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Document 32005D0873

2005/873/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2005 , che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006 [notificata con il numero C(2005) 4621] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 322 del 9.12.2005, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/873/oj

9.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006

[notificata con il numero C(2005) 4621]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/873/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2) dispone l’attuazione di programmi annuali per l’eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(3)

Gli Stati membri hanno presentato programmi per l’eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi e per l’eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei rispettivi territori.

(4)

Dall’esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all’eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3).

(5)

Questi programmi figurano nell’elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2005/723/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune TSE e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 (4).

(6)

Data l’importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell’applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma. Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare gli importi massimi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test, i vaccini e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell’abbattimento degli animali per ogni programma.

(7)

A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento suddetto.

(8)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(9)

Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (6).

(10)

L’approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l’eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

(11)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

RABBIA

Articolo 1

1.   Il programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell’ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

390 000 EUR per la Repubblica Ceca;

b)

750 000 EUR per la Germania;

c)

990 000 EUR per l’Estonia;

d)

105 000 EUR per la Francia;

e)

650 000 EUR per la Lettonia;

f)

600 000 EUR per la Lituania;

g)

180 000 EUR per l’Austria;

h)

3 750 000 EUR per la Polonia;

i)

300 000 EUR per la Slovenia;

j)

400 000 EUR per la Slovacchia;

k)

100 000 EUR per la Finlandia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e

b)

acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui al paragrafo 2.

CAPO II

BRUCELLOSI BOVINA

Articolo 2

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro, Polonia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

a)

300 000 EUR per la Grecia;

b)

6 000 000 EUR per la Spagna;

c)

1 750 000 EUR per l’Irlanda;

d)

2 600 000 EUR per l’Italia;

e)

300 000 EUR per Cipro;

f)

260 000 EUR per la Polonia;

g)

1 800 000 EUR per il Portogallo;

h)

1 900 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

c)

:

test ELISA

:

1 EUR per test;

d)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.

CAPO III

TUBERCOLOSI BOVINA

Articolo 3

1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Estonia, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo della tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

65 000 EUR per l’Estonia;

b)

5 000 000 EUR per la Spagna;

c)

1 800 000 EUR per l’Italia;

d)

800 000 EUR per la Polonia;

e)

240 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

tubercolinizzazione

:

0,8 EUR per test;

b)

:

test del gamma interferone

:

5 EUR per test.

CAPO IV

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Articolo 4

1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

5 000 EUR per l’Estonia;

b)

200 000 EUR per l’Italia;

c)

50 000 EUR per la Lettonia;

d)

100 000 EUR per la Lituania;

e)

100 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

0,5 EUR per test;

b)

:

test di immunodiffusione in gel di agar

:

0,5 EUR per test.

CAPO V

BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

Articolo 5

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto dei vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi nonché, per quanto riguarda il programma presentato dalla Grecia, le retribuzioni dei veterinari a contratto specialmente assunti per tale programma, sino ad un importo massimo di:

a)

600 000 EUR per la Grecia;

b)

6 500 000 EUR per la Spagna;

c)

150 000 EUR per la Francia;

d)

3 200 000 EUR per l’Italia;

e)

310 000 EUR per Cipro;

f)

1 000 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test del rosa bengala

:

0,2 EUR per test;

b)

:

test di fissazione del complemento

:

0,4 EUR per test;

c)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,1 EUR per dose.

CAPO VI

FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

Articolo 6

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Spagna, Francia, Italia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:

a)

2 200 000 EUR per la Spagna;

b)

150 000 EUR per la Francia;

c)

1 000 000 EUR per l’Italia;

d)

1 250 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

2,5 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.

CAPO VII

TALUNI TIPI DI SALMONELLA ZOONOTICA NEI VOLATILI DA RIPRODUZIONE

Articolo 7

1.   I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

650 000 EUR per il Belgio;

b)

155 000 EUR per la Danimarca;

c)

900 000 EUR per la Germania;

d)

315 000 EUR per la Francia;

e)

75 000 EUR per l’Irlanda;

f)

675 000 EUR per l’Italia;

g)

69 000 EUR per Cipro;

h)

73 000 EUR per la Lettonia;

i)

759 000 EUR per i Paesi Bassi;

j)

72 000 EUR per l’Austria;

k)

488 000 EUR per il Portogallo;

l)

232 000 EUR per la Slovacchia.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato a coprire i costi:

a)

dell’abbattimento dei volatili da riproduzione o della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

della distruzione delle uova da cova incubate;

c)

della distruzione delle uova da cova non incubate o della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

dell’acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l’attuazione del programma;

e)

degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all’allegato III, sezione I, della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (7), sino ad un importo massimo di 5 EUR per test da rimborsare allo Stato membro.

CAPO VIII

PESTE SUINA CLASSICA E PESTE SUINA AFRICANA

Articolo 8

1.   I programmi per il controllo e la sorveglianza:

a)

della peste suina classica presentati da Repubblica ceca, Germania, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b)

della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall’Italia (Sardegna) sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi di Germania, Francia e Slovacchia, anche per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, sino ad un importo massimo di:

a)

35 000 EUR per la Repubblica ceca;

b)

600 000 EUR per la Germania;

c)

400 000 EUR per la Francia;

d)

50 000 EUR per l’Italia;

e)

15 000 EUR per il Lussemburgo;

f)

25 000 EUR per la Slovenia;

g)

400 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

a)

:

test ELISA

:

2,5 EUR per test;

b)

:

acquisto di una dose di vaccino

:

0,5 EUR per dose.

CAPO IX

MALATTIA DI AUJESZKY

Articolo 9

1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Belgio e Spagna sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:

a)

160 000 EUR per il Belgio;

b)

100 000 EUR per la Spagna.

