglioli, abbandono dello stampaggio a iniezione, chiusura o vendita delle società figlie in Portogallo, Austria e Francia, riduzione delle capacità di magazzinaggio e licenziamento di 630 dipendenti.

    (122)

    Durante il periodo di ristrutturazione, il gruppo acquisì il controllo sulla sua ex joint venture eCom, al costo di […] * milioni di EUR e sulla società Mercoline, al costo di […] * milioni di EUR; inoltre, quando si procedette alla liquidazione delle società figlie, ne riacquistò alcune quote patrimoniali, per l’importo di […] * milioni di EUR. [Il totale dei tre importi omessi nel presente considerando è dell’ordine di 1-3 milioni di EUR.] Gli importi pagati erano esigui: quindi l’acquistò delle suddette società e delle quote patrimoniali rientra nello scopo di ridurre i costi, incentrarsi sulle attività essenziali e raggruppare le funzioni logistiche e amministrative. Di conseguenza, la Commissione ritiene che questi investimenti fossero indispensabili per ripristinare la redditività e non costituiscano indebite distorsioni della concorrenza.

    (123)

    Sui mercati pertinenti, dove il gruppo Herlitz detiene una percentuale del [5-15 %] * in Germania e del [3-17 %] * nella Comunità, non si riscontra un eccesso di capacità. In considerazione della modesta quota di mercato e dell’esiguo importo dell’aiuto di Stato, si può ritenere che gli investimenti supplementari fossero necessari e non abbiano causato indebite distorsioni. L’aiuto per la ristrutturazione risponde quindi ai criteri degli orientamenti e deve essere considerato compatibile con il mercato comune.

    VI.   CONCLUSIONE

    (124)

    In considerazione di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che l’aiuto di salvataggio e l’aiuto per la ristrutturazione rispondono agli orientamenti e sono compatibili con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti di Stato che la Germania ha concesso al gruppo Herlitz, in forma di un aiuto di salvataggio e di un aiuto per la ristrutturazione, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU C 100 del 26.4.2003, pag. 3.

    (3)  Cfr. la nota 2.

    (4)  Il 1o luglio 2003 la Berliner Bank è divenuta un’affiliata della Landesbank Berlin.

    (5)  Si può consultare al riguardo il sito web del gruppo Herlitz: http://www.herlitz.de/index.php?id=347&backPID=348&begin_at=5&pS=1041375600&pL=31535999&arc=1&tt_news=81

    (6)  Tutte le cifre riguardano la situazione al termine dell’anno o del lasso di tempo indicato, tranne quando è precisato che si tratta di medie.

    (7)  Cfr. articolo 290 del Codice tedesco del commercio.

    (8)  Imprecisione redazionale.

    (9)  Regolamento in materia d’insolvenza del 5 ottobre 1994 [BGB (Gazzetta ufficiale tedesca) II 1994, pag. 2866].

    (10)  Cfr. il considerando 42.

    (11)  L’unica eccezione fu che la Herlitz PBS AG ricevette un pagamento di 1 milione di EUR a titolo di compensazione per la cessazione dell’accordo di affiliazione con la Herlitz AG.

    (12)  Imprecisione redazionale.

    (13)  Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

    (14)  Quest’importo è stato ottenuto detraendo il doppio dei crediti rivendicati nei confronti di entrambe la Herlitz AG e la Herlitz PBS AG.

    (15)  Cfr. la nota (a).

    (16)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

    (17)  Sentenza del Tribunale di primo grado, dell’11 luglio 2002, nella causa T-152/99, HAMSA/Commissione, Raccolta 2002, pag. II-3049.

    (18)  Sentenza della Corte di giustizia, del 16 maggio 2002, nella causa C-482/99, Francia/Commissione, Raccolta 2002, pag. I-4397.

    (19)  Legge «BetrAVG» del 19 dicembre 1974, BGBl I, pag. 3610.

    (20)  BGBl 1996 I , pag. 1254.

    (21)  Sentenza della Corte di giustizia, del 13 marzo 2001, nella causa C-379/98, PreussenElektra/Schleswag AG, Raccolta 2001, pag. I-2099, punto 58.

    (22)  Sentenza della Corte di giustizia, del 29 aprile 1999, nella causa C-342/96, Spagna/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-2459, punti 5 e 46.

    (23)  Cfr. HAMSA/Commissione, punti da 167 a 170; Spagna/Commissione, punto 46; sentenza della Corte di giustizia, del 29 giugno 1999, nella causa C-256/97, DM Transport, Raccolta 1999, pag. I-3913, punto 24.

    (24)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado, del 6 marzo 2003, nelle cause congiunte T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commissione, Raccolta 2003, pag. II-435, punto 272; la sentenza della Corte di giustizia, del 28 gennaio 2003, nella causa C-334/99, Germania/Commissione, Raccolta 2003, pag. I-1139, punto 134; la sentenza della Corte di giustizia, del 14 settembre 1994, nelle cause congiunte C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 22.

    (25)  Cfr. il punto 101 degli orientamenti.

    (26)  Indirizzo del sito web dell’ILB: www.ilb.de

    (27)  Il tasso di riferimento della Commissione per la Germania era del 5,06 % dal 1o gennaio 2002 e del 4,8 % dal 1o gennaio 2003. Cfr. http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

    (28)  Imprecisione redazionale.


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