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Document 32005D0445

    2005/445/CE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2005, che autorizza il Belgio a effettuare solo due indagini statistiche all’anno sul patrimonio suino [notificata con il numero C(2005) 1747] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 154 del 17.6.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/445/oj

    17.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 giugno 2005

    che autorizza il Belgio a effettuare solo due indagini statistiche all’anno sul patrimonio suino

    [notificata con il numero C(2005) 1747]

    (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/445/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In base alla direttiva 93/23/CEE la Commissione può autorizzare gli Stati membri a ridurre a due all’anno il numero delle indagini effettuate nel settore della produzione suinicola e/o a utilizzare fonti amministrative anziché indagini sul patrimonio suino, alle condizioni fissate da detta direttiva.

    (2)

    Con la decisione 2002/442/CE della Commissione (2) il Belgio ha già ottenuto un’autorizzazione per una durata di tre anni.

    (3)

    Con lettera del 7 dicembre 2004 il Belgio ha presentato una domanda di proroga dell’autorizzazione concessa con la decisione 2002/442/CE; ha altresì trasmesso la relazione prescritta da detta decisione.

    (4)

    Il Belgio ha presentato una documentazione metodologica che, conformemente alla direttiva 93/23/CEE, garantisce il mantenimento della qualità delle previsioni relative alla produzione.

    (5)

    È quindi opportuno autorizzare il Belgio ad effettuare solo due indagini all'anno, con un intervallo di sei mesi, ossia una in maggio/giugno e l'altra in novembre/dicembre, e ad utilizzare le fonti d'informazione amministrative del sistema detto «Sanitel».

    (6)

    La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Belgio è autorizzato ad effettuare solo due indagini all'anno, con un intervallo di sei mesi, ossia in maggio/giugno e in novembre/dicembre.

    Articolo 2

    Il Belgio è autorizzato a utilizzare le informazioni amministrative del sistema Sanitel per il calcolo delle previsioni di produzione indigena lorda. Tuttavia il Belgio provvederà ad assicurare la qualità di tali previsioni confrontandole con la produzione indigena lorda realizzata e modificando, se del caso, il proprio metodo di calcolo delle previsioni.

    Articolo 3

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2005.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 152 del 12.6.2002, pag. 29.

    (3)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


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