3.   Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l’importo di EUR 1 per un test ELISA.

CAPO X

COWDRIOSI, BABESIOSI, ANAPLASMOSI

Articolo 10

1.   I programmi di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell’anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d’oltremare della Martinica e della Riunione, presentati dalla Francia, sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l’attuazione dei programmi di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

CAPO XI

SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Articolo 11

1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a)

3 155 000 EUR per il Belgio;

b)

1 485 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

2 115 000 EUR per la Danimarca;

d)

13 940 000 EUR per la Germania;

e)

225 000 EUR per l’Estonia;

f)

545 000 EUR per la Grecia;

g)

8 305 000 EUR per la Spagna;

h)

24 395 000 EUR per la Francia;

i)

5 035 000 EUR per l’Irlanda;

j)

7 345 000 EUR per l’Italia;

k)

28 0000 EUR per Cipro;

l)

340 000 EUR per la Lettonia;

m)

700 000 EUR per la Lituania;

n)

135 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

915 000 EUR per l’Ungheria;

p)

25 000 EUR per Malta;

q)

4 375 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

1 755 000 EUR per l’Austria;

s)

3 430 000 EUR per la Polonia;

t)

1 605 000 EUR per il Portogallo;

u)

390 000 EUR per la Slovenia;

v)

665 000 EUR per la Slovacchia;

w)

935 000 EUR per la Finlandia;

x)

285 000 EUR per la Svezia;

y)

5 925 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a)

7 EUR per test, per i test effettuati sui bovini e sugli ovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

30 EUR per test, per i test effettuati sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c)

145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i) del regolamento (CE) n. 999/2001.

CAPO XII

ERADICAZIONE DELL’ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

Articolo 12

1.   I programmi di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale e di:

a)

150 000 EUR per il Belgio;

b)

750 000 EUR per la Repubblica ceca;

c)

100 000 EUR per la Danimarca;

d)

875 000 EUR per la Germania;

e)

15 000 EUR per l’Estonia;

f)

15 000 EUR per la Grecia;

g)

1 000 000 EUR per la Spagna;

h)

300 000 EUR per la Francia;

i)

2 800 000 EUR per l’Irlanda;

j)

200 000 EUR per l’Italia;

k)

15 000 EUR per Cipro;

l)

100 000 EUR per il Lussemburgo;

m)

60 000 EUR per i Paesi Bassi;

n)

15 000 EUR per l’Austria;

o)

985 000 EUR per la Polonia;

p)

685 000 EUR per il Portogallo;

q)

25 000 EUR per la Slovenia;

r)

65 000 EUR per la Slovacchia;

s)

25 000 EUR per la Finlandia;

t)

530 000 EUR per il Regno Unito.

CAPO XIII

ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE

Articolo 13

1.   I programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2.   Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 50 EUR per animale; per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 100 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:

a)

100 000 EUR per il Belgio;

b)

105 000 EUR per la Repubblica Ceca;

c)

5 000 EUR per la Danimarca;

d)

1 105 000 EUR per la Germania;

e)

6 000 EUR per l’Estonia;

f)

1 060 000 EUR per la Grecia;

g)

12 790 000 EUR per la Spagna;

h)

4 690 000 EUR per la Francia;

i)

705 000 EUR per l’Irlanda;

j)

530 000 EUR per l’Italia;

k)

5 215 000 EUR per Cipro;

l)

10 000 EUR per la Lettonia;

m)

5 000 EUR per la Lituania;

n)

35 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

50 000 EUR per l’Ungheria;

p)

685 000 EUR per i Paesi Bassi;

q)

15 000 EUR per l’Austria;

r)

865 000 EUR per il Portogallo;

s)

160 000 EUR per la Slovenia;

t)

250 000 EUR per la Slovacchia;

u)

6 000 EUR per la Finlandia;

v)

6 000 EUR per la Svezia;

w)

5 740 000 EUR per il Regno Unito.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 14

1.   Per i programmi di cui agli articoli da 2 a 5, le spese di indennizzo rimborsabili per le perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

2.   L’importo medio dell’indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:

a)

per i bovini, sino ad un importo massimo di 300 EUR per animale;

b)

per gli ovini e i caprini, sino ad un importo massimo di 35 EUR per animale.

3.   L’importo massimo dell’indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 15

Le spese presentate dallo Stato membro per un contributo finanziario della Comunità sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte.

Articolo 16

Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 17

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 13 è concesso a condizione che essi vengano attuati dagli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) a h):

a)

entro il 1o gennaio 2006 lo Stato membro interessato all’attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b)

entro il 1o giugno 2006 presenta una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, conformemente all’articolo 24, paragrafo 7 della decisione 90/424/CEE;

c)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 10, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento presenta una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d)

per i programmi di cui agli articoli da 11 a 13, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese sostenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione;

e)

entro il 1o giugno 2007 lo Stato membro presenta una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

f)

lo Stato membro presenta un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alla lettera d) utilizzando il formulario informatico che figura in allegato;

g)

lo Stato membro attua in modo efficace il programma;

h)

per i provvedimenti in questione non sono stati e non saranno richiesti altri contributi comunitari.

2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 18

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).

(3)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(4)  GU L 272 del 18.10.2005, pag. 18.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(6)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(7)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.


ALLEGATO

Modello del formulario informatico per il resoconto dettagliato delle spese sostenute dagli Stati membri di cui all’articolo 17, paragrafo 1), lettera f)

Sorveglianza delle TSE

Stato membro:

Mese:

Esercizio:


Test sui bovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1 del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3 del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 

Test sugli ovini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 

Test su ovini e caprini

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 

Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

 

Numero di test

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i)

 

 

 


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