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Document 32005D0434
2005/434/EC: Commission Decision of 9 June 2005 amending Decision 2005/393/EC as regards exemptions from the exit ban for domestic movements of animals from the restricted zones (notified under document number C(2005) 1689) (Text with EEA relevance)
2005/434/CE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni [notificata con il numero C(2005) 1689] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/434/CE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni [notificata con il numero C(2005) 1689] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 151 del 14.6.2005, p. 21–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 130–131
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. impl. da 32007R1266
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005D0393 | modifica | allegato 2 | 04/07/2005 | |
Modifies | 32005D0393 | sostituzione | articolo 3.2 | 04/07/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32007R1266 | 01/11/2007 |
14.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2005
che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni
[notificata con il numero C(2005) 1689]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/434/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/75/CE fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali da tali zone. |
(2) |
La decisione 2005/393/CE (2) della Commissione stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. Tale decisione fissa inoltre le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE per alcuni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni («divieto di uscita»). |
(3) |
Quando un gregge è sottoposto a un programma di vaccinazione la circolazione del virus è ridotta a un livello tale che gli spostamenti di animali giovani dalla zona soggetta a restrizioni verso aziende situate all’esterno, in cui i vettori sono sotto controllo, andrebbero considerati un rischio accettabile. |
(4) |
Il 14 marzo 2005 un gruppo di lavoro della Commissione sul codice sanitario dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) relativo agli animali terrestri ha pubblicato una relazione su diversi aspetti delle norme che andrebbero applicate ai movimenti di animali nel caso di febbre catarrale degli ovini. |
(5) |
In base alle conclusioni del gruppo di lavoro, una viremia superiore a 60 giorni non andrebbe considerata un rischio significativo per i movimenti di animali vivi, pertanto gli animali che per più di 60 giorni non sono stati esposti all’attacco di vettori andrebbero ritenuti sicuri. |
(6) |
Il gruppo di lavoro ha inoltre concluso che il periodo massimo di sieroconversione dopo l’infezione è di 28 giorni, pertanto un animale risulta sicuro se non è stato esposto all’attacco di vettori per un periodo superiore a 28 giorni e se dopo tale periodo è stato sottoposto a una prova sierologica con esito negativo. |
(7) |
Il gruppo di lavoro ha infine concluso che, poiché la prova virologica è sempre positiva sette giorni dopo l’infezione, un animale risulta sicuro se non è stato esposto all’attacco dei vettori per più di sette giorni e se dopo tale periodo è stato sottoposto a una prova virologica con esito negativo. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/393/CE. |
(9) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche apportate alla direttiva 2005/393/CE
La decisione 2005/393/CE è modificata come segue:
1) |
All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se:
|
2) |
Nell’allegato II la sezione A è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere dal 4 luglio 2005.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22.