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Document 32004R2001

    Regolamento (CE) n. 2001/2004 della Commissione, del 22 novembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    GU L 346 del 23.11.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2001/oj

    23.11.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 2001/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 22 novembre 2004

    che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2004.

    Esso si applica dal 24 novembre al 7 dicembre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2004.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

    (2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


    ALLEGATO

    del regolamento della Commissione, del 22 novembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

    (EUR/100 pezzi)

    Periodo: dal 24 novembre al 7 dicembre 2004

    Prezzi comunitari alla produzione

    Garofani a fiore singolo

    (standard)

    Garofani a fiore multiplo

    (spray)

    Rose a fiore grande

    Rose a fiore piccolo

     

    14,52

    12,09

    30,43

    15,37


    Prezzi comunitari all'importazione

    Garofani a fiore singolo

    (standard)

    Garofani a fiore multiplo

    (spray)

    Rose a fiore grande

    Rose a fiore piccolo

    Israele

    Marocco

    Cipro

    Giordania

    Cisgiordania e Striscia di Gaza


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